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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 877/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1889/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230044312 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5926/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2480063230044312 del 4.12.2023, notificata in data 21.12.2023 dal Comune di Reggio Calabria.
Deduce la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento (n. 5080063180011802) sottesa all'intimazione impugnata, oltre che dell'originario avviso di accertamento.
Inoltre censura l'atto per l'avvenuto decorso del termine prescrizionale, tenuto conto che l'atto impugnato si riferisce all'IMU per “annualità certamente precedente al 2018” e, quindi, trattandosi di imposta con termine prescrizionale quinquennale, lo stesso è decorso (e ciò anche nell'ipotesi di regolare notifica della presupposta ingiunzione in data 05.12.2018).
Censura, ancora, l'atto per indeterminatezza della richiesta di pagamento contenuta nell'intimazione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, confutando articolatamente le ragioni di parte ricorrente.
All'udienza del 12.12.2024 la Corte, essendo intanto deceduta la ricorrente, ha dichiarato l'interruzione del processo.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Dopo l'interruzione, infatti, il processo non è stato riassunto nei termini di legge e, quindi, si estingue per inattività delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1889/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2480063230044312 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5926/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2480063230044312 del 4.12.2023, notificata in data 21.12.2023 dal Comune di Reggio Calabria.
Deduce la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento (n. 5080063180011802) sottesa all'intimazione impugnata, oltre che dell'originario avviso di accertamento.
Inoltre censura l'atto per l'avvenuto decorso del termine prescrizionale, tenuto conto che l'atto impugnato si riferisce all'IMU per “annualità certamente precedente al 2018” e, quindi, trattandosi di imposta con termine prescrizionale quinquennale, lo stesso è decorso (e ciò anche nell'ipotesi di regolare notifica della presupposta ingiunzione in data 05.12.2018).
Censura, ancora, l'atto per indeterminatezza della richiesta di pagamento contenuta nell'intimazione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, confutando articolatamente le ragioni di parte ricorrente.
All'udienza del 12.12.2024 la Corte, essendo intanto deceduta la ricorrente, ha dichiarato l'interruzione del processo.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Dopo l'interruzione, infatti, il processo non è stato riassunto nei termini di legge e, quindi, si estingue per inattività delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti.