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Sentenza breve 28 novembre 2025
Sentenza breve 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 28/11/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01171/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 28/11/2025
N. 01093 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01171/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in rappresentanza del figlio minore -OMISSIS-, e -OMISSIS-
, rappresentati e difesi dall'advogado -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei decreti della Questura di Brescia del 30.7.2025 con cui sono state dichiarate inammissibili le istanze di rilascio dei permessi di soggiorno presentate dai ricorrenti; nonché per la condanna N. 01171/2025 REG.RIC.
dell'Amministrazione resistente al rilascio dei titoli richiesti e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dei ricorrenti, ex artt. 2043 e 2059 c.c., per violazione del diritto alla vita familiare e discriminazione amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Alessandro
FE e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Sentita la parte ricorrente ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, cittadini brasiliani sposatisi in Italia il
30.6.2025,hanno agito, in proprio e la moglie anche quale “rappresentante” del minore
-OMISSIS-, figlio della coppia, per l'annullamento dei due provvedimenti del
30.7.2025 con i quali la Questura di Brescia ha dichiarato inammissibili le loro istanze di rilascio di permesso di soggiorno rispettivamente per lavoro autonomo, quanto al marito, e per motivi familiari, quanto alla moglie, nonché per la condanna dell'Amministrazione al rilascio dei titoli richiesti e al risarcimento dei danni.
2.- All'udienza camerale del 5.11.2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Presidente del Collegio ha rilevato che non risultava provata la notifica del ricorso all'Amministrazione resistente presso l'Avvocatura dello Stato, non costituita in giudizio, ha chiesto al difensore di parte ricorrente se vi avesse provveduto, e questi ha risposto affermativamente, chiedendo termine per dare dimostrazione della notifica.
Alla medesima udienza il Presidente ha altresì rilevato come la procura speciale rilasciata dai ricorrenti al difensore, e depositata in atti, non apparisse riferita al presente giudizio. N. 01171/2025 REG.RIC.
È stato quindi disposto un rinvio all'udienza camerale del 19.11.2025.
3.- Dopo l'udienza, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo
Tribunale ha ribadito il rilievo dell'omessa prova della notifica del ricorso e dell'apparente difetto di procura speciale, specificando, a proposito di quest'ultima, che:
- la procura depositata in giudizio risultava conferita per la rappresentanza e difesa
“nel ricorso urgente ex art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998 avanti all'Ill.mo Giudice di Pace di Brescia avverso il decreto di espulsione notificato dalla questura di Brescia in data 30/07/2025”;
- peraltro la procura mancava anche della certificazione dell'autografia da parte del difensore e dell'attestazione di conformità della copia depositata all'originale, firmata digitalmente in formato Pades.
È stato pertanto assegnato al ricorrente termine perentorio di 8 giorni per depositare in giudizio la prova della notifica del ricorso e del rilascio di una valida procura speciale alle liti in data anteriore al giudizio, ed è stato confermato il rinvio all'udienza camerale del 19.11.2025 per il prosieguo della trattazione.
4.- Sennonché i ricorrenti, con atto depositato il 5.11.2025 e non notificato, hanno dichiarato “di rinunciare formalmente al ricorso cautelare R.G. n. 1171/2025”.
Poi, con atto depositato due giorni dopo, nemmeno esso notificato, hanno dichiarato
“la rinuncia al presente ricorso cautelare”, in quanto la questione sarebbe già oggetto del separato giudizio di ottemperanza da essi promosso davanti a questo Tribunale
(R.G. n. -OMISSIS-), e hanno chiesto di “dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere”.
5.- All'udienza camerale del 19.11.2025 il difensore dei ricorrenti ha confermato che la rinuncia è riferita al ricorso, e non alla sola domanda cautelare; il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. N. 01171/2025 REG.RIC.
6.- La rinuncia non è stata notificata alla controparte, come prescrive l'art. 84, 3° comma, c.p.a., e pertanto non si può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Tuttavia dalla suddetta dichiarazione di rinuncia si evince che è sopravvenuta la carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione del ricorso, che pertanto va dichiarato improcedibile per tale ragione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c e dell'art. 85, comma 9 c.p.a.
7.- Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite, perché l'Amministrazione non si è costituita in giudizio.
8.- Il Collegio dispone la trasmissione di questa sentenza e del fascicolo del giudizio all'Ordine degli Avvocati di Como, presso il cui albo, nella sezione speciale degli avvocati stabiliti di cui all'art. 6 d.lgs. 96/2001, risulta iscritto il difensore dei ricorrenti, per le valutazioni di competenza sotto il profilo disciplinare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. f, l. 247/2012, alla luce delle seguenti circostanze.
8.1.- In primo luogo, il ricorso era manifestamente inammissibile perché depositato senza essere stato previamente notificato, in violazione degli artt. 41 e 45 c.p.a.
8.2.- In secondo luogo, il ricorso era manifestamente inammissibile pure per difetto di procura speciale alle liti riferita al presente giudizio.
Inoltre la procura era anche nulla per difetto di certificazione dell'autografia da parte del difensore (ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.), oltre che irregolare per mancanza di attestazione di conformità della copia all'originale (necessaria ai sensi dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell'art. 8, comma 2, dell'allegato 1 al d.P.C.S. 28.7.2021, recante le regole tecnico-operative del PAT, in G.U. 2.8.2021, n. 183).
8.3.- In terzo luogo, non è stata presentata l'istanza di fissazione d'udienza, necessaria nel rito ordinario (non invece nei riti camerali come l'ottemperanza), il che rendeva improcedibile la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 4, c.p.a. N. 01171/2025 REG.RIC.
Peraltro la mancanza era stata evidenziata dal Presidente di questo Tribunale con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e, nonostante ciò, il difensore dei ricorrenti non ha provveduto a sanarla, ma ha presentato un'istanza di “revocazione”, rectius revoca, del decreto cautelare, ai sensi dell'art. 58 c.p.a.
Il difensore non ha provveduto alla sanatoria nemmeno dopo che, con nuovo decreto cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Presidente di questo Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla suddetta istanza di “revocazione”, evidenziando che
“non risultano rimosse le preclusioni, chiaramente richiamate nel precedente decreto,
e stabilite dal processo amministrativo, all'esame dell'istanza di misure cautelari monocratiche proposta con il ricorso introduttivo. prima dell'udienza camerale del
5.11.2025”.
Il difensore ha invece presentato un “reclamo” al Collegio avverso il suddetto decreto presidenziale, richiamando l'art. 55, comma 10, c.p.a., disposizione all'evidenza non pertinente. Si è così giunti all'udienza camerale del 5.11.2025 senza che il difensore avesse depositato l'istanza di fissazione d'udienza; solo dopo l'udienza camerale, nella quale è stato rilevato d'ufficio il difetto di notifica e di procura speciale, è intervenuta la rinuncia al ricorso.
8.4.- In quarto luogo, i medesimi profili di manifesta inammissibilità del ricorso, concernenti il difetto di notifica nonché la specialità e la forma della procura alle liti, sussistono anche per il ricorso R.G. -OMISSIS-,che il ricorrente ha promosso pochi giorni dopo davanti a questo Tribunale per l'ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. -OMISSIS-.
8.5.- Infine il difensore dei ricorrenti si presenta sempre – nel ricorso, nella procura ad litem, nell'istanza di “revocazione” del primo decreto monocratico, nel reclamo avverso il secondo decreto monocratico e nella dichiarazione di rinuncia al ricorso – come “Avv.”, lasciando intendere che si tratti di un avvocato, mentre in realtà, a quanto risulta dalla consultazione online dell'albo degli Avvocati di Como, egli ha conseguito N. 01171/2025 REG.RIC.
il titolo di advogado in Portogallo: ciò potrebbe rilevare ai sensi dell'art. 7, comma 1,
d.lgs. 96/2001, il quale dispone che “Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza e del fascicolo del giudizio all'Ordine degli Avvocati di Como, per le valutazioni di competenza sotto il profilo disciplinare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare i ricorrenti e il loro difensore.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG GA, Presidente
Alessandro FE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario N. 01171/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro FE NG GA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 28/11/2025
N. 01093 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01171/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in rappresentanza del figlio minore -OMISSIS-, e -OMISSIS-
, rappresentati e difesi dall'advogado -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei decreti della Questura di Brescia del 30.7.2025 con cui sono state dichiarate inammissibili le istanze di rilascio dei permessi di soggiorno presentate dai ricorrenti; nonché per la condanna N. 01171/2025 REG.RIC.
dell'Amministrazione resistente al rilascio dei titoli richiesti e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dei ricorrenti, ex artt. 2043 e 2059 c.c., per violazione del diritto alla vita familiare e discriminazione amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Alessandro
FE e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Sentita la parte ricorrente ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, cittadini brasiliani sposatisi in Italia il
30.6.2025,hanno agito, in proprio e la moglie anche quale “rappresentante” del minore
-OMISSIS-, figlio della coppia, per l'annullamento dei due provvedimenti del
30.7.2025 con i quali la Questura di Brescia ha dichiarato inammissibili le loro istanze di rilascio di permesso di soggiorno rispettivamente per lavoro autonomo, quanto al marito, e per motivi familiari, quanto alla moglie, nonché per la condanna dell'Amministrazione al rilascio dei titoli richiesti e al risarcimento dei danni.
2.- All'udienza camerale del 5.11.2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Presidente del Collegio ha rilevato che non risultava provata la notifica del ricorso all'Amministrazione resistente presso l'Avvocatura dello Stato, non costituita in giudizio, ha chiesto al difensore di parte ricorrente se vi avesse provveduto, e questi ha risposto affermativamente, chiedendo termine per dare dimostrazione della notifica.
Alla medesima udienza il Presidente ha altresì rilevato come la procura speciale rilasciata dai ricorrenti al difensore, e depositata in atti, non apparisse riferita al presente giudizio. N. 01171/2025 REG.RIC.
È stato quindi disposto un rinvio all'udienza camerale del 19.11.2025.
3.- Dopo l'udienza, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo
Tribunale ha ribadito il rilievo dell'omessa prova della notifica del ricorso e dell'apparente difetto di procura speciale, specificando, a proposito di quest'ultima, che:
- la procura depositata in giudizio risultava conferita per la rappresentanza e difesa
“nel ricorso urgente ex art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998 avanti all'Ill.mo Giudice di Pace di Brescia avverso il decreto di espulsione notificato dalla questura di Brescia in data 30/07/2025”;
- peraltro la procura mancava anche della certificazione dell'autografia da parte del difensore e dell'attestazione di conformità della copia depositata all'originale, firmata digitalmente in formato Pades.
È stato pertanto assegnato al ricorrente termine perentorio di 8 giorni per depositare in giudizio la prova della notifica del ricorso e del rilascio di una valida procura speciale alle liti in data anteriore al giudizio, ed è stato confermato il rinvio all'udienza camerale del 19.11.2025 per il prosieguo della trattazione.
4.- Sennonché i ricorrenti, con atto depositato il 5.11.2025 e non notificato, hanno dichiarato “di rinunciare formalmente al ricorso cautelare R.G. n. 1171/2025”.
Poi, con atto depositato due giorni dopo, nemmeno esso notificato, hanno dichiarato
“la rinuncia al presente ricorso cautelare”, in quanto la questione sarebbe già oggetto del separato giudizio di ottemperanza da essi promosso davanti a questo Tribunale
(R.G. n. -OMISSIS-), e hanno chiesto di “dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere”.
5.- All'udienza camerale del 19.11.2025 il difensore dei ricorrenti ha confermato che la rinuncia è riferita al ricorso, e non alla sola domanda cautelare; il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. N. 01171/2025 REG.RIC.
6.- La rinuncia non è stata notificata alla controparte, come prescrive l'art. 84, 3° comma, c.p.a., e pertanto non si può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Tuttavia dalla suddetta dichiarazione di rinuncia si evince che è sopravvenuta la carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione del ricorso, che pertanto va dichiarato improcedibile per tale ragione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c e dell'art. 85, comma 9 c.p.a.
7.- Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite, perché l'Amministrazione non si è costituita in giudizio.
8.- Il Collegio dispone la trasmissione di questa sentenza e del fascicolo del giudizio all'Ordine degli Avvocati di Como, presso il cui albo, nella sezione speciale degli avvocati stabiliti di cui all'art. 6 d.lgs. 96/2001, risulta iscritto il difensore dei ricorrenti, per le valutazioni di competenza sotto il profilo disciplinare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. f, l. 247/2012, alla luce delle seguenti circostanze.
8.1.- In primo luogo, il ricorso era manifestamente inammissibile perché depositato senza essere stato previamente notificato, in violazione degli artt. 41 e 45 c.p.a.
8.2.- In secondo luogo, il ricorso era manifestamente inammissibile pure per difetto di procura speciale alle liti riferita al presente giudizio.
Inoltre la procura era anche nulla per difetto di certificazione dell'autografia da parte del difensore (ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.), oltre che irregolare per mancanza di attestazione di conformità della copia all'originale (necessaria ai sensi dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell'art. 8, comma 2, dell'allegato 1 al d.P.C.S. 28.7.2021, recante le regole tecnico-operative del PAT, in G.U. 2.8.2021, n. 183).
8.3.- In terzo luogo, non è stata presentata l'istanza di fissazione d'udienza, necessaria nel rito ordinario (non invece nei riti camerali come l'ottemperanza), il che rendeva improcedibile la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 4, c.p.a. N. 01171/2025 REG.RIC.
Peraltro la mancanza era stata evidenziata dal Presidente di questo Tribunale con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e, nonostante ciò, il difensore dei ricorrenti non ha provveduto a sanarla, ma ha presentato un'istanza di “revocazione”, rectius revoca, del decreto cautelare, ai sensi dell'art. 58 c.p.a.
Il difensore non ha provveduto alla sanatoria nemmeno dopo che, con nuovo decreto cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Presidente di questo Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla suddetta istanza di “revocazione”, evidenziando che
“non risultano rimosse le preclusioni, chiaramente richiamate nel precedente decreto,
e stabilite dal processo amministrativo, all'esame dell'istanza di misure cautelari monocratiche proposta con il ricorso introduttivo. prima dell'udienza camerale del
5.11.2025”.
Il difensore ha invece presentato un “reclamo” al Collegio avverso il suddetto decreto presidenziale, richiamando l'art. 55, comma 10, c.p.a., disposizione all'evidenza non pertinente. Si è così giunti all'udienza camerale del 5.11.2025 senza che il difensore avesse depositato l'istanza di fissazione d'udienza; solo dopo l'udienza camerale, nella quale è stato rilevato d'ufficio il difetto di notifica e di procura speciale, è intervenuta la rinuncia al ricorso.
8.4.- In quarto luogo, i medesimi profili di manifesta inammissibilità del ricorso, concernenti il difetto di notifica nonché la specialità e la forma della procura alle liti, sussistono anche per il ricorso R.G. -OMISSIS-,che il ricorrente ha promosso pochi giorni dopo davanti a questo Tribunale per l'ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. -OMISSIS-.
8.5.- Infine il difensore dei ricorrenti si presenta sempre – nel ricorso, nella procura ad litem, nell'istanza di “revocazione” del primo decreto monocratico, nel reclamo avverso il secondo decreto monocratico e nella dichiarazione di rinuncia al ricorso – come “Avv.”, lasciando intendere che si tratti di un avvocato, mentre in realtà, a quanto risulta dalla consultazione online dell'albo degli Avvocati di Como, egli ha conseguito N. 01171/2025 REG.RIC.
il titolo di advogado in Portogallo: ciò potrebbe rilevare ai sensi dell'art. 7, comma 1,
d.lgs. 96/2001, il quale dispone che “Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza e del fascicolo del giudizio all'Ordine degli Avvocati di Como, per le valutazioni di competenza sotto il profilo disciplinare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare i ricorrenti e il loro difensore.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG GA, Presidente
Alessandro FE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario N. 01171/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro FE NG GA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.