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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/05/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1932/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SILIPO COSMINA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2019, la signora Parte_2 proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' di cancellazione di giornate CP_1
lavorative agricole per gli anni 2017 e 2018, notificato mediante pubblicazione nell'elenco di variazione primo del 5 giugno 2019, affisso dal 15 al 30 giugno 2019.
Deduceva parte ricorrente che a seguito di un accertamento ispettivo le erano state disconosciute le giornate lavorative per gli anni sopra indicati, con conseguente emissione di atti di recupero delle prestazioni percepite. A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva di aver effettivamente svolto attività lavorativa per l'impresa agricola in questione, per un totale di 52 giornate, come risultante da contratto
1 regolarmente sottoscritto. Contestava, pertanto, l'illegittimità del provvedimento di cancellazione per violazione di legge, richiamando in particolare le disposizioni a tutela del contribuente di cui all'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nonché l'art. 38 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Chiedeva altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in via istruttoria, l'ammissione della prova testimoniale.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'infondatezza del ricorso. In particolare, CP_1 osservava che per l'anno 2018 non risultava alcun provvedimento di cancellazione e che sull'estratto contributivo erano regolarmente annotate 51 giornate lavorative. Ribadiva, con riferimento all'anno 2017, l'inesistenza del rapporto di lavoro dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso e l'ammissione della prova testimoniale mediante escussione degli ispettori verbalizzanti.
All'udienza del 24 novembre 2022 venivano escussi i testimoni indicati dalla parte ricorrente, e i quali confermavano Testimone_1 Testimone_2
integralmente le circostanze dedotte in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. La documentazione prodotta e le risultanze istruttorie, in particolare le deposizioni dei testimoni escussi, hanno fornito riscontro attendibile circa lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte della ricorrente per l'azienda agricola indicata nel ricorso, per un numero di giornate coerente con quanto dichiarato. I testimoni hanno confermato la presenza della lavoratrice sui luoghi di lavoro e le modalità di svolgimento dell'attività.
2. L' , a fronte di tali risultanze, non ha fornito elementi idonei a superare la prova CP_1 contraria, limitandosi ad affermare l'inesistenza del rapporto senza produrre in giudizio il verbale ispettivo e senza fornire ulteriori elementi di riscontro documentale o testimoniale, malgrado l'ammissione della prova sugli ispettori verbalizzanti, che non sono stati escussi.
3. Deve, pertanto, ritenersi non sufficientemente motivato e fondato il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative riferite all'anno 2017, con conseguente illegittimità dell'accertamento di indebito e delle richieste restitutorie connesse. Quanto
2 all'anno 2018, non risultando alcuna cancellazione formalizzata, come ammesso dalla stessa , deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per CP_1
sopravvenuta carenza di interesse.
4. Stante la reciproca soccombenza si ritiene equo compensare le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando,
– Accoglie il ricorso per quanto riguarda l'anno 2017 e, per l'effetto, annulla il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative riferite all'anno 2017, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla revoca delle richieste restitutorie dell'indebito;
– Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'anno 2018;
– Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, 29/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1932/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SILIPO COSMINA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2019, la signora Parte_2 proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' di cancellazione di giornate CP_1
lavorative agricole per gli anni 2017 e 2018, notificato mediante pubblicazione nell'elenco di variazione primo del 5 giugno 2019, affisso dal 15 al 30 giugno 2019.
Deduceva parte ricorrente che a seguito di un accertamento ispettivo le erano state disconosciute le giornate lavorative per gli anni sopra indicati, con conseguente emissione di atti di recupero delle prestazioni percepite. A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva di aver effettivamente svolto attività lavorativa per l'impresa agricola in questione, per un totale di 52 giornate, come risultante da contratto
1 regolarmente sottoscritto. Contestava, pertanto, l'illegittimità del provvedimento di cancellazione per violazione di legge, richiamando in particolare le disposizioni a tutela del contribuente di cui all'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nonché l'art. 38 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Chiedeva altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in via istruttoria, l'ammissione della prova testimoniale.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'infondatezza del ricorso. In particolare, CP_1 osservava che per l'anno 2018 non risultava alcun provvedimento di cancellazione e che sull'estratto contributivo erano regolarmente annotate 51 giornate lavorative. Ribadiva, con riferimento all'anno 2017, l'inesistenza del rapporto di lavoro dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso e l'ammissione della prova testimoniale mediante escussione degli ispettori verbalizzanti.
All'udienza del 24 novembre 2022 venivano escussi i testimoni indicati dalla parte ricorrente, e i quali confermavano Testimone_1 Testimone_2
integralmente le circostanze dedotte in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. La documentazione prodotta e le risultanze istruttorie, in particolare le deposizioni dei testimoni escussi, hanno fornito riscontro attendibile circa lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte della ricorrente per l'azienda agricola indicata nel ricorso, per un numero di giornate coerente con quanto dichiarato. I testimoni hanno confermato la presenza della lavoratrice sui luoghi di lavoro e le modalità di svolgimento dell'attività.
2. L' , a fronte di tali risultanze, non ha fornito elementi idonei a superare la prova CP_1 contraria, limitandosi ad affermare l'inesistenza del rapporto senza produrre in giudizio il verbale ispettivo e senza fornire ulteriori elementi di riscontro documentale o testimoniale, malgrado l'ammissione della prova sugli ispettori verbalizzanti, che non sono stati escussi.
3. Deve, pertanto, ritenersi non sufficientemente motivato e fondato il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative riferite all'anno 2017, con conseguente illegittimità dell'accertamento di indebito e delle richieste restitutorie connesse. Quanto
2 all'anno 2018, non risultando alcuna cancellazione formalizzata, come ammesso dalla stessa , deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per CP_1
sopravvenuta carenza di interesse.
4. Stante la reciproca soccombenza si ritiene equo compensare le spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando,
– Accoglie il ricorso per quanto riguarda l'anno 2017 e, per l'effetto, annulla il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative riferite all'anno 2017, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla revoca delle richieste restitutorie dell'indebito;
– Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'anno 2018;
– Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, 29/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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