CASS
Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
Massime • 1
L'incompetenza territoriale che si sia manifestata dopo l'udienza preliminare (nella specie, correttamente celebrata innanzi al gup distrettuale) deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., sicché, qualora nel corso della prima udienza dibattimentale (nella specie, tenuta dal tribunale in composizione collegiale) sia stata sollevata - e accolta - la sola eccezione di incompetenza per materia, con conseguente trasmissione orizzontale degli atti ad altro giudice del medesimo ufficio (nella specie, la corte d'assise), non può nella nuova sede processuale eccepirsi l'incompetenza per territorio, essendosi già maturato il suddetto termine decadenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2024, n. 34425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34425 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
34425 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 664/2024 Presidente - STEFANO MOGINI UP 06/06/2024 EN SI - Relatore R.G.N. 3886/2024 LU AB UG SO RA LI AN DI GI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA CE nato a [...] il [...] TI NN nato a [...] il [...] TO ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Il Presidente dà atto che il consigliere Michele TORIELLO ha presentato istanza di astensione. Alle ore 11,58 l'udienza è sospesa in attesa del provvedimento. Alle ore 13,09 il Presidente dà atto che a seguito del provvedimento di accoglimento dell'istanza di astensione presentata dal consigliere Michele TORIELLO, il Collegio risulta integrato dal consigliere Barbara LI, tabellarmente prevista quale riserva. Udita la relazione svolta dal Consigliere EN SI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, per il Ministero dell'Interno, conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;
L'avvocato NN SABATELLI conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
L'avvocato LADISLAO MASSARI conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di Lecce, con sentenza emessa in data 8 luglio 2021, aveva giudicato, per quanto ancora rileva, FR LA, NN AB e AN NA, imputati dei seguenti reati: - tutti, di partecipazione con altri ad associazione, composta da italiani e stranieri, finalizzata a commettere più delitti di favoreggiamento dell'immigrazione illegale nel territorio dello Stato a fini di profitto, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, attività comprendente l'organizzazione e l'effettuazione del trasporto di cittadini stranieri dalla Grecia e dalla coste balcaniche verso l'Italia, avvalendosi di imbarcazioni nella disponibilità dell'organizzazione, con attività svolta in più Stati, tra cui l'Italia, la Grecia e l'Albania; reato consumato nelle province di Lecce, Brindisi, Taranto, in Grecia e in Albania, dal giugno 2014 fino all'epoca del giudizio (artt. 416 cod. pen. e 3 e 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146: capo A); - tutti, di concorso nel trasporto illegale nel territorio italiano di almeno nove immigrati di nazionalità siriana, accertato in Marina di Andrano, il 13 febbraio 2015 (artt. 110, cod. pen. 12, commi 3, lett. a, bed, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, e 4 della legge n. 146 del 2006: capo D); - tutti, di concorso nel trasporto illegale nel territorio italiano di almeno ventuno migranti di varie nazionalità, accertato in Capo d'Otranto, il 16 aprile 2015 (artt. 110, cod. pen. 12, commi 3, lett. a, b e d, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, e 4 della legge n. 146 del 2006: capo E); tutti, di concorso nel trasporto illegale nel territorio italiano di ventotto migranti di varie nazionalità, accertato in OR NE, il 6 maggio 2015 (artt. 110, cod. pen. 12, commi 3, lett. a, b e d, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, e 4 della legge n. 146 del 2006: capo G); - LA e AB, di concorso nel trasporto illegale nel territorio italiano di quattordici migranti di varie nazionalità, accertato in Ponte Ciolo, il 14 giugno 2015 (artt. 110, cod. pen. 12, commi 3, lett. a, b e d, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, e 4 della legge n. 146 del 2006: capo H). La Corte di assise aveva dichiarato i tre imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati in continuazione, e aveva condannato LA e AB alla pena di anni tredici di reclusione ed euro 315.000,00 di multa ciascuno e NA alla pena di anni dodici di reclusione ed euro 315.000,00 di multa, con la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena, nonché con condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Interno, costituto parte civile, danno da liquidarsi in separata sede. 2 Impugnata questa decisione dagli imputati, la Corte di assise di appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, emessa il 13 aprile 2023, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado per quanto concerne la pena detentiva, rideterminata per LA e AB in anni dodici di reclusione e per NA in anni nove, mesi sei di reclusione, con conferma nel resto, sentenza corretta con ordinanza del 14 novembre 2023, con l'aggiunta della condanna degli imputati alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile.
1.1. Questo procedimento ha registrato, secondo la conforme valutazione data dai giudici del merito, l'operatività di una compagine finalizzata alla commissione di reati di favoreggiamento della immigrazione illegale. Gli inquirenti, muovendo dall'analisi di un fatto di sbarco di migranti avvenuto nel febbraio 2015, avevano appurato che FR LA, in base alle direttive impartite da CO AL (giudicato separatamente), avvalendosi della collaborazione costante di AN NA e di NN AB (oltre che di altri), si occupava di organizzare diversi trasporti di migranti che dalla costa greca erano diretti in Italia, mediante l'attività di reperimento sul territorio pugliese (compreso fra Bari e Lecce) di imbarcazioni da utilizzare per il trasporto, contattando i venditori delle stesse, acquistandole e assicurandone il funzionamento, nonché mediante l'organizzazione del viaggio con la collaborazione di AB e NA, l'instaurazione del collegamento con i concorrenti greci e poi la realizzazione dell'attività conseguente, con l'intrapresa del trasporto dei migranti sino al corrispondente sbarco. Secondo gli accertamenti di merito, NA si occupava, in particolare, di fare da vedetta lungo la costa destinata allo sbarco e AB lo coadiuvava nelle fasi precedenti. Quanto alle organizzazioni dei viaggi portati a termine, l'esito delle indagini aveva monitorati quattro sbarchi. Con riferimento al primo episodio del 13 febbraio 2015 (capo D), esso aveva registrato l'arresto di LA ER, risultato essere lo scafista, e il sequestro dell'imbarcazione. Erano stati utilizzati i dati del traffico telefonico e, in corrispondenza della condotta criminosa, erano emersi numerosi contatti tra l'utenza di ER e quella di NA, oltre che tra quest'ultimo, LA e AB. A loro volta, erano emersi, dai riscontri captativi rapporti tra gli imputati e il suddetto AL, vertice del sodalizio e finanziatore dell'acquisto del natante utilizzato per lo sbarco, materialmente acquistato da NN AN con tre assegni circolari fomiti da LA, in accordo con i AL (progressivo 820, RI 733/2014). Si erano enucleati anche successivi, frequentissimi contatti tra gli imputati, soprattutto quelli intercorsi tra AN e NA, che avevano coltivato il 3 comune intento di ottenere il dissequestro dell'imbarcazione. Nell'occasione, AB aveva fornito un'attività di supporto a LA per l'allestimento finale dell'imbarcazione, mentre NA si erano interfacciato con AB nei luoghi di approdo delle imbarcazioni, con il compito di recuperarle, liberando la zona dello sbarco. LA, invece, si era occupato di concordare con AL le modalità di pagamento dell'imbarcazione utilizzata per il trasporto clandestino di migranti e materialmente acquistata da AN con la spendita degli assegni ricevuti da LA. Nel secondo episodio del 16 aprile 2015 (capo E), LA, AB e NA avevano trasportato illegalmente in territorio italiano ventuno migranti di diversa nazionalità. Le attività di indagine svolte al riguardo, ricostruite con la testimonianza dell'operante OM, sono state considerate dai giudici del merito come chiarificatrici della concertazione intercorsa tra i suddetti imputati relativamente a tale trasporto. In particolare, dalle intercettazioni erano emersi il ruolo di LA quale finanziatore delle spese di vitto e alloggio di AB, recatosi in Grecia, nonché il continuo contatto telefonico tra AB e NA, da cui si traevano importanti riferimenti al luogo dello sbarco e alle circostanze relative allo stesso, anche con riguardo all'arresto dello scafista MA. Si era annessa rilevanza, in particolare, alla conversazione intercorsa tra AB e la moglie di MA, nel corso della quale l'imputato avvertiva la donna che tutti i coimputati si erano adoperati per sistemare l'imbarcazione. Anche per tale aspetto è stata valorizzata la testimonianza di OM nella parte in cui aveva delineato il ruolo dei diversi soggetti, le fasi preparatorie dello sbarco e commentato le conversazioni captate tra LA, AB e il meccanico Filippo Innocente, che era stato contattato per sovvenire alla necessità di allestire con urgenza l'imbarcazione da impiegare per raggiungere la località estera, mentre NA era risultato addetto ad assicurare il buon esito dello sbarco e al recupero dell'imbarcazione, insieme a AB. Con riferimento al terzo episodio, avvenuto il 6 maggio 2015 (capo G), i giudici del merito hanno ritenuto accertato che LA, AB e NA avevano provveduto a organizzare lo sbarco in territorio italiano di ventotto migranti di nazionalità varia. Erano stati delineati l'interessamento di LA nell'acquisto del natante utilizzato e l'organizzazione interna adottata per lo svolgimento dell'attività illecita. Gli esiti dell'indagine erano stati valutati come dimostrativi del fatto che LA e AB si erano occupati dell'allestimento della barca in vista del traghettamento dei migranti, fornendo indicazioni allo scafista IM TI in 4 441 merito al recupero del mezzo di trasporto una volta arrivati e informando NA dell'imminente rientro a Brindisi. Quest'ultimo, infatti, una volta avvisato della partenza, doveva adempiere il compito di attivarsi sulla costa italiana per la predisposizione di tutta l'attività prodromica allo sbarco e al successivo recupero dello scafo. II teste OM, riportando il contenuto dell'intercettazione ambientale captata a bordo dell'imbarcazione Scarab, aveva riferito che pochi giorni prima dello sbarco LA era salito a bordo di quel mezzo e da San Foca aveva raggiunto Menidi, dove era stato fatto un primo tentativo di portare il natante sul luogo dell'imbarco ad opera di LA e TI insieme, ma, a causa di un ritardo nella partenza, il sopravvenire dell'alba aveva determinato il rinvio della traversata al 6 maggio 2015, occasione nella quale lo scafo era stato condotto dal solo TI. Anche la ricostruzione dell'ultimo episodio (al capo H), relativo al trasporto di quattordici migranti sul territorio italiano avvenuto il 14 giugno 2015, dagli inquirenti attribuito a LA e AB, i giudici del merito hanno operato la ricostruzione del fatto sulla base delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni intercorse fra gli imputati. Inoltre, il teste OM aveva richiamato i contatti tra i predetti e AN SA, finalizzati al reperimento di un natante in territorio ellenico, nonché con altri per il reperimento di uno scafista. Ancora una volta, dall'analisi dei dati probatori si è ritenuta acclarata l'emersione delle modalità organizzative del traghettamento. AB si era recato in Grecia per preparare il trasporto, mentre LA era restato in Italia per attendere alle successive operazioni di sbarco. Entrambi si erano poi ricongiunti nel porto di Bari la mattina dello sbarco, dopo aver sentito lo scafista per sincerarsi del buon andamento dell'operazione. In quella stessa mattinata, verso le ore 12.10, la Guardia di Finanza aveva avvistato al largo di Gagliano del Capo, località Ciolo, un'imbarcazione che trasportava quattordici migranti, condotta dallo scafista Domenico Coluccello, immediatamente tratto in arresto. Tale fatto era stato commentato da LA con NA nel corso di una conversazione captata (progressivo 3223 RI 269/15), dalla quale si era tratta la prova della diretta riconducibilità del trasporto a LA.
1.2. Nel corso dei due gradi, i giudici del merito hanno affrontato e respinto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalle difese. Quanto alla valutazione del quadro probatorio, la sinergica suddivisione dei ruoli, la stabilità del vincolo in un non breve arco temporale, nonché l'impiego di risorse finalizzate a garantire la permanenza in Grecia di taluno dei sodali (in particolare di AB), sono state considerate dai giudici stessi circostanze sintomatiche dell'operatività dell'associazione. 5 Del pari, la violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 è stata considerata pienamente integrata nei quattro episodi ricostruiti, tutti attribuiti, fra gli altri, ai tre imputati, tranne l'ultimo, non ascritto a NA. È stata considerata, nell'ambito della configurazione circostanziale, e accertata la circostanza aggravante della transnazionalità conritenuta riferimento a tutti i reati, compreso quello associativo. Entrambi i gradi di merito, pur nell'attenuazione del trattamento sanzionatorio registratasi all'esito dell'appello, hanno visto il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche a AB e NA.
2. Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto ricorso il difensore di FR LA chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui ha lamentato la violazione delle norme processuali determinative della competenza per territorio del giudice procedente. Premettendo di aver sollevato la questione tempestivamente, dopo che erano state compiute le formalità di costituzione delle parti, la difesa osserva che nel caso in esame è pacifico che a determinare la competenza sia il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, punto su cui hanno concordato anche i giudici del merito, i quali hanno pure qualificato come reato di pericolo il suddetto delitto, non essendo necessario per la sua consumazione che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di reato a condotta libera e a consumazione anticipata, la competenza territoriale inerente al quale si stabilisce, non nel punto di ingresso dello straniero nel territorio nazionale, bensì in relazione al luogo di commissione degli atti diretti a procurare l'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari. Sennonché-dopo aver impostato in tali corretti termini la questione anche i giudici di appello hanno ritenuto sussistente la competenza dell'Autorità giudiziaria di Lecce per il solo fatto che gli sbarchi erano avvenuti in territorio leccese, ivi essendo terminata l'attività delittuosa: così argomentando, secondo la difesa, si è pervenuti a una conclusione collidente con la premessa svolta, giacché, in coerenza con le osservazioni precedenti, i reati di favoreggiamento dell'immigrazione illegale si sono perfezionati interamente all'estero essendo i trasporti iniziati tutti in Grecia o in Albania, senza rilievo essendo il punto di ingresso nel territorio dello Stato italiano. interamente all'estero, laPertanto, trattandosi di reati commessi competenza per territorio avrebbe dovuto individuarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, cod. proc. pen., in relazione al luogo di residenza dell'imputato: essendo LA residente in [...]. la competenza territoriale avrebbe dovuto individuarsi in riferimento alla Autorità giudiziaria di Brindisi. 6 SHI -D'altra parte si aggiunge - anche in rapporto al reato permanente, l'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. fissa la competenza per territorio avendo riguardo al luogo di inizio della consumazione, ossia all'estero.
3. Avverso la decisione di appello ha proposto ricorso il difensore di NN AB chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione delle norme processuali determinative della competenza per territorio. -La questione di competenza segnala il ricorrente era stata sollevata - tempestivamente dalla difesa di LA innanzi al Tribunale di Lecce all'udienza del 3.10.2018, giudice destinatario del processo in virtù del decreto che aveva disposto il giudizio, con riferimento alla competenza per materia, e il Tribunale aveva pronunciato la sentenza con cui si era dichiarato incompetente per essere competente, in relazione al reato di cui all'art. 416, sesto comma, cod. pen., la Corte di assise di Lecce;
chiamato il processo innanzi a quest'ultimo organo giurisdizionale il 22.11.2018, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, era stata eccepita l'incompetenza territoriale della Corte di assise di Lecce per essersi tutti i reati perfezionati nel territorio della provincia di Brindisi, essendo l'associazione nata e avendo operato nel triangolo geografico segnato dalle località di Brindisi, Ostuni e Fasano;
la Corte di merito aveva ritenuto che l'eccezione fosse stata sollevata tardivamente, per non essere stata dedotta nell'udienza preliminare, né successivamente, e comunque infondata, non essendo stato provato che l'associazione fosse stata costituita nel circondario di Brindisi. Entrambi gli argomenti vengono nuovamente censurati dalla difesa: quanto alla tempestività dell'eccezione, non avrebbe avuto senso sollevarla in sede di udienza preliminare, correttamente svoltasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare distrettuale del Tribunale di Lecce, in ragione della competenza funzionale a procedere per i reati contestati da parte della Procura della Repubblica distrettuale presso il Tribunale di Lecce, né avrebbe avuto rilievo la corrispondente questione innanzi al Tribunale collegiale di Lecce, essendo stata ivi sollevata l'assorbente questione della competenza per materia, sicché la competenza per territorio era stata poi utilmente contestata alla prima udienza successiva, innanzi alla Corte di assise di Lecce;
in ordine all'affermata infondatezza dell'eccezione, vengono richiamate le risultanze processuali, fra cui la testimonianza del colonnello Dinoi, confermative del radicamento dell'associazione per delinquere nel territorio compreso fra Brindisi e Fasano. Dato tale excursus, il ricorrente rinviene la conferma dell'erronea decisione in punto di competenza per territorio, essendo principio assodato quello per cui, 7 SH in tema di reati associativi, rileva il luogo in cui si è manifestata effettivamente l'operatività della struttura, indipendentemente dal luogo di commissione dei reati fine, con la conseguente irrilevanza dei luoghi di sbarco contrassegnanti i reati satellite oggetto di contestazione. -In ogni caso anche a voler considerare determinanti al riguardo i reati di cui all'art 12 d.lgs. n. 286 del 1998 il luogo rilevante ai fini della determinazione della competenza avrebbe dovuto individuarsi, secondo la difesa, in quello del territorio statuale in cui aveva avuto inizio l'attività finalizzata all'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari, mentre il luogo in cui era avvenuto l'ingresso illegale avrebbe potuto rilevare solo in via suppletiva, ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., quale luogo di cessazione della permanenza. A fronte di tale problematica la Corte di assise di appello lamenta il si è limitata a un brevissimo riferimento alla tardività dell'eccezione, ricorrente sulla base di un'interpretazione assolutamente formale, senza considerazioni di supporto, mentre la questione avrebbe dovuto essere affrontata muovendo dalla posizione assunta dalla Corte di assise, che aveva ritenuto fra i vari reati più grave quello di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998: in tal senso vengono svolte considerazioni assimilabili a quelle sviluppate nel ricorso proposto da LA pervenendosi alla conclusione che, se il reato si era consumato interamente all'estero, rileva la residenza di AB, riferita al circondario di Brindisi, mentre se si considerava il criterio dell'inizio della permanenza, l'inizio delle corrispondenti consumazioni era da collocarsi nella Grecia o nell'Albania.
3.2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 416 cod. pen. e degli artt. 3 e 4 della legge n. 146 del 2006, per l'inesistenza del reato associativo. Ad avviso del ricorrente, la motivazione resa dalla Corte territoriale per supportare l'affermata sussistenza dell'associazione per delinquere non si è attenuta al principio di diritto secondo cui il ruolo di partecipe all'associazione non è di per sé sufficiente a far presumere la sua responsabilità per ogni delitto compiuto dagli altri appartenenti al gruppo, essendo inammissibile la responsabilità da posizione o da riscontro di ambiente, né, prima ancora, ha enucleato i tre elementi fondamentali per la sussistenza del reato associativo, ossia il vincolo associativo stabile 0 tendenzialmente permanente, l'indeterminatezza del programma criminoso e l'esistenza di una struttura organizzativa, pur minima, adeguata alla realizzazione degli obiettivi criminosi. L'istruttoria secondo la difesa non aveva fatto emergere tali elementi, essendo d'altronde risultato che AB, dopo aver risieduto a Torino per circa dieci anni con la famiglia, solo dopo la sua separazione era tornato a Cisternino 8 nel 2014 e aveva ripreso i contatti con LA, alle cui dipendenze aveva lavorato molti anni prima;
ma, siccome l'associazione sarebbe stata costituita in epoca antecedente al suo ritorno a Cisternino, l'imputato non avrebbe potuto partecipare alla sua costituzione, né erano risultati suoi rapporti con gli altri presunti associati, al di fuori dei contatti con LA e con NA, suo vecchio compagno di lavoro, contatti irrilevanti ai fini della commissione dei reati ascrittigli, dal momento che AB era stato chiamato per svolgere riparazioni e manutenzioni di macchinari e anche di un natante, di cui ignorava la reale utilizzazione;
illogico era stato evincere il fine di profitto dalla sua richiesta di 50,00 euro per alimentarsi e comprare il biglietto per tornare dalla Grecia. Conclusivamente, la difesa ha evidenziato l'inadeguatezza logico-giuridica della motivazione resa dalla Corte territoriale per desumere da circostanze prive di valore sintomatico inerenti ai contatti di lavoro tenuti dall'imputato con i suddetti soggetti la sua partecipazione alla supposta associazione.
3.3. Con il terzo motivo si deduce la carenza di motivazione in tema di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il riferimento alla mancata resipiscenza operato in sentenza è, per la difesa, inadeguato a rendere effettiva la motivazione: all'epoca dei fatti, l'imputato era incensurato e versava in una difficile condizione familiare, dopo la separazione dalla moglie, e durante il processo aveva serbato un comportamento particolarmente corretto;
inoltre, si era segnalato che il ruolo ascritto a AB era assolutamente secondario, del tutto subordinato a LA, ruolo da riconoscersi a lui come era stato, d'altronde, riconosciuto a NA.
4. La sentenza di appello è stata impugnata dalla difesa di AN NA che ha chiesto l'annullamento della decisione sulla base di quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo si prospetta la violazione degli artt. 8, comma 3, 21, comma 2, e 491 cod. proc. pen., in relazione alla mancata rilevazione dell'incompetenza territoriale della Corte di appello di Lecce. Ribadito che lo svolgimento dell'udienza preliminare innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce si era tenuto nella sede competente in relazione al reato associativo rientrante nel catalogo descritto dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., sicché nessuna eccezione avrebbe potuto essere sollevata in quella sede, anche la difesa di NA rimarca che, poi, innanzi al Tribunale di Lecce era stata immediatamente prospettata la questione di competenza per materia di quell'organo giurisdizionale, con l'emissione di sentenza di incompetenza e la trasmissione degli atti al Pubblico ministero in sede, poi corretta con riferimento al destinatario, individuato nel Presidente della Corte di assise di Lecce;
anche in tale frangente le parti non avrebbero potuto 9 SH prevedere l'erronea individuazione del giudice competente;
poi, alla prima udienza svoltasi poi innanzi alla Corte di assise di Lecce, la difesa, pur asserendo erroneamente di aver già formulato in precedenza l'eccezione di incompetenza per territorio, la sollevava in quella sede deducendo che l'attività delittuosa era stata commessa nel territorio brindisino e i soggetti prospettati come partecipi all'associazione risiedevano e operavano fra Brindisi, Fasano e Ostuni. Posto ciò, si sottolinea anche da parte della difesa di NA che, fino alla sentenza di incompetenza emessa dal Tribunale di Lecce, le parti non potevano prevenire l'ulteriore errore in tema di competenza territoriale, fino a quel punto essendo assorbente la questione di competenza per materia ed avendo poi il Tribunale di Lecce correttamente evitato di rimettere gli atti al Pubblico ministero ma erroneamente disposto la loro trasmissione alla Corte di assise di Lecce, anziché a quella di Brindisi, la competenza territoriale infradistrettuale acquistando rilievo soltanto nella fase del dibattimento: innanzi al Tribunale di Lecce la fase di cui all'art. 491 cod. proc. pen. non si era esaurita avendo quel Tribunale dichiarato la propria incompetenza per materia trasmettendo gli atti ad altro giudice, la Corte di assise, innanzi a cui la fase di cui all'art. 491 cod. proc. pen. era stata ripristinata e aveva registrato la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio. Egualmente da censurarsi è, secondo il ricorrente, la parte della motivazione che ha ritenuto comunque infondata la questione di competenza per territorio valorizzando la maggiore gravità dei reati fine e assumendo che essi si fossero consumati tutti con gli sbarchi nel territorio del circondario di Lecce, fatto non esatto, dal momento che OR NE non vi era ricompreso, laddove quel che sotto quel profilo rileva è il momento organizzativo del trasporto illegale, con la predisposizione di mezzi e risorse, fase perpetrata nel territorio brindisino.
4.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 1 d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, 132 d.lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, e 192 cod. proc. pen., in ordine all'inutilizzabilità dei tabulati telefonici con riferimento al reato di cui al capo D). Si era evidenziato che, con riferimento a tale reato, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato era stata basata sulla sola presenza dei contatti telefonici fra NA, lo scafista ER, nonché AN, AB e LA, contatti risultati dai tabulati acquisiti in forza dei due decreti del Pubblico ministero. Si era altresì segnalato l'effetto determinato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo 2021 (C-746/18 H.K.). Si era anche valutata la portata della normativa transitoria di cui all'art. 1 d.l. n. 132 del 2021, come convertito con modificazioni dalla legge n. 178 del 2021, relativamente alla possibilità di utilizzare tali dati acquisiti nei procedimenti penali in data 10 SH precedente a quella di entrata in vigore del decreto stesso, con riferimento a determinati reati, sempre però unitamente ad altri elementi di prova, essendosi previsto un regime valutativo assimilabile a quello di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. A tale impostazione la Corte territoriale ha fatto fronte indicando quali ulteriori elementi i contatti fra NA e i coimputati all'alba del giorno del reato e una presunta captazione di un colloquio fra NA e AN collocata al 22 maggio 2015 e riguardante l'interesse all'ottenimento del dissequestro del natante Heaven 24: elementi, però, inidonei allo scopo, in quanto essi avevano natura circolare ed erano privi di consistenza probatoria. Data la carenza di concreti ulteriori elementi di prova, rispetto ai tabulati, quindi, l'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al reato sub D) è, per la difesa, l'esito di un inammissibile automatismo decisorio, che ha desunto il riscontro dalla responsabilità relativa alle altre condotte criminose.
4.3. Con il terzo motivo si prospettano la violazione degli artt. 416 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'esistenza dell'associazione di cui al capo A) e alla partecipazione di NA alla stessa, nonché la mancanza della motivazione in merito alla conferma della responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi E) e G). Si ricorda che in sede cautelare si era evidenziata la carenza di elementi idonei a far emergere il benché minimo indizio di una struttura organizzativa a cui potessero riconnettersi gli atti di sbarco oggetto degli altri reati, così da sorreggere l'ipotesi della persistenza di un vincolo creato dagli indagati in vista della perpetrazione di una serie indeterminata di delitti. nel corso del giudizio sono emerse prove degli -Né - sottolinea la difesa elementi connotanti l'associazione per delinquere, ossia di una cassa comune, di risorse condivise, di specifici ruoli in capo ai dedotti associati, di basi logistiche, di sussistenza dell'elemento psicologico inerente all'affectio societatis;
in particolare, si reputa insufficiente il riferimento al comportamento dell'imputato al monitoraggio dell'ingresso dei migranti in territorio italiano, fatto del quale era mancata la certezza, così come la mera ripetitività degli episodi non avrebbe potuto considerarsi sintomatica dell'esistenza di una struttura organizzativa. Quanto ai contatti telefonici e alla conversazione fra un'utenza cellulare greca e il cellulare in uso all'imputato, senza conoscenza del suo contenuto, NA aveva dato un'adeguata spiegazione alternativa, inerente allo svolgimento del suo lavoro, che è stata dalla Corte di merito disattesa ribaltando impropriamente l'onere della prova sull'imputato stesso. Per i reati ulteriori rispetto a quello sub D), si ritiene tautologica la motivazione in ordine al reato sub E); si segnala, inoltre, la mancata presenza di 11 SHL NA sul luogo dello sbarco quanto al reato sub G); ciò, senza che la sentenza abbia dedicato spazio alle deduzioni difensive circa il comportamento dell'imputato, con l'effetto che la valutazione della prova indiziaria non risulta essersi attenuta ai canoni corretti, esigenti prima l'accertamento di ogni singolo fatto indiziante e poi l'esame globale e unitario degli indizi per saggiarne l'eventuale significato dimostrativo del fatto da provare. Quanto al difetto della prova della partecipazione dell'imputato all'associazione, esso viene dalla difesa sottolineato anche in relazione all'irrilevanza della mera disponibilità che l'imputato avesse mostrato verso singoli soggetti associati, giacché elemento indispensabile per la partecipazione associativa è l'attività posta in essere in guisa tale da recare un contributo apprezzabile e concreto, dotato di effettiva stabilità, al rafforzamento del gruppo, così da far risultare l'agente quale elemento organico del sodalizio: nel caso di specie, il preteso accordo era restato del tutto sguarnito di idoneità in merito alla volontà dell'imputato di contribuire a realizzare una serie di delitti programmati dall'organizzazione o al mantenimento e al rafforzamento della stessa.
4.4. Con il quarto motivo si denunciano la violazione dell'art. 4 della legge n. 146 del 2006 e dell'art. 62-bis cod. pen. e il corrispondente vizio della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. Quanto all'aggravante della transnazionalità, i giudici del merito nulla hanno spiegato, secondo la difesa, in merito al riferimento alla stessa in relazione al reato associativo, non escludendo il fatto che questo delitto fosse stato - inquadrato come satellite - la necessità di motivare sul punto: per integrare l'aggravante in esame sarebbe stato necessario che un gruppo criminale organizzato impegnato in più di uno Stato avesse fornito un contributo per la realizzazione della fattispecie criminosa, laddove si sostiene nella sentenza - impugnata si è ritenuta la coincidenza tra il gruppo di soggetti stranieri e il contesto integrante l'associazione per delinquere, così identificando una situazione difforme da quella prevista dall'art. 4 cit., ora art. 61-bis cod. pen. In ordine al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di assise di appello, secondo il ricorrente, si è limitata all'impiego di una formula di stile, mancando alfine di enunciare i criteri preclusivi del riconoscimento del beneficio, tanto più che l'affermazione del ruolo di NA, subordinato a LA, è stato evidenziato dalla Corte di merito per mitigare la obliterandone però la valenza per l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.pena, 5. La difesa di AB ha depositato in data 22 maggio 2024 memoria con allegato un documento costituito dalla sentenza emessa nei confronti di questo imputato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 21 12 SAT febbraio 2023, con motivazione depositata il 20 marzo 2023, con cui era stato dichiarato non doversi procedere in ordine a tre imputazioni, due per le quali egli era stato già giudicato, e una terza, relativa a reato associativo contestato come commesso nel 2017, per non aver commesso il fatto. In primo luogo, viene ribadita la doglianza relativa alla mancata rilevazione dell'incompetenza territoriale da parte dei giudici del merito. In secondo luogo, muovendo dal contenuto del prodotto documento, la difesa sostiene essersi delineato il ruolo meramente esecutivo e servente nei confronti di LA dell'imputato, sicché egli avrebbe dovuto essere senz'altro assolto dal reato associativo per non aver commesso il fatto. Inoltre, si insiste nel terzo motivo di ricorso circa la contestazione del confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche e si contesta anche la fondatezza delle aggravanti contestate e, più, in generale, si censura l'avvenuto coinvolgimento di AB nei reati ritenuti accertati.
6. Il Procuratore generale, all'esito di articolata requisitoria svolta nella discussione orale, nel corso della quale ha evidenziato, fra l'altro, il carattere tardivo della questione di competenza territoriale e il corretto inquadramento giuridico da parte della Corte di merito della valenza probatoria dei tabulati del traffico telefonico, ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. Il Ministero dell'Interno, coltivando la costituzione di parte civile curata dall'Avvocatura Erariale, ha chiesto rigettarsi le impugnazioni, con il favore delle ulteriori spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene non fondati i ricorsi proposti da LA, AB e NA, salvo che per uno specifico profilo della configurazione circostanziale riferita al reato associativo, di cui al capo A) della rubrica.
2. I tre ricorrenti hanno riproposto, nell'ambito delle doglianze articolate, LA con l'unico motivo, AB e NA, con il rispettivo primo motivo, oltre che, quanto a AB, nella memoria ulteriore, l'eccezione di incompetenza per territorio della Corte di assise di Lecce per essere, a loro avviso, competente a conoscere del processo nel giudizio di primo grado la Corte di assise di Brindisi.
2.1. La questione è stata trattata in modo specifico dalla Corte di assise di appello, la quale ha ricostruito con esattezza come risulta dal controllo degli atti operato dal Collegio, abilitato a farlo per la natura della doglianza la 13 vicenda inerente alle deduzioni dei profili di competenza svolte dalle parti e ai provvedimenti assunti dai giudici e ha tratto le coerenti conclusioni, all'esito della corrispondente verifica. Innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce non è stata sollevata alcuna eccezione di incompetenza e tale giudice ha, con decreto del 17.07.2018, disposto il rinvio degli imputati a giudizio innanzi al Tribunale di Lecce in composizione collegiale per rispondere dei reati loro ascritti come in rubrica (con susseguente riunione del processo relativo ad altro imputato, IO Pantano, rinviato a giudizio con decreto dell'11.09.2018). Innanzi al Tribunale di Lecce, all'udienza del 3.10.2018, dopo il compimento dell'accertamento relativo alla costituzione delle parti, è stata sollevata dalla difesa di LA l'eccezione di incompetenza per materia del suddetto Tribunale per essere competente in ordine al reato associativo sub A), in relazione al disposto dell'art. 5 cod. proc. pen., la Corte di assise, con conseguente competenza di tale Corte anche in ordine agli altri reati, connessi al primo. Le difese degli altri imputati, in particolare di AB e NA, si sono associate alla suddetta deduzione. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza di pari data, contestualmente sottoposta a correzione, senza compiere alcuna altra rilevazione in tema di competenza, ha dichiarato la propria incompetenza per materia, per essere competente la Corte di assise di Lecce a cui ha disposto, all'esito del provvedimento correttivo, trasmettersi direttamente gli atti a tale ultimo giudice collegiale. Innanzi alla Corte di assise di Lecce, all'udienza del 22.11.2018, la difesa di NA, assumendo di aver già sollevato in sede di udienza preliminare la corrispondente questione, ha sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio della suddetta Corte di assise, per essere competente per territorio la Corte di assise di Brindisi, in quanto, nella sua prospettazione, i delitti di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, in particolare quello sub B), avevano contemplato la loro attività consumativa nel territorio brindisino. La difesa di LA si è associata aggiungendo altri argomenti a sostegno della sussistenza della competenza per territorio della Corte di assise di Brindisi. Anche la difesa di AB si è associata alle deduzioni degli altri difensori. La Corte di assise di Lecce, con ordinanza di pari data, richiamata in sentenza, rilevato che l'eccezione di incompetenza per territorio, non era stata proposta in udienza precedente, l'ha ritenuta intempestiva e l'ha respinta. L'eccezione di incompetenza per territorio del primo giudice è stata riproposta con gli atti di appello. La Corte di assise di appello l'ha affrontata rigettando le doglianze. Essa ha condiviso il rilievo della Corte di primo grado considerando che l'eccezione non 14 AAL potesse essere accolta, in quanto era stata tardivamente proposta, in relazione al chiaro disposto dell'art. 491 cod. proc. pen., e, poi, per addotta completezza di motivazione, ha osservato che la stessa eccezione sarebbe stata da ritenere infondata, ove si fosse passati all'esame del relativo merito. Sotto il primo e dirimente profilo, i giudici di appello hanno sottolineato il dato processuale - decisivo in base al quale l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice di primo grado è stata proposta, non innanzi al Tribunale di Lecce, quando, all'esito del compimento per la prima volta dell'accertamento inerente alla costituzione delle parti, è stata sollevata, fra le possibili questioni preliminari, la sola questione di incompetenza per materia del Tribunale stesso, bensì successivamente, ossia innanzi alla Corte di assise di Lecce, nella sede in cui il processo è proseguito dopo la declaratoria di incompetenza per materia pronunciata dal Tribunale.
2.2. L'effettività di questo rilievo è confermata dall'esame degli atti ed è stata riconosciuta, con piena correttezza, anche dalla difesa di NA quando, nel ricorso, ha puntualizzato che erroneamente si era in precedenza sostenuta la proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale in tempo antecedente all'udienza tenutasi il 22.11.2018 innanzi alla Corte di assise di Lecce. Se così è, la fondatezza della posizione assunta dai giudici del merito in ordine alla tardività di questa eccezione deriva dall'esegesi compiuta in modo fondato del disposto degli artt. 21, commi 2 e 3, e 491 cod. proc. pen., dal cui esame si trae che l'incompetenza per territorio e quella derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ossia subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Dopo tale termine esse sono precluse. È vero che, nel caso in esame, la questione di incompetenza per territorio non poteva essere sollevata nel corso dell'udienza preliminare, la quale si è correttamente celebrata innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, ossia in sede distrettuale, atteso che quel giudice, in costanza di contestazione riguardante anche un reato ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., individuava quello territorialmente competente. Di conseguenza, innanzi al Giudice dell'udienza preliminare, le parti, essendo state chiamate innanzi a giudice competente territorialmente per lo svolgimento della corrispondente fase processuale e non potendo pronosticare quale sarebbe stata la sua decisione, non avrebbero avuto titolo a sollevare, per così dire in prevenzione, l'eccezione di incompetenza per territorio. Peraltro, va precisato che, se il giudice dell'udienza preliminare fosse stato 15 ды dal pubblico ministero individuato in modo non conforme a norma, le parti avrebbero dovuto prospettare ivi la questione di competenza per territorio, nel rispetto delle linee fissate dall'ordinamento processuale: invero, è principio condiviso quello secondo il quale l'incompetenza del giudice per l'udienza preliminare distrettuale, ai sensi degli artt. 51, comma 3, e 328 cod. proc. pen., va rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, trattandosi di incompetenza per territorio e non funzionale (Sez. 1, n. 53152 del 12/10/2017, dep. 2018, Chen, Rv. 274540 01; Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257770 01). Più in generale, siccome la disciplina di cui agli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., integra un'ipotesi di competenza territoriale, non di competenza funzionale o per materia, l'eccezione relativa alla sua violazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il limite ultimo costituito dall'espletamento, per la prima volta, delle formalità di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16500 del 14/11/2018, dep. 2019, D., Rv. 275561-01). Nel caso di specie, innanzi al Tribunale di Lecce, nel termine individuato come decadenziale dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., è stata sollevata la sola questione di competenza per materia, la quale è stata accolta con la corrispondente declaratoria di incompetenza per essere competente la Corte di assise di Lecce. Non è stata sollevata, né è stata dal Tribunale rilevata la questione di competenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Lecce, sicché, all'esito della pronuncia accertativa dell'incompetenza per materia, il processo è stato in via orizzontale alla Corte di assise di Lecce, la competenza trasmesso- - infradistrettuale non essendo incisa dalle declaratorie di incostituzionalità dell'art. 23 cod. proc. pen.: invero, il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione a un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis, cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise, e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendosi anche chiarito che, in coerenza con quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 104 del 2001, in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, 16 SH legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935-01). Il rilievo che, sino al limite prescritto dall'art. 491 cod. proc. pen., ossia subito dopo il compimento per la prima volta delle formalità accertative della costituzione delle parti, l'eccezione in esame non è stata proposta ha impedito e impedisce, in ragione della maturazione della corrispondente decadenza, la sua proposizione o la sua rilevazione nell'ulteriore corso del processo. Né il fatto che l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia ha determinato la translatio del procedimento innanzi alla Corte di assise di Lecce ha ricostituito come prospettano le difese la giuridica possibilità per le parti - - di eccepire all'esordio della nuova fase processuale di proporre le questioni preliminari oggetto dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. che avrebbero potuto essere proposte subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti aveva avuto luogo "per la prima volta", come stabilito dalla norma. Diversamente opinando, si consentirebbe, in contrasto con il precetto indicato, la parcellizzazione della proposizione anche in sessioni processuali successive delle diverse questioni preliminari, pur se esse siano risultate compiutamente enucleabili e, quindi, già proponibili o rilevabili - nel momento in cui, compiuto "per la prima volta" il suddetto accertamento, era già maturato il corrispondente termine decadenziale. All'esito della maturazione di tale termine, pertanto, la competenza per territorio, in carenza della corrispondente eccezione di parte o della sua rilevazione, è restata cristallizzata, in ragione del già citato disposto dell'art. 21 cod. proc. pen., con preclusione della questione, non più rilevabile, neppure di ufficio. La giuridica possibilità, stabilita dall'art. 23 cod. proc. pen., di dichiarare nel dibattimento di primo grado l'incompetenza per qualsiasi causa non costituisce certo un'eccezione alle regole preclusive specificamente previste in relazione alla competenza per territorio: essa ha riguardo, invece, alle questioni di competenza territoriale che siano ancora aperte, in quanto siano state tempestivamente sollevate in udienza preliminare e riproposte nella fase degli atti introduttivi al dibattimento e non ancora decise, o, nel caso della competenza territoriale dibattimentale distrettuale, siano state sollevate tempestivamente in limine litis ex art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 5697 del 19/11/2019, dep. 2020, Licaj, Rv. 278410 01; Sez. 1, n. 23907 del 03/06/2010, Confl. comp. in proc. Melli, Rv. 247992-01; Sez. 2, n. 4441 del 02/12/2008, dep. 2009, Conte, Rv. 243276 -01). 17 Del resto, la necessità normativa determinata dalle suindicate norme, nel limitare la possibilità di rilevare i vizi attinenti alla determinazione della competenza per territorio a beneficio dell'interesse alla speditezza del processo, è consentanea al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., canone interpretativo ritenuto, a ragione, difficilmente eludibile. Nella medesima prospettiva, volta a definire la fase del processo nella quale la questione di competenza per territorio, quale questione preliminare regolata dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., può essere tempestivamente eccepita o rilevata, si ispira anche il coerente limite stabilito in merito agli elementi valutabili anche in tempo successivo per delibare l'eccezione tempestivamente proposta. È, infatti, assodato che il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione ex ante, ossia riferita alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di verifica su una questione preliminare, essa prescinde dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021, Pelizzari, Rv. 281067 01; Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 269212 - 01).
2.3. Corollario di queste considerazioni è che i motivi di ricorso, volti a contestare l'affermata tardività della proposizione della questione di competenza territoriale sono infondati. Di conseguenza, diviene superfluo delibare le contestazioni mosse dai ricorrenti all'individuazione del giudice di primo grado territorialmente competente su cui pure la Corte di assise di appello si è intrattenuta: attesa la maturata preclusione, qualsiasi riflessione che si svolgesse sul tema subordinato in questa sede sarebbe, comunque, ininfluente ai fini della decisione.
3. Va ora analizzato il secondo motivo del ricorso proposto dalla difesa di NA che ha censurato la decisione impugnata per non aver ritenuto inutilizzabili i tabulati del traffico telefonico ai fini della prova del reato di cui al capo D), in violazione delle norme dettate in materia dagli artt. 1 d.l. n. 132 del 2021, e 132 d.lgs. n. 196 del 2003. 3.1. La Corte di assise di appello ha tenuto conto dell'evoluzione della questione giuridica emersa a seguito della pronuncia dalla sentenza della Corte di giustizia del 02/03/2021 (H.K. c. Prokunrantuur, causa C-746/18), la quale, decidendo sul rinvio pregiudiziale formulato dalla Corte Suprema dell'Estonia in ordine all'interpretazione dell'art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE, relativa 18 al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ha fissato una serie di condizioni alle quali gli Stati membri devono subordinare l'accesso ai dati conservati dai fornitori da parte della pubblica autorità per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, così da bilanciare tale esigenza con l'esigenza contrapposta di tutelare il diritto alla riservatezza. Si ricorda, in tal senso, che la Corte di giustizia, nell'alveo di linee ermeneutiche frutto anche di pregressa elaborazione, aveva affermato che: la direttiva, letta alla luce degli artt. 7, 8 e 11 nonché dell'art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, osta a una normativa nazionale che permetta alle autorità pubbliche l'accesso a dati relativi al traffico o a dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica O sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedimenti aventi per scopo la lotta contro forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica;
la direttiva, alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, osta a una normativa nazionale che investa il pubblico ministero della competenza ad autorizzare l'accesso ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione al fin di condurre un'istruttoria penale, dovendo il controllo preventivo essere rimesso a un giudice, oppure o a un'autorità amministrativa indipendente, comunque diversa dall'autorità richiedente. In questa direzione, secondo la Corte di giustizia, l'accesso ai dati può essere consentito solo: in presenza di «forme gravi di criminalità», o per far fronte a gravi minacce alla sicurezza pubblica», e se sussista la preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente e terza rispetto alle parti, pubbliche e private. Posta tale esigenza, per come evidenziata dai Giudici di Lussemburgo, la possibilità dell'acquisizione dei dati del traffico telefonico, considerando l'inquadramento che di tale decisione, è stata oggetto della disciplina emessa appena dopo dal legislatore interno, con il d.l. n. 132 del 2021, convertito dalla legge n. 178 del 2021, anche con riguardo ai dati esteriori delle comunicazioni acquisiti anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Posto che il principio fissato per l'aspetto relativo alla disciplina transitoria è, come si specificherà, nel senso che tali dati possono essere utilizzati solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati specificamente contemplati dalla citata fonte, la Corte di assise di appello 19 ha considerato che il reato per il quale la prova costituita dai tabulati, quello sub D), era ricompreso nel novero di quelli per i quali la disciplina consentiva l'utilizzazione e che sussistevano altri elementi di prova idonei a corroborare la suddetta fonte di prova. Al riguardo i giudici di appello hanno indicato, in primo luogo, l'accertato interessamento diretto di NA per ottenere il dissequestro del natante destinato al compimento del viaggio illecito, formalmente intestato a AN, in assenza dell'emersione di dati che confermassero un qualche pregresso rapporto fra AN e NA, anche di amicizia, tale da fornire giustificazione a quella intromissione diversa dal personale interesse dell'imputato. In secondo luogo, essi hanno considerato quale ulteriore elemento di fatto rilevante la condotta serbata da NA in occasione degli altri sbarchi, da cui è stata tratta la medesimezza del ruolo e delle modalità comportamentali serbate dall'imputato, tali da far emergere il dato consistito nel costante affidamento a lui, in modo ripetuto, dello stesso compito (quello di controllo e monitoraggio della zona interessata al momento dello sbarco).
3.2. La critica alla rilevanza di tali elementi di riscontro, in modo argomentato e logico e, quindi, incensurabile in questa sede, considerati dalla Corte di assise di appello idonei a determinare l'utilizzabilità dei dati scaturenti dal traffico telefonico riferito a NA, non può ritenersi fondata. Si specifica che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 132 del 2021, come convertito dalla legge n. 178 del 2021, ha modificato l'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, nel senso che, entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 cod. proc. pen., e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private, pena l'inutilizzabilità dei relativi dati. Poi, il comma 1-bis della stessa disposizione stabilisce che i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore di quella stessa fonte normativa, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati identificati nel comma precedente. L'esegesi di tale norma ha puntualizzato che, in tema di acquisizione dei dati 20 स 20 relativi al traffico telefonico e telematico, gli altri elementi di prova che, ai sensi della citata disciplina transitoria, devono corroborare i dati esteriori delle conversazioni, ai fini della loro utilizzabilità per il giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto essi non sono stati predeterminati nella specie e nella qualità. Pertanto, essi possono ricomprendere sia le prove storiche dirette, sia anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, D'Ignoti, Rv. 285469 - 01; Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 - 01). Tale disciplina transitoria contempla una regola legale di valutazione della prova che, derogando espressamente al principio del tempus regit actum, ha efficacia retroattiva ed è, pertanto, applicabile anche ai tabulati acquisiti in procedimenti penali prima dell'entrata in vigore della fonte normativa che l'ha introdotta, con effetti anche nel giudizio di legittimità, dovendo considerarsi il procedimento probatorio non ancora esaurito allorquando la Corte di cassazione sia stata investita del sindacato sulla valutazione dei tabulati, non più rimessa al libero convincimento del giudice di merito. Pertanto, tali dati possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal novellato art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003 (Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Gallone, Rv. 284600 - 01; Sez. 6, n. 40 del 22/09/2022, dep. 2023, Manzari, Rv. 284104-01). La descritta regola inerente al regime transitorio è stata già, in modo qui condiviso, reputata compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, poiché, in una prospettiva di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi di segno diverso, essa è volta a salvaguardare la finalità di non disperdere i dati già acquisiti, subordinandone comunque l'utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate fattispecie per le quali è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di altri elementi di prova, quale requisito compensativo rispetto alla mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, ora stabilito come necessario dalla disciplina a regime (Sez. 3, n. 47034 del 17/10/2023, Bilello, Rv. 285419 01; Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029-01).
3.3. Posto ciò, si considera che la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione che dimostra l'osservanza da parte dei giudici di appello della particolare regola di valutazione dell'efficacia probatoria dei tabulati del traffico telefonico con riferimento all'accertamento della commissione del reato di cui 21 SH all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, sub D), inerente al viaggio illecito finalizzato all'illegale trasporto nel territorio italiano il cui epilogo è stato osservato in Marina di Andrano, il 13 febbraio 2015, avendo riguardo primariamente alla posizione del ricorrente NA, in quanto l'affermazione di responsabilità del suddetto, oltre che degli altri ricorrenti, è stata argomentata dalla Corte territoriale non limitandosi a valutare i soli dati scaturenti dal traffico telefonico, ma tenendo conto anche di altri elementi probatori, quali quelli sopra indicati, dotati di autonoma forza dimostrativa. La Corte di assise di appello, infatti, ha evidenziato il rilievo probatorio da annettersi alla specifica condotta serbata da NA nel tempo susseguente al sequestro dell'imbarcazione con cui era stato compiuto il trasporto illecito dei migranti, in merito all'interesse da lui concretamente dimostrato nell'attività tesa alla restituzione del bene sequestrato, risultato non identificabile in alcuna ragione diversa dall'avvertita necessità di recupero del bene da parte del gruppo promotore e autore del trasporto, e nelle ripetute condotte successive e parallele serbate dall'imputato, secondo un modulo comportamentale accertato l'esito dell'affidamento a lui da parte dei concorrenti dello specifico compito già indicato, avente rilievo causale nella commissione dei reati fine, ivi incluso quello sub D). -Si tratta contrariamente alla prospettazione del ricorrente di elementi concreti e significativi, aventi dignità di riscontro, secondo la spiegazione congrua e non illogica data dai giudici di appello: ne consegue la piena legittimità dell'impiego a fini probatori utilizzo dei tabulati del traffico telefonico oggetto della censura formulate dalla difesa di Natole, dal momento che tali tabulati non costituiscono base probatoria unica e determinante, sono stati acquisiti in relazione a reato punito con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e sono stati utilizzati unitamente ad altri, significativi elementi di prova, in conformità con la richiamata disposizione transitoria. Il secondo motivo proposto dal ricorrente NA è, quindi, infondato.
4. Vanno di seguito considerati il secondo motivo del ricorso proposto da AB, con specificazioni nella memoria difensiva, e il terzo motivo dell'impugnazione proposta da NA inerenti alla censura mossa alla Corte di merito quanto all'affermata sussistenza dell'associazione per delinquere e anche alla partecipazione degli imputati in essa.
4.1. I giudici di appello hanno valutato le censure contenute negli atti di appello, ma hanno concordato con la Corte di assise circa l'emersione di tutti gli elementi del delitto associativo contestato al capo A), muovendo dall'accurata verifica dei diversi reati fine accertati in questo medesimo contesto processuale, 22 evidenziando il dato di fatto che tali reati, costituenti altrettante violazioni dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, sono stati perpetrati con modalità sovrapponibili (ricerca sul mercato di un'imbarcazione idonea per la traversata, allestimento della stessa, collocazione della medesima in una località greca, effettuazione, con l'ausilio di concorrenti stranieri rimasti ancora ignoti, del trasporto di un determinato numero di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno e non titolati all'ingresso in Italia) e argomentando in modo ragionato dal complesso di circostanze di fatto accertate e analizzate. La ripetitività degli episodi criminosi quattro trasporti in un tempo - corrispondente, grosso modo, a quattro mesi è stata considerata, con - motivazione adeguata, avere integrato un indice evidente della sussistenza di una compagine associativa funzionalizzata ad agire in modo organizzato secondo schemi prestabiliti. Soprattutto in virtù dell'esito, congruamente interpretato, dei servizi di intercettazione telefonica e dei dati forniti dai tabulati del traffico telefonico, i giudici del merito hanno accertato la predisposizione dei mezzi per il perseguimento del programma delittuoso oggetto del pactum sceleris e la distribuzione dei compiti specifici, che aveva visto affidare a ciascun sodale un determinato ruolo nell'attività esitata nei reati fine. In particolare, NA era il compartecipe destinato a ricevere il contatto telefonico in prossimità degli sbarchi, da cui derivava la sua funzione di monitorare la fase finale di ogni trasporto illegale, momento finale di tutta l'organizzazione, inerente all'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano. Per lo svolgimento di tale compito NA aveva rapporti quasi esclusivamente con LA e AB, in relazione alla fase di sbarco, a ridosso del momento dell'arrivo in Italia dell'imbarcazione destinata al trasporto dei migranti. Il suo compito si ricollegava anche alla necessità di recuperare le imbarcazioni procedendo a liberare in via preventiva la zona dello sbarco, in modo da impedire la riconduzione dell'operazione ai sodali che l'avevano organizzata e condotta. Circa la concreta partecipazione di NA all'attività della compagine la Corte territoriale, oltre alla sua attivazione durata dal marzo al maggio 2015 per ottenere la restituzione dell'imbarcazione sequestrata, in un quadro di acclarata sua consapevolezza dell'evolversi dei fatti e delle necessità che aveva il sodalizio criminale, ha considerato anche quanto era risultato dalla sottoposizione a intercettazione della utenza telefonica che egli aveva in uso, con i contatti da lui sviluppati, con l'emersione di captazioni in cui l'imputato era spesso chiamato per nome, nonché degli univoci contatti avuti con AB al momento dello sbarco del 16 aprile 2015, in occasione delle difficoltà avute in ordine al recupero 23 dello scafista MA, il quale, infatti, era stato arrestato;
evento oggetto di ulteriore conversazione postuma nello stesso giorno, alle ore 17,00, fra AB e lo stesso NA. Per quanto concerne la partecipazione di AB all'associazione, i giudici di appello ne hanno confermato la dimostrata evenienza, anche in tal caso offrendo congrui argomenti alla base di questa conclusione. È stato spiegato che il suo contributo si concentrava nell'occuparsi della parte iniziale di ciascuna illecita operazione di trasporto, con l'allestimento dell'imbarcazione e la sua custodia nel luogo di partenza, ossia la Grecia, prima che iniziasse il viaggio con i migranti a bordo, nonché nell'impartire le direttive agli scafisti nei momenti cruciali finali. Si è valorizzata, fra le altre, la conversazione fra LA e AB del 15 marzo 2015, nella quale il primo aveva dato istruzioni al secondo affinché si attivasse per rintracciare un soggetto poi identificato in Filippo Innocente, tecnico elettronico, che poi, contattato da AB, era stato da questi incaricato di riparare la parte elettrica dell'imbarcazione. La Corte territoriale ha valutato in termini di manifestazione dell'affectio verso la compagine associativa anche il commento captato che AB - aveva fatto alla moglie in occasione dell'arresto dello scafista MA quando le aveva comunicato che l'imbarcazione, intanto, era stata sistemata "da loro", con riferimento ai suoi sodali, espressione interpretata, nel contesto dato, come fortemente significativa dell'esistenza del gruppo a cui l'imputato sentiva di essere organico. Nella medesima direzione sono stati valutati i comportamenti di AB quando, il 23 marzo 2015, mentre era in Grecia per l'organizzazione, aveva chiesto che gli venissero rimesse le risorse finanziarie per il suo sostentamento all'estero: egli si trovava in Grecia per il sodalizio e, a tale titolo, aveva chiesto di essere sostenuto finanziariamente. Ancora, quando si era trattato di acquistare l'imbarcazione Scarab, poi condotta dalla scafista TI, era stato AB, con identificazione acclarata in modo certo, a recarsi con LA a ritirare l'imbarcazione e a essere indicato da quest'ultimo - quando LA era in Grecia con TI - quale referente per il recupero dello scafo dopo lo sbarco. I giudici di appello, con argomentato riferimento alle risultanze istruttorie, hanno accertato che AB era a perfetta conoscenza delle dinamiche associative e dello stato di avanzamento delle singole operazioni di trasporto e sbarco, tanto che NA risultava averlo contattato per conoscere la data di approdo, quanto al reato sub G), data slittata fino al 6 maggio 2015, ma prima fissata per il 1° maggio 2015, con conseguente conferma della piena conoscenza da parte del suddetto imputato. 24 SAL La Corte di merito ha sottolineato che, in considerazione dei loro personali rapporti lavorativi, AB risultava subordinato a LA. Peraltro, è stato in pari tempo evidenziato anche che nessuno spessore può annettersi alla deduzione coltivata dalla difesa di questo imputato circa il fatto che la costituzione dell'associazione per delinquere finalizzata ai trasporti illeciti di migranti era avvenuta nel febbraio 2014, quando AB si trovava ancora a Torino, mentre poi aveva raggiunto la Puglia soltanto alla fine del 2014: i giudici di appello hanno notato che la partecipazione al sodalizio ben aveva potuto maturare, per il suddetto imputato, in un momento successivo alla fase costitutiva, quando egli,, stabilitosi nuovamente nel contesto pugliese, si era determinato alla corrispondente adesione, con il susseguente compimento della reiterata condotta partecipativa all'attività associativa. Va, sul tema, aggiunto che anche il ruolo direttivo delle attività di trasporto illegale, oltre che operativo, svolto da LA in funzione partecipativa dell'associazione è stato adeguatamente tratteggiato dai giudici di appello, alla cui congrua analisi è sufficiente operare richiamo, tenuto conto che questo imputato non ha mosso rilievi su tale versante.
4.2. Nel complesso, la Corte di assise di appello ha, pertanto, ritenuto dimostrata la sussistenza dell'associazione per delinquere sub A), avendo considerato accertata, con articolato discorso giustificativo, una serie sistematica di condotte tese all'attuazione del programma illecito avente ad oggetto delitti finalizzati al favoreggiamento a fini di profitto dell'immigrazione illegale, programma illecito, fra l'altro temporalmente indeterminato, sebbene con attuazione successivamente bloccata dall'attività di contrasto messa in essere dai competenti organi di polizia, associazione formata da un gruppo di appartenenti, fra cui gli imputati ricorrenti, dotato di un'organizzazione, sia pure basica, e con la costituzione di una rudimentale cassa comune. Per il resto, la dequotazione delle corrispondenti risultanze prospettata dai ricorrenti non può essere fatta propria dal Collegio nella parte in cui essi prospettano la rivalutazione di merito delle risultanze acquisite. Inoltre, il riferimento alla considerazione a sua tempo maturata nella sede cautelare circa la mancanza dei presupposti per la contestazione del reato associativo non ha certo costituito un limite insuperabile per la diversa conclusione raggiunta sul tema dalle conformi sentenze di merito, sulla scorta di una motivazione fondata anche sull'esito delle acquisizioni dibattimentali e risultata complessivamente congrua e coerente. La ricognizione degli elementi costitutivi del delitto associativo di cui all'art. 416 cod. pen. compiuta dai giudici del merito si è, nella sua sostanza, attenuta al principio, qui condiviso, secondo il quale, ai fini della configurabilità di 25 un'associazione a delinquere, è necessaria l'esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, ben potendo tuttavia l'associazione essere progettata per operare per un tempo determinato (Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv. 277531 - 01; Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099-01). Oltre ai restanti elementi, anche la sussistenza del concordato fra gli aderenti al sodalizio, inclusi i ricorrenti programma criminoso indeterminato è risultata adeguatamente argomentata nella sentenza impugnata. Né può criticarsi in modo fondato la Corte di secondo grado per avere individuato la prova piena del reato associativo tenendo conto anche della condotta degli imputati nella realizzazione ripetuta e con modalità reiterative - dei descritti reati fine. In tema di associazione per delinquere, è, infatti, consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, desumere la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, dal momento che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 - 01; fra le successive, Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 - 02; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670-01). Del pari, la concreta e fattiva partecipazione al sodalizio sia di AB, sia di NA è stata fondata sull'analisi congrua dei citati elementi concreti, sicché la corrispondente conclusione non è stata affatto l'esito dell'attribuzione di un'anomala responsabilità da posizione o da mero riscontro ambientale. Determinandosi nel senso indicato, i giudici di merito hanno interpretato in modo corretto la norma incriminatrice contestata, in quanto premesso che ai - fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessaria la sussistenza di un'organizzazione strutturale, che può anche essere rudimentale, sempre che si presenti adeguata allo scopo illecito perseguito, con l'apprestamento del minimum di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune in ordine all'accertamento - della partecipazione dei singoli sodali, una volta dimostrata l'esistenza dell'associazione e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendo la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, che il giudice 26 di merito abbia, con congrua motivazione, resi espliciti dopo averli accertati (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano, Rv. 268317 01; Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, P., Rv. 248171 - 01). Non giova alla posizione di AB neanche la deduzione aggiuntiva sviluppata nella memoria con motivi aggiunti, in relazione alla sentenza anche a lui riferita emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Roma il 21 febbraio 2023, con deposito delle motivazioni il 20 marzo 2023, in virtù della quale per AB è stato deciso di non doversi procedere per due gravi reati in tema di stupefacenti per bis in idem, essendo egli stato già giudicato, e lo stesso è stato prosciolto dall'imputazione di partecipazione alla corrispondente associazione per delinquere, contestata con riferimento alla settimana compresa tra il 3 e il 9 aprile 2017. Al di là della tardività della produzione del documento giudiziale succitato, la totale diversità di contesto spaziale e temporale a cui la decisione si riferisce rende in ogni caso privo di rilevanza il riferimento alla stessa che ha inteso fare il ricorrente: la valutazione della sua subordinazione a LA nel 2017, peraltro a fronte di una contestazione di partecipazione associativa inerente a pochi giorni, quale argomento ritenuto da quel giudice di segno contrario alla prospettata appartenenza ad altra associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, integra in ogni caso una circostanza del tutto inidonea a infirmare l'articolato discorso giustificativo fornito dalla Corte di assise di appello con riguardo al contesto associativo finalizzato al favoreggiamento dell'immigrazione illegale del 2014- 2015 qui in esame e alla partecipazione di AB a questo sodalizio. Né, quanto all'accertata partecipazione associativa di NA, può rilevare decisivamente in contrario che per una determinate fattispecie costituente anch'essa manifestazione del programma criminoso associativo, quella sub H), egli non sia stato imputato e ritenuto responsabile, essendo naturalmente da ribadirsi il principio di diritto secondo cui, in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe anche di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, abbiano dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa (Sez. 2, n. 36251 del 24/11/2020, Morelli, Rv. 280315 - 01; Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262305-01). Pertanto, tanto l'avvenuta costituzione e la susseguente operatività dell'associazione sub A) quanto la partecipazione alla stessa di AB e NA hanno formato oggetto di approdi motivati dalla Corte di assise di appello con 27 SM considerazioni congrue, oltre che giuridicamente corrette, ed esenti da vizi logici;
esse sono da ritenersi incensurabili in questa sede.
4.3. Per quanto concerne la censura introdotta, sempre con il terzo motivo del suo ricorso, dalla difesa di NA in ordine alla motivazione, ritenuta tautologica e inadeguata, offerta dai giudici di appello a giustificazione della conferma della sua responsabilità concorrente in ordine ai reati sub E) e sub G), si osserva che la Corte territoriale, evidenziando e analizzando i nitidi elementi di prova già enucleati nella prima decisione, ha fornito una spiegazione specifica sia con riferimento al concorso dell'imputato nel trasporto per l'immigrazione illegale di ventuno cittadini extracomunitari accertato a Capo d'Otranto il 16 aprile 2015, sia con riferimento al concorso dell'imputato nel trasporto per l'immigrazione illegale di ventotto cittadini extracomunitari accertato in OR NE il 6 maggio 2015. La doglianza difensiva, in merito alla dedotta omissione di giustificazioni adeguate rispetto alle prospettazioni avanzate con l'atto di appello, non trova conferma. I giudici di appello, con riguardo al reato di cui al capo E), hanno spiegato che le conversazioni individuate ai progr. 1449 RI 269 e 529 RI 350 hanno dimostrato senza possibilità di dubbio alcuno che NA era presente sul luogo in cui stava per sbarcare lo scafo con i migranti condotto da MA e, quando MA era stato arrestato, NA aveva avvertito AB delle difficoltà che stava incontrando per il recupero dell'imbarcazione e dello scafista proprio per la presenza della Guardia di Finanza, fino a quando, alle ore 17,00 dello stesso giorno, AB aveva avvertito NA che MA era stato arrestato. D'altro canto fin dal 23 marzo 2015 lahanno riflettuto i giudici del merito - - partecipazione di NA all'illegale trasporto era emersa dal fatto che AB dalla Grecia, per contattare LA, lo aveva fatto proprio attraverso l'utenza cellulare in uso a NA. Anche da tali dati di fatto si è tratto da parte dei giudici del merito il motivato convincimento del contributo causale consapevolmente apportato da NA nella commissione del corrispondente delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Parimenti, per quanto concerne il trasporto illegale di cui al capo G), la Corte di assise di appello ha argomentato dai fitti contatti fra LA, AB e anche NA oggetto di altrettante conversazioni telefoniche intercettate e adeguatamente valutate, con AB che aveva tenuto costantemente aggiornato NA anche del differimento del viaggio fino al 6 maggio 2015 e, poi, lo aveva allertato dopo la partenza dell'imbarcazione comunicandogli la previsione dell'orario di arrivo, nonché lo aveva successivamente informato 28 SAL dell'arresto dello scafista TI, agevolato dall'installazione del rilevatore GPS -per concludere, con ragionamento congruo e immune sull'imbarcazione stessa da cesure logiche, che anche le fasi di questo trasporto illegale erano risultate del tutto chiare e che il consapevole contributo causale dato da NA alla sua consumazione era emerso in modo egualmente netto. Non può seguirsi il ricorrente nell'implicita sollecitazione a svalutare il quadro costituito dalle richiamate captazioni, prospettato come compendio indiziario inadeguato e non concludente. Deve, sul tema, riaffermarsi il principio di diritto secondo il quale costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità, salvo, quindi, il limite della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 01; fra le successive, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 01; Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, - Quaranta, Rv. 271640-01). La valutazione dei giudici di appello delle richiamare conversazioni si è dispiegata nel binario suindicato. E, in ordine ai fatti ritenuti dai giudici del merito documentati dal contenuto delle captazioni, mette conto evidenziare anche che le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, cit. Rv. 263714 01); per cui si ribadisce che il contenuto di - intercettazioni telefoniche, anche se captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato o dell'imputato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro, fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04). Alla luce di tali coordinate, la motivazione data dalla Corte territoriale per confermare la responsabilità di NA nei due reati fine sub E) e sub G) ha, dunque, tenuto conto della necessità di verificare il rapporto di causalità materiale tra la condotta di quell'agente e il rispettivo evento e di accertare la preventiva adesione psichica di quel compartecipe alla commissione dei corrispondenti delitti: ed è risultato che, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi di 29 Sh entrambi i fatti, NA, in relazione all'univocità sintomatica della condotte serbate, era stato certamente in grado di prevedere in concreto gli eventi inerenti ai corrispondenti trasporti illegali di migranti, mostrando piena adesione psichica ai rispettivi obiettivi e fornendo un contributo causale efficiente rispetto al loro verificarsi. Pertanto, la complessiva censura difensiva prospettata nel terzo motivo del ricorso di questo imputato si rivela priva di fondamento.
5. Non si profila ammissibile la doglianza articolata dalla difesa di AB nel terzo motivo e ripresa, poi, anche nella memoria, con cui si è lamentata l'inadeguata valutazione di determinati fattori favorevoli all'imputato, in specie il suo positivo comportamento processuale e la sua posizione nettamente subordinata a quella di LA, in relazione al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Invero, i giudici di appello, dopo aver conferito rilievo alla gravità dei fatti complessivamente a lui ascritti e al contributo sempre decisivo dato da AB nella perpetrazione dell'analizzata serie di reati, hanno specificamente evidenziato che non erano emersi, né potevano considerarsi addotti elementi effettivamente positivi tali da poter giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti cui all'art. 62-bis cod. pen., non essendosi registrati, fra l'altro, atti di resipiscenza da parte del reo e, anzi, la reiterazione delle gravi condotte accertate dovendo orientare verso un giudizio negativo in ordine alla corrispondente posizione. A fronte di tali adeguati e non illogici argomenti, la doglianza si esaurisce nella prospettazione di una diversa e rivalutativa interpretazione del contegno complessivamente serbato da AB, nel quale la difesa ha sollecitato a reperire, dal suo angolo visuale, elementi favorevoli o, quanto meno, deponenti per la modestia della capacità a delinquere dell'agente. Però, quel che decisivamente rileva in questa sede è che la giustificazione fornita dai giudici di merito, all'evidenza, non può dirsi incongrua, né incoerente. E costituisce principio di diritto, da riaffermarsi, quello secondo cui nel motivare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è necessario e sufficiente che egli con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non - contraddittoria dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati - nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 30 SA 271269-01). In definitiva, siccome la segnalata ratio dell'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al riconoscimento di quelle attenuanti, deve prendersi atto che i giudici di appello si sono mossi nell'alveo di questo principio, per cui il motivo che ha espresso avviso contrario non si è effettivamente confrontato con la motivazione resa nella sentenza impugnata.
6. Non merita di essere condivisa nemmeno la seconda parte del quarto motivo sviluppato dalla difesa di NA con riferimento alla conferma del rigetto, pure per tale imputato, dell'istanza di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale anche per NA, vagliando il, peraltro epidermico, motivo di appello formulato dalla sua difesa in merito alla mancata applicazione in senso a lui favorevole dell'art. 62-bis cod. pen., ha sviluppato considerazioni di segno analogo a quelle già articolare per AB, nel senso che era mancato il riscontro di effettivi indici positivi nella verifica della capacità a delinquere dell'imputato e dei vari criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione all'art. 62- bis cit., per addivenire al riconoscimento delle suddette attenuanti. Nessuna contraddizione si coglie fra questa conclusione basata su una motivazione sintetica, ma effettiva, e non di mero stile e la susseguente - considerazione pure svolta dalla Corte di assise di appello in merito all'evidente subordinazione di NA a LA e alla minore rilevanza della sua posizione, rispetto a quella dei due coimputati, per addivenire a una corrispondente mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il ruolo avuto nella consumazione della serie criminosa, risultato per NA meno pregnante rispetto a quelli di LA e AB, e la sua posizione subordinata a LA hanno esaurito la loro valenza, secondo la congrua spiegazione data dai giudici di appello, nell'individuazione di una congruamente meno grave pena base e in una sensibile riduzione della pena finale, ma, secondo il corretto e incensurabile assunto espresso dai giudici del merito, non hanno costituito, nel loro insieme, un fattore positivo ulteriormente idoneo a legittimare riconoscimento all'imputato delle suddette attenuanti innominate. Anche tale censura formulata dalla difesa di NA va, pertanto, disattesa. 7. È, invece, fondata la doglianza articolata dalla difesa di NA nella prima parte del quarto motivo, in merito alla carenza di una motivazione adeguata alla base della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della 31 SAP transnazionalità con specifico riguardo al reato associativo sub A).
7.1. Sul tema, la Corte di assise di appello, a fronte delle critiche sviluppate negli atti di gravame, ha trattato essenzialmente il punto della compatibilità della circostanza aggravante già prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, ora inserita nel codice sostanziale all'art. 61-bis, in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, ritenendola compatibile con tale fattispecie e, in concreto, sussistente, in relazione ai corrispondenti delitti accertati in questo processo. Si è precisato da parte dei giudici di appello che in ordine a tale circostanza - la quale contempla l'aumento di pena da un terzo alla metà, con l'applicazione dell'art. 416-bis.1, secondo comma, cod. pen., per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato era emersa la sussistenza di un gruppo - organizzato che, prelevando cittadini stranieri dalle coste greche o albanesi, li trasportava sulle coste italiane, situazione nella quale il collegamento con soggetti stranieri era desumibile dalla tipologia di reato e dalle modalità di svolgimento delle condotte illecite, posto che sulle coste straniere i migranti giungevano in virtù dell'attivazione della preventivabile organizzazione del viaggio dai rispettivi paesi di origine, con stazionamento previsto ivi, sino alla maturazione delle condizioni per il trasporto verso l'Italia, sicché a provvedere allo spostamento dei migranti, al loro raggruppamento e alla loro preparazione in vista del viaggio verso l'Italia era certamente un gruppo di soggetti stranieri. Tale discorso ha avuto rilievo e non si profila avere formato oggetto di specifica censura con riguardo al ritenuto, corrispondente aggravamento dei - delitti di favoreggiamento dell'immigrazione illegale ex art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998. Esso però non è stato specificamente sviluppato anche in ordine all'applicazione della medesima aggravante al reato di cui all'art. 416 cod. pen., sub A), rispetto a cui pure la circostanza è stata contestata e, nella corrispondente dichiarazione di responsabilità, ritenuta.
7.2. Ora, è vero che, nella struttura del reato continuato, il delitto associativo di cui al capo A) è stato considerato reato satellite. E non si mette in dubbio che, nella commisurazione della pena relativa a reato continuato, assume rilievo, quanto al giudizio di comparazione fra circostanze la corrispondente applicazione con riguardo alle sole aggravanti e attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati satellite esclusivamente ai fini dell'aumento di pena, ex art. 81 cod. pen. (fra le altre, Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, Rv. 272567 - 01). Il principio, però, conferma l'interesse delle parti ad accertare la 32 sussistenza o meno - della circostanza aggravante anche con riguardo al solo reato satellite, perché il rilievo ai fini sanzionatori della corrispondente violazione della legge penale (se aggravata oppure no) è suscettibile di mutare a seconda del relativo esito decisorio. Puntualizzato ciò, occorre richiamare i cardini dell'elaborazione maturata sul concetto giuridico di transnazionalità e sulla relativa circostanza aggravante. Si è autorevolmente chiarito che la transnazionalità non è un elemento costitutivo di un'autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile a un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato;
con l'effetto che il solo riconoscimento del carattere transnazionale non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla legge n. 146 del 2006 agli articoli 10, 11, 12 e 13. Sotto altro e distinto aspetto, si è specificato che il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della legge n. 146 del 2006, in relazione alla configurazione della corrispondente aggravante, è configurabile (secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a e c, della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000, nota come Convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti;
b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli;
c) non occasionalità o estemporaneità della stessa;
d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. In relazione a tali requisiti, è stato desunto che il gruppo criminale organizzato è certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati. Da tali coordinate si è tratto con più pregnante rilievo per la specifica tematica in esame - il corollario che la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, è applicabile 33 Stan Sou anche al reato associativo, sempre che, però, il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, spec. Rv. 255034 - 01, Rv. 255035-01, Rv. 255038-01). In modo coerente con i principi dettati dalla normativa ora chiamata, si è precisato che, se il gruppo criminale organizzato, il cui apporto è il presupposto dell'aggravante, non fosse altro che la contestata associazione per delinquere, non sarebbe ipotizzabile l'esistenza di un gruppo criminale che contribuisca all'esistenza di sé stesso. La formulazione normativa che configura questa circostanza aggravante, nella parte in cui ne evoca il contributo causale, lascia chiaramente intendere che presupposto indefettibile della sua applicazione al reato associativo è la mancanza di immedesimazione del gruppo criminale apportatore del contributo e il sodalizio punito dalla norma incriminatrice del reato associativo, richiedendo, invece, che l'associazione per delinquere e il gruppo criminale organizzato si pongano come entità o realtà organizzative affatto diverse. L'interpretazione orientata in tal senso si basa sul rilievo che la locuzione "dare contributo" postula il dato dell'alterità o della diversità tra i soggetti interessati, ossia tra il soggetto agente, costituto dal gruppo organizzato, e la realtà collettiva, l'associazione, beneficiaria dell'apporto causale, essendo, d'altro canto, chiaro che le locuzioni riferite rispettivamente all'associazione per delinquere e al gruppo organizzato non esprimono, nel linguaggio giuridico, entità omogenee o concettualmente sovrapponibili. Se, dunque, in via generale, ai fini dell'applicazione della circostanza gravante speciale della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod. pen., è sufficiente che le attività illecite siano realizzate in diversi Stati e che all'estero possa trovarsi anche uno soltanto dei componenti del gruppo, chiamato a svolgere un'attività essenziale per la perpetrazione degli illeciti, in quanto sono le attività criminali consumate in più di uno Stato che qualificano come transnazionale il gruppo criminale (Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445-01; con riguardo al reato ex art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, Sez. 1, Sentenza n. 57440 del 23/11/2017, Madbar, Rv. 272395 - 01, ha ritenuto legittima la contestazione dell'aggravante della transnazionalità in relazione al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, giacché quest'ultimo non ha necessariamente natura transazionale alla stregua dei requisiti di cui all'art. 3 della citata legge e, anche qualora in concreto manifesti siffatta natura, la stessa non assorbe il disvalore della predetta aggravante, per la configurabilità della quale è specificamente necessario che la commissione del reato sia stata determinata, o anche solo agevolata, in tutto o in parte, da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più di uno Stato), si deve in pari 34 tempo precisare che tale circostanza aggravante è configurabile con specifico riferimento al delitto di associazione per delinquere, anche qualora questo venga consumato interamente in Italia, fermo restando, però, che per la sua operatività occorre che alla sua realizzazione concorra un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702-04) e che l'applicazione di tale aggravante anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presti il suo contributo alla commissione del reato associativo esige necessariamente l'accertamento del presupposto di fatto che non ricorrano elementi di immedesimazione fra le due strutture criminose (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado Ocaris, Rv. 276701 - 08). Alla luce di queste puntualizzazioni si coglie la fondatezza della doglianza svolta dalla difesa di NA: l'aggravante della transnazionalità è risultata motivata solo per il suo riconoscimento in relazione ai reati fine. Nessuna notazione specifica è stata svolta con riferimento al suo accertamento in ordine al reato di associazione per delinquere, non essendosi chiarito in modo sufficiente se il gruppo di soggetti stranieri di cui ha discorso la Corte territoriale come coadiuvante dall'estero nella commissione dei reati abbia identificato un'entità diversa dall'associazione sub A) e avente i connotati strutturali (meno evoluti dell'associazione, ma pur sempre) identificabili secondo le coordinate dianzi richiamate. Questa specificazione era ed è necessaria anche perché la struttura dell'imputazione inerente all'associazione per delinquere di cui al capo A) aveva prefigurato una situazione di fatto in cui gli imputati qui giudicati, unitamente agli altri, anche non identificati, avevano dato vita a un gruppo criminale organizzato composto da cittadini italiani e stranieri, impegnato in attività criminali in più Stati, tra cui l'Italia, la Grecia e l'Albania. Stante anche questa traccia afferente al fatto contestato, il mancato riferimento ai connotati specifici del gruppo criminale di stranieri coinvolto nell'attività promossa dall'associazione non ha fatto emergere, pertanto, se esso abbia comprovatamente identificato quell'entità criminale ulteriore e diversa rispetto all'associazione alla quale esso poi abbia apportato il contributo tale da integrare la situazione determinatrice della circostanza aggravante speciale. Su tale punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con conseguente rinvio alla competente Sezione distaccata di Taranto Corte di assise di appello di Lecce affinché, nel nuovo giudizio, colmi la rilevata lacuna motivazionale stabilendo, nel rispetto degli indicati principi, se sussista o meno la suddetta aggravante speciale in riferimento al delitto sub A) e, se del caso, ridetermini il trattamento sanzionatorio in modo conseguente. 35 SAX In tali limiti vanno, quindi, accolte l'impugnazione proposta da NA e, per estensione, quelle proposte da LA e AB. Tutti i ricorsi, per le ragioni man mano esposte, sono da rigettarsi nel resto.
8. L'esito decisorio determina i conseguenti effetti in ordine alle statuizioni civili. Per ciò che concerne il regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione del Ministero dell'Interno, parte civile, che ha svolto attività processuale in questa sede, le spese stesse vanno poste a carico dei tre imputati, la cui responsabilità è stata definitivamente accertata e che, pertanto, vanno ritenuti soccombenti rispetto alla corrispondente azione civile. Tali spese sono da liquidarsi nell'opportuna misura indicata in seguito, calcolata secondo i criteri di cui agli artt. 12 e 16 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato anche dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto in relazione alla nota specifica dell'attività effettivamente - - svolta, delle questioni effettivamente trattate e anche del numero di parti nei cui confronti l'azione civile è stata proposta. Applicando tali criteri, spettano alla difesa erariale della parte civile, per compensi professionali, euro 7.000,00. Ai suddetti compensi professionali non va aggiunto alcun ristoro di spese borsuali, non richiesto. Competono alla parte civile, ex art. 2 d.m. n. 55 del 2014, gli accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod. pen. contestata in riferimento al reato di cui al capo A) e rinvia per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di assise di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto. Rigetta nel resto i ricorsi. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ministero dell'Interno, che liquida in complessivi euro 7.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 6 giugno 2024 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Il Consigliere estensore Presidente Depositata in Cancelleria oggi Vincenzo Slani Stefano Mogini 12 SET 2024Roma, Strofici UDIZIARIO IL FUNZIONARIO CHIUDIZIARIO Maring Collag 36
Il Presidente dà atto che il consigliere Michele TORIELLO ha presentato istanza di astensione. Alle ore 11,58 l'udienza è sospesa in attesa del provvedimento. Alle ore 13,09 il Presidente dà atto che a seguito del provvedimento di accoglimento dell'istanza di astensione presentata dal consigliere Michele TORIELLO, il Collegio risulta integrato dal consigliere Barbara LI, tabellarmente prevista quale riserva. Udita la relazione svolta dal Consigliere EN SI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, per il Ministero dell'Interno, conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;
L'avvocato NN SABATELLI conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
L'avvocato LADISLAO MASSARI conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di Lecce, con sentenza emessa in data 8 luglio 2021, aveva giudicato, per quanto ancora rileva, FR LA, NN AB e AN NA, imputati dei seguenti reati: - tutti, di partecipazione con altri ad associazione, composta da italiani e stranieri, finalizzata a commettere più delitti di favoreggiamento dell'immigrazione illegale nel territorio dello Stato a fini di profitto, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, attività comprendente l'organizzazione e l'effettuazione del trasporto di cittadini stranieri dalla Grecia e dalla coste balcaniche verso l'Italia, avvalendosi di imbarcazioni nella disponibilità dell'organizzazione, con attività svolta in più Stati, tra cui l'Italia, la Grecia e l'Albania; reato consumato nelle province di Lecce, Brindisi, Taranto, in Grecia e in Albania, dal giugno 2014 fino all'epoca del giudizio (artt. 416 cod. pen. e 3 e 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146: capo A); - tutti, di concorso nel trasporto illegale nel territorio italiano di almeno nove immigrati di nazionalità siriana, accertato in Marina di Andrano, il 13 febbraio 2015 (artt. 110, cod. pen. 12, commi 3, lett. a, bed, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, e 4 della legge n. 146 del 2006: capo D); - tutti, di concorso nel trasporto illegale nel territorio italiano di almeno ventuno migranti di varie nazionalità, accertato in Capo d'Otranto, il 16 aprile 2015 (artt. 110, cod. pen. 12, commi 3, lett. a, b e d, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, e 4 della legge n. 146 del 2006: capo E); tutti, di concorso nel trasporto illegale nel territorio italiano di ventotto migranti di varie nazionalità, accertato in OR NE, il 6 maggio 2015 (artt. 110, cod. pen. 12, commi 3, lett. a, b e d, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, e 4 della legge n. 146 del 2006: capo G); - LA e AB, di concorso nel trasporto illegale nel territorio italiano di quattordici migranti di varie nazionalità, accertato in Ponte Ciolo, il 14 giugno 2015 (artt. 110, cod. pen. 12, commi 3, lett. a, b e d, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, e 4 della legge n. 146 del 2006: capo H). La Corte di assise aveva dichiarato i tre imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati in continuazione, e aveva condannato LA e AB alla pena di anni tredici di reclusione ed euro 315.000,00 di multa ciascuno e NA alla pena di anni dodici di reclusione ed euro 315.000,00 di multa, con la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena, nonché con condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Interno, costituto parte civile, danno da liquidarsi in separata sede. 2 Impugnata questa decisione dagli imputati, la Corte di assise di appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, emessa il 13 aprile 2023, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado per quanto concerne la pena detentiva, rideterminata per LA e AB in anni dodici di reclusione e per NA in anni nove, mesi sei di reclusione, con conferma nel resto, sentenza corretta con ordinanza del 14 novembre 2023, con l'aggiunta della condanna degli imputati alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile.
1.1. Questo procedimento ha registrato, secondo la conforme valutazione data dai giudici del merito, l'operatività di una compagine finalizzata alla commissione di reati di favoreggiamento della immigrazione illegale. Gli inquirenti, muovendo dall'analisi di un fatto di sbarco di migranti avvenuto nel febbraio 2015, avevano appurato che FR LA, in base alle direttive impartite da CO AL (giudicato separatamente), avvalendosi della collaborazione costante di AN NA e di NN AB (oltre che di altri), si occupava di organizzare diversi trasporti di migranti che dalla costa greca erano diretti in Italia, mediante l'attività di reperimento sul territorio pugliese (compreso fra Bari e Lecce) di imbarcazioni da utilizzare per il trasporto, contattando i venditori delle stesse, acquistandole e assicurandone il funzionamento, nonché mediante l'organizzazione del viaggio con la collaborazione di AB e NA, l'instaurazione del collegamento con i concorrenti greci e poi la realizzazione dell'attività conseguente, con l'intrapresa del trasporto dei migranti sino al corrispondente sbarco. Secondo gli accertamenti di merito, NA si occupava, in particolare, di fare da vedetta lungo la costa destinata allo sbarco e AB lo coadiuvava nelle fasi precedenti. Quanto alle organizzazioni dei viaggi portati a termine, l'esito delle indagini aveva monitorati quattro sbarchi. Con riferimento al primo episodio del 13 febbraio 2015 (capo D), esso aveva registrato l'arresto di LA ER, risultato essere lo scafista, e il sequestro dell'imbarcazione. Erano stati utilizzati i dati del traffico telefonico e, in corrispondenza della condotta criminosa, erano emersi numerosi contatti tra l'utenza di ER e quella di NA, oltre che tra quest'ultimo, LA e AB. A loro volta, erano emersi, dai riscontri captativi rapporti tra gli imputati e il suddetto AL, vertice del sodalizio e finanziatore dell'acquisto del natante utilizzato per lo sbarco, materialmente acquistato da NN AN con tre assegni circolari fomiti da LA, in accordo con i AL (progressivo 820, RI 733/2014). Si erano enucleati anche successivi, frequentissimi contatti tra gli imputati, soprattutto quelli intercorsi tra AN e NA, che avevano coltivato il 3 comune intento di ottenere il dissequestro dell'imbarcazione. Nell'occasione, AB aveva fornito un'attività di supporto a LA per l'allestimento finale dell'imbarcazione, mentre NA si erano interfacciato con AB nei luoghi di approdo delle imbarcazioni, con il compito di recuperarle, liberando la zona dello sbarco. LA, invece, si era occupato di concordare con AL le modalità di pagamento dell'imbarcazione utilizzata per il trasporto clandestino di migranti e materialmente acquistata da AN con la spendita degli assegni ricevuti da LA. Nel secondo episodio del 16 aprile 2015 (capo E), LA, AB e NA avevano trasportato illegalmente in territorio italiano ventuno migranti di diversa nazionalità. Le attività di indagine svolte al riguardo, ricostruite con la testimonianza dell'operante OM, sono state considerate dai giudici del merito come chiarificatrici della concertazione intercorsa tra i suddetti imputati relativamente a tale trasporto. In particolare, dalle intercettazioni erano emersi il ruolo di LA quale finanziatore delle spese di vitto e alloggio di AB, recatosi in Grecia, nonché il continuo contatto telefonico tra AB e NA, da cui si traevano importanti riferimenti al luogo dello sbarco e alle circostanze relative allo stesso, anche con riguardo all'arresto dello scafista MA. Si era annessa rilevanza, in particolare, alla conversazione intercorsa tra AB e la moglie di MA, nel corso della quale l'imputato avvertiva la donna che tutti i coimputati si erano adoperati per sistemare l'imbarcazione. Anche per tale aspetto è stata valorizzata la testimonianza di OM nella parte in cui aveva delineato il ruolo dei diversi soggetti, le fasi preparatorie dello sbarco e commentato le conversazioni captate tra LA, AB e il meccanico Filippo Innocente, che era stato contattato per sovvenire alla necessità di allestire con urgenza l'imbarcazione da impiegare per raggiungere la località estera, mentre NA era risultato addetto ad assicurare il buon esito dello sbarco e al recupero dell'imbarcazione, insieme a AB. Con riferimento al terzo episodio, avvenuto il 6 maggio 2015 (capo G), i giudici del merito hanno ritenuto accertato che LA, AB e NA avevano provveduto a organizzare lo sbarco in territorio italiano di ventotto migranti di nazionalità varia. Erano stati delineati l'interessamento di LA nell'acquisto del natante utilizzato e l'organizzazione interna adottata per lo svolgimento dell'attività illecita. Gli esiti dell'indagine erano stati valutati come dimostrativi del fatto che LA e AB si erano occupati dell'allestimento della barca in vista del traghettamento dei migranti, fornendo indicazioni allo scafista IM TI in 4 441 merito al recupero del mezzo di trasporto una volta arrivati e informando NA dell'imminente rientro a Brindisi. Quest'ultimo, infatti, una volta avvisato della partenza, doveva adempiere il compito di attivarsi sulla costa italiana per la predisposizione di tutta l'attività prodromica allo sbarco e al successivo recupero dello scafo. II teste OM, riportando il contenuto dell'intercettazione ambientale captata a bordo dell'imbarcazione Scarab, aveva riferito che pochi giorni prima dello sbarco LA era salito a bordo di quel mezzo e da San Foca aveva raggiunto Menidi, dove era stato fatto un primo tentativo di portare il natante sul luogo dell'imbarco ad opera di LA e TI insieme, ma, a causa di un ritardo nella partenza, il sopravvenire dell'alba aveva determinato il rinvio della traversata al 6 maggio 2015, occasione nella quale lo scafo era stato condotto dal solo TI. Anche la ricostruzione dell'ultimo episodio (al capo H), relativo al trasporto di quattordici migranti sul territorio italiano avvenuto il 14 giugno 2015, dagli inquirenti attribuito a LA e AB, i giudici del merito hanno operato la ricostruzione del fatto sulla base delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni intercorse fra gli imputati. Inoltre, il teste OM aveva richiamato i contatti tra i predetti e AN SA, finalizzati al reperimento di un natante in territorio ellenico, nonché con altri per il reperimento di uno scafista. Ancora una volta, dall'analisi dei dati probatori si è ritenuta acclarata l'emersione delle modalità organizzative del traghettamento. AB si era recato in Grecia per preparare il trasporto, mentre LA era restato in Italia per attendere alle successive operazioni di sbarco. Entrambi si erano poi ricongiunti nel porto di Bari la mattina dello sbarco, dopo aver sentito lo scafista per sincerarsi del buon andamento dell'operazione. In quella stessa mattinata, verso le ore 12.10, la Guardia di Finanza aveva avvistato al largo di Gagliano del Capo, località Ciolo, un'imbarcazione che trasportava quattordici migranti, condotta dallo scafista Domenico Coluccello, immediatamente tratto in arresto. Tale fatto era stato commentato da LA con NA nel corso di una conversazione captata (progressivo 3223 RI 269/15), dalla quale si era tratta la prova della diretta riconducibilità del trasporto a LA.
1.2. Nel corso dei due gradi, i giudici del merito hanno affrontato e respinto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalle difese. Quanto alla valutazione del quadro probatorio, la sinergica suddivisione dei ruoli, la stabilità del vincolo in un non breve arco temporale, nonché l'impiego di risorse finalizzate a garantire la permanenza in Grecia di taluno dei sodali (in particolare di AB), sono state considerate dai giudici stessi circostanze sintomatiche dell'operatività dell'associazione. 5 Del pari, la violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 è stata considerata pienamente integrata nei quattro episodi ricostruiti, tutti attribuiti, fra gli altri, ai tre imputati, tranne l'ultimo, non ascritto a NA. È stata considerata, nell'ambito della configurazione circostanziale, e accertata la circostanza aggravante della transnazionalità conritenuta riferimento a tutti i reati, compreso quello associativo. Entrambi i gradi di merito, pur nell'attenuazione del trattamento sanzionatorio registratasi all'esito dell'appello, hanno visto il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche a AB e NA.
2. Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto ricorso il difensore di FR LA chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui ha lamentato la violazione delle norme processuali determinative della competenza per territorio del giudice procedente. Premettendo di aver sollevato la questione tempestivamente, dopo che erano state compiute le formalità di costituzione delle parti, la difesa osserva che nel caso in esame è pacifico che a determinare la competenza sia il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, punto su cui hanno concordato anche i giudici del merito, i quali hanno pure qualificato come reato di pericolo il suddetto delitto, non essendo necessario per la sua consumazione che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di reato a condotta libera e a consumazione anticipata, la competenza territoriale inerente al quale si stabilisce, non nel punto di ingresso dello straniero nel territorio nazionale, bensì in relazione al luogo di commissione degli atti diretti a procurare l'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari. Sennonché-dopo aver impostato in tali corretti termini la questione anche i giudici di appello hanno ritenuto sussistente la competenza dell'Autorità giudiziaria di Lecce per il solo fatto che gli sbarchi erano avvenuti in territorio leccese, ivi essendo terminata l'attività delittuosa: così argomentando, secondo la difesa, si è pervenuti a una conclusione collidente con la premessa svolta, giacché, in coerenza con le osservazioni precedenti, i reati di favoreggiamento dell'immigrazione illegale si sono perfezionati interamente all'estero essendo i trasporti iniziati tutti in Grecia o in Albania, senza rilievo essendo il punto di ingresso nel territorio dello Stato italiano. interamente all'estero, laPertanto, trattandosi di reati commessi competenza per territorio avrebbe dovuto individuarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, cod. proc. pen., in relazione al luogo di residenza dell'imputato: essendo LA residente in [...]. la competenza territoriale avrebbe dovuto individuarsi in riferimento alla Autorità giudiziaria di Brindisi. 6 SHI -D'altra parte si aggiunge - anche in rapporto al reato permanente, l'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. fissa la competenza per territorio avendo riguardo al luogo di inizio della consumazione, ossia all'estero.
3. Avverso la decisione di appello ha proposto ricorso il difensore di NN AB chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione delle norme processuali determinative della competenza per territorio. -La questione di competenza segnala il ricorrente era stata sollevata - tempestivamente dalla difesa di LA innanzi al Tribunale di Lecce all'udienza del 3.10.2018, giudice destinatario del processo in virtù del decreto che aveva disposto il giudizio, con riferimento alla competenza per materia, e il Tribunale aveva pronunciato la sentenza con cui si era dichiarato incompetente per essere competente, in relazione al reato di cui all'art. 416, sesto comma, cod. pen., la Corte di assise di Lecce;
chiamato il processo innanzi a quest'ultimo organo giurisdizionale il 22.11.2018, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, era stata eccepita l'incompetenza territoriale della Corte di assise di Lecce per essersi tutti i reati perfezionati nel territorio della provincia di Brindisi, essendo l'associazione nata e avendo operato nel triangolo geografico segnato dalle località di Brindisi, Ostuni e Fasano;
la Corte di merito aveva ritenuto che l'eccezione fosse stata sollevata tardivamente, per non essere stata dedotta nell'udienza preliminare, né successivamente, e comunque infondata, non essendo stato provato che l'associazione fosse stata costituita nel circondario di Brindisi. Entrambi gli argomenti vengono nuovamente censurati dalla difesa: quanto alla tempestività dell'eccezione, non avrebbe avuto senso sollevarla in sede di udienza preliminare, correttamente svoltasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare distrettuale del Tribunale di Lecce, in ragione della competenza funzionale a procedere per i reati contestati da parte della Procura della Repubblica distrettuale presso il Tribunale di Lecce, né avrebbe avuto rilievo la corrispondente questione innanzi al Tribunale collegiale di Lecce, essendo stata ivi sollevata l'assorbente questione della competenza per materia, sicché la competenza per territorio era stata poi utilmente contestata alla prima udienza successiva, innanzi alla Corte di assise di Lecce;
in ordine all'affermata infondatezza dell'eccezione, vengono richiamate le risultanze processuali, fra cui la testimonianza del colonnello Dinoi, confermative del radicamento dell'associazione per delinquere nel territorio compreso fra Brindisi e Fasano. Dato tale excursus, il ricorrente rinviene la conferma dell'erronea decisione in punto di competenza per territorio, essendo principio assodato quello per cui, 7 SH in tema di reati associativi, rileva il luogo in cui si è manifestata effettivamente l'operatività della struttura, indipendentemente dal luogo di commissione dei reati fine, con la conseguente irrilevanza dei luoghi di sbarco contrassegnanti i reati satellite oggetto di contestazione. -In ogni caso anche a voler considerare determinanti al riguardo i reati di cui all'art 12 d.lgs. n. 286 del 1998 il luogo rilevante ai fini della determinazione della competenza avrebbe dovuto individuarsi, secondo la difesa, in quello del territorio statuale in cui aveva avuto inizio l'attività finalizzata all'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari, mentre il luogo in cui era avvenuto l'ingresso illegale avrebbe potuto rilevare solo in via suppletiva, ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., quale luogo di cessazione della permanenza. A fronte di tale problematica la Corte di assise di appello lamenta il si è limitata a un brevissimo riferimento alla tardività dell'eccezione, ricorrente sulla base di un'interpretazione assolutamente formale, senza considerazioni di supporto, mentre la questione avrebbe dovuto essere affrontata muovendo dalla posizione assunta dalla Corte di assise, che aveva ritenuto fra i vari reati più grave quello di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998: in tal senso vengono svolte considerazioni assimilabili a quelle sviluppate nel ricorso proposto da LA pervenendosi alla conclusione che, se il reato si era consumato interamente all'estero, rileva la residenza di AB, riferita al circondario di Brindisi, mentre se si considerava il criterio dell'inizio della permanenza, l'inizio delle corrispondenti consumazioni era da collocarsi nella Grecia o nell'Albania.
3.2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 416 cod. pen. e degli artt. 3 e 4 della legge n. 146 del 2006, per l'inesistenza del reato associativo. Ad avviso del ricorrente, la motivazione resa dalla Corte territoriale per supportare l'affermata sussistenza dell'associazione per delinquere non si è attenuta al principio di diritto secondo cui il ruolo di partecipe all'associazione non è di per sé sufficiente a far presumere la sua responsabilità per ogni delitto compiuto dagli altri appartenenti al gruppo, essendo inammissibile la responsabilità da posizione o da riscontro di ambiente, né, prima ancora, ha enucleato i tre elementi fondamentali per la sussistenza del reato associativo, ossia il vincolo associativo stabile 0 tendenzialmente permanente, l'indeterminatezza del programma criminoso e l'esistenza di una struttura organizzativa, pur minima, adeguata alla realizzazione degli obiettivi criminosi. L'istruttoria secondo la difesa non aveva fatto emergere tali elementi, essendo d'altronde risultato che AB, dopo aver risieduto a Torino per circa dieci anni con la famiglia, solo dopo la sua separazione era tornato a Cisternino 8 nel 2014 e aveva ripreso i contatti con LA, alle cui dipendenze aveva lavorato molti anni prima;
ma, siccome l'associazione sarebbe stata costituita in epoca antecedente al suo ritorno a Cisternino, l'imputato non avrebbe potuto partecipare alla sua costituzione, né erano risultati suoi rapporti con gli altri presunti associati, al di fuori dei contatti con LA e con NA, suo vecchio compagno di lavoro, contatti irrilevanti ai fini della commissione dei reati ascrittigli, dal momento che AB era stato chiamato per svolgere riparazioni e manutenzioni di macchinari e anche di un natante, di cui ignorava la reale utilizzazione;
illogico era stato evincere il fine di profitto dalla sua richiesta di 50,00 euro per alimentarsi e comprare il biglietto per tornare dalla Grecia. Conclusivamente, la difesa ha evidenziato l'inadeguatezza logico-giuridica della motivazione resa dalla Corte territoriale per desumere da circostanze prive di valore sintomatico inerenti ai contatti di lavoro tenuti dall'imputato con i suddetti soggetti la sua partecipazione alla supposta associazione.
3.3. Con il terzo motivo si deduce la carenza di motivazione in tema di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il riferimento alla mancata resipiscenza operato in sentenza è, per la difesa, inadeguato a rendere effettiva la motivazione: all'epoca dei fatti, l'imputato era incensurato e versava in una difficile condizione familiare, dopo la separazione dalla moglie, e durante il processo aveva serbato un comportamento particolarmente corretto;
inoltre, si era segnalato che il ruolo ascritto a AB era assolutamente secondario, del tutto subordinato a LA, ruolo da riconoscersi a lui come era stato, d'altronde, riconosciuto a NA.
4. La sentenza di appello è stata impugnata dalla difesa di AN NA che ha chiesto l'annullamento della decisione sulla base di quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo si prospetta la violazione degli artt. 8, comma 3, 21, comma 2, e 491 cod. proc. pen., in relazione alla mancata rilevazione dell'incompetenza territoriale della Corte di appello di Lecce. Ribadito che lo svolgimento dell'udienza preliminare innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce si era tenuto nella sede competente in relazione al reato associativo rientrante nel catalogo descritto dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., sicché nessuna eccezione avrebbe potuto essere sollevata in quella sede, anche la difesa di NA rimarca che, poi, innanzi al Tribunale di Lecce era stata immediatamente prospettata la questione di competenza per materia di quell'organo giurisdizionale, con l'emissione di sentenza di incompetenza e la trasmissione degli atti al Pubblico ministero in sede, poi corretta con riferimento al destinatario, individuato nel Presidente della Corte di assise di Lecce;
anche in tale frangente le parti non avrebbero potuto 9 SH prevedere l'erronea individuazione del giudice competente;
poi, alla prima udienza svoltasi poi innanzi alla Corte di assise di Lecce, la difesa, pur asserendo erroneamente di aver già formulato in precedenza l'eccezione di incompetenza per territorio, la sollevava in quella sede deducendo che l'attività delittuosa era stata commessa nel territorio brindisino e i soggetti prospettati come partecipi all'associazione risiedevano e operavano fra Brindisi, Fasano e Ostuni. Posto ciò, si sottolinea anche da parte della difesa di NA che, fino alla sentenza di incompetenza emessa dal Tribunale di Lecce, le parti non potevano prevenire l'ulteriore errore in tema di competenza territoriale, fino a quel punto essendo assorbente la questione di competenza per materia ed avendo poi il Tribunale di Lecce correttamente evitato di rimettere gli atti al Pubblico ministero ma erroneamente disposto la loro trasmissione alla Corte di assise di Lecce, anziché a quella di Brindisi, la competenza territoriale infradistrettuale acquistando rilievo soltanto nella fase del dibattimento: innanzi al Tribunale di Lecce la fase di cui all'art. 491 cod. proc. pen. non si era esaurita avendo quel Tribunale dichiarato la propria incompetenza per materia trasmettendo gli atti ad altro giudice, la Corte di assise, innanzi a cui la fase di cui all'art. 491 cod. proc. pen. era stata ripristinata e aveva registrato la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio. Egualmente da censurarsi è, secondo il ricorrente, la parte della motivazione che ha ritenuto comunque infondata la questione di competenza per territorio valorizzando la maggiore gravità dei reati fine e assumendo che essi si fossero consumati tutti con gli sbarchi nel territorio del circondario di Lecce, fatto non esatto, dal momento che OR NE non vi era ricompreso, laddove quel che sotto quel profilo rileva è il momento organizzativo del trasporto illegale, con la predisposizione di mezzi e risorse, fase perpetrata nel territorio brindisino.
4.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 1 d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, 132 d.lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, e 192 cod. proc. pen., in ordine all'inutilizzabilità dei tabulati telefonici con riferimento al reato di cui al capo D). Si era evidenziato che, con riferimento a tale reato, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato era stata basata sulla sola presenza dei contatti telefonici fra NA, lo scafista ER, nonché AN, AB e LA, contatti risultati dai tabulati acquisiti in forza dei due decreti del Pubblico ministero. Si era altresì segnalato l'effetto determinato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo 2021 (C-746/18 H.K.). Si era anche valutata la portata della normativa transitoria di cui all'art. 1 d.l. n. 132 del 2021, come convertito con modificazioni dalla legge n. 178 del 2021, relativamente alla possibilità di utilizzare tali dati acquisiti nei procedimenti penali in data 10 SH precedente a quella di entrata in vigore del decreto stesso, con riferimento a determinati reati, sempre però unitamente ad altri elementi di prova, essendosi previsto un regime valutativo assimilabile a quello di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. A tale impostazione la Corte territoriale ha fatto fronte indicando quali ulteriori elementi i contatti fra NA e i coimputati all'alba del giorno del reato e una presunta captazione di un colloquio fra NA e AN collocata al 22 maggio 2015 e riguardante l'interesse all'ottenimento del dissequestro del natante Heaven 24: elementi, però, inidonei allo scopo, in quanto essi avevano natura circolare ed erano privi di consistenza probatoria. Data la carenza di concreti ulteriori elementi di prova, rispetto ai tabulati, quindi, l'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al reato sub D) è, per la difesa, l'esito di un inammissibile automatismo decisorio, che ha desunto il riscontro dalla responsabilità relativa alle altre condotte criminose.
4.3. Con il terzo motivo si prospettano la violazione degli artt. 416 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'esistenza dell'associazione di cui al capo A) e alla partecipazione di NA alla stessa, nonché la mancanza della motivazione in merito alla conferma della responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi E) e G). Si ricorda che in sede cautelare si era evidenziata la carenza di elementi idonei a far emergere il benché minimo indizio di una struttura organizzativa a cui potessero riconnettersi gli atti di sbarco oggetto degli altri reati, così da sorreggere l'ipotesi della persistenza di un vincolo creato dagli indagati in vista della perpetrazione di una serie indeterminata di delitti. nel corso del giudizio sono emerse prove degli -Né - sottolinea la difesa elementi connotanti l'associazione per delinquere, ossia di una cassa comune, di risorse condivise, di specifici ruoli in capo ai dedotti associati, di basi logistiche, di sussistenza dell'elemento psicologico inerente all'affectio societatis;
in particolare, si reputa insufficiente il riferimento al comportamento dell'imputato al monitoraggio dell'ingresso dei migranti in territorio italiano, fatto del quale era mancata la certezza, così come la mera ripetitività degli episodi non avrebbe potuto considerarsi sintomatica dell'esistenza di una struttura organizzativa. Quanto ai contatti telefonici e alla conversazione fra un'utenza cellulare greca e il cellulare in uso all'imputato, senza conoscenza del suo contenuto, NA aveva dato un'adeguata spiegazione alternativa, inerente allo svolgimento del suo lavoro, che è stata dalla Corte di merito disattesa ribaltando impropriamente l'onere della prova sull'imputato stesso. Per i reati ulteriori rispetto a quello sub D), si ritiene tautologica la motivazione in ordine al reato sub E); si segnala, inoltre, la mancata presenza di 11 SHL NA sul luogo dello sbarco quanto al reato sub G); ciò, senza che la sentenza abbia dedicato spazio alle deduzioni difensive circa il comportamento dell'imputato, con l'effetto che la valutazione della prova indiziaria non risulta essersi attenuta ai canoni corretti, esigenti prima l'accertamento di ogni singolo fatto indiziante e poi l'esame globale e unitario degli indizi per saggiarne l'eventuale significato dimostrativo del fatto da provare. Quanto al difetto della prova della partecipazione dell'imputato all'associazione, esso viene dalla difesa sottolineato anche in relazione all'irrilevanza della mera disponibilità che l'imputato avesse mostrato verso singoli soggetti associati, giacché elemento indispensabile per la partecipazione associativa è l'attività posta in essere in guisa tale da recare un contributo apprezzabile e concreto, dotato di effettiva stabilità, al rafforzamento del gruppo, così da far risultare l'agente quale elemento organico del sodalizio: nel caso di specie, il preteso accordo era restato del tutto sguarnito di idoneità in merito alla volontà dell'imputato di contribuire a realizzare una serie di delitti programmati dall'organizzazione o al mantenimento e al rafforzamento della stessa.
4.4. Con il quarto motivo si denunciano la violazione dell'art. 4 della legge n. 146 del 2006 e dell'art. 62-bis cod. pen. e il corrispondente vizio della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. Quanto all'aggravante della transnazionalità, i giudici del merito nulla hanno spiegato, secondo la difesa, in merito al riferimento alla stessa in relazione al reato associativo, non escludendo il fatto che questo delitto fosse stato - inquadrato come satellite - la necessità di motivare sul punto: per integrare l'aggravante in esame sarebbe stato necessario che un gruppo criminale organizzato impegnato in più di uno Stato avesse fornito un contributo per la realizzazione della fattispecie criminosa, laddove si sostiene nella sentenza - impugnata si è ritenuta la coincidenza tra il gruppo di soggetti stranieri e il contesto integrante l'associazione per delinquere, così identificando una situazione difforme da quella prevista dall'art. 4 cit., ora art. 61-bis cod. pen. In ordine al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di assise di appello, secondo il ricorrente, si è limitata all'impiego di una formula di stile, mancando alfine di enunciare i criteri preclusivi del riconoscimento del beneficio, tanto più che l'affermazione del ruolo di NA, subordinato a LA, è stato evidenziato dalla Corte di merito per mitigare la obliterandone però la valenza per l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.pena, 5. La difesa di AB ha depositato in data 22 maggio 2024 memoria con allegato un documento costituito dalla sentenza emessa nei confronti di questo imputato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 21 12 SAT febbraio 2023, con motivazione depositata il 20 marzo 2023, con cui era stato dichiarato non doversi procedere in ordine a tre imputazioni, due per le quali egli era stato già giudicato, e una terza, relativa a reato associativo contestato come commesso nel 2017, per non aver commesso il fatto. In primo luogo, viene ribadita la doglianza relativa alla mancata rilevazione dell'incompetenza territoriale da parte dei giudici del merito. In secondo luogo, muovendo dal contenuto del prodotto documento, la difesa sostiene essersi delineato il ruolo meramente esecutivo e servente nei confronti di LA dell'imputato, sicché egli avrebbe dovuto essere senz'altro assolto dal reato associativo per non aver commesso il fatto. Inoltre, si insiste nel terzo motivo di ricorso circa la contestazione del confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche e si contesta anche la fondatezza delle aggravanti contestate e, più, in generale, si censura l'avvenuto coinvolgimento di AB nei reati ritenuti accertati.
6. Il Procuratore generale, all'esito di articolata requisitoria svolta nella discussione orale, nel corso della quale ha evidenziato, fra l'altro, il carattere tardivo della questione di competenza territoriale e il corretto inquadramento giuridico da parte della Corte di merito della valenza probatoria dei tabulati del traffico telefonico, ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. Il Ministero dell'Interno, coltivando la costituzione di parte civile curata dall'Avvocatura Erariale, ha chiesto rigettarsi le impugnazioni, con il favore delle ulteriori spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene non fondati i ricorsi proposti da LA, AB e NA, salvo che per uno specifico profilo della configurazione circostanziale riferita al reato associativo, di cui al capo A) della rubrica.
2. I tre ricorrenti hanno riproposto, nell'ambito delle doglianze articolate, LA con l'unico motivo, AB e NA, con il rispettivo primo motivo, oltre che, quanto a AB, nella memoria ulteriore, l'eccezione di incompetenza per territorio della Corte di assise di Lecce per essere, a loro avviso, competente a conoscere del processo nel giudizio di primo grado la Corte di assise di Brindisi.
2.1. La questione è stata trattata in modo specifico dalla Corte di assise di appello, la quale ha ricostruito con esattezza come risulta dal controllo degli atti operato dal Collegio, abilitato a farlo per la natura della doglianza la 13 vicenda inerente alle deduzioni dei profili di competenza svolte dalle parti e ai provvedimenti assunti dai giudici e ha tratto le coerenti conclusioni, all'esito della corrispondente verifica. Innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce non è stata sollevata alcuna eccezione di incompetenza e tale giudice ha, con decreto del 17.07.2018, disposto il rinvio degli imputati a giudizio innanzi al Tribunale di Lecce in composizione collegiale per rispondere dei reati loro ascritti come in rubrica (con susseguente riunione del processo relativo ad altro imputato, IO Pantano, rinviato a giudizio con decreto dell'11.09.2018). Innanzi al Tribunale di Lecce, all'udienza del 3.10.2018, dopo il compimento dell'accertamento relativo alla costituzione delle parti, è stata sollevata dalla difesa di LA l'eccezione di incompetenza per materia del suddetto Tribunale per essere competente in ordine al reato associativo sub A), in relazione al disposto dell'art. 5 cod. proc. pen., la Corte di assise, con conseguente competenza di tale Corte anche in ordine agli altri reati, connessi al primo. Le difese degli altri imputati, in particolare di AB e NA, si sono associate alla suddetta deduzione. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza di pari data, contestualmente sottoposta a correzione, senza compiere alcuna altra rilevazione in tema di competenza, ha dichiarato la propria incompetenza per materia, per essere competente la Corte di assise di Lecce a cui ha disposto, all'esito del provvedimento correttivo, trasmettersi direttamente gli atti a tale ultimo giudice collegiale. Innanzi alla Corte di assise di Lecce, all'udienza del 22.11.2018, la difesa di NA, assumendo di aver già sollevato in sede di udienza preliminare la corrispondente questione, ha sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio della suddetta Corte di assise, per essere competente per territorio la Corte di assise di Brindisi, in quanto, nella sua prospettazione, i delitti di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, in particolare quello sub B), avevano contemplato la loro attività consumativa nel territorio brindisino. La difesa di LA si è associata aggiungendo altri argomenti a sostegno della sussistenza della competenza per territorio della Corte di assise di Brindisi. Anche la difesa di AB si è associata alle deduzioni degli altri difensori. La Corte di assise di Lecce, con ordinanza di pari data, richiamata in sentenza, rilevato che l'eccezione di incompetenza per territorio, non era stata proposta in udienza precedente, l'ha ritenuta intempestiva e l'ha respinta. L'eccezione di incompetenza per territorio del primo giudice è stata riproposta con gli atti di appello. La Corte di assise di appello l'ha affrontata rigettando le doglianze. Essa ha condiviso il rilievo della Corte di primo grado considerando che l'eccezione non 14 AAL potesse essere accolta, in quanto era stata tardivamente proposta, in relazione al chiaro disposto dell'art. 491 cod. proc. pen., e, poi, per addotta completezza di motivazione, ha osservato che la stessa eccezione sarebbe stata da ritenere infondata, ove si fosse passati all'esame del relativo merito. Sotto il primo e dirimente profilo, i giudici di appello hanno sottolineato il dato processuale - decisivo in base al quale l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice di primo grado è stata proposta, non innanzi al Tribunale di Lecce, quando, all'esito del compimento per la prima volta dell'accertamento inerente alla costituzione delle parti, è stata sollevata, fra le possibili questioni preliminari, la sola questione di incompetenza per materia del Tribunale stesso, bensì successivamente, ossia innanzi alla Corte di assise di Lecce, nella sede in cui il processo è proseguito dopo la declaratoria di incompetenza per materia pronunciata dal Tribunale.
2.2. L'effettività di questo rilievo è confermata dall'esame degli atti ed è stata riconosciuta, con piena correttezza, anche dalla difesa di NA quando, nel ricorso, ha puntualizzato che erroneamente si era in precedenza sostenuta la proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale in tempo antecedente all'udienza tenutasi il 22.11.2018 innanzi alla Corte di assise di Lecce. Se così è, la fondatezza della posizione assunta dai giudici del merito in ordine alla tardività di questa eccezione deriva dall'esegesi compiuta in modo fondato del disposto degli artt. 21, commi 2 e 3, e 491 cod. proc. pen., dal cui esame si trae che l'incompetenza per territorio e quella derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ossia subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Dopo tale termine esse sono precluse. È vero che, nel caso in esame, la questione di incompetenza per territorio non poteva essere sollevata nel corso dell'udienza preliminare, la quale si è correttamente celebrata innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, ossia in sede distrettuale, atteso che quel giudice, in costanza di contestazione riguardante anche un reato ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., individuava quello territorialmente competente. Di conseguenza, innanzi al Giudice dell'udienza preliminare, le parti, essendo state chiamate innanzi a giudice competente territorialmente per lo svolgimento della corrispondente fase processuale e non potendo pronosticare quale sarebbe stata la sua decisione, non avrebbero avuto titolo a sollevare, per così dire in prevenzione, l'eccezione di incompetenza per territorio. Peraltro, va precisato che, se il giudice dell'udienza preliminare fosse stato 15 ды dal pubblico ministero individuato in modo non conforme a norma, le parti avrebbero dovuto prospettare ivi la questione di competenza per territorio, nel rispetto delle linee fissate dall'ordinamento processuale: invero, è principio condiviso quello secondo il quale l'incompetenza del giudice per l'udienza preliminare distrettuale, ai sensi degli artt. 51, comma 3, e 328 cod. proc. pen., va rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, trattandosi di incompetenza per territorio e non funzionale (Sez. 1, n. 53152 del 12/10/2017, dep. 2018, Chen, Rv. 274540 01; Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257770 01). Più in generale, siccome la disciplina di cui agli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., integra un'ipotesi di competenza territoriale, non di competenza funzionale o per materia, l'eccezione relativa alla sua violazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il limite ultimo costituito dall'espletamento, per la prima volta, delle formalità di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16500 del 14/11/2018, dep. 2019, D., Rv. 275561-01). Nel caso di specie, innanzi al Tribunale di Lecce, nel termine individuato come decadenziale dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., è stata sollevata la sola questione di competenza per materia, la quale è stata accolta con la corrispondente declaratoria di incompetenza per essere competente la Corte di assise di Lecce. Non è stata sollevata, né è stata dal Tribunale rilevata la questione di competenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Lecce, sicché, all'esito della pronuncia accertativa dell'incompetenza per materia, il processo è stato in via orizzontale alla Corte di assise di Lecce, la competenza trasmesso- - infradistrettuale non essendo incisa dalle declaratorie di incostituzionalità dell'art. 23 cod. proc. pen.: invero, il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione a un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis, cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise, e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendosi anche chiarito che, in coerenza con quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 104 del 2001, in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, 16 SH legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935-01). Il rilievo che, sino al limite prescritto dall'art. 491 cod. proc. pen., ossia subito dopo il compimento per la prima volta delle formalità accertative della costituzione delle parti, l'eccezione in esame non è stata proposta ha impedito e impedisce, in ragione della maturazione della corrispondente decadenza, la sua proposizione o la sua rilevazione nell'ulteriore corso del processo. Né il fatto che l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia ha determinato la translatio del procedimento innanzi alla Corte di assise di Lecce ha ricostituito come prospettano le difese la giuridica possibilità per le parti - - di eccepire all'esordio della nuova fase processuale di proporre le questioni preliminari oggetto dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. che avrebbero potuto essere proposte subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti aveva avuto luogo "per la prima volta", come stabilito dalla norma. Diversamente opinando, si consentirebbe, in contrasto con il precetto indicato, la parcellizzazione della proposizione anche in sessioni processuali successive delle diverse questioni preliminari, pur se esse siano risultate compiutamente enucleabili e, quindi, già proponibili o rilevabili - nel momento in cui, compiuto "per la prima volta" il suddetto accertamento, era già maturato il corrispondente termine decadenziale. All'esito della maturazione di tale termine, pertanto, la competenza per territorio, in carenza della corrispondente eccezione di parte o della sua rilevazione, è restata cristallizzata, in ragione del già citato disposto dell'art. 21 cod. proc. pen., con preclusione della questione, non più rilevabile, neppure di ufficio. La giuridica possibilità, stabilita dall'art. 23 cod. proc. pen., di dichiarare nel dibattimento di primo grado l'incompetenza per qualsiasi causa non costituisce certo un'eccezione alle regole preclusive specificamente previste in relazione alla competenza per territorio: essa ha riguardo, invece, alle questioni di competenza territoriale che siano ancora aperte, in quanto siano state tempestivamente sollevate in udienza preliminare e riproposte nella fase degli atti introduttivi al dibattimento e non ancora decise, o, nel caso della competenza territoriale dibattimentale distrettuale, siano state sollevate tempestivamente in limine litis ex art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 5697 del 19/11/2019, dep. 2020, Licaj, Rv. 278410 01; Sez. 1, n. 23907 del 03/06/2010, Confl. comp. in proc. Melli, Rv. 247992-01; Sez. 2, n. 4441 del 02/12/2008, dep. 2009, Conte, Rv. 243276 -01). 17 Del resto, la necessità normativa determinata dalle suindicate norme, nel limitare la possibilità di rilevare i vizi attinenti alla determinazione della competenza per territorio a beneficio dell'interesse alla speditezza del processo, è consentanea al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., canone interpretativo ritenuto, a ragione, difficilmente eludibile. Nella medesima prospettiva, volta a definire la fase del processo nella quale la questione di competenza per territorio, quale questione preliminare regolata dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., può essere tempestivamente eccepita o rilevata, si ispira anche il coerente limite stabilito in merito agli elementi valutabili anche in tempo successivo per delibare l'eccezione tempestivamente proposta. È, infatti, assodato che il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione ex ante, ossia riferita alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di verifica su una questione preliminare, essa prescinde dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021, Pelizzari, Rv. 281067 01; Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 269212 - 01).
2.3. Corollario di queste considerazioni è che i motivi di ricorso, volti a contestare l'affermata tardività della proposizione della questione di competenza territoriale sono infondati. Di conseguenza, diviene superfluo delibare le contestazioni mosse dai ricorrenti all'individuazione del giudice di primo grado territorialmente competente su cui pure la Corte di assise di appello si è intrattenuta: attesa la maturata preclusione, qualsiasi riflessione che si svolgesse sul tema subordinato in questa sede sarebbe, comunque, ininfluente ai fini della decisione.
3. Va ora analizzato il secondo motivo del ricorso proposto dalla difesa di NA che ha censurato la decisione impugnata per non aver ritenuto inutilizzabili i tabulati del traffico telefonico ai fini della prova del reato di cui al capo D), in violazione delle norme dettate in materia dagli artt. 1 d.l. n. 132 del 2021, e 132 d.lgs. n. 196 del 2003. 3.1. La Corte di assise di appello ha tenuto conto dell'evoluzione della questione giuridica emersa a seguito della pronuncia dalla sentenza della Corte di giustizia del 02/03/2021 (H.K. c. Prokunrantuur, causa C-746/18), la quale, decidendo sul rinvio pregiudiziale formulato dalla Corte Suprema dell'Estonia in ordine all'interpretazione dell'art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE, relativa 18 al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ha fissato una serie di condizioni alle quali gli Stati membri devono subordinare l'accesso ai dati conservati dai fornitori da parte della pubblica autorità per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, così da bilanciare tale esigenza con l'esigenza contrapposta di tutelare il diritto alla riservatezza. Si ricorda, in tal senso, che la Corte di giustizia, nell'alveo di linee ermeneutiche frutto anche di pregressa elaborazione, aveva affermato che: la direttiva, letta alla luce degli artt. 7, 8 e 11 nonché dell'art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, osta a una normativa nazionale che permetta alle autorità pubbliche l'accesso a dati relativi al traffico o a dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica O sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedimenti aventi per scopo la lotta contro forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica;
la direttiva, alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, osta a una normativa nazionale che investa il pubblico ministero della competenza ad autorizzare l'accesso ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione al fin di condurre un'istruttoria penale, dovendo il controllo preventivo essere rimesso a un giudice, oppure o a un'autorità amministrativa indipendente, comunque diversa dall'autorità richiedente. In questa direzione, secondo la Corte di giustizia, l'accesso ai dati può essere consentito solo: in presenza di «forme gravi di criminalità», o per far fronte a gravi minacce alla sicurezza pubblica», e se sussista la preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente e terza rispetto alle parti, pubbliche e private. Posta tale esigenza, per come evidenziata dai Giudici di Lussemburgo, la possibilità dell'acquisizione dei dati del traffico telefonico, considerando l'inquadramento che di tale decisione, è stata oggetto della disciplina emessa appena dopo dal legislatore interno, con il d.l. n. 132 del 2021, convertito dalla legge n. 178 del 2021, anche con riguardo ai dati esteriori delle comunicazioni acquisiti anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Posto che il principio fissato per l'aspetto relativo alla disciplina transitoria è, come si specificherà, nel senso che tali dati possono essere utilizzati solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati specificamente contemplati dalla citata fonte, la Corte di assise di appello 19 ha considerato che il reato per il quale la prova costituita dai tabulati, quello sub D), era ricompreso nel novero di quelli per i quali la disciplina consentiva l'utilizzazione e che sussistevano altri elementi di prova idonei a corroborare la suddetta fonte di prova. Al riguardo i giudici di appello hanno indicato, in primo luogo, l'accertato interessamento diretto di NA per ottenere il dissequestro del natante destinato al compimento del viaggio illecito, formalmente intestato a AN, in assenza dell'emersione di dati che confermassero un qualche pregresso rapporto fra AN e NA, anche di amicizia, tale da fornire giustificazione a quella intromissione diversa dal personale interesse dell'imputato. In secondo luogo, essi hanno considerato quale ulteriore elemento di fatto rilevante la condotta serbata da NA in occasione degli altri sbarchi, da cui è stata tratta la medesimezza del ruolo e delle modalità comportamentali serbate dall'imputato, tali da far emergere il dato consistito nel costante affidamento a lui, in modo ripetuto, dello stesso compito (quello di controllo e monitoraggio della zona interessata al momento dello sbarco).
3.2. La critica alla rilevanza di tali elementi di riscontro, in modo argomentato e logico e, quindi, incensurabile in questa sede, considerati dalla Corte di assise di appello idonei a determinare l'utilizzabilità dei dati scaturenti dal traffico telefonico riferito a NA, non può ritenersi fondata. Si specifica che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 132 del 2021, come convertito dalla legge n. 178 del 2021, ha modificato l'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, nel senso che, entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 cod. proc. pen., e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private, pena l'inutilizzabilità dei relativi dati. Poi, il comma 1-bis della stessa disposizione stabilisce che i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore di quella stessa fonte normativa, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati identificati nel comma precedente. L'esegesi di tale norma ha puntualizzato che, in tema di acquisizione dei dati 20 स 20 relativi al traffico telefonico e telematico, gli altri elementi di prova che, ai sensi della citata disciplina transitoria, devono corroborare i dati esteriori delle conversazioni, ai fini della loro utilizzabilità per il giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto essi non sono stati predeterminati nella specie e nella qualità. Pertanto, essi possono ricomprendere sia le prove storiche dirette, sia anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, D'Ignoti, Rv. 285469 - 01; Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 - 01). Tale disciplina transitoria contempla una regola legale di valutazione della prova che, derogando espressamente al principio del tempus regit actum, ha efficacia retroattiva ed è, pertanto, applicabile anche ai tabulati acquisiti in procedimenti penali prima dell'entrata in vigore della fonte normativa che l'ha introdotta, con effetti anche nel giudizio di legittimità, dovendo considerarsi il procedimento probatorio non ancora esaurito allorquando la Corte di cassazione sia stata investita del sindacato sulla valutazione dei tabulati, non più rimessa al libero convincimento del giudice di merito. Pertanto, tali dati possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal novellato art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003 (Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Gallone, Rv. 284600 - 01; Sez. 6, n. 40 del 22/09/2022, dep. 2023, Manzari, Rv. 284104-01). La descritta regola inerente al regime transitorio è stata già, in modo qui condiviso, reputata compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, poiché, in una prospettiva di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi di segno diverso, essa è volta a salvaguardare la finalità di non disperdere i dati già acquisiti, subordinandone comunque l'utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate fattispecie per le quali è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di altri elementi di prova, quale requisito compensativo rispetto alla mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, ora stabilito come necessario dalla disciplina a regime (Sez. 3, n. 47034 del 17/10/2023, Bilello, Rv. 285419 01; Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029-01).
3.3. Posto ciò, si considera che la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione che dimostra l'osservanza da parte dei giudici di appello della particolare regola di valutazione dell'efficacia probatoria dei tabulati del traffico telefonico con riferimento all'accertamento della commissione del reato di cui 21 SH all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, sub D), inerente al viaggio illecito finalizzato all'illegale trasporto nel territorio italiano il cui epilogo è stato osservato in Marina di Andrano, il 13 febbraio 2015, avendo riguardo primariamente alla posizione del ricorrente NA, in quanto l'affermazione di responsabilità del suddetto, oltre che degli altri ricorrenti, è stata argomentata dalla Corte territoriale non limitandosi a valutare i soli dati scaturenti dal traffico telefonico, ma tenendo conto anche di altri elementi probatori, quali quelli sopra indicati, dotati di autonoma forza dimostrativa. La Corte di assise di appello, infatti, ha evidenziato il rilievo probatorio da annettersi alla specifica condotta serbata da NA nel tempo susseguente al sequestro dell'imbarcazione con cui era stato compiuto il trasporto illecito dei migranti, in merito all'interesse da lui concretamente dimostrato nell'attività tesa alla restituzione del bene sequestrato, risultato non identificabile in alcuna ragione diversa dall'avvertita necessità di recupero del bene da parte del gruppo promotore e autore del trasporto, e nelle ripetute condotte successive e parallele serbate dall'imputato, secondo un modulo comportamentale accertato l'esito dell'affidamento a lui da parte dei concorrenti dello specifico compito già indicato, avente rilievo causale nella commissione dei reati fine, ivi incluso quello sub D). -Si tratta contrariamente alla prospettazione del ricorrente di elementi concreti e significativi, aventi dignità di riscontro, secondo la spiegazione congrua e non illogica data dai giudici di appello: ne consegue la piena legittimità dell'impiego a fini probatori utilizzo dei tabulati del traffico telefonico oggetto della censura formulate dalla difesa di Natole, dal momento che tali tabulati non costituiscono base probatoria unica e determinante, sono stati acquisiti in relazione a reato punito con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e sono stati utilizzati unitamente ad altri, significativi elementi di prova, in conformità con la richiamata disposizione transitoria. Il secondo motivo proposto dal ricorrente NA è, quindi, infondato.
4. Vanno di seguito considerati il secondo motivo del ricorso proposto da AB, con specificazioni nella memoria difensiva, e il terzo motivo dell'impugnazione proposta da NA inerenti alla censura mossa alla Corte di merito quanto all'affermata sussistenza dell'associazione per delinquere e anche alla partecipazione degli imputati in essa.
4.1. I giudici di appello hanno valutato le censure contenute negli atti di appello, ma hanno concordato con la Corte di assise circa l'emersione di tutti gli elementi del delitto associativo contestato al capo A), muovendo dall'accurata verifica dei diversi reati fine accertati in questo medesimo contesto processuale, 22 evidenziando il dato di fatto che tali reati, costituenti altrettante violazioni dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, sono stati perpetrati con modalità sovrapponibili (ricerca sul mercato di un'imbarcazione idonea per la traversata, allestimento della stessa, collocazione della medesima in una località greca, effettuazione, con l'ausilio di concorrenti stranieri rimasti ancora ignoti, del trasporto di un determinato numero di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno e non titolati all'ingresso in Italia) e argomentando in modo ragionato dal complesso di circostanze di fatto accertate e analizzate. La ripetitività degli episodi criminosi quattro trasporti in un tempo - corrispondente, grosso modo, a quattro mesi è stata considerata, con - motivazione adeguata, avere integrato un indice evidente della sussistenza di una compagine associativa funzionalizzata ad agire in modo organizzato secondo schemi prestabiliti. Soprattutto in virtù dell'esito, congruamente interpretato, dei servizi di intercettazione telefonica e dei dati forniti dai tabulati del traffico telefonico, i giudici del merito hanno accertato la predisposizione dei mezzi per il perseguimento del programma delittuoso oggetto del pactum sceleris e la distribuzione dei compiti specifici, che aveva visto affidare a ciascun sodale un determinato ruolo nell'attività esitata nei reati fine. In particolare, NA era il compartecipe destinato a ricevere il contatto telefonico in prossimità degli sbarchi, da cui derivava la sua funzione di monitorare la fase finale di ogni trasporto illegale, momento finale di tutta l'organizzazione, inerente all'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano. Per lo svolgimento di tale compito NA aveva rapporti quasi esclusivamente con LA e AB, in relazione alla fase di sbarco, a ridosso del momento dell'arrivo in Italia dell'imbarcazione destinata al trasporto dei migranti. Il suo compito si ricollegava anche alla necessità di recuperare le imbarcazioni procedendo a liberare in via preventiva la zona dello sbarco, in modo da impedire la riconduzione dell'operazione ai sodali che l'avevano organizzata e condotta. Circa la concreta partecipazione di NA all'attività della compagine la Corte territoriale, oltre alla sua attivazione durata dal marzo al maggio 2015 per ottenere la restituzione dell'imbarcazione sequestrata, in un quadro di acclarata sua consapevolezza dell'evolversi dei fatti e delle necessità che aveva il sodalizio criminale, ha considerato anche quanto era risultato dalla sottoposizione a intercettazione della utenza telefonica che egli aveva in uso, con i contatti da lui sviluppati, con l'emersione di captazioni in cui l'imputato era spesso chiamato per nome, nonché degli univoci contatti avuti con AB al momento dello sbarco del 16 aprile 2015, in occasione delle difficoltà avute in ordine al recupero 23 dello scafista MA, il quale, infatti, era stato arrestato;
evento oggetto di ulteriore conversazione postuma nello stesso giorno, alle ore 17,00, fra AB e lo stesso NA. Per quanto concerne la partecipazione di AB all'associazione, i giudici di appello ne hanno confermato la dimostrata evenienza, anche in tal caso offrendo congrui argomenti alla base di questa conclusione. È stato spiegato che il suo contributo si concentrava nell'occuparsi della parte iniziale di ciascuna illecita operazione di trasporto, con l'allestimento dell'imbarcazione e la sua custodia nel luogo di partenza, ossia la Grecia, prima che iniziasse il viaggio con i migranti a bordo, nonché nell'impartire le direttive agli scafisti nei momenti cruciali finali. Si è valorizzata, fra le altre, la conversazione fra LA e AB del 15 marzo 2015, nella quale il primo aveva dato istruzioni al secondo affinché si attivasse per rintracciare un soggetto poi identificato in Filippo Innocente, tecnico elettronico, che poi, contattato da AB, era stato da questi incaricato di riparare la parte elettrica dell'imbarcazione. La Corte territoriale ha valutato in termini di manifestazione dell'affectio verso la compagine associativa anche il commento captato che AB - aveva fatto alla moglie in occasione dell'arresto dello scafista MA quando le aveva comunicato che l'imbarcazione, intanto, era stata sistemata "da loro", con riferimento ai suoi sodali, espressione interpretata, nel contesto dato, come fortemente significativa dell'esistenza del gruppo a cui l'imputato sentiva di essere organico. Nella medesima direzione sono stati valutati i comportamenti di AB quando, il 23 marzo 2015, mentre era in Grecia per l'organizzazione, aveva chiesto che gli venissero rimesse le risorse finanziarie per il suo sostentamento all'estero: egli si trovava in Grecia per il sodalizio e, a tale titolo, aveva chiesto di essere sostenuto finanziariamente. Ancora, quando si era trattato di acquistare l'imbarcazione Scarab, poi condotta dalla scafista TI, era stato AB, con identificazione acclarata in modo certo, a recarsi con LA a ritirare l'imbarcazione e a essere indicato da quest'ultimo - quando LA era in Grecia con TI - quale referente per il recupero dello scafo dopo lo sbarco. I giudici di appello, con argomentato riferimento alle risultanze istruttorie, hanno accertato che AB era a perfetta conoscenza delle dinamiche associative e dello stato di avanzamento delle singole operazioni di trasporto e sbarco, tanto che NA risultava averlo contattato per conoscere la data di approdo, quanto al reato sub G), data slittata fino al 6 maggio 2015, ma prima fissata per il 1° maggio 2015, con conseguente conferma della piena conoscenza da parte del suddetto imputato. 24 SAL La Corte di merito ha sottolineato che, in considerazione dei loro personali rapporti lavorativi, AB risultava subordinato a LA. Peraltro, è stato in pari tempo evidenziato anche che nessuno spessore può annettersi alla deduzione coltivata dalla difesa di questo imputato circa il fatto che la costituzione dell'associazione per delinquere finalizzata ai trasporti illeciti di migranti era avvenuta nel febbraio 2014, quando AB si trovava ancora a Torino, mentre poi aveva raggiunto la Puglia soltanto alla fine del 2014: i giudici di appello hanno notato che la partecipazione al sodalizio ben aveva potuto maturare, per il suddetto imputato, in un momento successivo alla fase costitutiva, quando egli,, stabilitosi nuovamente nel contesto pugliese, si era determinato alla corrispondente adesione, con il susseguente compimento della reiterata condotta partecipativa all'attività associativa. Va, sul tema, aggiunto che anche il ruolo direttivo delle attività di trasporto illegale, oltre che operativo, svolto da LA in funzione partecipativa dell'associazione è stato adeguatamente tratteggiato dai giudici di appello, alla cui congrua analisi è sufficiente operare richiamo, tenuto conto che questo imputato non ha mosso rilievi su tale versante.
4.2. Nel complesso, la Corte di assise di appello ha, pertanto, ritenuto dimostrata la sussistenza dell'associazione per delinquere sub A), avendo considerato accertata, con articolato discorso giustificativo, una serie sistematica di condotte tese all'attuazione del programma illecito avente ad oggetto delitti finalizzati al favoreggiamento a fini di profitto dell'immigrazione illegale, programma illecito, fra l'altro temporalmente indeterminato, sebbene con attuazione successivamente bloccata dall'attività di contrasto messa in essere dai competenti organi di polizia, associazione formata da un gruppo di appartenenti, fra cui gli imputati ricorrenti, dotato di un'organizzazione, sia pure basica, e con la costituzione di una rudimentale cassa comune. Per il resto, la dequotazione delle corrispondenti risultanze prospettata dai ricorrenti non può essere fatta propria dal Collegio nella parte in cui essi prospettano la rivalutazione di merito delle risultanze acquisite. Inoltre, il riferimento alla considerazione a sua tempo maturata nella sede cautelare circa la mancanza dei presupposti per la contestazione del reato associativo non ha certo costituito un limite insuperabile per la diversa conclusione raggiunta sul tema dalle conformi sentenze di merito, sulla scorta di una motivazione fondata anche sull'esito delle acquisizioni dibattimentali e risultata complessivamente congrua e coerente. La ricognizione degli elementi costitutivi del delitto associativo di cui all'art. 416 cod. pen. compiuta dai giudici del merito si è, nella sua sostanza, attenuta al principio, qui condiviso, secondo il quale, ai fini della configurabilità di 25 un'associazione a delinquere, è necessaria l'esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, ben potendo tuttavia l'associazione essere progettata per operare per un tempo determinato (Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv. 277531 - 01; Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099-01). Oltre ai restanti elementi, anche la sussistenza del concordato fra gli aderenti al sodalizio, inclusi i ricorrenti programma criminoso indeterminato è risultata adeguatamente argomentata nella sentenza impugnata. Né può criticarsi in modo fondato la Corte di secondo grado per avere individuato la prova piena del reato associativo tenendo conto anche della condotta degli imputati nella realizzazione ripetuta e con modalità reiterative - dei descritti reati fine. In tema di associazione per delinquere, è, infatti, consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, desumere la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, dal momento che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 - 01; fra le successive, Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 - 02; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670-01). Del pari, la concreta e fattiva partecipazione al sodalizio sia di AB, sia di NA è stata fondata sull'analisi congrua dei citati elementi concreti, sicché la corrispondente conclusione non è stata affatto l'esito dell'attribuzione di un'anomala responsabilità da posizione o da mero riscontro ambientale. Determinandosi nel senso indicato, i giudici di merito hanno interpretato in modo corretto la norma incriminatrice contestata, in quanto premesso che ai - fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessaria la sussistenza di un'organizzazione strutturale, che può anche essere rudimentale, sempre che si presenti adeguata allo scopo illecito perseguito, con l'apprestamento del minimum di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune in ordine all'accertamento - della partecipazione dei singoli sodali, una volta dimostrata l'esistenza dell'associazione e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendo la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, che il giudice 26 di merito abbia, con congrua motivazione, resi espliciti dopo averli accertati (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano, Rv. 268317 01; Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, P., Rv. 248171 - 01). Non giova alla posizione di AB neanche la deduzione aggiuntiva sviluppata nella memoria con motivi aggiunti, in relazione alla sentenza anche a lui riferita emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Roma il 21 febbraio 2023, con deposito delle motivazioni il 20 marzo 2023, in virtù della quale per AB è stato deciso di non doversi procedere per due gravi reati in tema di stupefacenti per bis in idem, essendo egli stato già giudicato, e lo stesso è stato prosciolto dall'imputazione di partecipazione alla corrispondente associazione per delinquere, contestata con riferimento alla settimana compresa tra il 3 e il 9 aprile 2017. Al di là della tardività della produzione del documento giudiziale succitato, la totale diversità di contesto spaziale e temporale a cui la decisione si riferisce rende in ogni caso privo di rilevanza il riferimento alla stessa che ha inteso fare il ricorrente: la valutazione della sua subordinazione a LA nel 2017, peraltro a fronte di una contestazione di partecipazione associativa inerente a pochi giorni, quale argomento ritenuto da quel giudice di segno contrario alla prospettata appartenenza ad altra associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, integra in ogni caso una circostanza del tutto inidonea a infirmare l'articolato discorso giustificativo fornito dalla Corte di assise di appello con riguardo al contesto associativo finalizzato al favoreggiamento dell'immigrazione illegale del 2014- 2015 qui in esame e alla partecipazione di AB a questo sodalizio. Né, quanto all'accertata partecipazione associativa di NA, può rilevare decisivamente in contrario che per una determinate fattispecie costituente anch'essa manifestazione del programma criminoso associativo, quella sub H), egli non sia stato imputato e ritenuto responsabile, essendo naturalmente da ribadirsi il principio di diritto secondo cui, in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe anche di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, abbiano dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa (Sez. 2, n. 36251 del 24/11/2020, Morelli, Rv. 280315 - 01; Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262305-01). Pertanto, tanto l'avvenuta costituzione e la susseguente operatività dell'associazione sub A) quanto la partecipazione alla stessa di AB e NA hanno formato oggetto di approdi motivati dalla Corte di assise di appello con 27 SM considerazioni congrue, oltre che giuridicamente corrette, ed esenti da vizi logici;
esse sono da ritenersi incensurabili in questa sede.
4.3. Per quanto concerne la censura introdotta, sempre con il terzo motivo del suo ricorso, dalla difesa di NA in ordine alla motivazione, ritenuta tautologica e inadeguata, offerta dai giudici di appello a giustificazione della conferma della sua responsabilità concorrente in ordine ai reati sub E) e sub G), si osserva che la Corte territoriale, evidenziando e analizzando i nitidi elementi di prova già enucleati nella prima decisione, ha fornito una spiegazione specifica sia con riferimento al concorso dell'imputato nel trasporto per l'immigrazione illegale di ventuno cittadini extracomunitari accertato a Capo d'Otranto il 16 aprile 2015, sia con riferimento al concorso dell'imputato nel trasporto per l'immigrazione illegale di ventotto cittadini extracomunitari accertato in OR NE il 6 maggio 2015. La doglianza difensiva, in merito alla dedotta omissione di giustificazioni adeguate rispetto alle prospettazioni avanzate con l'atto di appello, non trova conferma. I giudici di appello, con riguardo al reato di cui al capo E), hanno spiegato che le conversazioni individuate ai progr. 1449 RI 269 e 529 RI 350 hanno dimostrato senza possibilità di dubbio alcuno che NA era presente sul luogo in cui stava per sbarcare lo scafo con i migranti condotto da MA e, quando MA era stato arrestato, NA aveva avvertito AB delle difficoltà che stava incontrando per il recupero dell'imbarcazione e dello scafista proprio per la presenza della Guardia di Finanza, fino a quando, alle ore 17,00 dello stesso giorno, AB aveva avvertito NA che MA era stato arrestato. D'altro canto fin dal 23 marzo 2015 lahanno riflettuto i giudici del merito - - partecipazione di NA all'illegale trasporto era emersa dal fatto che AB dalla Grecia, per contattare LA, lo aveva fatto proprio attraverso l'utenza cellulare in uso a NA. Anche da tali dati di fatto si è tratto da parte dei giudici del merito il motivato convincimento del contributo causale consapevolmente apportato da NA nella commissione del corrispondente delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Parimenti, per quanto concerne il trasporto illegale di cui al capo G), la Corte di assise di appello ha argomentato dai fitti contatti fra LA, AB e anche NA oggetto di altrettante conversazioni telefoniche intercettate e adeguatamente valutate, con AB che aveva tenuto costantemente aggiornato NA anche del differimento del viaggio fino al 6 maggio 2015 e, poi, lo aveva allertato dopo la partenza dell'imbarcazione comunicandogli la previsione dell'orario di arrivo, nonché lo aveva successivamente informato 28 SAL dell'arresto dello scafista TI, agevolato dall'installazione del rilevatore GPS -per concludere, con ragionamento congruo e immune sull'imbarcazione stessa da cesure logiche, che anche le fasi di questo trasporto illegale erano risultate del tutto chiare e che il consapevole contributo causale dato da NA alla sua consumazione era emerso in modo egualmente netto. Non può seguirsi il ricorrente nell'implicita sollecitazione a svalutare il quadro costituito dalle richiamate captazioni, prospettato come compendio indiziario inadeguato e non concludente. Deve, sul tema, riaffermarsi il principio di diritto secondo il quale costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità, salvo, quindi, il limite della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 01; fra le successive, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 01; Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, - Quaranta, Rv. 271640-01). La valutazione dei giudici di appello delle richiamare conversazioni si è dispiegata nel binario suindicato. E, in ordine ai fatti ritenuti dai giudici del merito documentati dal contenuto delle captazioni, mette conto evidenziare anche che le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, cit. Rv. 263714 01); per cui si ribadisce che il contenuto di - intercettazioni telefoniche, anche se captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato o dell'imputato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro, fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04). Alla luce di tali coordinate, la motivazione data dalla Corte territoriale per confermare la responsabilità di NA nei due reati fine sub E) e sub G) ha, dunque, tenuto conto della necessità di verificare il rapporto di causalità materiale tra la condotta di quell'agente e il rispettivo evento e di accertare la preventiva adesione psichica di quel compartecipe alla commissione dei corrispondenti delitti: ed è risultato che, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi di 29 Sh entrambi i fatti, NA, in relazione all'univocità sintomatica della condotte serbate, era stato certamente in grado di prevedere in concreto gli eventi inerenti ai corrispondenti trasporti illegali di migranti, mostrando piena adesione psichica ai rispettivi obiettivi e fornendo un contributo causale efficiente rispetto al loro verificarsi. Pertanto, la complessiva censura difensiva prospettata nel terzo motivo del ricorso di questo imputato si rivela priva di fondamento.
5. Non si profila ammissibile la doglianza articolata dalla difesa di AB nel terzo motivo e ripresa, poi, anche nella memoria, con cui si è lamentata l'inadeguata valutazione di determinati fattori favorevoli all'imputato, in specie il suo positivo comportamento processuale e la sua posizione nettamente subordinata a quella di LA, in relazione al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Invero, i giudici di appello, dopo aver conferito rilievo alla gravità dei fatti complessivamente a lui ascritti e al contributo sempre decisivo dato da AB nella perpetrazione dell'analizzata serie di reati, hanno specificamente evidenziato che non erano emersi, né potevano considerarsi addotti elementi effettivamente positivi tali da poter giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti cui all'art. 62-bis cod. pen., non essendosi registrati, fra l'altro, atti di resipiscenza da parte del reo e, anzi, la reiterazione delle gravi condotte accertate dovendo orientare verso un giudizio negativo in ordine alla corrispondente posizione. A fronte di tali adeguati e non illogici argomenti, la doglianza si esaurisce nella prospettazione di una diversa e rivalutativa interpretazione del contegno complessivamente serbato da AB, nel quale la difesa ha sollecitato a reperire, dal suo angolo visuale, elementi favorevoli o, quanto meno, deponenti per la modestia della capacità a delinquere dell'agente. Però, quel che decisivamente rileva in questa sede è che la giustificazione fornita dai giudici di merito, all'evidenza, non può dirsi incongrua, né incoerente. E costituisce principio di diritto, da riaffermarsi, quello secondo cui nel motivare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è necessario e sufficiente che egli con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non - contraddittoria dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati - nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 30 SA 271269-01). In definitiva, siccome la segnalata ratio dell'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al riconoscimento di quelle attenuanti, deve prendersi atto che i giudici di appello si sono mossi nell'alveo di questo principio, per cui il motivo che ha espresso avviso contrario non si è effettivamente confrontato con la motivazione resa nella sentenza impugnata.
6. Non merita di essere condivisa nemmeno la seconda parte del quarto motivo sviluppato dalla difesa di NA con riferimento alla conferma del rigetto, pure per tale imputato, dell'istanza di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale anche per NA, vagliando il, peraltro epidermico, motivo di appello formulato dalla sua difesa in merito alla mancata applicazione in senso a lui favorevole dell'art. 62-bis cod. pen., ha sviluppato considerazioni di segno analogo a quelle già articolare per AB, nel senso che era mancato il riscontro di effettivi indici positivi nella verifica della capacità a delinquere dell'imputato e dei vari criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione all'art. 62- bis cit., per addivenire al riconoscimento delle suddette attenuanti. Nessuna contraddizione si coglie fra questa conclusione basata su una motivazione sintetica, ma effettiva, e non di mero stile e la susseguente - considerazione pure svolta dalla Corte di assise di appello in merito all'evidente subordinazione di NA a LA e alla minore rilevanza della sua posizione, rispetto a quella dei due coimputati, per addivenire a una corrispondente mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il ruolo avuto nella consumazione della serie criminosa, risultato per NA meno pregnante rispetto a quelli di LA e AB, e la sua posizione subordinata a LA hanno esaurito la loro valenza, secondo la congrua spiegazione data dai giudici di appello, nell'individuazione di una congruamente meno grave pena base e in una sensibile riduzione della pena finale, ma, secondo il corretto e incensurabile assunto espresso dai giudici del merito, non hanno costituito, nel loro insieme, un fattore positivo ulteriormente idoneo a legittimare riconoscimento all'imputato delle suddette attenuanti innominate. Anche tale censura formulata dalla difesa di NA va, pertanto, disattesa. 7. È, invece, fondata la doglianza articolata dalla difesa di NA nella prima parte del quarto motivo, in merito alla carenza di una motivazione adeguata alla base della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della 31 SAP transnazionalità con specifico riguardo al reato associativo sub A).
7.1. Sul tema, la Corte di assise di appello, a fronte delle critiche sviluppate negli atti di gravame, ha trattato essenzialmente il punto della compatibilità della circostanza aggravante già prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, ora inserita nel codice sostanziale all'art. 61-bis, in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, ritenendola compatibile con tale fattispecie e, in concreto, sussistente, in relazione ai corrispondenti delitti accertati in questo processo. Si è precisato da parte dei giudici di appello che in ordine a tale circostanza - la quale contempla l'aumento di pena da un terzo alla metà, con l'applicazione dell'art. 416-bis.1, secondo comma, cod. pen., per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato era emersa la sussistenza di un gruppo - organizzato che, prelevando cittadini stranieri dalle coste greche o albanesi, li trasportava sulle coste italiane, situazione nella quale il collegamento con soggetti stranieri era desumibile dalla tipologia di reato e dalle modalità di svolgimento delle condotte illecite, posto che sulle coste straniere i migranti giungevano in virtù dell'attivazione della preventivabile organizzazione del viaggio dai rispettivi paesi di origine, con stazionamento previsto ivi, sino alla maturazione delle condizioni per il trasporto verso l'Italia, sicché a provvedere allo spostamento dei migranti, al loro raggruppamento e alla loro preparazione in vista del viaggio verso l'Italia era certamente un gruppo di soggetti stranieri. Tale discorso ha avuto rilievo e non si profila avere formato oggetto di specifica censura con riguardo al ritenuto, corrispondente aggravamento dei - delitti di favoreggiamento dell'immigrazione illegale ex art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998. Esso però non è stato specificamente sviluppato anche in ordine all'applicazione della medesima aggravante al reato di cui all'art. 416 cod. pen., sub A), rispetto a cui pure la circostanza è stata contestata e, nella corrispondente dichiarazione di responsabilità, ritenuta.
7.2. Ora, è vero che, nella struttura del reato continuato, il delitto associativo di cui al capo A) è stato considerato reato satellite. E non si mette in dubbio che, nella commisurazione della pena relativa a reato continuato, assume rilievo, quanto al giudizio di comparazione fra circostanze la corrispondente applicazione con riguardo alle sole aggravanti e attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati satellite esclusivamente ai fini dell'aumento di pena, ex art. 81 cod. pen. (fra le altre, Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, Rv. 272567 - 01). Il principio, però, conferma l'interesse delle parti ad accertare la 32 sussistenza o meno - della circostanza aggravante anche con riguardo al solo reato satellite, perché il rilievo ai fini sanzionatori della corrispondente violazione della legge penale (se aggravata oppure no) è suscettibile di mutare a seconda del relativo esito decisorio. Puntualizzato ciò, occorre richiamare i cardini dell'elaborazione maturata sul concetto giuridico di transnazionalità e sulla relativa circostanza aggravante. Si è autorevolmente chiarito che la transnazionalità non è un elemento costitutivo di un'autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile a un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato;
con l'effetto che il solo riconoscimento del carattere transnazionale non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla legge n. 146 del 2006 agli articoli 10, 11, 12 e 13. Sotto altro e distinto aspetto, si è specificato che il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della legge n. 146 del 2006, in relazione alla configurazione della corrispondente aggravante, è configurabile (secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a e c, della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000, nota come Convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti;
b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli;
c) non occasionalità o estemporaneità della stessa;
d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. In relazione a tali requisiti, è stato desunto che il gruppo criminale organizzato è certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati. Da tali coordinate si è tratto con più pregnante rilievo per la specifica tematica in esame - il corollario che la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, è applicabile 33 Stan Sou anche al reato associativo, sempre che, però, il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, spec. Rv. 255034 - 01, Rv. 255035-01, Rv. 255038-01). In modo coerente con i principi dettati dalla normativa ora chiamata, si è precisato che, se il gruppo criminale organizzato, il cui apporto è il presupposto dell'aggravante, non fosse altro che la contestata associazione per delinquere, non sarebbe ipotizzabile l'esistenza di un gruppo criminale che contribuisca all'esistenza di sé stesso. La formulazione normativa che configura questa circostanza aggravante, nella parte in cui ne evoca il contributo causale, lascia chiaramente intendere che presupposto indefettibile della sua applicazione al reato associativo è la mancanza di immedesimazione del gruppo criminale apportatore del contributo e il sodalizio punito dalla norma incriminatrice del reato associativo, richiedendo, invece, che l'associazione per delinquere e il gruppo criminale organizzato si pongano come entità o realtà organizzative affatto diverse. L'interpretazione orientata in tal senso si basa sul rilievo che la locuzione "dare contributo" postula il dato dell'alterità o della diversità tra i soggetti interessati, ossia tra il soggetto agente, costituto dal gruppo organizzato, e la realtà collettiva, l'associazione, beneficiaria dell'apporto causale, essendo, d'altro canto, chiaro che le locuzioni riferite rispettivamente all'associazione per delinquere e al gruppo organizzato non esprimono, nel linguaggio giuridico, entità omogenee o concettualmente sovrapponibili. Se, dunque, in via generale, ai fini dell'applicazione della circostanza gravante speciale della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod. pen., è sufficiente che le attività illecite siano realizzate in diversi Stati e che all'estero possa trovarsi anche uno soltanto dei componenti del gruppo, chiamato a svolgere un'attività essenziale per la perpetrazione degli illeciti, in quanto sono le attività criminali consumate in più di uno Stato che qualificano come transnazionale il gruppo criminale (Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445-01; con riguardo al reato ex art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, Sez. 1, Sentenza n. 57440 del 23/11/2017, Madbar, Rv. 272395 - 01, ha ritenuto legittima la contestazione dell'aggravante della transnazionalità in relazione al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, giacché quest'ultimo non ha necessariamente natura transazionale alla stregua dei requisiti di cui all'art. 3 della citata legge e, anche qualora in concreto manifesti siffatta natura, la stessa non assorbe il disvalore della predetta aggravante, per la configurabilità della quale è specificamente necessario che la commissione del reato sia stata determinata, o anche solo agevolata, in tutto o in parte, da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più di uno Stato), si deve in pari 34 tempo precisare che tale circostanza aggravante è configurabile con specifico riferimento al delitto di associazione per delinquere, anche qualora questo venga consumato interamente in Italia, fermo restando, però, che per la sua operatività occorre che alla sua realizzazione concorra un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702-04) e che l'applicazione di tale aggravante anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presti il suo contributo alla commissione del reato associativo esige necessariamente l'accertamento del presupposto di fatto che non ricorrano elementi di immedesimazione fra le due strutture criminose (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado Ocaris, Rv. 276701 - 08). Alla luce di queste puntualizzazioni si coglie la fondatezza della doglianza svolta dalla difesa di NA: l'aggravante della transnazionalità è risultata motivata solo per il suo riconoscimento in relazione ai reati fine. Nessuna notazione specifica è stata svolta con riferimento al suo accertamento in ordine al reato di associazione per delinquere, non essendosi chiarito in modo sufficiente se il gruppo di soggetti stranieri di cui ha discorso la Corte territoriale come coadiuvante dall'estero nella commissione dei reati abbia identificato un'entità diversa dall'associazione sub A) e avente i connotati strutturali (meno evoluti dell'associazione, ma pur sempre) identificabili secondo le coordinate dianzi richiamate. Questa specificazione era ed è necessaria anche perché la struttura dell'imputazione inerente all'associazione per delinquere di cui al capo A) aveva prefigurato una situazione di fatto in cui gli imputati qui giudicati, unitamente agli altri, anche non identificati, avevano dato vita a un gruppo criminale organizzato composto da cittadini italiani e stranieri, impegnato in attività criminali in più Stati, tra cui l'Italia, la Grecia e l'Albania. Stante anche questa traccia afferente al fatto contestato, il mancato riferimento ai connotati specifici del gruppo criminale di stranieri coinvolto nell'attività promossa dall'associazione non ha fatto emergere, pertanto, se esso abbia comprovatamente identificato quell'entità criminale ulteriore e diversa rispetto all'associazione alla quale esso poi abbia apportato il contributo tale da integrare la situazione determinatrice della circostanza aggravante speciale. Su tale punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con conseguente rinvio alla competente Sezione distaccata di Taranto Corte di assise di appello di Lecce affinché, nel nuovo giudizio, colmi la rilevata lacuna motivazionale stabilendo, nel rispetto degli indicati principi, se sussista o meno la suddetta aggravante speciale in riferimento al delitto sub A) e, se del caso, ridetermini il trattamento sanzionatorio in modo conseguente. 35 SAX In tali limiti vanno, quindi, accolte l'impugnazione proposta da NA e, per estensione, quelle proposte da LA e AB. Tutti i ricorsi, per le ragioni man mano esposte, sono da rigettarsi nel resto.
8. L'esito decisorio determina i conseguenti effetti in ordine alle statuizioni civili. Per ciò che concerne il regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione del Ministero dell'Interno, parte civile, che ha svolto attività processuale in questa sede, le spese stesse vanno poste a carico dei tre imputati, la cui responsabilità è stata definitivamente accertata e che, pertanto, vanno ritenuti soccombenti rispetto alla corrispondente azione civile. Tali spese sono da liquidarsi nell'opportuna misura indicata in seguito, calcolata secondo i criteri di cui agli artt. 12 e 16 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato anche dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto in relazione alla nota specifica dell'attività effettivamente - - svolta, delle questioni effettivamente trattate e anche del numero di parti nei cui confronti l'azione civile è stata proposta. Applicando tali criteri, spettano alla difesa erariale della parte civile, per compensi professionali, euro 7.000,00. Ai suddetti compensi professionali non va aggiunto alcun ristoro di spese borsuali, non richiesto. Competono alla parte civile, ex art. 2 d.m. n. 55 del 2014, gli accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod. pen. contestata in riferimento al reato di cui al capo A) e rinvia per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di assise di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto. Rigetta nel resto i ricorsi. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ministero dell'Interno, che liquida in complessivi euro 7.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 6 giugno 2024 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Il Consigliere estensore Presidente Depositata in Cancelleria oggi Vincenzo Slani Stefano Mogini 12 SET 2024Roma, Strofici UDIZIARIO IL FUNZIONARIO CHIUDIZIARIO Maring Collag 36