TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/12/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1226/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1226/2021
TRA
C.F. ) – Avv. Giuseppe Currao Parte_1 P.IVA_1 attrice
E
(P.IVA – Avv. Concetta Controparte_1 P.IVA_2
IA MO
convenuta
Conclusioni di parte attrice: note non depositate (si riportano le conclusioni dell'atto di citazione): Contr
“accertare e ritenere che i danni tutti subiti dalla struttura destinata a sita in
AG, c.da e gestita dalla società “ , per come CP_3 Parte_1 analiticamente descritti nel computo metrico estimativo redatto dall'ing.
[...] il 1°.7.2019, sono imputabili agli eventi atmosferici registratisi nel CP_4 territorio di AG nella notte tra l'11 e il 12 maggio 2019 e, quindi, coperti dalla polizza assicurativa n. 1-43252- 21-161226848 stipulata con
[...]
; Controparte_1
- in conseguenza, condannare la al pagamento Controparte_1 in favore di parte attrice della somma di € 12.012,85, a titolo di risarcimento dei danni meglio descritti nel computo metrico redatto dall'ing. in data CP_4
1°.7.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
1 - condannare ancora la al pagamento in favore Controparte_1 di parte attrice dell'ulteriore somma di € 3.050,00 a titolo di risarcimento dei danni descritti nel preventivo redatto da SIEL s.a.s. e quantificati dal perito incaricato dalla compagnia assicuratrice nella somma sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.”
Con vittoria di spese e compensi.”
Conclusioni di parte convenuta:
“rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto;
- ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia per le ragioni spiegate in premessa (1913-1914-1915 cc) e, per l'effetto rigettare e/o ridurre la richiesta di indennizzo;
- dare attocomunque del pagamento delle somme afferenti il fenomeno elettrico pari ad € 3.050,00
- In subordine, ridotta la domanda, contenere la pretesa nei limiti del danno provato e del contratto di assicurazione al netto degli scoperti e della franchigia.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la società attrice rappresentava di Contr condurre in gestione un'attività di in AG (ME), e di essere assicurata con la compagnia convenuta per i possibili danni derivanti alla struttura da eventi calamitosi.
Nella notte tra l'11 e il 12/05/2019, si era abbattuta sul Comune di AG una tempesta d'acqua, accompagnata da forti raffiche di vento e fulmini che avrebbero causato notevoli danni alla struttura. In particolare, i fulmini avrebbero distrutto la centralina elettrica, mentre le forti raffiche di vento avrebbero portato via alcune tegole del tetto;
altre, invece, sarebbero soltanto state sollevate in modo da non poter fungere da protezione. Inoltre, il canale di gronda non sarebbe riuscito più a contenere la sovrabbondante quantità di acqua piovana, finendo con il tracimare sul cornicione. La copiosa quantità di acqua tracimata avrebbe quindi danneggiato “il cornicione su cui poggia il tetto, le pareti esterne del “primo piano” e, in minima parte, anche le pareti esterne del piano terra (…), nonché le condutture dell'impianto di riscaldamento che, a loro volta, danneggiavano i solai tra il primo piano e il piano terra”.
Il danno complessivo, determinato dal computo metrico estimativo prodotto in atti, ammontava ad € 12.012,85, oltre ai danni provocati dai fulmini all'impianto elettrico.
Il tecnico incaricato dalla compagnia convenuta, dopo aver effettuato un sopralluogo in data 16/10/2020, non aveva però riconosciuto alcun danno sussumibile fra
2 quelli coperti dalla polizza, asserendo la mancanza di nesso causale tra i danni lamentati e gli eventi calamitosi denunciati, ad eccezione dei danni all'impianto elettrico cagionati da fulmini, per un ammontare di € 3.050,00. Neppure tale importo era stato però corrisposto dalla nonostante la diffida del 21/03/2021. CP_1
L'attrice chiedeva proponeva quindi domande di pagamento delle indennità previste per tutti i danni subiti, sulla base della copertura assicurativa.
1.2. La convenuta si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_1 tardività della denuncia di sinistro, avvenuta a distanza di un anno dai presunti eventi calamitosi, con conseguente pregiudizio per l'accertamento degli avvenimenti ed in violazione degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c.
La compagnia eccepiva inoltre l'esclusione dei lamentati danni dalla copertura assicurativa, poiché secondo le condizioni contrattuali la garanzia “non è operante per i danni causati: 1) da usura, difetto di materiali;
2) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali…”, e copre i danni materiali e diretti derivanti da fenomeni atmosferici “quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti…”.
Inoltre, secondo le condizioni di contratto sarebbero coperti soltanto i danni provocati da acqua “penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti causate dagli eventi sopra detti”, mentre, nel caso di specie, l'attrice non avrebbe provato la sussistenza di alcuna “breccia
e/o lesione del tetto”, oltre all'eccezionalità dell'evento atmosferico.
Contestava infine il “quantum” richiesto dall'attrice sulla base del computo metrico prodotto in atti a supporto della domanda.
1.3. All'udienza del 16/11/2022, l'attrice eccepiva la tardività della costituzione della parte convenuta, con conseguente decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui l'eccezione di tardività della denuncia del sinistro sollevata dalla compagnia di assicurazioni.
1.4. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la
3 sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (Cass. 31251/2023; cfr anche Cass. 1558/2018, secondo cui “Nel contratto di assicurazione, l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza è il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, mentre la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto. Ne consegue che, ove un'assicurazione contro gli infortuni mortali preveda che il diritto all'indennizzo spetti nel caso di infortunio causato da sinistro stradale, mentre resti esclusa se la morte sia conseguenza di condizioni fisiche anormali della vittima, i beneficiari avranno l'onere di provare il nesso di causa tra sinistro e morte, mentre l'assicuratore avrà l'onere di provare la preesistenza di condizioni fisiche anormali”).
Nel presente giudizio, l'attrice ha agito per chiedere gli indennizzi contrattualmente previsti per i danni che le sarebbero derivati da distinti eventi atmosferici.
In primo luogo, ha avanzato la richiesta di pagamento dell'importo di € 3.050,00, già riconosciuto nel sopralluogo del 16/10/2020 per i danni conseguiti all'evento
“fulmine” che avrebbe colpito la centralina elettrica. In secundis, ha chiesto la liquidazione dei danni cagionati da altri fenomeni atmosferici, e precisamente da
“tempesta” e “vento”, che avrebbero portato via alcune tegole del tetto e danneggiato
“il cornicione su cui poggia il tetto, le pareti esterne del “primo piano” e, in minima parte, anche le pareti esterne del piano terra (…), nonché le condutture dell'impianto di riscaldamento che, a loro volta, danneggiavano i solai tra il primo piano e il piano terra”, per complessivi € 12.012,85.
3. Con riferimento alla prima domanda, deve darsi atto che, con bonifico dell'11/10/2021, la compagnia di assicurazioni ha provveduto ad effettuare il pagamento della somma di € 3.050,00 a titolo di indennizzo per i danni derivati dall'evento “fulmine” al quadro elettrico.
Con riferimento a tale domanda, deve perciò essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Per quanto attiene, invece, gli ulteriori danni ascritti dall'attrice ai diversi eventi atmosferici della “tempesta” e del “vento” deve rilevarsi che, alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di riparto dell'onere della prova, l'attrice non ha fornito adeguata prova della circostanza che nella notte tra l'11 e il 12/05/2019 “si è
4 verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro”.
Invero, parte attrice ha affermato in atto di citazione che “nella notte tra l'11 e il
12 maggio 2019 si abbatteva su AG una tempesta d'acqua, accompagnata da forti raffiche di vento e fulmini …”, che avrebbe causato dei danni alla propria struttura ricettiva.
Nella nota integrativa al computo metrico redatta dal ctp di parte attrice in data
02/03/2021 (allegato n. 6 di parte attrice) il consulente afferma invece che “il computo metrico, è stato redatto dal sottoscritto, su incarico dei proprietari, in seguito ai danni, subiti dalla struttura ricettiva “ , in seguito agli eventi calamitosi avvenuti Parte_1 nel maggio 2019 ed alla rottura delle condotte dell'impianto di riscaldamento, in corrispondenza della centralina”.
A fronte della richiesta avanzata dall'attrice, la convenuta ha unicamente riconosciuto l'indennizzo per i danni derivati all'impianto elettrico da “fulmine”, ritenendo invece non indennizzabili gli altri danni paventati dall'attrice poiché non riconducibili ad alcun evento atmosferico assicurato, non essendosi rilevata “prova dei lamentati eventi atmosferici estremi (“calamitosi”)”. La stessa compagnia, costituendosi in giudizio, ha ampiamente contestato che si siano verificati gli eventi atmosferici che avrebbero provocato i danni denunciati dall'attrice.
A fronte del sopra indicato riparto dell'onere probatorio, nessuna concreta prova è stata tuttavia fornita dall'attrice né in ordine agli altri eventi atmosferici che sarebbero occorsi nella notte tra l'11 e il 12/05/2019, né, soprattutto, sulla riconducibilità ad essi dei danni denunziati quali conseguenza dei medesimi.
In altri termini, l'attrice ha affermato che quella notte sarebbe occorsa “una tempesta
d'acqua, accompagnata da forti raffiche di vento ..” senza tuttavia fornire alcuna prova di quanto affermato. Non si rinviene in atti alcun documento (foto, bollettino meteo, estratti di giornale che riportino la notizia dell'evento calamitoso verificatosi, ecc.) a riprova dei fatti esposti e, tanto meno, sono stati articolati mezzi istruttori finalizzati a provare la circostanza mediante prova costituenda.
Peraltro, le condizioni contrattuali di polizza (v. art. 2.6.4) configurano espressamente l'indennizzabilità dei danni causati dagli eventi atmosferici invocati dall'attrice, ovvero “tempesta” e “vento”, unicamente “quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurato o no”, circostanza che avrebbe dovuto essere dedotta da parte attrice, e che avrebbe altresì dovuto rendere particolarmente agevole la prova.
5 Viceversa, l'attrice non soltanto non ha fornito alcuna prova degli eventi atmosferici dedotti, per di più, non ha neppure allegato né provato la loro “violenza”, omettendo di fornire prova di tracce (della tempesta o del vento) “riscontrabili su una pluralità di enti, assicurato o no”.
Allo stesso modo, anche con riguardo agli asseriti danni derivanti dall'enorme quantità di acqua piovana riversatasi sul tetto dell'immobile, l'attrice non ha affatto provato, come richiesto dalle condizioni contrattuali (art. 2.6.4), “che l'acqua è penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopra detti”.
In atti, peraltro, non si rinvengono neppure rappresentazioni fotografiche dei danni.
Tali carenze probatorie non vengono neppure sopperite dalla nota integrativa del ctp di parte attrice.
Nella nota del 02/03/2021, il ctp afferma infatti genericamente che l'attrice avrebbe subito dei danni imputabili agli eventi “calamitosi avvenuti nel maggio 2019 ed alla rottura delle condotte dell'impianto di riscaldamento, in corrispondenza della centralina”. Non soltanto, quindi, il tecnico imputa i paventati danni a un fenomeno verificatosi in un lasso temporale più lungo (nel mese di maggio, e non già nella notte tra l'11 e il 12 maggio), ma per di più annovera tra le fonti di danno anche la rottura della condotta dell'impianto di riscaldamento, senza tuttavia indicarne la causa nella particolare “violenza” degli eventi atmosferici invocati.
Dalla perizia non emerge neppure la prova della mancanza delle tegole sul tetto (e di quelle ulteriori divelte), oltre che in generale dei danni, avendo il tecnico unicamente provveduto a predisporre un computo metrico di lavori da eseguire. A fortiori, non risulta provato neppure il nesso causale tra gli asseriti “eventi atmosferici del vento e tempesta”
(per l'appunto non provati) e i paventati danni (di cui, parimenti, non vi è prova in atti).
In mancanza della prova del fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, ovvero “l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza”, la domanda di parte attrice dev'essere rigettata in parte qua.
4. Stante l'intervenuto pagamento dell'indennizzo relativo al danno elettrico soltanto dopo la notifica dell'atto di citazione, le spese di giudizio devono essere compensate nella misura di 1/3.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata, in favore della convenuta ed a carico dell'attrice, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in
€ 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase
6 istruttoria ed € 1.300,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.600,00, da ridursi di 1/3 ad € 2.400,00 oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1226/2021 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara cessata materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennizzo di € 3.050,00 per danni da evento elettrico;
2) rigetta ogni altra domanda proposta dall'attrice;
3) compensa le spese di giudizio nella misura di 1/3;
4) condanna parte attrice alla rifusione della rimanente parte delle spese in favore della convenuta, che liquida, al netto della già operata compensazione, in €
2.400,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 01/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1226/2021
TRA
C.F. ) – Avv. Giuseppe Currao Parte_1 P.IVA_1 attrice
E
(P.IVA – Avv. Concetta Controparte_1 P.IVA_2
IA MO
convenuta
Conclusioni di parte attrice: note non depositate (si riportano le conclusioni dell'atto di citazione): Contr
“accertare e ritenere che i danni tutti subiti dalla struttura destinata a sita in
AG, c.da e gestita dalla società “ , per come CP_3 Parte_1 analiticamente descritti nel computo metrico estimativo redatto dall'ing.
[...] il 1°.7.2019, sono imputabili agli eventi atmosferici registratisi nel CP_4 territorio di AG nella notte tra l'11 e il 12 maggio 2019 e, quindi, coperti dalla polizza assicurativa n. 1-43252- 21-161226848 stipulata con
[...]
; Controparte_1
- in conseguenza, condannare la al pagamento Controparte_1 in favore di parte attrice della somma di € 12.012,85, a titolo di risarcimento dei danni meglio descritti nel computo metrico redatto dall'ing. in data CP_4
1°.7.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
1 - condannare ancora la al pagamento in favore Controparte_1 di parte attrice dell'ulteriore somma di € 3.050,00 a titolo di risarcimento dei danni descritti nel preventivo redatto da SIEL s.a.s. e quantificati dal perito incaricato dalla compagnia assicuratrice nella somma sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.”
Con vittoria di spese e compensi.”
Conclusioni di parte convenuta:
“rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto;
- ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia per le ragioni spiegate in premessa (1913-1914-1915 cc) e, per l'effetto rigettare e/o ridurre la richiesta di indennizzo;
- dare attocomunque del pagamento delle somme afferenti il fenomeno elettrico pari ad € 3.050,00
- In subordine, ridotta la domanda, contenere la pretesa nei limiti del danno provato e del contratto di assicurazione al netto degli scoperti e della franchigia.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la società attrice rappresentava di Contr condurre in gestione un'attività di in AG (ME), e di essere assicurata con la compagnia convenuta per i possibili danni derivanti alla struttura da eventi calamitosi.
Nella notte tra l'11 e il 12/05/2019, si era abbattuta sul Comune di AG una tempesta d'acqua, accompagnata da forti raffiche di vento e fulmini che avrebbero causato notevoli danni alla struttura. In particolare, i fulmini avrebbero distrutto la centralina elettrica, mentre le forti raffiche di vento avrebbero portato via alcune tegole del tetto;
altre, invece, sarebbero soltanto state sollevate in modo da non poter fungere da protezione. Inoltre, il canale di gronda non sarebbe riuscito più a contenere la sovrabbondante quantità di acqua piovana, finendo con il tracimare sul cornicione. La copiosa quantità di acqua tracimata avrebbe quindi danneggiato “il cornicione su cui poggia il tetto, le pareti esterne del “primo piano” e, in minima parte, anche le pareti esterne del piano terra (…), nonché le condutture dell'impianto di riscaldamento che, a loro volta, danneggiavano i solai tra il primo piano e il piano terra”.
Il danno complessivo, determinato dal computo metrico estimativo prodotto in atti, ammontava ad € 12.012,85, oltre ai danni provocati dai fulmini all'impianto elettrico.
Il tecnico incaricato dalla compagnia convenuta, dopo aver effettuato un sopralluogo in data 16/10/2020, non aveva però riconosciuto alcun danno sussumibile fra
2 quelli coperti dalla polizza, asserendo la mancanza di nesso causale tra i danni lamentati e gli eventi calamitosi denunciati, ad eccezione dei danni all'impianto elettrico cagionati da fulmini, per un ammontare di € 3.050,00. Neppure tale importo era stato però corrisposto dalla nonostante la diffida del 21/03/2021. CP_1
L'attrice chiedeva proponeva quindi domande di pagamento delle indennità previste per tutti i danni subiti, sulla base della copertura assicurativa.
1.2. La convenuta si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_1 tardività della denuncia di sinistro, avvenuta a distanza di un anno dai presunti eventi calamitosi, con conseguente pregiudizio per l'accertamento degli avvenimenti ed in violazione degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c.
La compagnia eccepiva inoltre l'esclusione dei lamentati danni dalla copertura assicurativa, poiché secondo le condizioni contrattuali la garanzia “non è operante per i danni causati: 1) da usura, difetto di materiali;
2) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali…”, e copre i danni materiali e diretti derivanti da fenomeni atmosferici “quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti…”.
Inoltre, secondo le condizioni di contratto sarebbero coperti soltanto i danni provocati da acqua “penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti causate dagli eventi sopra detti”, mentre, nel caso di specie, l'attrice non avrebbe provato la sussistenza di alcuna “breccia
e/o lesione del tetto”, oltre all'eccezionalità dell'evento atmosferico.
Contestava infine il “quantum” richiesto dall'attrice sulla base del computo metrico prodotto in atti a supporto della domanda.
1.3. All'udienza del 16/11/2022, l'attrice eccepiva la tardività della costituzione della parte convenuta, con conseguente decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui l'eccezione di tardività della denuncia del sinistro sollevata dalla compagnia di assicurazioni.
1.4. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la
3 sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (Cass. 31251/2023; cfr anche Cass. 1558/2018, secondo cui “Nel contratto di assicurazione, l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza è il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, mentre la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto. Ne consegue che, ove un'assicurazione contro gli infortuni mortali preveda che il diritto all'indennizzo spetti nel caso di infortunio causato da sinistro stradale, mentre resti esclusa se la morte sia conseguenza di condizioni fisiche anormali della vittima, i beneficiari avranno l'onere di provare il nesso di causa tra sinistro e morte, mentre l'assicuratore avrà l'onere di provare la preesistenza di condizioni fisiche anormali”).
Nel presente giudizio, l'attrice ha agito per chiedere gli indennizzi contrattualmente previsti per i danni che le sarebbero derivati da distinti eventi atmosferici.
In primo luogo, ha avanzato la richiesta di pagamento dell'importo di € 3.050,00, già riconosciuto nel sopralluogo del 16/10/2020 per i danni conseguiti all'evento
“fulmine” che avrebbe colpito la centralina elettrica. In secundis, ha chiesto la liquidazione dei danni cagionati da altri fenomeni atmosferici, e precisamente da
“tempesta” e “vento”, che avrebbero portato via alcune tegole del tetto e danneggiato
“il cornicione su cui poggia il tetto, le pareti esterne del “primo piano” e, in minima parte, anche le pareti esterne del piano terra (…), nonché le condutture dell'impianto di riscaldamento che, a loro volta, danneggiavano i solai tra il primo piano e il piano terra”, per complessivi € 12.012,85.
3. Con riferimento alla prima domanda, deve darsi atto che, con bonifico dell'11/10/2021, la compagnia di assicurazioni ha provveduto ad effettuare il pagamento della somma di € 3.050,00 a titolo di indennizzo per i danni derivati dall'evento “fulmine” al quadro elettrico.
Con riferimento a tale domanda, deve perciò essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Per quanto attiene, invece, gli ulteriori danni ascritti dall'attrice ai diversi eventi atmosferici della “tempesta” e del “vento” deve rilevarsi che, alla luce dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di riparto dell'onere della prova, l'attrice non ha fornito adeguata prova della circostanza che nella notte tra l'11 e il 12/05/2019 “si è
4 verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro”.
Invero, parte attrice ha affermato in atto di citazione che “nella notte tra l'11 e il
12 maggio 2019 si abbatteva su AG una tempesta d'acqua, accompagnata da forti raffiche di vento e fulmini …”, che avrebbe causato dei danni alla propria struttura ricettiva.
Nella nota integrativa al computo metrico redatta dal ctp di parte attrice in data
02/03/2021 (allegato n. 6 di parte attrice) il consulente afferma invece che “il computo metrico, è stato redatto dal sottoscritto, su incarico dei proprietari, in seguito ai danni, subiti dalla struttura ricettiva “ , in seguito agli eventi calamitosi avvenuti Parte_1 nel maggio 2019 ed alla rottura delle condotte dell'impianto di riscaldamento, in corrispondenza della centralina”.
A fronte della richiesta avanzata dall'attrice, la convenuta ha unicamente riconosciuto l'indennizzo per i danni derivati all'impianto elettrico da “fulmine”, ritenendo invece non indennizzabili gli altri danni paventati dall'attrice poiché non riconducibili ad alcun evento atmosferico assicurato, non essendosi rilevata “prova dei lamentati eventi atmosferici estremi (“calamitosi”)”. La stessa compagnia, costituendosi in giudizio, ha ampiamente contestato che si siano verificati gli eventi atmosferici che avrebbero provocato i danni denunciati dall'attrice.
A fronte del sopra indicato riparto dell'onere probatorio, nessuna concreta prova è stata tuttavia fornita dall'attrice né in ordine agli altri eventi atmosferici che sarebbero occorsi nella notte tra l'11 e il 12/05/2019, né, soprattutto, sulla riconducibilità ad essi dei danni denunziati quali conseguenza dei medesimi.
In altri termini, l'attrice ha affermato che quella notte sarebbe occorsa “una tempesta
d'acqua, accompagnata da forti raffiche di vento ..” senza tuttavia fornire alcuna prova di quanto affermato. Non si rinviene in atti alcun documento (foto, bollettino meteo, estratti di giornale che riportino la notizia dell'evento calamitoso verificatosi, ecc.) a riprova dei fatti esposti e, tanto meno, sono stati articolati mezzi istruttori finalizzati a provare la circostanza mediante prova costituenda.
Peraltro, le condizioni contrattuali di polizza (v. art. 2.6.4) configurano espressamente l'indennizzabilità dei danni causati dagli eventi atmosferici invocati dall'attrice, ovvero “tempesta” e “vento”, unicamente “quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurato o no”, circostanza che avrebbe dovuto essere dedotta da parte attrice, e che avrebbe altresì dovuto rendere particolarmente agevole la prova.
5 Viceversa, l'attrice non soltanto non ha fornito alcuna prova degli eventi atmosferici dedotti, per di più, non ha neppure allegato né provato la loro “violenza”, omettendo di fornire prova di tracce (della tempesta o del vento) “riscontrabili su una pluralità di enti, assicurato o no”.
Allo stesso modo, anche con riguardo agli asseriti danni derivanti dall'enorme quantità di acqua piovana riversatasi sul tetto dell'immobile, l'attrice non ha affatto provato, come richiesto dalle condizioni contrattuali (art. 2.6.4), “che l'acqua è penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopra detti”.
In atti, peraltro, non si rinvengono neppure rappresentazioni fotografiche dei danni.
Tali carenze probatorie non vengono neppure sopperite dalla nota integrativa del ctp di parte attrice.
Nella nota del 02/03/2021, il ctp afferma infatti genericamente che l'attrice avrebbe subito dei danni imputabili agli eventi “calamitosi avvenuti nel maggio 2019 ed alla rottura delle condotte dell'impianto di riscaldamento, in corrispondenza della centralina”. Non soltanto, quindi, il tecnico imputa i paventati danni a un fenomeno verificatosi in un lasso temporale più lungo (nel mese di maggio, e non già nella notte tra l'11 e il 12 maggio), ma per di più annovera tra le fonti di danno anche la rottura della condotta dell'impianto di riscaldamento, senza tuttavia indicarne la causa nella particolare “violenza” degli eventi atmosferici invocati.
Dalla perizia non emerge neppure la prova della mancanza delle tegole sul tetto (e di quelle ulteriori divelte), oltre che in generale dei danni, avendo il tecnico unicamente provveduto a predisporre un computo metrico di lavori da eseguire. A fortiori, non risulta provato neppure il nesso causale tra gli asseriti “eventi atmosferici del vento e tempesta”
(per l'appunto non provati) e i paventati danni (di cui, parimenti, non vi è prova in atti).
In mancanza della prova del fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, ovvero “l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza”, la domanda di parte attrice dev'essere rigettata in parte qua.
4. Stante l'intervenuto pagamento dell'indennizzo relativo al danno elettrico soltanto dopo la notifica dell'atto di citazione, le spese di giudizio devono essere compensate nella misura di 1/3.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata, in favore della convenuta ed a carico dell'attrice, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in
€ 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase
6 istruttoria ed € 1.300,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.600,00, da ridursi di 1/3 ad € 2.400,00 oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1226/2021 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara cessata materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennizzo di € 3.050,00 per danni da evento elettrico;
2) rigetta ogni altra domanda proposta dall'attrice;
3) compensa le spese di giudizio nella misura di 1/3;
4) condanna parte attrice alla rifusione della rimanente parte delle spese in favore della convenuta, che liquida, al netto della già operata compensazione, in €
2.400,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 01/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
7