CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023
Da
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia (C.F.: , con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura di Venezia, C.F._1
Piazza San Marco, n. 63, PEC ads. vvocaturastato Email_1
Appellante
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bonetti, CP_1 C.F._2 giusta procura allegata in calce all'atto di appello, con domicilio digitale PEC
Email_2
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 662/2022 pubblicata il 22.11.2022 e non notificata.
In punto: punteggio graduatorie personale docente – riconoscimento servizio militare di leva
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte adita:
· accogliere l'appello e riformare la sentenza del Tribunale di Venezia, del 22.11.2022, n. 662, relativa alla causa iscritta a ruolo n. 465/2022, rigettando le originarie domande proposte dal ricorrente;
· condannare alla restituzione in favore dell'Amministrazione di tutte le somme e/o spettanze economiche e/o retributive eventualmente percepite a qualsiasi titolo in forza della sentenza di primo grado;
· In subordine, riformare la sentenza nella parte in cui condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, disponendosi la compensazione delle spese di primo grado;
· Con rifusione di spese, compensi e diritti di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Voglia la Corte adita:
- rigettare l'appello notificato al sig. in data 30/03/2023; CP_1
- confermare la sentenza del Tribunale di Venezia del 22/11/2022 n. 662, relativa alla causa iscritta
a ruolo n. 465/2022;
- e in ogni caso accogliere le conclusioni del primo grado di giudizio:
- “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere la valutazione del servizio militare di leva ex art. 485 comma 7 D. Lgs. 297 del 16 aprile 1994 mediante cui veniva approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ex art. 20 L. n. 958, 24 dicembre 1986 e per tutti i motivi di cui sopra;
- per lo effetto accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi attribuiti 20 punti per CP_1 il servizio reso e come meglio indicato nel corpo del presente atto;
- Con vittoria di spese del presente giudizio di cui il legale scrivente si dichiara formalmente antistatario ex art. 93 c.p.c.” ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023
Da
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia (C.F.: , con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura di Venezia, C.F._1
Piazza San Marco, n. 63, PEC ads. vvocaturastato Email_1
Appellante
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bonetti, CP_1 C.F._2 giusta procura allegata in calce all'atto di appello, con domicilio digitale PEC
Email_2
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 662/2022 pubblicata il 22.11.2022 e non notificata.
In punto: punteggio graduatorie personale docente – riconoscimento servizio militare di leva
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte adita:
· accogliere l'appello e riformare la sentenza del Tribunale di Venezia, del 22.11.2022, n. 662, relativa alla causa iscritta a ruolo n. 465/2022, rigettando le originarie domande proposte dal ricorrente;
· condannare alla restituzione in favore dell'Amministrazione di tutte le somme e/o spettanze economiche e/o retributive eventualmente percepite a qualsiasi titolo in forza della sentenza di primo grado;
· In subordine, riformare la sentenza nella parte in cui condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, disponendosi la compensazione delle spese di primo grado;
· Con rifusione di spese, compensi e diritti di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Voglia la Corte adita:
- rigettare l'appello notificato al sig. in data 30/03/2023; CP_1
- confermare la sentenza del Tribunale di Venezia del 22/11/2022 n. 662, relativa alla causa iscritta
a ruolo n. 465/2022;
- e in ogni caso accogliere le conclusioni del primo grado di giudizio:
- “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere la valutazione del servizio militare di leva ex art. 485 comma 7 D. Lgs. 297 del 16 aprile 1994 mediante cui veniva approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ex art. 20 L. n. 958, 24 dicembre 1986 e per tutti i motivi di cui sopra;
- per lo effetto accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi attribuiti 20 punti per CP_1 il servizio reso e come meglio indicato nel corpo del presente atto;
- Con vittoria di spese del presente giudizio di cui il legale scrivente si dichiara formalmente antistatario ex art. 93 c.p.c.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.2.2023, il propone appello avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Venezia n.662/2922, con cui il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso del prof. riconoscendone il diritto, ai fini del punteggio in graduatoria, ad ottenere la CP_1
valutazione del servizio militare di leva, ancorché non prestato in costanza di rapporto di lavoro, con condanna del all'attribuzione di tale punteggio. Parte_1
1. Il Giudice di prime cure, affermata la propria giurisdizione, rilevava che l'art. 485, comma 7, D.
Lgs. n. 197/1994, interpretato alla luce dell'art. 52 Cost., doveva ritenersi applicabile non solo dopo l'assunzione in ruolo, ma anche ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento. Richiamati
l'ordinanza n. 41894 del 2021 della S.C. e i precedenti del Consiglio di Stato, la sentenza di I grado accertava dunque il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio di leva obbligatorio nella determinazione del punteggio spettante.
2. Per la totale riforma della sentenza propone appello il in virtù di tre motivi. Parte_1
Con il I motivo di appello, il ripropone nuovamente l'eccezione di difetto di giurisdizione, Parte_1
Con sostenendo che a fondamento della domanda attorea viene di fatto dedotta l'illegittimità dell'
60/2020, contestandosi la correttezza dell'agire amministrativo nella determinazione del requisito di accesso alle graduatorie di terza fascia.
Con il II articolato motivo, il afferma innanzitutto la piena legittimità dell'OM 60/2020, Parte_1
alla luce dell'art. 52 Cost., dato che la norma non comporta un “effetto premiale” rispetto allo svolgimento del servizio militare, dovendo al più essere assicurata la “conservazione del posto di lavoro, dell'anzianità e della situazione di carriera”. Con riferimento all'art. 2050 del D. Lgs. n.
66/2010, il rileva che il 1° comma della norma citata si limiterebbe ad individuare un Parte_1
criterio di valutazione del servizio di leva, equiparandolo ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, laddove il 2° comma disciplinerebbe anche l'ammissibilità dei titoli a fini concorsuali, circoscrivendo la spendibilità del servizio militare alle ipotesi in cui lo stesso sia stato svolto in pendenza di un rapporto di lavoro. Alla luce della disciplina dettata dal codice dell'ordinamento militare, si dovrebbe escludere che il periodo di leva svolto in data antecedente alla costituzione di un rapporto lavorativo alle dipendenze della PA possa costituire un titolo utile e rilevante ai fini della partecipazione ad una selezione concorsuale, se non nei limiti recepiti dai provvedimenti attuativi di rango ministeriale. La sentenza di I grado avrebbe d'altro canto erroneamente valorizzato il collegamento sistematico con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994,
che viceversa indicherebbe esclusivamente il limite entro cui il servizio pre ruolo deve essere riconosciuto ai fini della “ricostruzione della carriera” e, solo a questi effetti, ritiene valido il servizio militare.
Del tutto correttamente pertanto il Dirigente dell' non ha aggiunto alcun punteggio Parte_2
ulteriore in ragione del servizio prestato non in costanza di rapporto.
Con l'ultimo motivo di appello, il impugna la statuizione relativa alle spese di lite, che Parte_1
avrebbero dovuto essere compensate in virtù dell'attuale contrasto giurisprudenziale.
3. Parte appellata contesta tutte le deduzioni del , chiedendo l'integrale reiezione Parte_1
dell'appello.
La causa è stata trattata all'udienza del 3.12.2025, con sostituzione dell'udienza con note scritte ex
art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla giurisdizione.
Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione di questa Corte, risultando infondata l'eccezione del che rileva come la posizione in graduatoria del prof. di cui si controverte nel Parte_1 CP_1
presente giudizio, costituisca solo l'atto consequenziale alla constatata invalidità dei criteri di cui all'OM 60/2020, la cui legittimità deve essere valutata dal Giudice amministrativo. Soccorre in merito l'insegnamento delle S.U. della S.C., che affermano che “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria,
eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”(v. Cass. S.U. Ordinanza n.17123 del 26/06/2019).
Nel caso di specie, il prof. ha chiesto il riconoscimento del servizio di leva ai fini CP_1
dell'inserimento in graduatoria, evidenziando come una diversa interpretazione dell'OM citata collide con la normativa primaria e con lo stesso dettato costituzionale. La domanda di accertamento del diritto impone di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
2. Nel merito, l'appello è infondato.
I diversi aspetti del II motivo di appello, in cui il ribadisce la legittimità dell'OM 60/2020 Parte_1
e ricostruisce la normativa primaria alla luce dei principi costituzionali, devono essere esaminati congiuntamente.
L'O.M. 60/2020, all'art. 15, prevede che “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”. La stessa disposizione è stata mantenuta nell'ordinanza ministeriale n. 112 del
06/05/2022 per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Con riferimento ad analoghe previsioni, dettate per il personale ATA, dai DDMM n.374/2017,
n.44/2011, n.42/2009, che escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, si è già pronunciato il Consiglio di Stato (v. C. di St. n. 4343/2015, n.
8213/2019 e n. 8234/2019), ritenendo illegittima la suddetta normativa secondaria. Proprio
l'intervento del Giudice amministrativo e della S.C. (v. Cass. n. 5679/2020), ha indotto l'Amministrazione ad introdurre, solo il personale ATA (DM 50/2021), una disciplina che tenesse conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo,
parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare). Così non è stato viceversa per il personale docente, per il quale a tutt'oggi il servizio di leva è riconosciuto solo se prestato “in corso di nomina”.
Orbene, l'art. 485, co.7, cit. prevede che «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
L'art. 2050 del d. Lgs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza dell'equiparazione legislativa - come titolo nei concorsi pubblici»
stabilisce, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Come puntualizzato dalla S.C. nell'ordinanza n.
5679/2020, una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, impone di ritenere che “il
comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca
specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di
lavoro sono valutabili a fini concorsuali”. Il I comma detta dunque un principio generale, valido sia
per il servizio prestato in corso di rapporto sia per quello prestato prima della nomina: il servizio di leva ed equiparato deve essere valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici. Il II comma aggiunge un quid pluris
relativo al solo servizio militare (ed equiparato) prestato in pendenza di rapporto di lavoro,
considerando tale periodo valutabile “a tutti gli effetti” a fini concorsuali, ossia come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
Conclusivamente, seguendo la linea interpretativa della S.C. nella richiamata ordinanza, l'art. 2050
cit. si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., “secondo un principio di fondo tale per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili,
ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore,
rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”. Se poi – si deve aggiungere – il servizio è prestato nel corso del rapporto di lavoro, viene considerato a fini concorsuali come servizio nella qualifica attribuita. La più recente giurisprudenza della S.C., pur affrontando la specifica questione relativa alla legittimità del DM 50/2021 in materia di graduatorie del personale ATA, conferma l'interpretazione adottata (v. Cass. n. 23091 del 11/08/2025 in motivazione, laddove precisa che il comma 1 dell'art. 2050 cit. “richiede la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con
lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»”. La
norma “impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione
di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici
e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti
gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del
servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso”).
L'OM n. 60/2020, nella misura in cui afferma la piena valutabilità del servizio militare di leva purché
prestato in costanza di rapporto, deve essere disapplicata, laddove il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, devono essere comunque considerati in misura non inferiore agli altri servizi resi alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La sentenza di I grado, laddove ha accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini del punteggio in graduatoria, del servizio di leva obbligatorio ancorché non prestato in costanza di rapporto, si è correttamente attenuta a questo principio e deve pertanto essere confermata.
3. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, oggetto del III motivo di appello, la mancanza di un indirizzo giurisprudenziale del tutto consolidato, con precedenti di segno diverso nell'ambito delle decisioni di merito, impone la totale compensazione dei due gradi di giudizio.
PQM
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, compensa le spese del I grado di giudizio,
confermando per il resto la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate.
Venezia, 3.12.2025
La Presidente
(dott. Barbara Bortot)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023
Da
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia (C.F.: , con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura di Venezia, C.F._1
Piazza San Marco, n. 63, PEC ads. vvocaturastato Email_1
Appellante
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bonetti, CP_1 C.F._2 giusta procura allegata in calce all'atto di appello, con domicilio digitale PEC
Email_2
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 662/2022 pubblicata il 22.11.2022 e non notificata.
In punto: punteggio graduatorie personale docente – riconoscimento servizio militare di leva
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte adita:
· accogliere l'appello e riformare la sentenza del Tribunale di Venezia, del 22.11.2022, n. 662, relativa alla causa iscritta a ruolo n. 465/2022, rigettando le originarie domande proposte dal ricorrente;
· condannare alla restituzione in favore dell'Amministrazione di tutte le somme e/o spettanze economiche e/o retributive eventualmente percepite a qualsiasi titolo in forza della sentenza di primo grado;
· In subordine, riformare la sentenza nella parte in cui condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, disponendosi la compensazione delle spese di primo grado;
· Con rifusione di spese, compensi e diritti di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Voglia la Corte adita:
- rigettare l'appello notificato al sig. in data 30/03/2023; CP_1
- confermare la sentenza del Tribunale di Venezia del 22/11/2022 n. 662, relativa alla causa iscritta
a ruolo n. 465/2022;
- e in ogni caso accogliere le conclusioni del primo grado di giudizio:
- “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere la valutazione del servizio militare di leva ex art. 485 comma 7 D. Lgs. 297 del 16 aprile 1994 mediante cui veniva approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ex art. 20 L. n. 958, 24 dicembre 1986 e per tutti i motivi di cui sopra;
- per lo effetto accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi attribuiti 20 punti per CP_1 il servizio reso e come meglio indicato nel corpo del presente atto;
- Con vittoria di spese del presente giudizio di cui il legale scrivente si dichiara formalmente antistatario ex art. 93 c.p.c.” ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023
Da
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia (C.F.: , con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura di Venezia, C.F._1
Piazza San Marco, n. 63, PEC ads. vvocaturastato Email_1
Appellante
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bonetti, CP_1 C.F._2 giusta procura allegata in calce all'atto di appello, con domicilio digitale PEC
Email_2
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 662/2022 pubblicata il 22.11.2022 e non notificata.
In punto: punteggio graduatorie personale docente – riconoscimento servizio militare di leva
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte adita:
· accogliere l'appello e riformare la sentenza del Tribunale di Venezia, del 22.11.2022, n. 662, relativa alla causa iscritta a ruolo n. 465/2022, rigettando le originarie domande proposte dal ricorrente;
· condannare alla restituzione in favore dell'Amministrazione di tutte le somme e/o spettanze economiche e/o retributive eventualmente percepite a qualsiasi titolo in forza della sentenza di primo grado;
· In subordine, riformare la sentenza nella parte in cui condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, disponendosi la compensazione delle spese di primo grado;
· Con rifusione di spese, compensi e diritti di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Voglia la Corte adita:
- rigettare l'appello notificato al sig. in data 30/03/2023; CP_1
- confermare la sentenza del Tribunale di Venezia del 22/11/2022 n. 662, relativa alla causa iscritta
a ruolo n. 465/2022;
- e in ogni caso accogliere le conclusioni del primo grado di giudizio:
- “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere la valutazione del servizio militare di leva ex art. 485 comma 7 D. Lgs. 297 del 16 aprile 1994 mediante cui veniva approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ex art. 20 L. n. 958, 24 dicembre 1986 e per tutti i motivi di cui sopra;
- per lo effetto accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi attribuiti 20 punti per CP_1 il servizio reso e come meglio indicato nel corpo del presente atto;
- Con vittoria di spese del presente giudizio di cui il legale scrivente si dichiara formalmente antistatario ex art. 93 c.p.c.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.2.2023, il propone appello avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Venezia n.662/2922, con cui il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso del prof. riconoscendone il diritto, ai fini del punteggio in graduatoria, ad ottenere la CP_1
valutazione del servizio militare di leva, ancorché non prestato in costanza di rapporto di lavoro, con condanna del all'attribuzione di tale punteggio. Parte_1
1. Il Giudice di prime cure, affermata la propria giurisdizione, rilevava che l'art. 485, comma 7, D.
Lgs. n. 197/1994, interpretato alla luce dell'art. 52 Cost., doveva ritenersi applicabile non solo dopo l'assunzione in ruolo, ma anche ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento. Richiamati
l'ordinanza n. 41894 del 2021 della S.C. e i precedenti del Consiglio di Stato, la sentenza di I grado accertava dunque il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio di leva obbligatorio nella determinazione del punteggio spettante.
2. Per la totale riforma della sentenza propone appello il in virtù di tre motivi. Parte_1
Con il I motivo di appello, il ripropone nuovamente l'eccezione di difetto di giurisdizione, Parte_1
Con sostenendo che a fondamento della domanda attorea viene di fatto dedotta l'illegittimità dell'
60/2020, contestandosi la correttezza dell'agire amministrativo nella determinazione del requisito di accesso alle graduatorie di terza fascia.
Con il II articolato motivo, il afferma innanzitutto la piena legittimità dell'OM 60/2020, Parte_1
alla luce dell'art. 52 Cost., dato che la norma non comporta un “effetto premiale” rispetto allo svolgimento del servizio militare, dovendo al più essere assicurata la “conservazione del posto di lavoro, dell'anzianità e della situazione di carriera”. Con riferimento all'art. 2050 del D. Lgs. n.
66/2010, il rileva che il 1° comma della norma citata si limiterebbe ad individuare un Parte_1
criterio di valutazione del servizio di leva, equiparandolo ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, laddove il 2° comma disciplinerebbe anche l'ammissibilità dei titoli a fini concorsuali, circoscrivendo la spendibilità del servizio militare alle ipotesi in cui lo stesso sia stato svolto in pendenza di un rapporto di lavoro. Alla luce della disciplina dettata dal codice dell'ordinamento militare, si dovrebbe escludere che il periodo di leva svolto in data antecedente alla costituzione di un rapporto lavorativo alle dipendenze della PA possa costituire un titolo utile e rilevante ai fini della partecipazione ad una selezione concorsuale, se non nei limiti recepiti dai provvedimenti attuativi di rango ministeriale. La sentenza di I grado avrebbe d'altro canto erroneamente valorizzato il collegamento sistematico con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994,
che viceversa indicherebbe esclusivamente il limite entro cui il servizio pre ruolo deve essere riconosciuto ai fini della “ricostruzione della carriera” e, solo a questi effetti, ritiene valido il servizio militare.
Del tutto correttamente pertanto il Dirigente dell' non ha aggiunto alcun punteggio Parte_2
ulteriore in ragione del servizio prestato non in costanza di rapporto.
Con l'ultimo motivo di appello, il impugna la statuizione relativa alle spese di lite, che Parte_1
avrebbero dovuto essere compensate in virtù dell'attuale contrasto giurisprudenziale.
3. Parte appellata contesta tutte le deduzioni del , chiedendo l'integrale reiezione Parte_1
dell'appello.
La causa è stata trattata all'udienza del 3.12.2025, con sostituzione dell'udienza con note scritte ex
art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla giurisdizione.
Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione di questa Corte, risultando infondata l'eccezione del che rileva come la posizione in graduatoria del prof. di cui si controverte nel Parte_1 CP_1
presente giudizio, costituisca solo l'atto consequenziale alla constatata invalidità dei criteri di cui all'OM 60/2020, la cui legittimità deve essere valutata dal Giudice amministrativo. Soccorre in merito l'insegnamento delle S.U. della S.C., che affermano che “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria,
eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”(v. Cass. S.U. Ordinanza n.17123 del 26/06/2019).
Nel caso di specie, il prof. ha chiesto il riconoscimento del servizio di leva ai fini CP_1
dell'inserimento in graduatoria, evidenziando come una diversa interpretazione dell'OM citata collide con la normativa primaria e con lo stesso dettato costituzionale. La domanda di accertamento del diritto impone di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
2. Nel merito, l'appello è infondato.
I diversi aspetti del II motivo di appello, in cui il ribadisce la legittimità dell'OM 60/2020 Parte_1
e ricostruisce la normativa primaria alla luce dei principi costituzionali, devono essere esaminati congiuntamente.
L'O.M. 60/2020, all'art. 15, prevede che “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”. La stessa disposizione è stata mantenuta nell'ordinanza ministeriale n. 112 del
06/05/2022 per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Con riferimento ad analoghe previsioni, dettate per il personale ATA, dai DDMM n.374/2017,
n.44/2011, n.42/2009, che escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, si è già pronunciato il Consiglio di Stato (v. C. di St. n. 4343/2015, n.
8213/2019 e n. 8234/2019), ritenendo illegittima la suddetta normativa secondaria. Proprio
l'intervento del Giudice amministrativo e della S.C. (v. Cass. n. 5679/2020), ha indotto l'Amministrazione ad introdurre, solo il personale ATA (DM 50/2021), una disciplina che tenesse conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo,
parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare). Così non è stato viceversa per il personale docente, per il quale a tutt'oggi il servizio di leva è riconosciuto solo se prestato “in corso di nomina”.
Orbene, l'art. 485, co.7, cit. prevede che «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
L'art. 2050 del d. Lgs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza dell'equiparazione legislativa - come titolo nei concorsi pubblici»
stabilisce, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Come puntualizzato dalla S.C. nell'ordinanza n.
5679/2020, una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, impone di ritenere che “il
comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca
specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di
lavoro sono valutabili a fini concorsuali”. Il I comma detta dunque un principio generale, valido sia
per il servizio prestato in corso di rapporto sia per quello prestato prima della nomina: il servizio di leva ed equiparato deve essere valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici. Il II comma aggiunge un quid pluris
relativo al solo servizio militare (ed equiparato) prestato in pendenza di rapporto di lavoro,
considerando tale periodo valutabile “a tutti gli effetti” a fini concorsuali, ossia come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
Conclusivamente, seguendo la linea interpretativa della S.C. nella richiamata ordinanza, l'art. 2050
cit. si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., “secondo un principio di fondo tale per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili,
ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore,
rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”. Se poi – si deve aggiungere – il servizio è prestato nel corso del rapporto di lavoro, viene considerato a fini concorsuali come servizio nella qualifica attribuita. La più recente giurisprudenza della S.C., pur affrontando la specifica questione relativa alla legittimità del DM 50/2021 in materia di graduatorie del personale ATA, conferma l'interpretazione adottata (v. Cass. n. 23091 del 11/08/2025 in motivazione, laddove precisa che il comma 1 dell'art. 2050 cit. “richiede la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con
lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»”. La
norma “impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione
di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici
e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti
gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del
servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso”).
L'OM n. 60/2020, nella misura in cui afferma la piena valutabilità del servizio militare di leva purché
prestato in costanza di rapporto, deve essere disapplicata, laddove il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, devono essere comunque considerati in misura non inferiore agli altri servizi resi alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La sentenza di I grado, laddove ha accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini del punteggio in graduatoria, del servizio di leva obbligatorio ancorché non prestato in costanza di rapporto, si è correttamente attenuta a questo principio e deve pertanto essere confermata.
3. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, oggetto del III motivo di appello, la mancanza di un indirizzo giurisprudenziale del tutto consolidato, con precedenti di segno diverso nell'ambito delle decisioni di merito, impone la totale compensazione dei due gradi di giudizio.
PQM
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, compensa le spese del I grado di giudizio,
confermando per il resto la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate.
Venezia, 3.12.2025
La Presidente
(dott. Barbara Bortot)