TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1318/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1318/2022 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. MECONCELLI C.F._2
MARIA PIA;
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. GIORGI LUCIANO e P.IVA_1
dall'Avv. SORACE ALESSANDRO;
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibera condominiale.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Gli odierni attori, in qualità di condomini del condominio sito in via CP_1
Lago di Bolsena n. 13, hanno impugnato la delibera adottata dall'assemblea condominiale in data 12.03.2022, nella parte in cui approva la ripartizione delle spese del primo SAL dei lavori eseguiti dalla impresa in CP_2
relazione alle spese dei lavori di rifacimento della terrazza dell'unità abitativa al primo piano dei condomini alle spese per la ricerca della Parte_3
causa delle infiltrazioni di acqua nella zona di ingresso del e alle CP_3
spese per il rifacimento della facciata, chiedendo di “dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata laddove viene effettuata una ripartizione delle spese non conforme a legge per i motivi di cui in premessa, nonché i bilanci che dovessero recepire i criteri di ripartizione impugnati”.
Il convenuto, contestando i motivi di impugnazione, ha chiesto il CP_3
rigetto della domanda attorea.
Ciò posto, in primo luogo, gli attori contestano la delibera del 12.03.2022, inerente all'approvazione del piano di ripartizione delle spese relative al primo
SAL dei lavori eseguiti dalla impresa su incarico del CP_2
condominio, nella parte in cui ripartisce le spese per il rifacimento della pavimentazione della terrazza dei condomini del primo piano Parte_3
secondo il criterio previsto dall'art. 1126 c.c., sancito per le opere relative al lastrico solare, non potendosi equiparare la terrazza dei condomini
[...]
a un lastrico solare, non coprendo alcun vano sottostante e CP_4
trattandosi di contro di un balcone aggettante.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Ai sensi dell'art. 1126 c.c. “Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
Tale disposizione è applicabile solo per gli elementi architettonici dell'edificio condominiale costituenti lastrici solari o assimilabili a questi ultimi.
In merito, va osservato che, in linea generale, il lastrico solare è una superficie piana situata sulla sommità di un edificio, la cui funzione principale è quella di copertura e protezione dell'edificio stesso dalle intemperie e si differenzia dal tetto che invece ha una superficie sporgente.
La terrazza è invece uno spazio di superficie, posta al vertice di alcuni vani e nel contempo sullo stesso livello di un altro di proprietà esclusiva, così da rappresentare una proiezione all'aperto di quest'ultimo, che si connota per il fatto di non sporgere rispetto al perimetro dell'edificio e che ha una funzione non tanto e non solo di copertura, quanto di consentire un comodo accesso, con possibilità di intrattenervisi.
In questo senso la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“costituisce terrazza a livello, equiparabile al lastrico solare agli effetti del concorso nelle spese di riparazione o di ricostruzione e nella responsabilità per i danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., anche la superficie scoperta che, benché non posta sulla sommità del fabbricato ed incassata nel corpo dello stesso, sia collocata al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali formi parte integrante strutturalmente e funzionalmente, e sia perciò destinata tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata” (Cass. Civ. n. 35316/2021).
Pertanto, l'elemento essenziale della terrazza a livello, e che ne consente l'equiparazione ai fini di disciplina al lastrico solare, è quello di essere posta alla sommità di alcuni vani e di essere al contempo sullo stesso piano di altri, formando con questi parte integrante strutturalmente e funzionalmente, così da assolvere alla funzione di copertura degli appartamenti sottostanti e di dare altresì comodità e affaccio all'appartamento cui è collegata.
Deve definirsi vano sul piano edilizio e architettonico lo spazio posto all'interno di un edificio e delimitato da pareti, solai e pavimenti, concepito per svolgere una specifica funzione o destinazione d'uso.
Di contro, il balcone è un elemento architettonico, costituito da una superficie che normalmente sporge dalla facciata di un edificio, che è di dimensioni ridotte, e che solitamente risulta accessibile da una singola stanza o ambiente domestico, ed è delimitato da parapetto o ringhiera.
Laddove il balcone non sporga rispetto al perimetro dell'edificio (nel qual caso si parla di balcone aggettante) e si colloca integralmente all'interno dello stesso, si ha un balcone incassato.
Ciò chiarito, la giurisprudenza di legittimità, al fine di individuare possibili criteri utili per valutare la natura condominiale o meno della terrazza o del balcone, che, peraltro, non sono specificamente richiamati dall'art. 1117 c.c., ha stabilito che, per ciò che attiene alle terrazze, le stesse, in ragione della parziale affinità funzionale con i lastrici solari (garantire la copertura e la protezione degli appartamenti sottostanti), possono assoggettarsi allo stesso regime giuridico dei lastrici solari.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà esclusiva o di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che, anche se esso appartiene in proprietà e se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo” (Cass. Civ. n.
26239/2007; Cass. Civ. n. 35316/2021; Cass. Civ. n. 12682/2001; Cass. Civ.
n. 27363/2021). Di contro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i balconi aggettanti,
“sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono;
e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, nè di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani;
ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono” (Cass. Civ. n. 15913/2007; Cass: Civ. n. 14576/2004;
Cass. Civ. n. 6624/2012; Cass. Civ. n. 637/2000).
Ad ogni modo, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, rispetto al balcone aggettante, “solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si devono considerare beni comuni a tutti i condomini, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Quanto ai rapporti tra il proprietario del singolo balcone e il proprietario di analogo manufatto, posto al piano sottostante sulla stessa verticale, deve escludersi una presunzione di proprietà comune del balcone stesso. Ancorché, infatti, in una tale evenienza possa riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura, rispetto al balcone sottostante, trattasi di copertura disgiunta dalla funzione di sostegno e, quindi, non indispensabile per l'esistenza stessa dei piani sovrapposti, per cui non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili.
(Come si verifica, invece, se i balconi stessi siano incassati nel corpo dell'edificio, atteso che in quest'ultima eventualità i vari balconi sovrastanti svolgono contemporaneamente funzione sia di separazione sia di copertura sia di sostegno)” (Cass. Civ. n. 14576/2004; Cass. Civ.
n. 6624/2012; Cass. Civ. n. 637/2000; Cass. Civ. n.8159/1996; Cass. Civ. n.
5541/1986; Cass. Civ. n.4861/1981).
Dal principio sopra richiamato si può desumere quello più ampio e generale secondo cui ogni elemento architettonico, che sporge dalla facciata dell'edificio condominiale, non assolvendo ad alcuna funzione di protezione e copertura degli appartamenti sottostanti, si considerano prolungamenti dell'appartamento cui pertengono e, di conseguenza, di proprietà del titolare di quest'ultimo.
Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, al fine di accertare l'effettiva struttura dell'edificio e la natura del balcone interessato dai CP_5
lavori di rifacimento della pavimentazione, è stata effettuata in corso di causa una CTU sullo stato dei luoghi.
La CTU, all'esito dell'ispezione dell'immobile, con valutazioni che non appaiono manifestamente illogiche o irragionevoli e supportate da ampia riproduzione fotografica e grafica, ha rilevato che la terrazza dell'appartamento dei condomini non è incassata nella Parte_3
struttura dell'edificio condominiale, come anche i balconi dei piani superiori;
essa è posta sopra la corte condominiale dove è posto il portone di ingresso del e sopra di essa vi sono gli altri balconi dei piani superiori, CP_3
parimenti non incassati nell'edificio condominiale, il quale, come correttamente evidenziato dagli attori, appare avere una forma a “U”.
Inoltre, la terrazza dell'appartamento del primo piano ha una specifica sporgenza rispetto alla linea verticale dell'edificio, valutata tenendo conto della struttura dei balconi dei piani superiori, che copre una porzione di corte condominiale.
Dalla visione delle fotografie e dei disegni dell'edificio condominiale appare che la terrazza interessata dalla delibera non copre alcun vano sottostante, trovandosi sopra la porzione di corte antistante il portone di ingresso dell'edificio condominiale e, in parte, sopra ulteriore porzione di corte condominiale, mediante la sporgenza sopra richiamata.
Alla luce delle considerazioni effettuate e degli accertamenti peritali richiamati, deve escludersi che l'elemento architettonico dell'appartamento dei condomini interessato dai lavori di rifacimento, la cui ripartizione delle Parte_3 spese è contestata dagli attori, sia una terrazza a livello equiparabile a un lastrico solare.
Invero, l'elemento in esame non si trova incassato nella struttura dell'edificio condominiale, né si trova alla sommità di vani di appartamenti sottostanti, avendo sotto di sé solo la corte condominiale antistante il portone di ingresso dell'edificio condominiale.
Esso, di contro, in quanto sporgente rispetto alla struttura dell'edificio condominiale in cui si trovano gli appartamenti, appare costituire un prolungamento dell'appartamento dei condomini sicché va Parte_3
correttamente qualificato, ai fini dell'applicazione della disciplina condominiale, come balcone aggettante.
Ciò importa che le spese per il rifacimento di tale balcone non possono essere ripartite secondo i criteri dell'art. 1126 c.c., essendo questi applicabili solo ai lastrici solari e alle terrazze a livello;
le spese di riparazione e manutenzione del balcone in esame vanno ripartite secondo i criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità per i balconi aggettanti, ossia secondo il principio che tali spese sono da porre a carico del proprietario dell'appartamento di cui il balcone è prolungamento, salvo per i lavori che abbiano riguardato i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore del balcone, da considerarsi beni condominiali, come evidenziato in precedenza.
Ciò chiarito, la delibera impugnata ha approvato, come punto 3 dell'O.d.g., la ripartizione delle spese del primo SAL dei lavori affidati all'impresa
[...]
(cfr. all.ti 2 e 3 fasc. attori). CP_2
Tali lavori hanno ad oggetto, tra le varie opere, anche il rifacimento della pavimentazione della “terrazza” dell'appartamento del primo piano sopra descritto, descritti dalla CTU, riprendendo il capitolato in atti, nel seguente modo: “Demolizione di pavimentazione esterna, delle soglie perimetrali e dello strato di allettamento sottostante, il tutto per raggiungere la parte portante del balcone, compreso lo smaltimento dei materiali e delle guaine rinvenute;
- Realizzazione di massetto in cemento, armato con rete zincata, idoneo alla realizzazione delle giuste pendenze;
-
Impermeabilizzazione di terrazzo, eseguito con malta cementizia bicomponente armata con rete in fibra di vetro;
- Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato antiscivolo, compresa sigillatura e stuccatura finale;
- Fornitura e posa in opera di soglie in travertino da posizionare sul perimetro del terrazzo, compresa stuccatura e finitura finale;
- Fornitura e posa in opera di battiscopa;
- Ripristino del frontalino dei terrazzi qualora durante tale operazioni si dovessero danneggiare;
Sono comprese in tale onere anche l'eventuale noleggio di cestello per effettuare le lavorazioni esterne, il tutto per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte compresi gli smaltimenti dei materiali non riutilizzabili” (cfr. all. 8 fasc. attori).
La CTU ha chiarito che i lavori in esame hanno riguardato pertanto le “le tracce demolitorie nella pavimentazione della terrazza, la demolizione ed il rifacimento dell'intera pavimentazione del terrazzo, compreso il sottostante massetto, la sua impermeabilizzazione, la fornitura e posa in opera delle soglie perimetrali, e l'eventuale ripristino del frontalino, qualora lo stesso sia stato danneggiato durante le lavorazioni. Per quest'ultimo aspetto riguardante il frontalino del terrazzo, la sottoscritta non ha elementi per poter sapere se tale ripristino sia stato eseguito o meno”; la CTU ha concluso riferendo che “Qualora non sia stato necessario il “ripristino del frontalino” come sopra richiamato, le opere descritte non hanno riguardato alcun elemento decorativo del balcone”.
Alla luce delle considerazioni svolte, poiché le opere di rifacimento hanno riguardato essenzialmente la pavimentazione del balcone del piano posto al primo piano, da considerarsi proprietà esclusiva dei titolari dell'appartamento di cui è prolungamento, l'applicazione del criterio dell'art. 1126 c.c., pacificamente applicato dal per la ripartizione delle spese dei CP_3
lavori eseguiti dall'impresa appare illegittimo, non avendo CP_2
riguardato i lavori un lastrico solare o una terrazza a livello, né elementi decorativi del balcone aggettante dei condomini sicché la Parte_3
delibera impugnata è annullabile per violazione dei principi di diritto inerenti alla ripartizione delle spese inerenti ai balconi aggettanti.
Sul punto, va osservato che la delibera, per il vizio indicato, è annullabile e non nulla.
Ha sottolineato la giurisprudenza di legittimità che “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..” (Cass. Civ. S.U. n.
9839/2021).
Dunque, la delibera che faccia scorretta applicazione dei criteri di riparto delle spese condominiali è annullabile, essendo nulla solo la delibera che modifichi o introduca stabilmente per il futuro criteri di riparto delle spese in deroga a quelli legali o convenzionali.
Alla luce delle considerazioni svolte, la delibera impugnata è illegittima e va pertanto annullata. Gli attori lamentano che la delibera sia illegittima anche in quanto ha ripartito tra i condomini le spese per le operazioni funzionali alla ricerca della causa di infiltrazioni di acqua nella zona ingresso del , in quanto le stesse CP_3
sarebbero da porre a carico del soggetto responsabile, punto su cui l'assemblea non ha effettuato alcuna discussione.
Il motivo è infondato.
Gli accertamenti disposti dal , per verificare le cause delle CP_3
infiltrazioni che colpiscono le parti comuni, rientrano nelle ordinarie spese funzionali alla conservazione e alla manutenzione delle parti comuni dell'edificio sicché le stesse devono porsi a carico dei CP_5
condomini secondo i criteri generali di ripartizione delle spese condominiali.
Né è possibile ritenere che tali spese debbano ricadere sull'eventuale responsabile del pregiudizio provocato dalle infiltrazioni, in quanto tale risultato costituisce l'effetto di una eventuale azione di risarcimento che il ha l'onere di intraprendere nei confronti del responsabile del CP_3
danno, caso totalmente diverso da quello odierno, in cui il ha CP_3
meramente disposto dei lavori per verificare la causa e l'entità delle infiltrazioni in vista di ogni eventuale iniziativa a protezione delle parti comuni.
Pertanto, il motivo di impugnazione è infondato.
Infine, gli attori affermano l'illegittimità della delibera impugnata laddove ha posto a carico degli stessi attori le spese di “€. 1.400,00 per lavori sulla facciata in quanto l'intervento si è reso necessario allo scopo di tentare, senza risultato, di riparare i danni che gli attori hanno subito e purtroppo continuano a subire per le infiltrazioni che provengono da parti comuni dell'edificio e per cui è pendente una causa civile davanti al
Tribunale di Grosseto”.
Il motivo è infondato. Dalla lettura del punto 1 del SAL, concernente i lavori oggetto di contestazione, non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che le opere ivi descritte siano funzionali a rimuovere pregiudizi all'unità abitativa degli attori, fatto peraltro specificamente contestato dal . CP_3
Inoltre, gli attori non hanno allegato in cosa sia consistito il pregiudizio che i lavori in esame avrebbero riparato, né le ragioni per cui tali lavori avrebbero costituito univoco rimedio alla riparazione di tali pregiudizi.
Né le informazioni in esame si ricavano dall'atto di citazione che gli attori avrebbero proposto contro il per tale vicenda, non specificandosi CP_3
in esso in cosa siano consistite le infiltrazioni lamentate e i pregiudizi conseguiti.
Pertanto, la contestazione degli attori appare generica e priva di adeguato supporto probatorio.
Infine, va rilevato che gli attori hanno osservato che “la delibera impugnata fa riferimento alla questione del posteggio, la questione però non era all'ordine del giorno pertanto ogni delibera in tal senso va considerata nulla”.
Va rilevato altresì che nelle conclusioni gli attori non hanno specificamente chiesto la dichiarazione di nullità della delibera laddove fa riferimento alla
“questione del posteggio”.
Ciò posto, il motivo è infondato.
Il motivo proposto appare generico laddove fa un generico riferimento alla
“questione del posteggio”, senza alcuna specificazione del contenuto della contestata delibera.
Ad ogni modo, come correttamente evidenziato dal convenuto, dalla lettura del verbale si evince che al punto delle “Varie ed eventuali”, l'assemblea ha solo chiesto all'amministratore di “mettere in ordine tutti gli incartamenti in suo possesso relativi al piazzale condominiale destinato a parcheggio per far valutare al Legale del Condominio cosa sia possibile fare relativamente ai pagamenti effettuati dai
[...] al momento dell'eliminazione dell'uso pubblico del piazzale di proprietà dello Parte_4
stabile di via Lago di Bolsena n. 13”.
Non vi è dunque alcuna deliberazione dell'assemblea sul problema dell'uso del piazzale, ma solo una mera esortazione a predisporre i documenti necessari per richiedere successivamente al legale del condominio cosa fare per risolvere la questione ivi dedotta.
Appare evidente che non sussiste alcuna delibera sulla questione del piazzale dedotta dagli attori, non potendosi desumere dalla suddetta esortazione alcun vincolo a carico dei condomini.
Pertanto, la contestazione è infondata.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, va annullata la deliberata adottata dall'assemblea del convenuto in data CP_3
12.03.2022, relativamente al punto 3) dell'o.d.g. concernente la ripartizione delle spese dei lavori eseguiti dall'impresa e oggetto del primo CP_2
SAL.
Va precisato che, sebbene le contestazioni operate dagli attori afferiscano anche a profili che non sono stati ritenuti fondati, la delibera impugnata va comunque totalmente annullata, non potendosi rimodulare in sede giudiziale la ripartizione delle spese condominiali, essendo riservata all'assemblea dei condomini ogni decisione sul merito delle decisioni (cfr. Cass. Civ. n.
15320/2022).
A questo punto, va rilevato che la parte attrice, con la comparsa conclusionale, per la prima volta ha proposto un nuovo motivo di impugnazione della delibera contestata, consistente nella violazione dell'art. 1135 c.c. “che impone all'assemblea di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori;
se
i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti. L'allestimento anticipato del fondo speciale è un'ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria (v. ex pluribus Cassazione n. 9388/2023) tale nullità della delibera può essere rilevata d'ufficio o esaminata su eccezione di parte anche dal giudice d'appello”, evidenziando come ciò comporti l'invalidità sia della delibera impugnata che di quella precedente che ha autorizzato i lavori eseguiti dall'impresa
[...]
CP_2
Le allegazioni e domande proposte per la prima volta dalla parte attrice con la comparsa conclusionale e sopra richiamate sono inammissibili.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “le comparse conclusionali abbiano soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, le stesse non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, dovendosi escludere in radice la possibilità di accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte” (Cass. Civ. n. 14250/2004; Cass. Civ. n. 6850/2004: “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande
e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”; Cass.
Civ. n. 5478/2006; Cass. Civ. n. 11175/2002).
Pertanto, con la comparsa conclusionale la parte non può allegare fatti nuovi, rilevare questioni o eccezioni nuove, né proporre domande nuove, sulle quali il Giudice non deve pronunciarsi, anche in quanto gravemente lesive del contraddittorio tra le parti.
Peraltro, va osservato che il rilievo di nullità è ammissibile in ogni stato e grado del processo solo se fondato sui fatti specificamente allegati dalle parti entro i termini di decadenza fissati dalla legge (cfr. Cass. Civ. n. 28983/2023;
Cass. Civ. n. 20713/2023). Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata l'inammissibilità delle allegazioni, richieste, eccezioni e domande proposte dalla parte attrice per la prima volta con la comparsa conclusionale.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile di bassa complessità.
Le spese della CTU vanno poste sul convenuto per il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1318/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità delle allegazioni, richieste, eccezioni e domande proposte dalla parte attrice per la prima volta con la comparsa conclusionale;
2) annulla la delibera adottata dall'assemblea del convenuto in CP_3
data 12.03.2022, relativamente al punto 3) dell'o.d.g., concernente la ripartizione delle spese dei lavori eseguiti dall'impresa e CP_2
oggetto del primo SAL;
3) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta;
4) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che si liquidano nella somma di 264,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 7.616,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 17.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1318/2022 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. MECONCELLI C.F._2
MARIA PIA;
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. GIORGI LUCIANO e P.IVA_1
dall'Avv. SORACE ALESSANDRO;
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibera condominiale.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Gli odierni attori, in qualità di condomini del condominio sito in via CP_1
Lago di Bolsena n. 13, hanno impugnato la delibera adottata dall'assemblea condominiale in data 12.03.2022, nella parte in cui approva la ripartizione delle spese del primo SAL dei lavori eseguiti dalla impresa in CP_2
relazione alle spese dei lavori di rifacimento della terrazza dell'unità abitativa al primo piano dei condomini alle spese per la ricerca della Parte_3
causa delle infiltrazioni di acqua nella zona di ingresso del e alle CP_3
spese per il rifacimento della facciata, chiedendo di “dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata laddove viene effettuata una ripartizione delle spese non conforme a legge per i motivi di cui in premessa, nonché i bilanci che dovessero recepire i criteri di ripartizione impugnati”.
Il convenuto, contestando i motivi di impugnazione, ha chiesto il CP_3
rigetto della domanda attorea.
Ciò posto, in primo luogo, gli attori contestano la delibera del 12.03.2022, inerente all'approvazione del piano di ripartizione delle spese relative al primo
SAL dei lavori eseguiti dalla impresa su incarico del CP_2
condominio, nella parte in cui ripartisce le spese per il rifacimento della pavimentazione della terrazza dei condomini del primo piano Parte_3
secondo il criterio previsto dall'art. 1126 c.c., sancito per le opere relative al lastrico solare, non potendosi equiparare la terrazza dei condomini
[...]
a un lastrico solare, non coprendo alcun vano sottostante e CP_4
trattandosi di contro di un balcone aggettante.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Ai sensi dell'art. 1126 c.c. “Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
Tale disposizione è applicabile solo per gli elementi architettonici dell'edificio condominiale costituenti lastrici solari o assimilabili a questi ultimi.
In merito, va osservato che, in linea generale, il lastrico solare è una superficie piana situata sulla sommità di un edificio, la cui funzione principale è quella di copertura e protezione dell'edificio stesso dalle intemperie e si differenzia dal tetto che invece ha una superficie sporgente.
La terrazza è invece uno spazio di superficie, posta al vertice di alcuni vani e nel contempo sullo stesso livello di un altro di proprietà esclusiva, così da rappresentare una proiezione all'aperto di quest'ultimo, che si connota per il fatto di non sporgere rispetto al perimetro dell'edificio e che ha una funzione non tanto e non solo di copertura, quanto di consentire un comodo accesso, con possibilità di intrattenervisi.
In questo senso la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“costituisce terrazza a livello, equiparabile al lastrico solare agli effetti del concorso nelle spese di riparazione o di ricostruzione e nella responsabilità per i danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., anche la superficie scoperta che, benché non posta sulla sommità del fabbricato ed incassata nel corpo dello stesso, sia collocata al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali formi parte integrante strutturalmente e funzionalmente, e sia perciò destinata tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata” (Cass. Civ. n. 35316/2021).
Pertanto, l'elemento essenziale della terrazza a livello, e che ne consente l'equiparazione ai fini di disciplina al lastrico solare, è quello di essere posta alla sommità di alcuni vani e di essere al contempo sullo stesso piano di altri, formando con questi parte integrante strutturalmente e funzionalmente, così da assolvere alla funzione di copertura degli appartamenti sottostanti e di dare altresì comodità e affaccio all'appartamento cui è collegata.
Deve definirsi vano sul piano edilizio e architettonico lo spazio posto all'interno di un edificio e delimitato da pareti, solai e pavimenti, concepito per svolgere una specifica funzione o destinazione d'uso.
Di contro, il balcone è un elemento architettonico, costituito da una superficie che normalmente sporge dalla facciata di un edificio, che è di dimensioni ridotte, e che solitamente risulta accessibile da una singola stanza o ambiente domestico, ed è delimitato da parapetto o ringhiera.
Laddove il balcone non sporga rispetto al perimetro dell'edificio (nel qual caso si parla di balcone aggettante) e si colloca integralmente all'interno dello stesso, si ha un balcone incassato.
Ciò chiarito, la giurisprudenza di legittimità, al fine di individuare possibili criteri utili per valutare la natura condominiale o meno della terrazza o del balcone, che, peraltro, non sono specificamente richiamati dall'art. 1117 c.c., ha stabilito che, per ciò che attiene alle terrazze, le stesse, in ragione della parziale affinità funzionale con i lastrici solari (garantire la copertura e la protezione degli appartamenti sottostanti), possono assoggettarsi allo stesso regime giuridico dei lastrici solari.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà esclusiva o di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che, anche se esso appartiene in proprietà e se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo” (Cass. Civ. n.
26239/2007; Cass. Civ. n. 35316/2021; Cass. Civ. n. 12682/2001; Cass. Civ.
n. 27363/2021). Di contro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i balconi aggettanti,
“sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono;
e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, nè di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani;
ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono” (Cass. Civ. n. 15913/2007; Cass: Civ. n. 14576/2004;
Cass. Civ. n. 6624/2012; Cass. Civ. n. 637/2000).
Ad ogni modo, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, rispetto al balcone aggettante, “solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si devono considerare beni comuni a tutti i condomini, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Quanto ai rapporti tra il proprietario del singolo balcone e il proprietario di analogo manufatto, posto al piano sottostante sulla stessa verticale, deve escludersi una presunzione di proprietà comune del balcone stesso. Ancorché, infatti, in una tale evenienza possa riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura, rispetto al balcone sottostante, trattasi di copertura disgiunta dalla funzione di sostegno e, quindi, non indispensabile per l'esistenza stessa dei piani sovrapposti, per cui non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili.
(Come si verifica, invece, se i balconi stessi siano incassati nel corpo dell'edificio, atteso che in quest'ultima eventualità i vari balconi sovrastanti svolgono contemporaneamente funzione sia di separazione sia di copertura sia di sostegno)” (Cass. Civ. n. 14576/2004; Cass. Civ.
n. 6624/2012; Cass. Civ. n. 637/2000; Cass. Civ. n.8159/1996; Cass. Civ. n.
5541/1986; Cass. Civ. n.4861/1981).
Dal principio sopra richiamato si può desumere quello più ampio e generale secondo cui ogni elemento architettonico, che sporge dalla facciata dell'edificio condominiale, non assolvendo ad alcuna funzione di protezione e copertura degli appartamenti sottostanti, si considerano prolungamenti dell'appartamento cui pertengono e, di conseguenza, di proprietà del titolare di quest'ultimo.
Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, al fine di accertare l'effettiva struttura dell'edificio e la natura del balcone interessato dai CP_5
lavori di rifacimento della pavimentazione, è stata effettuata in corso di causa una CTU sullo stato dei luoghi.
La CTU, all'esito dell'ispezione dell'immobile, con valutazioni che non appaiono manifestamente illogiche o irragionevoli e supportate da ampia riproduzione fotografica e grafica, ha rilevato che la terrazza dell'appartamento dei condomini non è incassata nella Parte_3
struttura dell'edificio condominiale, come anche i balconi dei piani superiori;
essa è posta sopra la corte condominiale dove è posto il portone di ingresso del e sopra di essa vi sono gli altri balconi dei piani superiori, CP_3
parimenti non incassati nell'edificio condominiale, il quale, come correttamente evidenziato dagli attori, appare avere una forma a “U”.
Inoltre, la terrazza dell'appartamento del primo piano ha una specifica sporgenza rispetto alla linea verticale dell'edificio, valutata tenendo conto della struttura dei balconi dei piani superiori, che copre una porzione di corte condominiale.
Dalla visione delle fotografie e dei disegni dell'edificio condominiale appare che la terrazza interessata dalla delibera non copre alcun vano sottostante, trovandosi sopra la porzione di corte antistante il portone di ingresso dell'edificio condominiale e, in parte, sopra ulteriore porzione di corte condominiale, mediante la sporgenza sopra richiamata.
Alla luce delle considerazioni effettuate e degli accertamenti peritali richiamati, deve escludersi che l'elemento architettonico dell'appartamento dei condomini interessato dai lavori di rifacimento, la cui ripartizione delle Parte_3 spese è contestata dagli attori, sia una terrazza a livello equiparabile a un lastrico solare.
Invero, l'elemento in esame non si trova incassato nella struttura dell'edificio condominiale, né si trova alla sommità di vani di appartamenti sottostanti, avendo sotto di sé solo la corte condominiale antistante il portone di ingresso dell'edificio condominiale.
Esso, di contro, in quanto sporgente rispetto alla struttura dell'edificio condominiale in cui si trovano gli appartamenti, appare costituire un prolungamento dell'appartamento dei condomini sicché va Parte_3
correttamente qualificato, ai fini dell'applicazione della disciplina condominiale, come balcone aggettante.
Ciò importa che le spese per il rifacimento di tale balcone non possono essere ripartite secondo i criteri dell'art. 1126 c.c., essendo questi applicabili solo ai lastrici solari e alle terrazze a livello;
le spese di riparazione e manutenzione del balcone in esame vanno ripartite secondo i criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità per i balconi aggettanti, ossia secondo il principio che tali spese sono da porre a carico del proprietario dell'appartamento di cui il balcone è prolungamento, salvo per i lavori che abbiano riguardato i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore del balcone, da considerarsi beni condominiali, come evidenziato in precedenza.
Ciò chiarito, la delibera impugnata ha approvato, come punto 3 dell'O.d.g., la ripartizione delle spese del primo SAL dei lavori affidati all'impresa
[...]
(cfr. all.ti 2 e 3 fasc. attori). CP_2
Tali lavori hanno ad oggetto, tra le varie opere, anche il rifacimento della pavimentazione della “terrazza” dell'appartamento del primo piano sopra descritto, descritti dalla CTU, riprendendo il capitolato in atti, nel seguente modo: “Demolizione di pavimentazione esterna, delle soglie perimetrali e dello strato di allettamento sottostante, il tutto per raggiungere la parte portante del balcone, compreso lo smaltimento dei materiali e delle guaine rinvenute;
- Realizzazione di massetto in cemento, armato con rete zincata, idoneo alla realizzazione delle giuste pendenze;
-
Impermeabilizzazione di terrazzo, eseguito con malta cementizia bicomponente armata con rete in fibra di vetro;
- Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato antiscivolo, compresa sigillatura e stuccatura finale;
- Fornitura e posa in opera di soglie in travertino da posizionare sul perimetro del terrazzo, compresa stuccatura e finitura finale;
- Fornitura e posa in opera di battiscopa;
- Ripristino del frontalino dei terrazzi qualora durante tale operazioni si dovessero danneggiare;
Sono comprese in tale onere anche l'eventuale noleggio di cestello per effettuare le lavorazioni esterne, il tutto per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte compresi gli smaltimenti dei materiali non riutilizzabili” (cfr. all. 8 fasc. attori).
La CTU ha chiarito che i lavori in esame hanno riguardato pertanto le “le tracce demolitorie nella pavimentazione della terrazza, la demolizione ed il rifacimento dell'intera pavimentazione del terrazzo, compreso il sottostante massetto, la sua impermeabilizzazione, la fornitura e posa in opera delle soglie perimetrali, e l'eventuale ripristino del frontalino, qualora lo stesso sia stato danneggiato durante le lavorazioni. Per quest'ultimo aspetto riguardante il frontalino del terrazzo, la sottoscritta non ha elementi per poter sapere se tale ripristino sia stato eseguito o meno”; la CTU ha concluso riferendo che “Qualora non sia stato necessario il “ripristino del frontalino” come sopra richiamato, le opere descritte non hanno riguardato alcun elemento decorativo del balcone”.
Alla luce delle considerazioni svolte, poiché le opere di rifacimento hanno riguardato essenzialmente la pavimentazione del balcone del piano posto al primo piano, da considerarsi proprietà esclusiva dei titolari dell'appartamento di cui è prolungamento, l'applicazione del criterio dell'art. 1126 c.c., pacificamente applicato dal per la ripartizione delle spese dei CP_3
lavori eseguiti dall'impresa appare illegittimo, non avendo CP_2
riguardato i lavori un lastrico solare o una terrazza a livello, né elementi decorativi del balcone aggettante dei condomini sicché la Parte_3
delibera impugnata è annullabile per violazione dei principi di diritto inerenti alla ripartizione delle spese inerenti ai balconi aggettanti.
Sul punto, va osservato che la delibera, per il vizio indicato, è annullabile e non nulla.
Ha sottolineato la giurisprudenza di legittimità che “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..” (Cass. Civ. S.U. n.
9839/2021).
Dunque, la delibera che faccia scorretta applicazione dei criteri di riparto delle spese condominiali è annullabile, essendo nulla solo la delibera che modifichi o introduca stabilmente per il futuro criteri di riparto delle spese in deroga a quelli legali o convenzionali.
Alla luce delle considerazioni svolte, la delibera impugnata è illegittima e va pertanto annullata. Gli attori lamentano che la delibera sia illegittima anche in quanto ha ripartito tra i condomini le spese per le operazioni funzionali alla ricerca della causa di infiltrazioni di acqua nella zona ingresso del , in quanto le stesse CP_3
sarebbero da porre a carico del soggetto responsabile, punto su cui l'assemblea non ha effettuato alcuna discussione.
Il motivo è infondato.
Gli accertamenti disposti dal , per verificare le cause delle CP_3
infiltrazioni che colpiscono le parti comuni, rientrano nelle ordinarie spese funzionali alla conservazione e alla manutenzione delle parti comuni dell'edificio sicché le stesse devono porsi a carico dei CP_5
condomini secondo i criteri generali di ripartizione delle spese condominiali.
Né è possibile ritenere che tali spese debbano ricadere sull'eventuale responsabile del pregiudizio provocato dalle infiltrazioni, in quanto tale risultato costituisce l'effetto di una eventuale azione di risarcimento che il ha l'onere di intraprendere nei confronti del responsabile del CP_3
danno, caso totalmente diverso da quello odierno, in cui il ha CP_3
meramente disposto dei lavori per verificare la causa e l'entità delle infiltrazioni in vista di ogni eventuale iniziativa a protezione delle parti comuni.
Pertanto, il motivo di impugnazione è infondato.
Infine, gli attori affermano l'illegittimità della delibera impugnata laddove ha posto a carico degli stessi attori le spese di “€. 1.400,00 per lavori sulla facciata in quanto l'intervento si è reso necessario allo scopo di tentare, senza risultato, di riparare i danni che gli attori hanno subito e purtroppo continuano a subire per le infiltrazioni che provengono da parti comuni dell'edificio e per cui è pendente una causa civile davanti al
Tribunale di Grosseto”.
Il motivo è infondato. Dalla lettura del punto 1 del SAL, concernente i lavori oggetto di contestazione, non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che le opere ivi descritte siano funzionali a rimuovere pregiudizi all'unità abitativa degli attori, fatto peraltro specificamente contestato dal . CP_3
Inoltre, gli attori non hanno allegato in cosa sia consistito il pregiudizio che i lavori in esame avrebbero riparato, né le ragioni per cui tali lavori avrebbero costituito univoco rimedio alla riparazione di tali pregiudizi.
Né le informazioni in esame si ricavano dall'atto di citazione che gli attori avrebbero proposto contro il per tale vicenda, non specificandosi CP_3
in esso in cosa siano consistite le infiltrazioni lamentate e i pregiudizi conseguiti.
Pertanto, la contestazione degli attori appare generica e priva di adeguato supporto probatorio.
Infine, va rilevato che gli attori hanno osservato che “la delibera impugnata fa riferimento alla questione del posteggio, la questione però non era all'ordine del giorno pertanto ogni delibera in tal senso va considerata nulla”.
Va rilevato altresì che nelle conclusioni gli attori non hanno specificamente chiesto la dichiarazione di nullità della delibera laddove fa riferimento alla
“questione del posteggio”.
Ciò posto, il motivo è infondato.
Il motivo proposto appare generico laddove fa un generico riferimento alla
“questione del posteggio”, senza alcuna specificazione del contenuto della contestata delibera.
Ad ogni modo, come correttamente evidenziato dal convenuto, dalla lettura del verbale si evince che al punto delle “Varie ed eventuali”, l'assemblea ha solo chiesto all'amministratore di “mettere in ordine tutti gli incartamenti in suo possesso relativi al piazzale condominiale destinato a parcheggio per far valutare al Legale del Condominio cosa sia possibile fare relativamente ai pagamenti effettuati dai
[...] al momento dell'eliminazione dell'uso pubblico del piazzale di proprietà dello Parte_4
stabile di via Lago di Bolsena n. 13”.
Non vi è dunque alcuna deliberazione dell'assemblea sul problema dell'uso del piazzale, ma solo una mera esortazione a predisporre i documenti necessari per richiedere successivamente al legale del condominio cosa fare per risolvere la questione ivi dedotta.
Appare evidente che non sussiste alcuna delibera sulla questione del piazzale dedotta dagli attori, non potendosi desumere dalla suddetta esortazione alcun vincolo a carico dei condomini.
Pertanto, la contestazione è infondata.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, va annullata la deliberata adottata dall'assemblea del convenuto in data CP_3
12.03.2022, relativamente al punto 3) dell'o.d.g. concernente la ripartizione delle spese dei lavori eseguiti dall'impresa e oggetto del primo CP_2
SAL.
Va precisato che, sebbene le contestazioni operate dagli attori afferiscano anche a profili che non sono stati ritenuti fondati, la delibera impugnata va comunque totalmente annullata, non potendosi rimodulare in sede giudiziale la ripartizione delle spese condominiali, essendo riservata all'assemblea dei condomini ogni decisione sul merito delle decisioni (cfr. Cass. Civ. n.
15320/2022).
A questo punto, va rilevato che la parte attrice, con la comparsa conclusionale, per la prima volta ha proposto un nuovo motivo di impugnazione della delibera contestata, consistente nella violazione dell'art. 1135 c.c. “che impone all'assemblea di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori;
se
i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti. L'allestimento anticipato del fondo speciale è un'ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria (v. ex pluribus Cassazione n. 9388/2023) tale nullità della delibera può essere rilevata d'ufficio o esaminata su eccezione di parte anche dal giudice d'appello”, evidenziando come ciò comporti l'invalidità sia della delibera impugnata che di quella precedente che ha autorizzato i lavori eseguiti dall'impresa
[...]
CP_2
Le allegazioni e domande proposte per la prima volta dalla parte attrice con la comparsa conclusionale e sopra richiamate sono inammissibili.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “le comparse conclusionali abbiano soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, le stesse non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, dovendosi escludere in radice la possibilità di accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte” (Cass. Civ. n. 14250/2004; Cass. Civ. n. 6850/2004: “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande
e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”; Cass.
Civ. n. 5478/2006; Cass. Civ. n. 11175/2002).
Pertanto, con la comparsa conclusionale la parte non può allegare fatti nuovi, rilevare questioni o eccezioni nuove, né proporre domande nuove, sulle quali il Giudice non deve pronunciarsi, anche in quanto gravemente lesive del contraddittorio tra le parti.
Peraltro, va osservato che il rilievo di nullità è ammissibile in ogni stato e grado del processo solo se fondato sui fatti specificamente allegati dalle parti entro i termini di decadenza fissati dalla legge (cfr. Cass. Civ. n. 28983/2023;
Cass. Civ. n. 20713/2023). Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata l'inammissibilità delle allegazioni, richieste, eccezioni e domande proposte dalla parte attrice per la prima volta con la comparsa conclusionale.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile di bassa complessità.
Le spese della CTU vanno poste sul convenuto per il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1318/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità delle allegazioni, richieste, eccezioni e domande proposte dalla parte attrice per la prima volta con la comparsa conclusionale;
2) annulla la delibera adottata dall'assemblea del convenuto in CP_3
data 12.03.2022, relativamente al punto 3) dell'o.d.g., concernente la ripartizione delle spese dei lavori eseguiti dall'impresa e CP_2
oggetto del primo SAL;
3) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta;
4) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che si liquidano nella somma di 264,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 7.616,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 17.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia