Articolo 120 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 119Articolo 122
Versione
6 maggio 1952
>
Versione
29 aprile 1981
>
Versione
19 agosto 2009
Art. 120.
(Ripartizione dei compensi).


((L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all'articolo 133, e' mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi dall'articolo 121, con esclusione dei piloti assenti per cause diverse dall'infermita', dalla licenza per ferie, dallo svolgimento di incarichi presso l'associazione di categoria e dalla partecipazione ai corsi di cui all'articolo 101, quarto comma.
Prima di procedere alla ripartizione, dai compensi di cui al primo comma sono detratte le spese previste dal presente capo, nonche' le altre necessarie al buon funzionamento della corporazione, gli oneri sociali e gli accantonamenti, ivi inclusi quelli per il pagamento del trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-bis. La ripartizione e' effettuata mensilmente, in via provvisoria ed entro la fine del mese di dicembre, in via definitiva.))
Qualora la proprieta' dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nella ripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del Ministro della marina mercantile, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi.
Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la corporazione e' tenuta a presentare al comandante del porto il rendiconto annuale della contabilita' e ripartizione dei proventi. Il comandante del porto, qualora ne ravvisi la necessita', potra' procedere agli opportuni controlli, avvalendosi eventualmente dell'opera di un esperto il cui compenso sara' a carico della corporazione stessa.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Entrata in vigore il 19 agosto 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente