Decreto cautelare 7 novembre 2025
Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 09/12/2025, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04036/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4171 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, -OMISSIS- RE Broccoli e Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Napoli, via Firenze n. 32;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Monza e Brianza, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
1. del provvedimento, prot. n. 9170/2025 comunicato in data 07.10.2025, con cui l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS- -OMISSIS-” di Sulbiate/Ronco Briantino ha disposto, per l’anno scolastico 2025/2026, l’assegnazione di sole 14 ore settimanali di sostegno didattico in favore di -OMISSIS-, studentessa riconosciuta portatrice di -OMISSIS- in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - senza tener conto delle effettive esigenze rilevate
dal Gruppo di Lavoro Operativo (All. 1);
2. dei provvedimenti – dei quali non risultano conosciuti gli estremi, in quanto mai pubblicati né comunicati – con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l'Ambito Territoriale Monza Brianza hanno determinato e assegnato all'Istituto Comprensivo "M. -OMISSIS-" di Sulbiate/Ronco Briantino un insufficiente contingente di docenti di sostegno, in violazione:
- dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha definitivamente sostituito i criteri statistici con il principio delle "effettive esigenze rilevate";
- della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di ogni "limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno";
- dell'art. 15, comma 10, della L. 104/1992, che attribuisce al GLO la competenza esclusiva per la "proposta del numero di ore di sostegno";
- dei principi consolidati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 23 marzo 2017, che hanno stabilito il carattere vincolante delle proposte formulate dal GLO e l'illegittimità di ogni riduzione basata su vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche.
***
PER L’ACCERTAMENTO
del diritto della minore a fruire del numero di ore dell’insegnante di sostegno secondo effettive esigenze rilevate dal Gruppo di Lavoro Operativo ed in relazione alla sua condizione di disabilità accertate dalle competenti autorità sanitarie.
PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE
dell’amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per il numero di ore ritenuto necessario dal competente Gruppo di Lavoro Operativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Monza e Brianza, nonché dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2025 il dott. FA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti agiscono nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, alunna di 9 anni riconosciuta dalla competente commissione medica come persona in stato di -OMISSIS- grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che frequenta nel corrente anno scolastico 2025/2026, la classe 4° della scuola primaria.
I ricorrenti lamentano l’illegittimità del provvedimento con il quale è stato assegnato un numero di ore di sostegno inadeguato rispetto ai bisogni educativi dell’alunna, riferendo che il competente gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica (G.L.O.) in data 26 maggio 2025 ha compilato la verifica finale del Piano Educativo Individualizzato relativo all’anno scolastico precedente con l’espressa indicazione, per l’anno scolastico 2025/2026, della necessità di un docente di sostegno per 22 ore settimanali, come monte orario ritenuto necessario per garantire l’integrazione scolastica.
L’indicazione, ampiamente motivata, fa in particolare riferimento alla necessità di consentire una maggiore comprensione, di raggiungere gli obiettivi del piano educativo individualizzato, di sostenere l’attenzione e, in occasione di attività in gruppo, di anticipare i contenuti con modalità mediata e di rendere strutturale un possibile momento di decompressione, anche motoria, di una decina di minuti per ogni ora di attività, al fine di evitare la situazione di sovraccarico sensoriale vissuta durante l’anno e il rischio di disaffezione verso la scuola.
L’Istituto Scolastico, con provvedimento prot. 9170/2025 del 7 ottobre 2025, sulla base di un calcolo quantitativo fondato esclusivamente sulle risorse rese disponibili dall’Ufficio scolastico territoriale, ha comunicato l’assegnazione di due docenti di sostegno per 10 e 4 ore settimanali, per un totale di 14 ore settimanali complessive, inferiore al numero di ore indicato dal G.L.O..
Tale provvedimento è impugnato con tre motivi.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del principio normativo secondo il quale l'assegnazione delle ore di sostegno deve essere effettuata dall'amministrazione scolastica in base alle proposte formulate dal competente gruppo di lavoro operativo.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità della determinazione delle ore di sostegno didattico in base ad un mero criterio statistico, per violazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 e dell’art.19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, anche in ragione del carattere recessivo delle esigenze di bilancio.
Con il terzo motivo denunciano l’assenza di una base istruttoria e il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Il Ministero resistente si è costituito in giudizio eccependo la cessazione della materia del contendere in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, con decreto del dirigente scolastico prot. 10003 del 18 novembre 2025, dopo aver acquisito dall’Ufficio scolastico territoriale Monza Brianza le risorse necessarie per assicurare le ore aggiuntive, è stata disposta l’assegnazione di ulteriori 8 ore di sostegno in favore dell’alunna.
I ricorrenti con memoria hanno convenuto circa il carattere satisfattivo del provvedimento sopravvenuto insistendo tuttavia per la condanna alle spese a carico dell’Amministrazione.
Alla camera di consiglio del 1° dicembre 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, avvisate le parti della possibile definizione del ricorso con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Nel merito della pretesa avanzata dai ricorrenti, come richiesto dalle stesse parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere perché, per effetto del secondo decreto del dirigente scolastico sopravvenuto in corso di causa, è stato assegnato un numero complessivo di 22 ore di sostegno che corrisponde a quello indicato come necessario dal G.L.O. - in sede di verifica finale del Piano Educativo Individualizzato dell’anno scolastico precedente - per assicurare l’integrazione scolastica dell’alunna.
Per il principio della soccombenza virtuale le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura indicata nel dispositivo.
Sul punto è sufficiente richiamare quanto statuito in casi analoghi (cfr. le sentenze della Sezione 17 novembre 2025, n. 3705; 12 novembre 2025, n. 3672; 30 ottobre 2025, n. 3490), sulla base dei principi consolidati della giurisprudenza in materia, circa la necessità che i procedimenti riguardanti gli alunni diversamente abili si debbano concludere con atti del dirigente scolastico di assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguato alle specifiche esigenze di integrazione scolastica dell’alunno (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023), dovendosi escludere la legittimità, rispetto alle proposte del G.L.O., di riduzioni quantitative basate su limiti di organico o su vincoli finanziari, in quanto tali da considerarsi adottate in assenza di una istruttoria e di una motivazione appropriate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna, per il principio della soccombenza virtuale, l’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore della parte ricorrente della somma di € 1.000,00 a titolo di compensi e spese oltre ad iva e cpa con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA LI, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.