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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3985/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. GRANDI MARINA MARIA e avv. Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO D'ADDARIO
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), con l'Avv. TONI NADIA e avv. ALBERTO AMADIO C.F._2
CONVENUTI
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si osserva quanto segue.
Appare utile richiamare in materia i principi di diritto in tema di distribuzione dell'onere della prova formulati dalla S.C con pronuncia 826/15.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
Si deve premettere che la validità del contratto è legata alla sua conclusione.
Un contratto concluso può non produrre più effetti o per circostanze coeve alla nascita o per circostanze sopravvenute.
La risolubilità del contratto riguarda quest'ultima circostanza;
si verifica, ovverosia, quando non è più attuabile il programma contrattuale che è quello di soddisfare gli interessi dei contraenti posti nel regolamento.
Tale sopravvenuta inidoneità può essere attribuita ad un comportamento di una delle parti, ovvero dipendere da un evento non imputabile e non prevedibile.
Ciò che viene alterato è il sinallagma contrattuale, dove le prestazioni sono l'una in funzione dell'altra.
Tanto premesso, concludeva parte convenuta in tal senso…Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda proposta da in quanto tardivamente avanzata in via Parte_1
riconvenzionale nel precedente stato del giudizio;
- nel merito, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto stipulato dalle parti, rigettare la domanda avversaria per i motivi di cui in narrativa;
- conseguentemente dichiarare i Sigg.ri e CP_1 [...]
tenuti a versare alla società convenuta per le prestazioni effettuate CP_2
relativamente ai contratti di cui agli anni 2019/2020 e 2020/2021, la complessiva somma di €. 17.953,00=, o quella diversa minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, da valutarsi se del caso anche in via equitativa;
- accertato l'importo versato dagli attori in riferimento all'annualità 2019/2020 pari ad € 23.033,34 e in riferimento all'anno 2020/201 pari ad € 2.110,00, per un totale complessivo di € 25.143,34, effettuate eventuali compensazioni tra i reciproci debiti e crediti, per l'effetto dichiarare
Pag. 2 di 11 che i Sigg.ri e nulla devono alla società attrice per i CP_1 Controparte_2
titoli di cui in premessa.
La domanda di risoluzione è destituita di fondamento.
Nell'indagine sull'inadempimento contrattuale da compiersi, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di una generica controversia inerente rapporti contrattuali, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (cfr. Cass. n. 398/89 e n. 409/12).
Sulla base di questa premessa e di una verifica ispirata a congrui criteri logico giuridici si è provveduto ad una ponderata valutazione.
Il vizio del sinallagma può colpire solamente quei contratti a prestazioni corrispettive, laddove le prestazioni sono a carico delle parti e legate da un nesso di interdipendenza funzionale, così come previsto anche all'art. 1460 c.c..
Il contratto è sinallagmatico, pertanto sorretto dal principio di reciprocità in cui vi rientrano reciproche attribuzioni.
Ricorrono due ipotesi di rimedi in caso di mancato adempimento.
Difatti, si può richiedere alternativamente: l'esatto adempimento o la risoluzione del contratto, ex art 1453 c.c..
La risoluzione, mira dunque a riequilibrare la posizione economico - patrimoniale dei contraenti con effetto liberatorio ex nunc ed effetto recuperatorio ex tunc delle prestazioni già eseguite, eliminando non tanto il contratto quanto i suoi effetti.
Tale istituto, pertanto, incide non sull'atto, ma sul rapporto, ovvero sulla situazione giuridica che consegue alla stipula del contratto;
per la precisione il codice usa un'espressione diversa, e per certi versi non equivalente…l'inadempimento deve essere
“di non scarsa importanza”.
Tra le due espressioni corre una differenza, nel senso che l'inadempimento grave implica qualcosa peggiore rispetto ad un inadempimento di non scarsa importanza: non scarso significa anche medio, o medio basso, con esclusione solo delle sfumature di grado inferiore, mentre grave significa del massimo livello quanto a intensità.
Pag. 3 di 11 In particolare, tra visioni rigidamente oggettive, o, all'opposto, rigidamente soggettive, non si fa altro che nascondere il solito problema ovvero stabilire quando l'inadempimento sia di non scarsa importanza che spetta al giudice, con una valutazione discrezionale aderente al caso concreto;
da valutare secondo il criterio della buona fede.
Si osserva quindi che al fine di stabilire su quale fra i contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole, giustificativo dell'inadempimento dell'altro, “il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, si basi sul loro rapporto di dipendenza e sul concetto di proporzionalità, tenendo conto altresì della funzione socio-economica del contratto” (Cfr. Cass.
3002/2004 e 18320/2015).
L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute (Cass. 6575/2017) ed implica, in generale, la necessità di ripristinare la situazione quo ante.
L'art. 1453 c.c. indica nella data della domanda di risoluzione il momento in cui l'altra non può più adempiere la propria obbligazione.
Si sostiene, infatti, che, per un verso, l'interesse del creditore all'adempimento dopo tale momento non è suscettibile di ulteriori lesioni, non avendo egli più diritto all'esecuzione del contratto, e, per altro verso, che ai fini risarcitori, non può essere assunta la violazione di un interesse alla esecuzione del contratto che vada oltre il momento in cui a tale esecuzione si è rinunziato.
In altri termini, la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione delle posizioni delle parti, nel senso che il convenuto non può più eseguire la sua prestazione e l'attore non ha più il diritto di pretenderla, avendo dimostrato con la risoluzione del contratto il proprio disinteresse all'adempimento; ne consegue che il giudice dovrà accertare se vi sia stato inadempimento imputabile al debitore soltanto con riferimento alle prestazioni già scadute ed accertare il mancato guadagno del creditore nella misura che gli sarebbe spettata in base al puntuale adempimento.
Ciò posto, nel caso in esame, sono necessarie alcune ulteriori considerazioni.
Pag. 4 di 11 È stata disposta dal Governo la sospensione delle attività didattiche presso tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, per far fronte all'emergenza covid 19 con
D.P.C.M. dell'8 marzo 2020.
Si tratta dunque di comprendere quali siano gli effetti di tale impossibilità sopravvenuta della prestazione, soprattutto con riferimento alla debenza della controprestazione dovuta dall'iscritto, ovvero il pagamento della retta scolastica.
In proposito rilevano gli art. 1256 e 1463 del Codice civile.
L'art. 1256 c.c., rubricato “Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea”, prevede che “Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, fino a che essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'inadempimento.
Tuttavia, l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
In definitiva, l'obbligazione si estingue quando è impossibile eseguirla, quando tale impossibilità sia successiva al momento in cui è nato il rapporto obbligatorio e quando risulti non imputabile al debitore.
L'art. 1463 c.c., rubricato impossibilità totale, dispone che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.
Applicando le sopra riportate disposizioni agli istituti scolastici non statali, può ritenersi che l'obbligazione cui sono tenuti, ovvero l'esercizio del servizio scolastico educativo, sia divenuta impossibile per causa ad essi non imputabile e, come tale, si estingua.
L'ulteriore eventuale conseguenza, disciplinata appunto dall'art. 1463 c.c., è la automatica risoluzione del contratto, sebbene la controprestazione ovvero il pagamento della retta scolastica e del servizio accessorio, nel caso in esame, risulti ancora possibile.
Il motivo della risoluzione va ricercato nel fatto che nei contratti a prestazioni corrispettive le diverse prestazioni sono legate tra loro dal sinallagma;
il venir meno di una prestazione, quindi, libera l'altra parte dalla propria prestazione e tale risultato si ottiene attraverso la risoluzione del contratto.
Pag. 5 di 11 Accertata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che dà luogo allo scioglimento del rapporto contrattuale, l'istituto scolastico non statale non potrà pretendere il pagamento della retta scolastica, con l'ulteriore conseguenza che, in capo all'istituto, sorge anche l'obbligo di restituzione di ciò che avesse già ricevuto, secondo le norme sulla ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.).
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento ai servizi accessori che venissero offerti all'interno di tutti gli istituti scolastici, statali e non, in riferimento ai quali, non essendo stati erogati, non è dovuto il pagamento di alcuna somma.
Occorre ora verificare se, e in quale misura, le considerazioni che precedono abbiano valenza nell'ipotesi in cui gli istituti scolastici predispongano la cosiddetta “didattica a distanza”.
Il DPCM dell'8 marzo 2020, nonché il DPCM del 10 aprile 2020, stabiliscono testualmente che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Il , con nota n. 388 del 17 marzo 2020, con riferimento alla didattica a distanza ha CP_3 chiarito che “Non si tratta di un adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo. Occorre ritornare, al di fuori della logica dell'adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali dell'azione del sistema scolastico”.
Lo svolgimento della didattica a distanza all'interno delle scuole statali integra esclusivamente il fine suddetto, consentendo, con modalità alternative a quelle ordinarie, di portare a compimento l'anno scolastico e la formazione per esso prevista.
Diversa valore assume l'organizzazione della didattica a distanza negli istituti non statali nell'ambito dei quali il servizio scolastico viene erogato a titolo oneroso.
Vero è che qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi.
Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo;
la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l'impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva
Pag. 6 di 11 rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente,
l'interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali.
Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, sono privi di elementi che possano sollecitare l'apprendimento.
Infatti, nel caso della scuola, a fronte dell'obbligo della struttura di erogare il servizio scolastico, corrisponde l' obbligo degli alunni di pagare la retta scolastica: tuttavia, in virtù della legittima chiusura temporanea dell'istituto, dettata, appunto, da una causa di forza maggiore quale quella della epidemia, che giustifica un mancato e/o diminuito adempimento di una obbligazione, può corrispondere l'altrettanto legittima sospensione o riduzione del pagamento delle retta relativamente al periodo di chiusura.
Ne consegue che, seguendo questo ragionamento, potrebbe validamente sostenersi che,
a fronte della sussistenza di una causa non imputabile al debitore ex art. 1256 c.c, ovvero di un provvedimento governativo che ha imposto la chiusura delle scuole, la prestazione è divenuta “parzialmente possibile”.
Si tratta nel caso di “factum principis” ossia l'ordine della autorità che vieta di effettuare la prestazione.
Tuttavia, trattandosi di contratto sinallagmatico, secondo cui, ex art. 1463 c.c.: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta , secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito», essendo specularmente divenuto inutilizzabile il servizio da parte dei creditori- alunni(essendo ad essi precluso l'accesso alle aule), la scuola non avrebbe alcun diritto a percepire l'importo della retta per il periodo in cui resta chiusa (e le somme eventualmente già versate quale corrispettivo per il periodo interessato dal “blocco” dovrebbero essere restituite).
Non è possibile una risoluzione definitiva del contratto, ma solo di momentanea sospensione (con esonero di entrambe le parti dall'adempimento delle rispettive prestazioni fino a che resterà in vigore il provvedimento inibitorio), atteso che l'impossibilità di eseguire la prestazione è da ritenersi temporanea, essendo prevedibile
Pag. 7 di 11 che la situazione da Covid-19 sia destinata a cessare, con conseguente ripresa delle attività finora precluse.
L'attuale legislazione, per fronteggiare le sopravvenienze che incidono sull'equilibrio del contratto o sulla possibilità di eseguirne la prestazione, prevede rimedi di natura intrinsecamente demolitiva e non conservativa.
Pertanto, il rimedio previsto dall'art. 1463 c.c., per l'impossibilità totale della prestazione, consiste nello scioglimento del contratto previa restituzione della porzione di prestazione già ricevuta;
nel caso in cui l'impossibilità di adempiere alla prestazione da parte di uno dei contraenti sia solo parziale, l'art. 1464 c.c. dà alla controparte il diritto di scegliere tra la corrispondente riduzione della propria prestazione ed il recesso dal contratto.
Si tratta di un'impossibilità parziale ma, pur sempre, definitiva, posto che l'impossibilità temporanea, non imputabile, è regolata dall'art. 1256, comma 2, c.c.
Resta circoscritta ad ipotesi marginali la prospettiva rimediale volta alla manutenzione del contratto mediante adeguamento alle circostanze sopravvenute, come quella prevista dall'art. 1467 c.c. per l'ipotesi dell'eccessiva onerosità sopravvenuta: in tal caso, alla richiesta di risoluzione del contratto avanzata dalla parte su cui grava la sopravvenienza, alla controparte spetta la possibilità di offrire una riduzione ad equità del contratto.
Gli interventi del Governo si sono concentrati, principalmente, nel regolare la disciplina generale in materia di responsabilità del debitore per inadempimento delle obbligazioni, sotto il profilo dell'esclusione, ovvero dell'attenuazione, della responsabilità dello stesso.
Nella maggior parte dei casi i contratti durano nel tempo ed in questo arco temporale sono intimamente connessi con il tessuto economico-sociale in cui si collocano e sono governati da una serie di “relational norms” non contemplate espressamente dalle parti ma, di fatto, da queste osservate in virtù della relazione personale che tra loro intercorre.
In questo contesto, il mantenimento del contratto, seppur modificato e rivisitato alla luce delle circostanze sopravvenute, consente di massimizzare gli interessi di entrambe le parti.
Pag. 8 di 11 Le esigenze di conservazione del contratto emergono con forza anche e soprattutto nel contesto di emergenza che, proprio per la sua portata generale consente di apprezzare la maggiore efficienza di contratti dotati di flessibilità.
Nel caso è quindi d'obbligo utilizzare il concetto di buona fede integrativa ritenendo che qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi della esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva o correttezza nella fase esecutiva del contratto nel rispetto dell'art. 1375 c.c..
La buona fede come fonte di integrazione del contratto ed espressione dei doveri di solidarietà sociale si concretizza nel dovere di ciascun contraente di realizzare l'interesse della controparte, attivandosi positivamente nei limiti in cui ciò non rappresenti un eccessivo sacrificio a suo carico.
Anche se la buona fede non è richiamata nella norma relativa all'integrazione del contratto (l'art. 1374 c.c.), quest'ultima richiama quale fonte integrativa la legge;
l'articolo 1375 c.c. che disciplina la buona fede nell'esecuzione del contratto è legge;
di conseguenza, la buona fede è fonte di integrazione del contratto.
Appaiono legittime quindi le argomentazioni di parte convenuta ove osserva - che in virtù delle note misure restrittive adottate dal Governo, l'attività di protezione e vigilanza prevista a carico dell'Istituto per l'intero orario scolastico non è stata di fatto svolta e l'opportunità di frequentazione diretta con gli insegnanti e gli altri allievi è venuta meno – che l'attività squisitamente didattica è stata svolta solo per alcuni periodi e con modalità a distanza e, dunque, nella maggior parte dei casi, in misura fortemente ridotta – la prestazione (trattandosi appunto della prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo) della scuola (garantita dalla retta) non è affatto solo quella della didattica ma tutte le ulteriori connesse e persino più rilevanti come l'affidamento dei discenti per le ore di studio - che appare evidente che a tale riduzione dei servizi offerti dalla scuola debba corrispondere una proporzionale riduzione della retta.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede.
Pag. 9 di 11 La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato. Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n. 22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n.
5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n. 28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n.
21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Resta, pertanto, assorbita ogni altra questione nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., stante le premesse in epigrafe.
Sulle spese di lite si osserva che il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999,
n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Attesa la complessità delle dedotte problematiche e la giustificabilità sotto il profilo logico-giuridico delle incertezze insorte sull'esatto contenuto delle argomentazioni come sottoposte dalle parti processuali al giudizio esegetico, della normativa applicabile al caso in esame e la contrastante giurisprudenza, sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese legali del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: non accoglie la domanda introduttiva;
dichiara compensati i reciproci debiti e crediti delle parti processuali per i motivi di cui in epigrafe;
spese di lite compensate
Pag. 10 di 11 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 28/01/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3985/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. GRANDI MARINA MARIA e avv. Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO D'ADDARIO
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), con l'Avv. TONI NADIA e avv. ALBERTO AMADIO C.F._2
CONVENUTI
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si osserva quanto segue.
Appare utile richiamare in materia i principi di diritto in tema di distribuzione dell'onere della prova formulati dalla S.C con pronuncia 826/15.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
Si deve premettere che la validità del contratto è legata alla sua conclusione.
Un contratto concluso può non produrre più effetti o per circostanze coeve alla nascita o per circostanze sopravvenute.
La risolubilità del contratto riguarda quest'ultima circostanza;
si verifica, ovverosia, quando non è più attuabile il programma contrattuale che è quello di soddisfare gli interessi dei contraenti posti nel regolamento.
Tale sopravvenuta inidoneità può essere attribuita ad un comportamento di una delle parti, ovvero dipendere da un evento non imputabile e non prevedibile.
Ciò che viene alterato è il sinallagma contrattuale, dove le prestazioni sono l'una in funzione dell'altra.
Tanto premesso, concludeva parte convenuta in tal senso…Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda proposta da in quanto tardivamente avanzata in via Parte_1
riconvenzionale nel precedente stato del giudizio;
- nel merito, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto stipulato dalle parti, rigettare la domanda avversaria per i motivi di cui in narrativa;
- conseguentemente dichiarare i Sigg.ri e CP_1 [...]
tenuti a versare alla società convenuta per le prestazioni effettuate CP_2
relativamente ai contratti di cui agli anni 2019/2020 e 2020/2021, la complessiva somma di €. 17.953,00=, o quella diversa minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, da valutarsi se del caso anche in via equitativa;
- accertato l'importo versato dagli attori in riferimento all'annualità 2019/2020 pari ad € 23.033,34 e in riferimento all'anno 2020/201 pari ad € 2.110,00, per un totale complessivo di € 25.143,34, effettuate eventuali compensazioni tra i reciproci debiti e crediti, per l'effetto dichiarare
Pag. 2 di 11 che i Sigg.ri e nulla devono alla società attrice per i CP_1 Controparte_2
titoli di cui in premessa.
La domanda di risoluzione è destituita di fondamento.
Nell'indagine sull'inadempimento contrattuale da compiersi, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di una generica controversia inerente rapporti contrattuali, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (cfr. Cass. n. 398/89 e n. 409/12).
Sulla base di questa premessa e di una verifica ispirata a congrui criteri logico giuridici si è provveduto ad una ponderata valutazione.
Il vizio del sinallagma può colpire solamente quei contratti a prestazioni corrispettive, laddove le prestazioni sono a carico delle parti e legate da un nesso di interdipendenza funzionale, così come previsto anche all'art. 1460 c.c..
Il contratto è sinallagmatico, pertanto sorretto dal principio di reciprocità in cui vi rientrano reciproche attribuzioni.
Ricorrono due ipotesi di rimedi in caso di mancato adempimento.
Difatti, si può richiedere alternativamente: l'esatto adempimento o la risoluzione del contratto, ex art 1453 c.c..
La risoluzione, mira dunque a riequilibrare la posizione economico - patrimoniale dei contraenti con effetto liberatorio ex nunc ed effetto recuperatorio ex tunc delle prestazioni già eseguite, eliminando non tanto il contratto quanto i suoi effetti.
Tale istituto, pertanto, incide non sull'atto, ma sul rapporto, ovvero sulla situazione giuridica che consegue alla stipula del contratto;
per la precisione il codice usa un'espressione diversa, e per certi versi non equivalente…l'inadempimento deve essere
“di non scarsa importanza”.
Tra le due espressioni corre una differenza, nel senso che l'inadempimento grave implica qualcosa peggiore rispetto ad un inadempimento di non scarsa importanza: non scarso significa anche medio, o medio basso, con esclusione solo delle sfumature di grado inferiore, mentre grave significa del massimo livello quanto a intensità.
Pag. 3 di 11 In particolare, tra visioni rigidamente oggettive, o, all'opposto, rigidamente soggettive, non si fa altro che nascondere il solito problema ovvero stabilire quando l'inadempimento sia di non scarsa importanza che spetta al giudice, con una valutazione discrezionale aderente al caso concreto;
da valutare secondo il criterio della buona fede.
Si osserva quindi che al fine di stabilire su quale fra i contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole, giustificativo dell'inadempimento dell'altro, “il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, si basi sul loro rapporto di dipendenza e sul concetto di proporzionalità, tenendo conto altresì della funzione socio-economica del contratto” (Cfr. Cass.
3002/2004 e 18320/2015).
L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute (Cass. 6575/2017) ed implica, in generale, la necessità di ripristinare la situazione quo ante.
L'art. 1453 c.c. indica nella data della domanda di risoluzione il momento in cui l'altra non può più adempiere la propria obbligazione.
Si sostiene, infatti, che, per un verso, l'interesse del creditore all'adempimento dopo tale momento non è suscettibile di ulteriori lesioni, non avendo egli più diritto all'esecuzione del contratto, e, per altro verso, che ai fini risarcitori, non può essere assunta la violazione di un interesse alla esecuzione del contratto che vada oltre il momento in cui a tale esecuzione si è rinunziato.
In altri termini, la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione delle posizioni delle parti, nel senso che il convenuto non può più eseguire la sua prestazione e l'attore non ha più il diritto di pretenderla, avendo dimostrato con la risoluzione del contratto il proprio disinteresse all'adempimento; ne consegue che il giudice dovrà accertare se vi sia stato inadempimento imputabile al debitore soltanto con riferimento alle prestazioni già scadute ed accertare il mancato guadagno del creditore nella misura che gli sarebbe spettata in base al puntuale adempimento.
Ciò posto, nel caso in esame, sono necessarie alcune ulteriori considerazioni.
Pag. 4 di 11 È stata disposta dal Governo la sospensione delle attività didattiche presso tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, per far fronte all'emergenza covid 19 con
D.P.C.M. dell'8 marzo 2020.
Si tratta dunque di comprendere quali siano gli effetti di tale impossibilità sopravvenuta della prestazione, soprattutto con riferimento alla debenza della controprestazione dovuta dall'iscritto, ovvero il pagamento della retta scolastica.
In proposito rilevano gli art. 1256 e 1463 del Codice civile.
L'art. 1256 c.c., rubricato “Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea”, prevede che “Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, fino a che essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'inadempimento.
Tuttavia, l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
In definitiva, l'obbligazione si estingue quando è impossibile eseguirla, quando tale impossibilità sia successiva al momento in cui è nato il rapporto obbligatorio e quando risulti non imputabile al debitore.
L'art. 1463 c.c., rubricato impossibilità totale, dispone che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.
Applicando le sopra riportate disposizioni agli istituti scolastici non statali, può ritenersi che l'obbligazione cui sono tenuti, ovvero l'esercizio del servizio scolastico educativo, sia divenuta impossibile per causa ad essi non imputabile e, come tale, si estingua.
L'ulteriore eventuale conseguenza, disciplinata appunto dall'art. 1463 c.c., è la automatica risoluzione del contratto, sebbene la controprestazione ovvero il pagamento della retta scolastica e del servizio accessorio, nel caso in esame, risulti ancora possibile.
Il motivo della risoluzione va ricercato nel fatto che nei contratti a prestazioni corrispettive le diverse prestazioni sono legate tra loro dal sinallagma;
il venir meno di una prestazione, quindi, libera l'altra parte dalla propria prestazione e tale risultato si ottiene attraverso la risoluzione del contratto.
Pag. 5 di 11 Accertata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che dà luogo allo scioglimento del rapporto contrattuale, l'istituto scolastico non statale non potrà pretendere il pagamento della retta scolastica, con l'ulteriore conseguenza che, in capo all'istituto, sorge anche l'obbligo di restituzione di ciò che avesse già ricevuto, secondo le norme sulla ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.).
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento ai servizi accessori che venissero offerti all'interno di tutti gli istituti scolastici, statali e non, in riferimento ai quali, non essendo stati erogati, non è dovuto il pagamento di alcuna somma.
Occorre ora verificare se, e in quale misura, le considerazioni che precedono abbiano valenza nell'ipotesi in cui gli istituti scolastici predispongano la cosiddetta “didattica a distanza”.
Il DPCM dell'8 marzo 2020, nonché il DPCM del 10 aprile 2020, stabiliscono testualmente che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Il , con nota n. 388 del 17 marzo 2020, con riferimento alla didattica a distanza ha CP_3 chiarito che “Non si tratta di un adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo. Occorre ritornare, al di fuori della logica dell'adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali dell'azione del sistema scolastico”.
Lo svolgimento della didattica a distanza all'interno delle scuole statali integra esclusivamente il fine suddetto, consentendo, con modalità alternative a quelle ordinarie, di portare a compimento l'anno scolastico e la formazione per esso prevista.
Diversa valore assume l'organizzazione della didattica a distanza negli istituti non statali nell'ambito dei quali il servizio scolastico viene erogato a titolo oneroso.
Vero è che qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi.
Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo;
la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l'impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva
Pag. 6 di 11 rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente,
l'interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali.
Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, sono privi di elementi che possano sollecitare l'apprendimento.
Infatti, nel caso della scuola, a fronte dell'obbligo della struttura di erogare il servizio scolastico, corrisponde l' obbligo degli alunni di pagare la retta scolastica: tuttavia, in virtù della legittima chiusura temporanea dell'istituto, dettata, appunto, da una causa di forza maggiore quale quella della epidemia, che giustifica un mancato e/o diminuito adempimento di una obbligazione, può corrispondere l'altrettanto legittima sospensione o riduzione del pagamento delle retta relativamente al periodo di chiusura.
Ne consegue che, seguendo questo ragionamento, potrebbe validamente sostenersi che,
a fronte della sussistenza di una causa non imputabile al debitore ex art. 1256 c.c, ovvero di un provvedimento governativo che ha imposto la chiusura delle scuole, la prestazione è divenuta “parzialmente possibile”.
Si tratta nel caso di “factum principis” ossia l'ordine della autorità che vieta di effettuare la prestazione.
Tuttavia, trattandosi di contratto sinallagmatico, secondo cui, ex art. 1463 c.c.: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta , secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito», essendo specularmente divenuto inutilizzabile il servizio da parte dei creditori- alunni(essendo ad essi precluso l'accesso alle aule), la scuola non avrebbe alcun diritto a percepire l'importo della retta per il periodo in cui resta chiusa (e le somme eventualmente già versate quale corrispettivo per il periodo interessato dal “blocco” dovrebbero essere restituite).
Non è possibile una risoluzione definitiva del contratto, ma solo di momentanea sospensione (con esonero di entrambe le parti dall'adempimento delle rispettive prestazioni fino a che resterà in vigore il provvedimento inibitorio), atteso che l'impossibilità di eseguire la prestazione è da ritenersi temporanea, essendo prevedibile
Pag. 7 di 11 che la situazione da Covid-19 sia destinata a cessare, con conseguente ripresa delle attività finora precluse.
L'attuale legislazione, per fronteggiare le sopravvenienze che incidono sull'equilibrio del contratto o sulla possibilità di eseguirne la prestazione, prevede rimedi di natura intrinsecamente demolitiva e non conservativa.
Pertanto, il rimedio previsto dall'art. 1463 c.c., per l'impossibilità totale della prestazione, consiste nello scioglimento del contratto previa restituzione della porzione di prestazione già ricevuta;
nel caso in cui l'impossibilità di adempiere alla prestazione da parte di uno dei contraenti sia solo parziale, l'art. 1464 c.c. dà alla controparte il diritto di scegliere tra la corrispondente riduzione della propria prestazione ed il recesso dal contratto.
Si tratta di un'impossibilità parziale ma, pur sempre, definitiva, posto che l'impossibilità temporanea, non imputabile, è regolata dall'art. 1256, comma 2, c.c.
Resta circoscritta ad ipotesi marginali la prospettiva rimediale volta alla manutenzione del contratto mediante adeguamento alle circostanze sopravvenute, come quella prevista dall'art. 1467 c.c. per l'ipotesi dell'eccessiva onerosità sopravvenuta: in tal caso, alla richiesta di risoluzione del contratto avanzata dalla parte su cui grava la sopravvenienza, alla controparte spetta la possibilità di offrire una riduzione ad equità del contratto.
Gli interventi del Governo si sono concentrati, principalmente, nel regolare la disciplina generale in materia di responsabilità del debitore per inadempimento delle obbligazioni, sotto il profilo dell'esclusione, ovvero dell'attenuazione, della responsabilità dello stesso.
Nella maggior parte dei casi i contratti durano nel tempo ed in questo arco temporale sono intimamente connessi con il tessuto economico-sociale in cui si collocano e sono governati da una serie di “relational norms” non contemplate espressamente dalle parti ma, di fatto, da queste osservate in virtù della relazione personale che tra loro intercorre.
In questo contesto, il mantenimento del contratto, seppur modificato e rivisitato alla luce delle circostanze sopravvenute, consente di massimizzare gli interessi di entrambe le parti.
Pag. 8 di 11 Le esigenze di conservazione del contratto emergono con forza anche e soprattutto nel contesto di emergenza che, proprio per la sua portata generale consente di apprezzare la maggiore efficienza di contratti dotati di flessibilità.
Nel caso è quindi d'obbligo utilizzare il concetto di buona fede integrativa ritenendo che qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi della esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva o correttezza nella fase esecutiva del contratto nel rispetto dell'art. 1375 c.c..
La buona fede come fonte di integrazione del contratto ed espressione dei doveri di solidarietà sociale si concretizza nel dovere di ciascun contraente di realizzare l'interesse della controparte, attivandosi positivamente nei limiti in cui ciò non rappresenti un eccessivo sacrificio a suo carico.
Anche se la buona fede non è richiamata nella norma relativa all'integrazione del contratto (l'art. 1374 c.c.), quest'ultima richiama quale fonte integrativa la legge;
l'articolo 1375 c.c. che disciplina la buona fede nell'esecuzione del contratto è legge;
di conseguenza, la buona fede è fonte di integrazione del contratto.
Appaiono legittime quindi le argomentazioni di parte convenuta ove osserva - che in virtù delle note misure restrittive adottate dal Governo, l'attività di protezione e vigilanza prevista a carico dell'Istituto per l'intero orario scolastico non è stata di fatto svolta e l'opportunità di frequentazione diretta con gli insegnanti e gli altri allievi è venuta meno – che l'attività squisitamente didattica è stata svolta solo per alcuni periodi e con modalità a distanza e, dunque, nella maggior parte dei casi, in misura fortemente ridotta – la prestazione (trattandosi appunto della prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo) della scuola (garantita dalla retta) non è affatto solo quella della didattica ma tutte le ulteriori connesse e persino più rilevanti come l'affidamento dei discenti per le ore di studio - che appare evidente che a tale riduzione dei servizi offerti dalla scuola debba corrispondere una proporzionale riduzione della retta.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede.
Pag. 9 di 11 La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato. Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n. 22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n.
5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n. 28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n.
21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Resta, pertanto, assorbita ogni altra questione nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., stante le premesse in epigrafe.
Sulle spese di lite si osserva che il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999,
n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Attesa la complessità delle dedotte problematiche e la giustificabilità sotto il profilo logico-giuridico delle incertezze insorte sull'esatto contenuto delle argomentazioni come sottoposte dalle parti processuali al giudizio esegetico, della normativa applicabile al caso in esame e la contrastante giurisprudenza, sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese legali del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: non accoglie la domanda introduttiva;
dichiara compensati i reciproci debiti e crediti delle parti processuali per i motivi di cui in epigrafe;
spese di lite compensate
Pag. 10 di 11 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 28/01/2025
Il Giudice
F. Monaco
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