Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 1
Sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l'atto che le include (nella specie, la comunicazione della notizia di reato) è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse.
Commentario • 1
- 1. Dichiarazioni spontanee, segnalazioni anonime e non menzione: i limiti dell’inutilizzabilità e il dovere di motivazione (Cass. pen. n. 18863/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 maggio 2025
La sentenza in argomento affronta tre profili: l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'indagato acquisite nella fase iniziale; l'irrilevanza della mancata verbalizzazione della segnalazione anonima ai fini della nullità; il dovere di motivazione specifica in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna, che se omessa comporta annullamento con rinvio. Il caso riguarda due imputati condannati per furto aggravato di legname in area protetta, con dichiarazione di prescrizione per altro reato ambientale (art. 734 c.p.), che avevano contestato l'utilizzabilità di atti d'indagine e lamentato l'omessa valutazione del beneficio ex art. 175 c.p. I fatti La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2017, n. 26209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26209 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
26209-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 23.02.2017 Sentenza n. 494 Reg. gen. n. 28379/2016 composta dai signori: dott. Ugo De Crescienzo Presidente dott. Luigi Agostinacchio Consigliere dott. Marco Maria Alma Consigliere Consigliere est. dott. Giuseppe Sgadari dott. Sandra Recchione Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: NE FR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 06/11/2015 della Corte di Appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Carmine Stabile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Ferdinando Izzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Potenza, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Matera dell'11/07/2014, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod.pen. e per quello di cui all'art. 181 D.L.vo n. 42 del 2004, perché, quale proprietario di 1 m un villaggio e di un'azienda agrituristica, invadeva una strada comunale posta in zona tutelata da vincolo paesaggistico, costruendovi abusivamente un cancello in ferro e dei muretti, condannandolo, per tale condotta, alla pena di mesi tre e giorni quindici di reclusione.
2. Ricorre per cassazione FR NE, a mezzo del suo difensore e con unico atto, deducendo: 1) e 4) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, cui la Corte perveniva, con mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, senza tenere conto delle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello e dei documenti acquisiti agli atti, a proposito della mancanza di riferibilità delle opere abusive al ricorrente, non essendo egli proprietario del villaggio e dell'agriturismo, committente o direttore dei lavori delle opere stesse, che sarebbero state effettuate dal suo defunto genitore;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'assunzione di una prova decisiva in ordine alla riferibilità della condotta al padre dell'imputato; 3) violazione di legge per avere la Corte utilizzato una dichiarazione resa dall'imputato ai Vigili Urbani, senza l'assistenza del difensore, contenuta nella comunicazione di notizia di reato acquisita al fascicolo del dibattimento solo con riguardo alla descrizione del fatto;
5) violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, intervenuta prima della sentenza di primo grado, in ordine al reato paesaggistico di cui all'art. 181 D.L.vo 42 del 2004, con consequenziale revoca dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi di cui alla sentenza di primo grado;
6) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva concesso la sospensione condizionale della pena subordinandola alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
7) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Quanto ai motivi con i quali si censura il giudizio di responsabilità del ricorrente, deve sottolinearsi che la Corte di Appello ha posto a base della decisione di condanna, oltre a quanto affermato dal Tribunale circa la 2 M riconducibilità dei manufatti abusivi all'imputato (con il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado nella parte in cui svolgeva considerazione sulla proprietà dell'agriturismo e del "villaggio"), anche la presenza del ricorrente al momento del sopralluogo dei vigili urbani e, soprattutto, le dichiarazioni autoaccusatorie da costui rese nell'immediatezza dei fatti.
1.2 E' evidente, nella motivazione della Corte, la portata dirompente di quest'ultimo elemento, che il Tribunale non aveva valorizzato e del quale il ricorrente contesta l'utilizzabilità. Si tratta, come emerge dai documenti allegati al ricorso e dalla stessa sentenza impugnata, di dichiarazioni spontanee rese dal NE nell'immediatezza dei fatti. Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità - Sez.3, n. 48508 del 03/11/2009, Di Ronza, Rv. 245622; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Maniglia, Rv. 263218) tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate sia nella fase delle indagini preliminari, per sorreggere una valutazione relativa agli indizi di colpevolezza, sia in sede di giudizio abbreviato. Ed è altrettanto pacifico, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che ad esse non si applichino le norme inerenti alle garanzie difensive, previste per l'interrogatorio, al quale le dichiarazioni spontanee non sono assimilabili (Sez. 4, n. 15018 del 25/02/2011, Amata, Rv. 250228; Sez.3, n. 46040 del 13/11/2008, Bamba, Rv. 241776). La disciplina giuridica di tali dichiarazioni, prevista dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., non ne consentirebbe l'utilizzabilità al dibattimento se non per le contestazioni, ex art. 503, comma 3, cod. proc. pen.. 1.3 Tuttavia, nel caso in esame, tali dichiarazioni spontanee sono pienamente utilizzabili. Esse, infatti, risultano contenute all'interno della comunicazione di notizia di reato del 10 luglio del 2008, che le parti processuali, all'udienza del 3 aprile 2014, avevano acquisito di comune accordo, come emerge dal verbale e dalla trascrizione di quella udienza. Laddove, l'utilizzabilità del contenuto dell'atto propulsivo di indagine non risulta essere stata in alcun modo limitata, come sovente avviene su specifica richiesta, a specifiche parti di esso. Sicché, si rivela incongruo il richiamo difensivo alla possibilità di acquisizione e successiva utilizzazione della comunicazione di notizia di reato soltanto nella parte in cui essa ha natura di atto irripetibile (e, dunque, quanto alla constatazione dello stato dei luoghi o ad altre evidenze modificabili nel tempo). Tale possibilità di acquisizione non presuppone l'accordo tra le parti - elemento non a caso obliterato dal ricorrente che supera ogni limitazione circa la 3 m completa utilizzabilità dell'atto, ivi comprese le dichiarazioni spontanee dell'imputato in esso contenute. Sul punto, la Corte di cassazione, in una decisione condivisa dal collegio, aveva già avuto modo di osservare che alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen., la quale concerne l'esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini e sono utilizzabili se il relativo verbale è stato acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti (sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, Di Stadio, Rv. 231689). Né, peraltro, si potrebbe obbiettare alcunché riguardo all'assenza di autonomo verbale contenente le dichiarazioni spontanee. Infatti, con riferimento a dichiarazioni spontanee contenute in un verbale di perquisizione o di sequestro, risulta condivisibile, per la sovrapponibilità delle situazioni di fatto, quanto sostenuto da Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, Labonia, Rv. 252279, secondo cui le dichiarazioni spontanee sono utilizzabili anche se non inserite in autonomo verbale.
1.4 Da quanto detto consegue che il contenuto delle dichiarazioni confessorie dell'imputato, ha consentito alla Corte di Appello di superare ogni altra doglianza difensiva in punto di prova della responsabilità del ricorrente, attraverso una motivazione immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. E ciò, anche con riguardo alla necessità di una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, finalizzata ad escutere un testimone che, ad onta della confessione dell'imputato, avrebbe dovuto dichiarare che il cancello abusivo posto sul suolo comunale era stato realizzato non da quest'ultimo ma dal di lui padre. Tali considerazioni rispondono ai primi quattro motivi di ricorso, che per le ragioni espresse risultano manifestamente infondati.
2.Come, del pari, il quinto motivo. Il reato inerente la violazione paesaggistica ha natura permanente, in quanto l'offesa al bene tutelato si protrae sino a quando esiste il manufatto, con la conseguenza che la condotta non può dirsi prescritta. Circostanza che consente di ritenere assorbito anche il successivo motivo di ricorso, rimanendo valutazione di puro merito, non sindacabile in questa sede, la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
3. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo. Si rammenti che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di 4 merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;
Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Gli stessi criteri presiedono al corretto esercizio da parte del giudice del potere di sostituire la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria (Sez. 3, n. 19236 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Nel caso in esame, sia l'entità della pena peraltro ben al di sotto della media edittale sia il diniego della sua sostituzione nella corrispondente pena pecuniaria, sono stati motivati congruamente dalla Corte di Appello, con il riferimento al precedente penale specifico del ricorrente, alle modalità del fatto ed all'assenza di elementi a favore dell'imputato. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento/00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23 febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo De Crescienzo Giuseppe Sgadari DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 25 MAG. 2017 IL MA DI CANCELLIERE E R P Claudia Pianelli U 5