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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
D'ON ON, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7403/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001058257000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18915/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 25/03/2025 e depositato in data 17/04/2025, impugnava l'intimazione di pagamento n.07120259001058257000 notificata in data 27/01/2025 limitatamente alle cartelle di pagamento n.07120230013652121000,
n.07120230038212209000, n.07120230104666163000, n.07120230129441666000 ed all'avviso di accertamento n° TF3014F00940/2023, relativa ad Irpef, addizionali e ad Irap anni 2018 e 2019 per l'importo di euro 109.213,84, compreso di sanzioni e interessi, avverso l'Agenzia delle Entrate IO eccependo la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito anche con riguardo a sanzioni ed interessi. Concludeva con la richiesta di accogliere il ricorso con annullamento dell'intimazione relativamente agli atti sottesi e di condannare il resistente alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IO che controdeduceva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.14, comma 6 bis, del D.Lgs. 546/92, in relazione all'avviso di accertamento prodromico, la tardività a seguito di regolare notifica degli atti sottesi e l'intervenuta interruzione del decorso del termine di prescrizione del credito a seguito della notifica di atti interruttivi della prescrizione, anche con riguardo alle sanzioni ed agli interessi, la sussistenza di un piano di rateizzo con attestazioni di pagamento.
Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio con attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La resistente Agenzia delle Entrate IO documenta la regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato tutte effettuate tramite mail pec Email_3; in particolare la n.07120230013652121000 in data 23/03/2023, la n.07120230038212209000 in data 2/05/2023, la n.07120230104666163000 in data
19/10/2023 e la n.07120230129441666000 in data 30/01/2024. Inoltre, viene documentata anche la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.07176202500002398000 effettuata in data 27/02/2025, il preavviso di pignoramento presso terzi in data 19/03/2025 e l'accoglimento del piano di rateizzo con istanza n. 843765 del 20/03/2025 con alcuni versamenti.
Infondato, pertanto, il motivo di mancata notifica delle cartelle prodromiche e della conseguente intervenuta prescrizione: infatti il contribuente non avendo impugnato nei termini le cartelle e/o gli altri atti della riscossione validamente notificati antecedenti all'avviso di intimazione oggi impugnato, non può far valere l'eccezione di prescrizione in presenza di un atto regolarmente notificato, successivo alla notifica delle cartelle e precedente alla intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso, che è divenuto definitivo in quanto nessun motivo di impugnazione è stato sollevato avverso l'atto di intimazione impugnato. Da aggiungere altresì che la prescrizione dei crediti erariali è decennale e che, comunque, è stato rispettato il termine di prescrizione quinquennale anche con riguardo alle sanzioni e agli interessi dovuti.
Quanto all'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento n° TF3014F00940/2023 si evidenzia la violazione dell'art.14, comma 6bis, del D.Lgs. 546/92, in quanto il ricorso andava notificato all'ente impositore Agenzia delle Entrate. Infatti, l'art.14, comma 6bis stabilisce che, nel caso in cui l'oggetto della contestazione riguardi un vizio di notificazione relativo ad atti prodromici emessi da un soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso debba essere proposto obbligatoriamente nei confronti di entrambi i soggetti (ad es., sia l'ente impositore che il concessionario della riscossione). L'omessa evocazione in giudizio dell'ente impositore, laddove sussistente un atto prodromico emesso da costui, determina l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del litisconsorzio necessario.
Per il resto la Corte, pertanto, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €3000,00 oltre
IVA, CPA ed altri oneri come per legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
D'ON ON, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7403/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001058257000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18915/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 25/03/2025 e depositato in data 17/04/2025, impugnava l'intimazione di pagamento n.07120259001058257000 notificata in data 27/01/2025 limitatamente alle cartelle di pagamento n.07120230013652121000,
n.07120230038212209000, n.07120230104666163000, n.07120230129441666000 ed all'avviso di accertamento n° TF3014F00940/2023, relativa ad Irpef, addizionali e ad Irap anni 2018 e 2019 per l'importo di euro 109.213,84, compreso di sanzioni e interessi, avverso l'Agenzia delle Entrate IO eccependo la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito anche con riguardo a sanzioni ed interessi. Concludeva con la richiesta di accogliere il ricorso con annullamento dell'intimazione relativamente agli atti sottesi e di condannare il resistente alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IO che controdeduceva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.14, comma 6 bis, del D.Lgs. 546/92, in relazione all'avviso di accertamento prodromico, la tardività a seguito di regolare notifica degli atti sottesi e l'intervenuta interruzione del decorso del termine di prescrizione del credito a seguito della notifica di atti interruttivi della prescrizione, anche con riguardo alle sanzioni ed agli interessi, la sussistenza di un piano di rateizzo con attestazioni di pagamento.
Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio con attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La resistente Agenzia delle Entrate IO documenta la regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato tutte effettuate tramite mail pec Email_3; in particolare la n.07120230013652121000 in data 23/03/2023, la n.07120230038212209000 in data 2/05/2023, la n.07120230104666163000 in data
19/10/2023 e la n.07120230129441666000 in data 30/01/2024. Inoltre, viene documentata anche la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.07176202500002398000 effettuata in data 27/02/2025, il preavviso di pignoramento presso terzi in data 19/03/2025 e l'accoglimento del piano di rateizzo con istanza n. 843765 del 20/03/2025 con alcuni versamenti.
Infondato, pertanto, il motivo di mancata notifica delle cartelle prodromiche e della conseguente intervenuta prescrizione: infatti il contribuente non avendo impugnato nei termini le cartelle e/o gli altri atti della riscossione validamente notificati antecedenti all'avviso di intimazione oggi impugnato, non può far valere l'eccezione di prescrizione in presenza di un atto regolarmente notificato, successivo alla notifica delle cartelle e precedente alla intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso, che è divenuto definitivo in quanto nessun motivo di impugnazione è stato sollevato avverso l'atto di intimazione impugnato. Da aggiungere altresì che la prescrizione dei crediti erariali è decennale e che, comunque, è stato rispettato il termine di prescrizione quinquennale anche con riguardo alle sanzioni e agli interessi dovuti.
Quanto all'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento n° TF3014F00940/2023 si evidenzia la violazione dell'art.14, comma 6bis, del D.Lgs. 546/92, in quanto il ricorso andava notificato all'ente impositore Agenzia delle Entrate. Infatti, l'art.14, comma 6bis stabilisce che, nel caso in cui l'oggetto della contestazione riguardi un vizio di notificazione relativo ad atti prodromici emessi da un soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso debba essere proposto obbligatoriamente nei confronti di entrambi i soggetti (ad es., sia l'ente impositore che il concessionario della riscossione). L'omessa evocazione in giudizio dell'ente impositore, laddove sussistente un atto prodromico emesso da costui, determina l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del litisconsorzio necessario.
Per il resto la Corte, pertanto, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €3000,00 oltre
IVA, CPA ed altri oneri come per legge.