TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/11/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G.682/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 682 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Novara (NO) alla via G. Amendola n. 3/a presso lo studio dell'avv. FRANCO GIUSEPPE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] in data [...], c.f. CP_2
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Novara (NO), via Piazza Martiri n. 4, presso lo studio dell'avv. PASQUA MARCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi (matrimonio concordatario contratto il 11.09.1976 in Grignasco in regime di comunione dei beni), autorizzandoli a vivere separati e nel rispetto reciproco con gli obblighi di legge;
2) La casa coniugale non è di proprietà dei coniugi, pertanto, sul punto non vi è nulla da statuire;
3) I coniugi danno inoltre atto di aver risolto ogni loro altra questione economica, patrimoniale e di non avere al riguardo null'altro da pretendere vicendevolmente;
4) Essendo gli interessati indipendenti economicamente, non sussistono le condizioni per le richieste reciproche di un contributo di mantenimento. 5) I coniugi chiedono l'omologazione della separazione alle condizioni riportate nel presente ricorso.”
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Grignasco Controparte_1 CP_2
(NO) in data 11.09.1976 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 15, Parte II, serie A, anno 1976. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (17.02.1978) maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente e (17.07.1988) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 10/09/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Controparte_1 CP_2
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Controparte_1
IA (NO) in data 10/12/1954 e , nata a [...] in CP_2 data 28/04/1957 ;
2. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti economici e patrimoniali delle parti;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20 novembre 2025
IL PRESIDENTE REL. ED EST. Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 682 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Novara (NO) alla via G. Amendola n. 3/a presso lo studio dell'avv. FRANCO GIUSEPPE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] in data [...], c.f. CP_2
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Novara (NO), via Piazza Martiri n. 4, presso lo studio dell'avv. PASQUA MARCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi (matrimonio concordatario contratto il 11.09.1976 in Grignasco in regime di comunione dei beni), autorizzandoli a vivere separati e nel rispetto reciproco con gli obblighi di legge;
2) La casa coniugale non è di proprietà dei coniugi, pertanto, sul punto non vi è nulla da statuire;
3) I coniugi danno inoltre atto di aver risolto ogni loro altra questione economica, patrimoniale e di non avere al riguardo null'altro da pretendere vicendevolmente;
4) Essendo gli interessati indipendenti economicamente, non sussistono le condizioni per le richieste reciproche di un contributo di mantenimento. 5) I coniugi chiedono l'omologazione della separazione alle condizioni riportate nel presente ricorso.”
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Grignasco Controparte_1 CP_2
(NO) in data 11.09.1976 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 15, Parte II, serie A, anno 1976. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (17.02.1978) maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente e (17.07.1988) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 10/09/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Controparte_1 CP_2
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Controparte_1
IA (NO) in data 10/12/1954 e , nata a [...] in CP_2 data 28/04/1957 ;
2. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti economici e patrimoniali delle parti;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20 novembre 2025
IL PRESIDENTE REL. ED EST. Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti