Art. 15.
Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, sentito il consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione alle esigenze aziendali, variazioni alla ripartizione dei posti di funzione prevista dalla tabella XII, quadro L, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , ferme restando le dotazioni organiche previste per ciascuna qualifica.
Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, sentito il consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione alle esigenze aziendali, variazioni alla ripartizione dei posti di funzione prevista dalla tabella XII, quadro L, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , ferme restando le dotazioni organiche previste per ciascuna qualifica.