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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15308 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Pasqualina
Grauso, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1189 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, via Panama, n. 87, presso lo studio degli avvocati
IA OB e MA BE, che lo rappresentano e difendono;
- intimante -
E
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli
Scipioni, presso lo studio dall'avv. Francesco Cigliano, n. 132, che la rappresenta e difende;
- intimata-
- FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione a comparire dinanzi all'intestato Tribunale ritualmente
– premesso di aver concesso in locazione ad uso Parte_1 non abitativo (magazzino), con contratto del 10.2.2003 al Centro di cultura cinematografica e documentaristica scientifica - Associazione di promozione
1 sociale l'immobile sito in Roma, via Nomentana, n. 175, scala B, piano terra, interno 2/A, e che la conduttrice dal marzo 2024 ha cessato il pagamento dei canoni mensili, accumulando un debito di euro 8.000, oltre agli interessi di mora, in relazione ai canoni da febbraio al novembre 2024 – ha intimato lo sfratto per morosità alla predetta Associazione, chiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo.
2. Si è costituito in giudizio il
[...]
, opponendosi Controparte_1 allo sfratto e rappresentando e documentando di aver versato tutte le somme tra il dicembre 2024 e il gennaio 2025. La conduttrice ha altresì proposto domanda riconvenzionale di condanna del locatore a rendere l'immobile locato idoneo all'uso convenuto mediante eliminazione dei denunciati vizi e di condanna al risarcimento dei danni.
3. All'udienza di convalida, il giudice, preso atto dell'avvenuta sanatoria, ha disposto il mutamento del rito da sommario in locatizio.
3.1. Depositate le memorie integrative, il giudice all'udienza del 25.6.2025, stante l'assenza di richieste istruttorie sulle domande della parte intimante, ha emesso sentenza parziale con riguardo a dette domande, disponendo la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale, in ordine alla quale ha altresì formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c..
3.2. Depositate le memorie integrative con le quali le parti hanno insistito nelle proprie domande, all'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti e, stante la non adesione dell'intimante alla proposta conciliativa e rigettate le istanze istruttorie della parte intimata, in quanto superflue, la causa è stata decisa ex art. 429 c.p.c..
4. In accoglimento dell'eccezione preliminare formulata da parte intimante, il giudice dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla parte intimata senza la richiesta di differimento dell'udienza previsto dall'art. 418 c.p.c..
2 Invero, ai sensi dell'art. 418 c.p.c.: “Il convenuto che abbia proposto una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'art. 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice, che a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza”.
Orbene, nella fattispecie in esame parte intimata non ha proposto alcuna richiesta di slittamento dell'udienza, né nella costituzione nel giudizio sommario, né dopo il mutamento del rito sommario in rito locatizio, prevista dall'art. 418, comma 1, c.p.c. a pena di decadenza dalla domanda riconvenzionale medesima.
L'inosservanza di detto onere infatti - per consolidata interpretazione giurisprudenziale - comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non può essere sanata neppure dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (cfr. Cass. civ. n.
23815/07), la quale comunque nel caso di specie ha espressamente eccepito l'inammissibilità della riconvenzionale.
5. La circostanza che la decisione attiene a una mera questione di rito,
l'inserimento della presente pronuncia nel quadro di una più ampia controversia e il corretto comportamento processuale delle parti costituiscono eccezionali motivi per compensare tra queste le spese di lite della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal
[...]
Controparte_1
;
[...]
2) compensa tra le parti le spese di lite della presente fase del giudizio.
Roma, 30.10.2025
Il giudice dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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