Articolo 16 della Legge 30 marzo 1981, n. 119
Articolo 15Articolo 17
Versione
23 aprile 1981
Art. 16.
La Cassa per il Mezzogiorno, su delibera del CIPE, e' autorizzata, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 9, a finanziare, fino alla somma di 500 miliardi di lire, programmi di intervento a favore del sostegno dei redditi e della produzione degli agricoltori del Mezzogiorno, nonche' azioni per la commercializzazione dei loro prodotti, con riferimento alle normative applicabili per le finalita' anzidette, ed in particolare alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed all'articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183 .
Entrata in vigore il 23 aprile 1981