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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 844/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 844/2024 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pignatta n. 55 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Catia Rubboli, presso CodiceFiscale_1 il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Viale della Lirica n. 49, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Brandolini n. 14 (c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Patrizia Zaffagnini C.F._2
e AN RA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Ravenna, Viale Randi
n. 36, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1
INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte autorizzate depositate in data 07-08.10.2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 29/09/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue:
“affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso il padre e diritto di visita della madre così come prescritto dal CTU con calendario a cadenza quindicinale da intendersi qui integralmente richiamato;
obbligo per di Controparte_1 versare a entro il giorno 10 di ogni mese assegno di € 50,00 annualmente rivalutabili Parte_1 in base agli indici ISTAT a titolo di concorso nel mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore come da Protocollo in essere presso questo Tribunale;
assegno unico universale interamente a favore di;
supervisione e monitoraggio del Parte_1 nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con attivazione di un percorso si sostegno alla genitorialità per spese di lite compensate.” Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 15/04/2024 conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, deducendo di Controparte_1 aver intrapreso con la convenuta una convivenza more uxorio a far data dall'agosto 2020, nell'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Grattacoppa (RA), Via Scolo Pignatta n. 55, dalla quale era nata la figlia , in Ravenna il 21/06/2021, riconosciuta da entrambi i Persona_1 genitori, e che, successivamente, i rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza nel maggio 2023.
Con decreto emesso in data 24/04/2024, vista l'istanza di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis
15 c.p.c. contenuta nell'atto introduttivo, il Giudice relatore delegato preliminarmente affidava la minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, fissava per la conferma, modifica o revoca del suddetto provvedimento l'udienza del 09/05/2024 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 29/04/2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
All'udienza del 09/05/2024 il Giudice relatore delegato confermava il decreto emesso in data
24/04/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., con alcune integrazioni richieste dalle parti.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 14/06/2024 la resistente
, la quale, contestate le allegazioni del ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni diverse Controparte_1 da quelle indicate da . Parte_1 All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 18/07/2024, il Giudice relatore delegato, con ordinanza del 24/08/2024, disponeva in via temporanea ed urgente, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., come segue:
“- che la minore sia temporaneamente affidata ai servizi sociali come da decreto ex art. 473 bis 15
c.p.c. e con le modifiche/integrazioni di cui all'udienza del 9/5/2024;
- che la minore stia con i genitori come da calendario suggerito dai servizi sociali nella relazione datata 8/7/2024, inoltrata al Tribunale il 10/7/2024 (nel fascicolo telematico cfr. decreto di visto depositato il 16/7/2024);
- che la madre contribuisca al mantenimento della figlia nella misura di euro 50,00 mensili, da versare entro il giorno 10 di ogni mese a .” Parte_1
Con ordinanza istruttoria del 18/02/2025, vista la relazione depositata dai Servizi Sociali, il Giudice disponeva procedersi a CTU psicologica sulla minore e sulla capacità genitoriale delle parti e nominava la Dott.ssa di Ravenna. Persona_2
All'esito della CTU, all'udienza del 25/09/2025 il Giudice relatore delegato si riservava per effettuare alle parti proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc.
Alla successiva udienza del 29/09/2025, il Giudice formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, alla quale le stesse hanno aderito congiuntamente, come da note scritte autorizzate depositate in data 07-08/10/2025.
Con ordinanza del 24/10/2025 la causa veniva pertanto rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti in data 29/10/2025.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del
29/09/2025, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati della minore . Persona_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
844/2024 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui ritrascritti, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 29/09/2025; b) AFFIDA ai SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI la Controparte_2 supervisione e il monitoraggio del nucleo familiare con attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per Controparte_1
c) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda ai Servizi Sociali Associati Controparte_2
Manda al Giudice Tutelare per la vigilanza all'esito delle relazioni che i Servizi Sociali provvederanno ad inviare all'intestato Tribunale.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 844/2024 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pignatta n. 55 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Catia Rubboli, presso CodiceFiscale_1 il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Viale della Lirica n. 49, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Brandolini n. 14 (c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Patrizia Zaffagnini C.F._2
e AN RA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Ravenna, Viale Randi
n. 36, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1
INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte autorizzate depositate in data 07-08.10.2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 29/09/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue:
“affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso il padre e diritto di visita della madre così come prescritto dal CTU con calendario a cadenza quindicinale da intendersi qui integralmente richiamato;
obbligo per di Controparte_1 versare a entro il giorno 10 di ogni mese assegno di € 50,00 annualmente rivalutabili Parte_1 in base agli indici ISTAT a titolo di concorso nel mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore come da Protocollo in essere presso questo Tribunale;
assegno unico universale interamente a favore di;
supervisione e monitoraggio del Parte_1 nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con attivazione di un percorso si sostegno alla genitorialità per spese di lite compensate.” Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 15/04/2024 conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, deducendo di Controparte_1 aver intrapreso con la convenuta una convivenza more uxorio a far data dall'agosto 2020, nell'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Grattacoppa (RA), Via Scolo Pignatta n. 55, dalla quale era nata la figlia , in Ravenna il 21/06/2021, riconosciuta da entrambi i Persona_1 genitori, e che, successivamente, i rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza nel maggio 2023.
Con decreto emesso in data 24/04/2024, vista l'istanza di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis
15 c.p.c. contenuta nell'atto introduttivo, il Giudice relatore delegato preliminarmente affidava la minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, fissava per la conferma, modifica o revoca del suddetto provvedimento l'udienza del 09/05/2024 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 29/04/2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
All'udienza del 09/05/2024 il Giudice relatore delegato confermava il decreto emesso in data
24/04/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., con alcune integrazioni richieste dalle parti.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 14/06/2024 la resistente
, la quale, contestate le allegazioni del ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni diverse Controparte_1 da quelle indicate da . Parte_1 All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 18/07/2024, il Giudice relatore delegato, con ordinanza del 24/08/2024, disponeva in via temporanea ed urgente, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., come segue:
“- che la minore sia temporaneamente affidata ai servizi sociali come da decreto ex art. 473 bis 15
c.p.c. e con le modifiche/integrazioni di cui all'udienza del 9/5/2024;
- che la minore stia con i genitori come da calendario suggerito dai servizi sociali nella relazione datata 8/7/2024, inoltrata al Tribunale il 10/7/2024 (nel fascicolo telematico cfr. decreto di visto depositato il 16/7/2024);
- che la madre contribuisca al mantenimento della figlia nella misura di euro 50,00 mensili, da versare entro il giorno 10 di ogni mese a .” Parte_1
Con ordinanza istruttoria del 18/02/2025, vista la relazione depositata dai Servizi Sociali, il Giudice disponeva procedersi a CTU psicologica sulla minore e sulla capacità genitoriale delle parti e nominava la Dott.ssa di Ravenna. Persona_2
All'esito della CTU, all'udienza del 25/09/2025 il Giudice relatore delegato si riservava per effettuare alle parti proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc.
Alla successiva udienza del 29/09/2025, il Giudice formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, alla quale le stesse hanno aderito congiuntamente, come da note scritte autorizzate depositate in data 07-08/10/2025.
Con ordinanza del 24/10/2025 la causa veniva pertanto rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti in data 29/10/2025.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del
29/09/2025, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati della minore . Persona_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
844/2024 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui ritrascritti, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 29/09/2025; b) AFFIDA ai SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI la Controparte_2 supervisione e il monitoraggio del nucleo familiare con attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per Controparte_1
c) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda ai Servizi Sociali Associati Controparte_2
Manda al Giudice Tutelare per la vigilanza all'esito delle relazioni che i Servizi Sociali provvederanno ad inviare all'intestato Tribunale.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè