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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/09/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1106 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.7.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
5 Settembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1106/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: diritto alla stabilizzazione;
illegittima reiterazione contratti a termine;
differenze retributive;
risarcimento del danno comunitario;
T R A
(C.F.: ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli Avv.ti N. Carbone e M. Catanese;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. N. Pergolizzi;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.03.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, dottoressa in psicologia con specializzazione in psicoterapia, ha lamentato l'illegittimità dei contratti a termine sulla scorta dei quali ha prestato e presta servizio presso il Centro Regionale Epilessie del Grande Ospedale
Metropolitano di Reggio Calabria a far data dal 7.07.2015, assumendo di aver diritto ad ottenere la stabilizzazione diretta e la corresponsione di somme a vario titolo derivanti dall'illegittimo utilizzo reiterato del predetto strumento negoziale.
In particolare, ricostruendo il proprio iter professionale con il resistente, ne ha rappresentato l'avvio in forza di una borsa di studio annuale e rinnovabile, conferitale all'esito di concorso indetto Parte dal con deliberazione n. 428 del 30.03.2015.
Proseguendo ha riferito che alla sua scadenza, il suindicato rapporto era stato costantemente rinnovato per gli anni successivi per mezzo di plurimi contratti, definiti “a progetto”, aventi l'identico fine di svolgimento dell'attività di psicologa di reparto, avvenuto dapprima in affiancamento allo strutturato e, a seguito della sua messa in quiescenza (dall'1.10.2019), in piena autonomia.
Tanto premesso, richiamando la disciplina in materia di stabilizzazione introdotta dal d.lgs.
75/2017 e rappresentando il possesso di tutti i requisiti all'uopo richiesti, ha lamentato la violazione, da parte dell'azienda ospedaliera resistente, delle clausole da 3 a 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Rilevando inoltre di essere da sempre stata soggetta a vincoli propri della subordinazione, nonché di aver disimpegnato mansioni eccedenti quanto previsto dai contratti di borsa di studio, ha eccepito la natura soltanto simulata di questi ultimi (in realtà celanti un rapporto di tipo subordinato), dalla quale deriverebbe il proprio diritto al corretto trattamento retributivo e previdenziale (quantificato in € 162.103,67), oltre che al risarcimento del danno ex art. 36, co. 5, d. lgs. 165/2001 e finanche al riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini economici e giuridici.
Ha pertanto concluso chiedendo – previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla l.
24 febbraio 2023, n. 14, quanto meno a far data dall'1.10.2019 – la declaratoria del proprio diritto ad ottenere (e, conseguentemente, dell'obbligo dell'azienda ospedaliera resistente di procedere alla) stabilizzazione diretta nel posto di Dirigente Psicologo presso il con Controparte_3
Parte relativa condanna dello stesso al pagamento delle dovute differenze, nella misura sopra individuata, in uno alla rivalutazione ed interessi.
Ha inoltre chiesto il riconoscimento – quanto meno dall'Ottobre 2019 – della sussistenza, nei rapporti di lavoro autonomo a progetto, del vincolo della subordinazione e, di conseguenza, la Parte condanna del al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione della qualifica di
Dirigente Psicologo e – previo riconoscimento della stessa – della maturata anzianità di servizio, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva-previdenziale. Parte Infine ha avanzato, nei confronti del , richiesta di risarcimento del danno da illecita reiterazione dei contratti di borsa di studio a tempo determinato, nella misura di dodici mensilità parametrate alla retribuzione spettantele per ciascun anno di illegittima remunerazione del lavoro prestato (quantificato in complessivi € 147.768,04, oltre al TFR pari a € 14.335,63, oltre interessi e CP_ rivalutazione monetaria); nonché, anche nei confronti dell' richiesta di accertamento e declaratoria del diritto alla ricostruzione della propria posizione assicurativa in relazione a tutta Parte l'attività lavorativa svolta a far data dall'anno 2019, con contestuale condanna del e dell'ente CP_ previdenziale alla ricostruzione della posizione contributiva mediante accredito, da parte dell' dei contributi omessi.
Si è costituito in giudizio il il Controparte_1 quale, contestando in particolare l'assimilabilità dei contratti stipulati dalla ricorrente alla tipologia richiesta dalla norma di cui all'art. 20, co. 1, d.lgs. 75/2017, ha anzitutto negato la concreta sussistenza dei requisiti dalla legge previsti per l'accesso alla stabilizzazione diretta.
Sul punto ha inoltre rilevato come la stabilizzazione del personale precario costituisca una facoltà,
e non un obbligo, per l'Amministrazione; sicché ogni decisione in proposito risulterebbe insindacabile in sede giurisdizionale.
Con riguardo alla natura dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, ha evidenziato la mancata prova di elementi convergenti verso l'effettiva ricorrenza del vincolo di subordinazione, non trovando le asserzioni avanzate in ricorso alcun riscontro nella documentazione allo stesso allegata.
Pertanto, eccependo l'infondatezza delle richieste formulate dalla controparte, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CP_ Si è costituito in giudizio altresì l' che ha chiesto la condanna alla corresponsione della contribuzione non prescritta.
*******
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Come anticipato il thema decidendum attiene al riconoscimento – per un verso – del diritto a ottenere la stabilizzazione ex d.lgs. 75/2017, da parte di una dottoressa in psicologia in servizio presso il in forza di plurimi contratti di Controparte_1 Controparte_1 borsa di studio susseguitisi negli anni;
nonché – per altro verso – della sussistenza di un sostanziale rapporto di subordinazione a dispetto del formale inquadramento come contratto a progetto e, per l'effetto, del diritto alla corresponsione delle differenze retributive ricollegate alla minore remunerazione percepita quale borsista e al mancato riconoscimento dell'anzianità di carriera sul piano giuridico, economico e previdenziale;
oltre alla condanna dell'ente resistente al risarcimento del danno derivante dall'illecita reiterazione dei citati contratti di borsa di studio.
Ciò premesso, procedendo secondo l'ordine delle domande avanzate in sede di ricorso, e dunque principiando da quella afferente al diritto alla stabilizzazione, giova anzitutto richiamare la normativa di riferimento.
In tal senso viene in evidenza l'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017, a norma del quale “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo
6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera
a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.
A tale disciplina di carattere generale si è poi aggiunta, con specifico riguardo al personale sanitario, la previsione di cui al comma 268 della l. 30 dicembre 2021, n. 234, la quale, riproponendo una formula normativa similare, ha disposto che “Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da
COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale dalla disciplina vigente in materia:
[…]
b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2025 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio
2020 e il 31 dicembre 2025, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione”.
Come evidente già da una mera lettura del dato testuale, entrambe le norme richiamate subordinano il ricorso alla stabilizzazione al necessario rispetto delle norme di carattere finanziario che regolano l'agire pubblico;
inoltre, le medesime chiariscono come essa costituisca per l'Amministrazione una mera facoltà, e non un obbligo dal quale farsi derivare un correlato diritto in capo ai lavoratori.
Sul punto va osservato come costituisca principio di diritto ormai granitico quello – a più riprese pronunciato dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui “in linea di principio deve negarsi che
i soggetti titolari dei requisiti previsti dalle varie leggi di stabilizzazione del personale del pubblico impiego intervenute negli anni, a livello sia statale sia regionale, abbiano il diritto ad essere assunti
(v. Cass. n. 24864/2022 e Cass. n. 21806/2023, entrambe richiamate da Cass. n. 32448/2023).
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l'art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 non ha attribuito un diritto soggettivo all'assunzione a tutto il personale precario delle pubbliche amministrazioni, ma ha solo inteso avviare un processo virtuoso di graduale riassorbimento di tale precariato con instaurazione di stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato, necessariamente condizionato dal rispetto delle disponibilità finanziarie e della necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale, nonché dal possesso, da parte dell'aspirante alla stabilizzazione, dei requisiti necessari per l'accesso all'impiego pubblico (v. Cass. S.U. n. 19166/2017 e Cass. n.
23509/2021).
Nemmeno la previsione dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 ha attribuito al lavoratore a tempo determinato un diritto incondizionato alla stabilizzazione presso l'ente di appartenenza, atteso che la determinazione dell'amministrazione a procedervi è condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall'esistenza dei posti in organico da ricoprire e la medesima previsione non dà diritto all'assunzione nella stessa posizione professionale ricoperta nell'ambito dell'ultimo rapporto di lavoro a termine;
in tale ultimo caso, non è neppure configurabile la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE, potendo questa dirsi integrata solo qualora sia prospettata in giudizio e dimostrata l'esistenza di un'operazione di preordinato fraudolento frazionamento in più segmenti del rapporto di lavoro, in realtà connotato da un'intrinseca unitarietà, con l'intento dell'ente di pervenire alla stabilizzazione di un lavoratore in qualifica inferiore a quella che altrimenti sarebbe spettata in virtù dell'unico rapporto illecitamente frazionato (Cass. 2 novembre 2021, n. 31112)”
(cfr. ex multis, Cass. n. 14115/2024).
E ancora “va, infatti, evidenziato che l'inadempimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni dell'obbligo di bandire la procedura riservata, obbligo comunque non sussistente nella fattispecie nella quale viene in rilievo una facoltà (Cass. n. 23019/2018), potrebbe, al più, legittimare una pretesa risarcitoria in relazione al danno da perdita di chance, ma mai fondare il diritto alla costituzione iussu iudicis del rapporto di impiego” (cfr. Cass. n. 9031/2019).
Ebbene alla luce dei richiamati principi di diritto – certamente applicabili anche alla normativa quivi in esame in ragione della identità di ratio – deve concludersi nel senso che nel caso di specie, in disparte il possesso o meno dei requisiti richiesti dalla legge, del tutto priva di fondamento è la pretesa della ricorrente ad ottenere la stabilizzazione per via giudiziale.
Tanto chiarito con riguardo alla prima domanda avanzata in sede di ricorso, a conclusioni di segno opposto deve invece giungersi in relazione a quelle ulteriori legate, nel loro complesso, alla concreta natura da doversi attribuire al rapporto formalmente qualificato come “a progetto” dall
[...]
resistente. CP_4
Sul punto, ferma restando l'utilizzabilità, in linea generale, di contratti a termine da parte dell'ente pubblico, l'indagine – invocata nel caso di specie – va focalizzata sul versante dell'eventuale degenerazione e/o distorsione, in sede di esecuzione, del negozio rispetto alla causa tipica enunciata, unitamente a tutte le conseguenze che ne derivano.
Nel caso de quo, trattandosi di contratti di borsa di studio stipulati in ambito medico, deve ritenersi che detta causa possa individuarsi nell'obiettivo di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità, sovvenzionando – a mezzo apposito assegno – il beneficiario in costanza di svolgimento di attività di ricerca nell'ambito di percorsi formativi e/o progetti (nella specie consistenti nella realizzazione di approfondimenti dello studio clinico dei pazienti “mediante test neuropsicologici di valutazione delle funzioni cerebrali”, da doversi disimpegnare per una media di
120 ore mensili;
cfr. all. 1 e 2 – ricorrente).
Ciò premesso la ricorrente, come accennato, ha lamentato la natura soltanto fittizia dell'attività fattivamente svolta negli anni, in quanto ultronea rispetto all'oggetto delle borse di studio assegnatele e in realtà celante un rapporto lavorativo di tipo subordinato.
È noto che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, oltre ai vari elementi sussidiari quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, l'inserimento nella organizzazione di questo (Cassazione civile, sez. lav., n. 21194 del 2020). In particolare tale tipologia contrattuale si differenzia dalla collaborazione a progetto per il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, assente con riguardo ai borsisti.
Ma se l'eterodirezione può essere al più intesa quale elemento sintomatico della subordinazione, rilievo decisivo assume la dipendenza del lavoratore dal datore di lavoro, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'eterodirezione stessa non costituisce un requisito essenziale e neanche utile a differenziare il lavoro subordinato dalle collaborazioni, la caratteristica peculiare del primo risiedendo nella circostanza che il lavoratore subordinato utilizza mezzi altrui per realizzare un prodotto altrui (la c.d. doppia alienità).
Pertanto allorché un borsista, nell'ambito del progetto a cui è formalmente adibito, piuttosto che rendere una prestazione con mezzi e organizzazione propria, volta ad accrescere la propria formazione culturale e professionale, si inserisca in un'organizzazione altrui e presti servizio con mezzi altrui, per realizzare finalità che appartengono all'attività istituzionale del datore di lavoro, va inteso in tutto e per tutto come un lavoratore subordinato.
Vale richiamare sul punto quanto affermato dalla Corte Costituzionale che distingue la subordinazione tecnico-funzionale – riscontrabile anche “in altri contratti coinvolgenti la capacità di lavoro di una delle parti” (ad esempio in certi rapporti associativi, come quello del socio d'opera di una società lucrativa di persone e dell'associato in partecipazione con apporto di lavoro) – dalla
“subordinazione in senso stretto”, peculiare del rapporto di lavoro subordinato, “la quale è un concetto più pregnante e insieme qualitativamente diverso” (Corte Cost.
5.2.1996 n. 30, red.
Mengoni).
Orbene, integrati i presupposti dell'inserimento pieno nell'organizzazione altrui e della funzionalizzazione dell'attività al raggiungimento di un risultato di cui il titolare del sistema organizzativo si appropria immediatamente, “la subordinazione non è semplicemente un modo di essere della prestazione dedotta in contratto, ma è una qualificazione della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi prescelto dalle parti con la stipulazione di un contratto di lavoro, comportante l'incorporazione della prestazione di lavoro in un'organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, essendo costituita per uno scopo in ordine al quale ella non ha alcun interesse giuridicamente tutelato” (nello stesso senso Cass. n. 820/2007; n.
21646/2006).
Ciò chiarito in ordine al discrimen tra collaborazione a progetto e subordinazione, nel caso di specie dall'istruttoria del giudizio è emerso come la ricorrente fosse stabilmente inserita nell'organizzazione del GOM, e la sua attività fosse, altresì, funzionale al raggiungimento di scopi propri del resistente.
Sul punto deve in primo luogo osservarsi che dai numerosi referti medici profusi in atti emerge per tabulas come la ricorrente abbia effettuato, in via continuativa e lungo tutto il periodo di tempo dedotto in ricorso, colloqui psicologici clinici ed esami neuropsicologici, sottoscrivendone di volta in volta gli esiti quale psicologa (cfr. all. 8-10 – parte ricorrente).
Ciò posto, se tale ultima circostanza – come rilevato anche dal GOM nelle note conclusive del
4.07.2025 – non potrebbe certamente da sola dirsi idonea a provare la natura fittizia della collaborazione (corrispondendo tale attività medica a quella propriamente prevista dai vari contratti di borsa di studio susseguitisi negli anni e da essi riconnessa ai percorsi formativi di volta in volta ivi individuati), nondimeno essa assume una diversa e più pregnante rilevanza ove contestualizzata entro il complessivo quadro fattuale emerso in sede testimoniale.
In tale ottica emblematiche appaiono infatti le dichiarazioni dei testi escussi nel corso dell'udienza del 22.11.2024, tra le quali anzitutto quelle di – dirigente medico in servizio presso Testimone_1
Parte il reparto di neurologia del , struttura cui fa capo la ricorrente – che ha testualmente sostenuto che “ADR [la dott.ssa Svolgeva attività afferente all'oggetto del suo contratto di borsa nonché Pt_1 attività di psicologa proprie del reparto, sia per i pazienti degenti sia per i pazienti che venivano in ambulatorio, anche provenienti da altri reparti.
ADR Conosco la dott.ssa che attualmente è in pensione e sino a quando era in servizio era Tes_2
Dirigente psicologa e si occupava dei pazienti in degenza. Da quando ella è andata via non c'è più nessun dirigente psicologo”.
Lo stesso ha poi confermato più specificamente il tenore delle attività in concreto disimpegnate dalla ricorrente, precisandone l'omogeneità a quelle in precedenza eseguite dalla strutturata dott.ssa nonché le modalità temporali di svolgimento (“secondo l'orario tipico del medico strutturato. Tes_2
Infatti entriamo e usciamo insieme dal reparto”). Circostanze contenutisticamente analoghe sono state riportate altresì dalla teste Testimone_3
Parte
– dipendente del fino all'1.06.2022 in qualità di Amministrativa del Centro regionale epilessia/CRE Neurologia – la quale ha riferito: “ADR Conosco la dott.ssa che era Tes_2 neuropsicologa, medico strutturato. Lei e la erano le uniche due a svolgere attività come Pt_1 neuropsicologhe.
ADR Non ricordo se la è andata in pensione nel 2019 o nel 2020. Da quando ella è andata Tes_2 in pensione è rimasta solo la ricorrente.
ADR Confermo che la ricorrente lavorava prima con la dott.ssa e, dopo il pensionamento Tes_2 di quest'ultima, svolge da sola tutte le prestazioni sopra indicate.
ADR L'orario di lavoro è quello di qualsiasi medico. Spesso l'attività si protrae anche nel pomeriggio, specie quando ci sono riunioni.
ADR Confermo che in linea di massima alcuni giorni erano dedicati alla visita dei pazienti di reparto ed altri alla visita dei pazienti esterni, salvo le urgenze.
ADR Il CRE aveva un responsabile, il Prof. . L'U.O. di neurologia aveva un primario che Per_1 era il dott. La dott.ssa svolgeva attività di neuropsicologa per entrambi, sia per il CRE Per_2 Pt_1 che per l'U.O. di neurologia”.
Da ultimo, la teste – tirocinante presso la struttura de quo – oltre a ribadire il Testimone_4 concreto svolgimento, da parte della ricorrente, di attività proprie di un medico strutturato, ha a sua volta riportato la scansione temporale entro la quale veniva ordinariamente articolata la prestazione lavorativa all'interno del reparto (“… la ricorrente era in reparto dalle 8.30 o 9.00 del mattino sino al pomeriggio. Ho assistito anche a riunioni d'equipe che si tenevano nel pomeriggio così protraendo
l'orario di lavoro”).
Orbene dal tenore complessivo delle richiamate dichiarazioni emerge un contesto lavorativo nel quale l'attività prestata dalla ricorrente non può annoverarsi nella mera collaborazione ovvero nella esecuzione dei percorsi formativi e di studio, dovendosi al contrario includere – a dispetto del formale inquadramento e del nomen iuris riportato da ciascun contratto stipulato – entro i confini della subordinazione.
Appare infatti evidente come, quantomeno a partire dal 24 Settembre 2019 (data di cessazione dal servizio della dott.ssa cfr. all. 4 – ricorrente), l'Amministrazione abbia trasferito di Persona_3 fatto in capo alla ricorrente medesima i compiti e le mansioni in precedenza svolti dalla neuropsicologa strutturata, con ciò adoperandola oltre quanto previsto dai vari progetti, allo scopo
(proprio dell'Azienda ospedaliera) di coprire il vuoto in organico venutosi a creare a seguito della messa in quiescenza di quest'ultima. Alla luce di quanto fin qui esposto deve pertanto dirsi provata (entro il perimetro temporale sopra individuato) la concreta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il GOM, con conseguente diritto della stessa ad ottenere il richiesto trattamento retributivo differenziale.
Sul punto, ai fini dell'esatta definizione del quantum delle differenze retributive, si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio il cui elaborato peritale, una volta depurato dai vizi logico-giuridici afferenti ai criteri di calcolo adottati, rappresentati dal resistente in sede di osservazioni e condivisi da questo Giudicante, ha offerto l'esistenza di un credito retributivo complessivamente pari ad € 176.264,51 (di cui € 160.880,84 a titolo di differenze retributive ed €
15.383,67 a titolo di TFR), calcolato sulla scorta del momento di messa in quiescenza sopra citato, nonché dell'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente a partire dalla medesima data.
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3,
c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione “crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (tra le tante, Cass. Sez. L. n 13624/2020).
Sul principio della necessaria valutazione dell'anzianità di servizio, invece, in applicazione dei precetti di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro della direttiva 1999/70/CE, giova richiamare gli assunti, estensibili anche al caso di specie, esplicitati dalla Suprema Corte (Cass. n. 2232/2020) in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti precari: “L'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio
1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n.
8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n.
4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958;
Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999
e Cass. n. 12756/2003 nonchè la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per
l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” - cfr.
Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass.,
Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr.
Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass.
n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
Da tali principi discende, dunque, l'imprescindibile valutazione degli anni di servizio maturati ai fini della quantificazione del trattamento retributivo e contributivo differenziale dovuto.
La domanda, infine, si concentra altresì sul diverso e sganciato aspetto del pregiudizio patito a seguito dell'illecita reiterazione di contratti di borsa di studio.
Rilevata nei termini sopra enunciati la natura sostanzialmente lavoristica (e subordinata) dei predetti contratti a termine, giova osservare che, in ordine all'esaminanda tematica, si è espressa la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 10951 del 8/5/2018) secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea”.
Pur non essendo esclusa la facoltà della P.A. di ricorrere a forme contrattuali flessibili, tale potere
– nell'ottica del perseguimento dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa
– è stato circoscritto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 165/01, alla sussistenza di esigenze temporanee ed eccezionali, funzionali ad evitare forme di abuso nell'utilizzo di fattispecie negoziali ontologicamente precarie.
Secondo un indirizzo ormai granitico (v. ex multis, Cass. Sez. Lav., 13982/2022), infatti, “Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 81/2015 (già D.Lgs. n.
273/2006), la somministrazione a tempo determinato è legittima anche nell'ambito della pubblica amministrazione, quando sia temporanea. Anche se nella legge non vi è un limite temporale alla successione dei contratti di somministrazione, il legislatore, con l'introduzione delle variegate forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ha sempre richiesto la necessità di esigenze temporanee: così ha fatto con l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001(che, nelle varie versioni, al comma 2 ha elencato le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, somministrazione di lavoro a tempo determinato) e con gli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 276/2003; in tutte le versioni dell'art. 36 del D.Lgs.
n. 165/2001, il ricorso al contratto a termine e più in generale a quello ai contratti di lavoro flessibile
è consentito solo a fronte di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel senso che non può riferirsi ad un fabbisogno ordinario.”
In tale prospettiva già il solo dato temporale, coincidente con la proroga pluriennale dei contratti di borsa di studio, costituisce un indice sintomatico dell'assenza, di fatto, di esigenze temporanee del resistente.
I documenti depositati in atti nonché l'esito delle prove testimoniali, come già ampiamente sopra riportato, hanno restituito un quadro fattuale in cui, in sintesi, è apparso chiaro come la prestazione resa, lungi dall'atteggiarsi quale mera forma di collaborazione nell'ambito di percorsi formativi e di studio, non solo è risultata equiparabile nei contenuti e nell'articolazione organizzativa a quella dei dirigenti psicologi strutturati, ma fosse imprescindibile per l'attività di reparto, così denotando l'assenza di quelle ragioni meramente eccezionali e temporanee sottese all'opzione per rapporti di lavoro precario e, piuttosto, la presenza di una carenza organico-organizzativa la cui risoluzione sarebbe dovuta passare da scelte distinte dalla reiterazione dei contratti di borsa di studio.
In definitiva risultano integrati tutti i presupposti dell'abusiva reiterazione di contratti, dotati di forma flessibile, rispetto ai quali, sotto il profilo della risposta sanzionatoria, le Sezioni Unite (Cass.
SS.UU. n. 5072/2016) hanno ritenuto che: “La clausola 5 nulla dice quanto alle conseguenze dell'eventuale abuso la cui disciplina pertanto è interamente rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale in un ampio e non definito spettro di alternative. La prevenzione dell'abuso implica una reazione con connotazioni, in senso lato, sanzionatorie dell'abuso stesso. Ma queste possono essere, in ipotesi, l'attribuzione di una ragione di risarcimento del danno oppure la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato oppure entrambe... Lo spettro
è ampio ed ampia è la discrezionalità del legislatore nazionale vincolato solo al parametro delle
“misure equivalenti”: al fine della compatibilità comunitaria la reazione “sanzionatoria” dell'ordinamento interno deve avere una forza dissuasiva non inferiore alle misure di prevenzione degli abusi previste dalla clausola 5 cit... La Corte di giustizia ha ritenuto che la direttiva 1999/70/CE
e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (sentenze 8 settembre 2011, in causa C-177/10, ; 7 settembre 2006, Persona_4 in causa C-53104, e;
4 luglio 2006, in causa C-212/04, . Le pronunce Per_5 Per_6 Per_7 della Corte però contengono anche una sorta di riserva, espressa con riferimento al contesto normativo complessivo in cui si inserisce la preclusione alla conversione del rapporto che sconta
l'interpretazione del diritto interno da parte dei giudici nazionali: la compatibilità comunitaria del regime differenziato per i dipendenti a termine delle pubbliche amministrazioni quanto alla preclusione che non consente la conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato deve comunque rispettare il principio dell'equivalenza e quello dell'effettività e dissuasività della reazione dell'ordinamento interno a situazioni di abuso nel ricorso al contratto a termine e quindi della tutela approntata in favore del dipendente pubblico.”
In tal senso, fermo restando il divieto di trasformazione di contratti con le P.A., da tempo determinato a tempo indeterminato, i principi di effettività e dissuasività sopra richiamati hanno trovato approdo concreto nella risposta sanzionatoria individuata nell'art. 32, commi 5 e 7, della legge n. 183 del 2010.
Sul punto è consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav., 24/07/2024, n.20599) secondo cui “la S.C. ha affermato ormai da molti anni che, in materia di pubblico impiego, un rapporto di lavoro a tempo determinato non è suscettibile di conversione in uno a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del
2001, il cui disposto è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale (sent. n. 98 del 2003) e non
è stato modificato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, contenente la regolamentazione dell'intera disciplina del lavoro a tempo determinato. Ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela del diritti del lavoratore, precluso il diritto alla trasformazione del rapporto, residua a favore di quest'ultimo soltanto la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti, per la cui determinazione trova applicazione, d'ufficio ed anche nel giudizio di legittimità, l'art. 32, commi 5 e
7, della legge n. 183 del 2010, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova concreta di un danno, trattandosi di indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine (Cass., Sez. L, n. 19371 del 21 agosto 2013).
Per l'esattezza, ha chiarito che, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs.
n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito (Cass., SU, n. 5072 del 15 marzo 2016; Cass., Sez. L, n. 2175 del 1 febbraio 2021).”
In forza di tali principi di diritto, nella specie, alla luce della pluriennale reiterazione di contratti flessibili e, dunque, del lasso di tempo entro il quale si è consumato l'abusivo utilizzo reiterato dei contratti a termine, il pregiudizio patito dalla ricorrente è quantificabile in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto individuabile in quella dovuta per il mese di Febbraio 2024 (mensilità immediatamente precedente alla proposizione del ricorso) e calcolata, secondo quanto ricostruito dal
CTU, in € 3.616,60 da moltiplicarsi per le menzionate 12 mensilità al punto da determinare un ammontare risarcitorio pari ad € 43.399,20.
In definitiva, per le ragioni ampiamente esposte, il ricorso risulta infondato relativamente alla domanda avente ad oggetto la stabilizzazione e merita invece accoglimento con riguardo alle ulteriori richieste afferenti all'accertamento della subordinazione, al riconoscimento dell'anzianità di servizio e conseguente ricostruzione del percorso di carriera, al diritto di credito alle differenze retributive maturate a far data dal 24.09.2019, al risarcimento del danno comunitario derivante dall'illegittima reiterazione dei contratti di borsa di studio a termine e, infine, al trattamento contributivo dovuto.
Quanto a tale ultimo aspetto, alcuna prescrizione si configura in omaggio alle previsioni contenute nel comma 10, art. 3, l. 335/95, modificato dall'art. 9, d.l. 228/21, per cui “Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2025, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.”.
Con riguardo alle spese di lite, in omaggio al principio della soccombenza parziale, esse – liquidate ex DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, come in dispositivo, sulla base del valore concreto della causa (ricompreso nello scaglione € 52.001,00 – € 260.000,00) vanno poste a carico del Parte resistente per la metà e compensate nel resto. CP_ Appare equa la compensazione delle spese nei confronti dell' stante la novità normativa contenuta nel comma 10, art. 3, l. 335/95.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Parte Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che tra la ricorrente e il , in persona del legale rappresentante p.t., è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto a far data dal 24.09.2019, corrispondente al ruolo di Dirigente medico (psicologo) di cui
CCNL area sanità (dirigenti medici). Parte Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive calcolate, a far data dal 24.09.2019 per le ragioni espresse in parte motiva, in € 176.264,51, oltre la sola maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno della maturazione del diritto.
Dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva, con conseguente Parte CP_ condanna del ai relativi adempimenti in favore dell' a far data dal Settembre 2019. Parte Condanna il , in ragione dell'illegittima reiterazione di contratti di borsa di studio a tempo determinato, al risarcimento del danno comunitario in favore della ricorrente pari ad € 43.399,20. Parte Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2, che liquidano in € 6.695,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Iva e
CPA come per legge.
Compensa le spese nella misura di 1/2. CP_ Compensa integralmente le spese nei confronti dell Parte Pone le spese di CTU definitivamente a carico del resistente .
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 05/09/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.7.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
5 Settembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1106/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: diritto alla stabilizzazione;
illegittima reiterazione contratti a termine;
differenze retributive;
risarcimento del danno comunitario;
T R A
(C.F.: ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli Avv.ti N. Carbone e M. Catanese;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. N. Pergolizzi;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.03.2024 la ricorrente, indicata in epigrafe, dottoressa in psicologia con specializzazione in psicoterapia, ha lamentato l'illegittimità dei contratti a termine sulla scorta dei quali ha prestato e presta servizio presso il Centro Regionale Epilessie del Grande Ospedale
Metropolitano di Reggio Calabria a far data dal 7.07.2015, assumendo di aver diritto ad ottenere la stabilizzazione diretta e la corresponsione di somme a vario titolo derivanti dall'illegittimo utilizzo reiterato del predetto strumento negoziale.
In particolare, ricostruendo il proprio iter professionale con il resistente, ne ha rappresentato l'avvio in forza di una borsa di studio annuale e rinnovabile, conferitale all'esito di concorso indetto Parte dal con deliberazione n. 428 del 30.03.2015.
Proseguendo ha riferito che alla sua scadenza, il suindicato rapporto era stato costantemente rinnovato per gli anni successivi per mezzo di plurimi contratti, definiti “a progetto”, aventi l'identico fine di svolgimento dell'attività di psicologa di reparto, avvenuto dapprima in affiancamento allo strutturato e, a seguito della sua messa in quiescenza (dall'1.10.2019), in piena autonomia.
Tanto premesso, richiamando la disciplina in materia di stabilizzazione introdotta dal d.lgs.
75/2017 e rappresentando il possesso di tutti i requisiti all'uopo richiesti, ha lamentato la violazione, da parte dell'azienda ospedaliera resistente, delle clausole da 3 a 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Rilevando inoltre di essere da sempre stata soggetta a vincoli propri della subordinazione, nonché di aver disimpegnato mansioni eccedenti quanto previsto dai contratti di borsa di studio, ha eccepito la natura soltanto simulata di questi ultimi (in realtà celanti un rapporto di tipo subordinato), dalla quale deriverebbe il proprio diritto al corretto trattamento retributivo e previdenziale (quantificato in € 162.103,67), oltre che al risarcimento del danno ex art. 36, co. 5, d. lgs. 165/2001 e finanche al riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini economici e giuridici.
Ha pertanto concluso chiedendo – previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla l.
24 febbraio 2023, n. 14, quanto meno a far data dall'1.10.2019 – la declaratoria del proprio diritto ad ottenere (e, conseguentemente, dell'obbligo dell'azienda ospedaliera resistente di procedere alla) stabilizzazione diretta nel posto di Dirigente Psicologo presso il con Controparte_3
Parte relativa condanna dello stesso al pagamento delle dovute differenze, nella misura sopra individuata, in uno alla rivalutazione ed interessi.
Ha inoltre chiesto il riconoscimento – quanto meno dall'Ottobre 2019 – della sussistenza, nei rapporti di lavoro autonomo a progetto, del vincolo della subordinazione e, di conseguenza, la Parte condanna del al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione della qualifica di
Dirigente Psicologo e – previo riconoscimento della stessa – della maturata anzianità di servizio, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva-previdenziale. Parte Infine ha avanzato, nei confronti del , richiesta di risarcimento del danno da illecita reiterazione dei contratti di borsa di studio a tempo determinato, nella misura di dodici mensilità parametrate alla retribuzione spettantele per ciascun anno di illegittima remunerazione del lavoro prestato (quantificato in complessivi € 147.768,04, oltre al TFR pari a € 14.335,63, oltre interessi e CP_ rivalutazione monetaria); nonché, anche nei confronti dell' richiesta di accertamento e declaratoria del diritto alla ricostruzione della propria posizione assicurativa in relazione a tutta Parte l'attività lavorativa svolta a far data dall'anno 2019, con contestuale condanna del e dell'ente CP_ previdenziale alla ricostruzione della posizione contributiva mediante accredito, da parte dell' dei contributi omessi.
Si è costituito in giudizio il il Controparte_1 quale, contestando in particolare l'assimilabilità dei contratti stipulati dalla ricorrente alla tipologia richiesta dalla norma di cui all'art. 20, co. 1, d.lgs. 75/2017, ha anzitutto negato la concreta sussistenza dei requisiti dalla legge previsti per l'accesso alla stabilizzazione diretta.
Sul punto ha inoltre rilevato come la stabilizzazione del personale precario costituisca una facoltà,
e non un obbligo, per l'Amministrazione; sicché ogni decisione in proposito risulterebbe insindacabile in sede giurisdizionale.
Con riguardo alla natura dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, ha evidenziato la mancata prova di elementi convergenti verso l'effettiva ricorrenza del vincolo di subordinazione, non trovando le asserzioni avanzate in ricorso alcun riscontro nella documentazione allo stesso allegata.
Pertanto, eccependo l'infondatezza delle richieste formulate dalla controparte, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CP_ Si è costituito in giudizio altresì l' che ha chiesto la condanna alla corresponsione della contribuzione non prescritta.
*******
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Come anticipato il thema decidendum attiene al riconoscimento – per un verso – del diritto a ottenere la stabilizzazione ex d.lgs. 75/2017, da parte di una dottoressa in psicologia in servizio presso il in forza di plurimi contratti di Controparte_1 Controparte_1 borsa di studio susseguitisi negli anni;
nonché – per altro verso – della sussistenza di un sostanziale rapporto di subordinazione a dispetto del formale inquadramento come contratto a progetto e, per l'effetto, del diritto alla corresponsione delle differenze retributive ricollegate alla minore remunerazione percepita quale borsista e al mancato riconoscimento dell'anzianità di carriera sul piano giuridico, economico e previdenziale;
oltre alla condanna dell'ente resistente al risarcimento del danno derivante dall'illecita reiterazione dei citati contratti di borsa di studio.
Ciò premesso, procedendo secondo l'ordine delle domande avanzate in sede di ricorso, e dunque principiando da quella afferente al diritto alla stabilizzazione, giova anzitutto richiamare la normativa di riferimento.
In tal senso viene in evidenza l'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017, a norma del quale “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo
6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera
a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.
A tale disciplina di carattere generale si è poi aggiunta, con specifico riguardo al personale sanitario, la previsione di cui al comma 268 della l. 30 dicembre 2021, n. 234, la quale, riproponendo una formula normativa similare, ha disposto che “Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da
COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale dalla disciplina vigente in materia:
[…]
b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2025 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio
2020 e il 31 dicembre 2025, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione”.
Come evidente già da una mera lettura del dato testuale, entrambe le norme richiamate subordinano il ricorso alla stabilizzazione al necessario rispetto delle norme di carattere finanziario che regolano l'agire pubblico;
inoltre, le medesime chiariscono come essa costituisca per l'Amministrazione una mera facoltà, e non un obbligo dal quale farsi derivare un correlato diritto in capo ai lavoratori.
Sul punto va osservato come costituisca principio di diritto ormai granitico quello – a più riprese pronunciato dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui “in linea di principio deve negarsi che
i soggetti titolari dei requisiti previsti dalle varie leggi di stabilizzazione del personale del pubblico impiego intervenute negli anni, a livello sia statale sia regionale, abbiano il diritto ad essere assunti
(v. Cass. n. 24864/2022 e Cass. n. 21806/2023, entrambe richiamate da Cass. n. 32448/2023).
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l'art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 non ha attribuito un diritto soggettivo all'assunzione a tutto il personale precario delle pubbliche amministrazioni, ma ha solo inteso avviare un processo virtuoso di graduale riassorbimento di tale precariato con instaurazione di stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato, necessariamente condizionato dal rispetto delle disponibilità finanziarie e della necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale, nonché dal possesso, da parte dell'aspirante alla stabilizzazione, dei requisiti necessari per l'accesso all'impiego pubblico (v. Cass. S.U. n. 19166/2017 e Cass. n.
23509/2021).
Nemmeno la previsione dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 ha attribuito al lavoratore a tempo determinato un diritto incondizionato alla stabilizzazione presso l'ente di appartenenza, atteso che la determinazione dell'amministrazione a procedervi è condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall'esistenza dei posti in organico da ricoprire e la medesima previsione non dà diritto all'assunzione nella stessa posizione professionale ricoperta nell'ambito dell'ultimo rapporto di lavoro a termine;
in tale ultimo caso, non è neppure configurabile la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE, potendo questa dirsi integrata solo qualora sia prospettata in giudizio e dimostrata l'esistenza di un'operazione di preordinato fraudolento frazionamento in più segmenti del rapporto di lavoro, in realtà connotato da un'intrinseca unitarietà, con l'intento dell'ente di pervenire alla stabilizzazione di un lavoratore in qualifica inferiore a quella che altrimenti sarebbe spettata in virtù dell'unico rapporto illecitamente frazionato (Cass. 2 novembre 2021, n. 31112)”
(cfr. ex multis, Cass. n. 14115/2024).
E ancora “va, infatti, evidenziato che l'inadempimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni dell'obbligo di bandire la procedura riservata, obbligo comunque non sussistente nella fattispecie nella quale viene in rilievo una facoltà (Cass. n. 23019/2018), potrebbe, al più, legittimare una pretesa risarcitoria in relazione al danno da perdita di chance, ma mai fondare il diritto alla costituzione iussu iudicis del rapporto di impiego” (cfr. Cass. n. 9031/2019).
Ebbene alla luce dei richiamati principi di diritto – certamente applicabili anche alla normativa quivi in esame in ragione della identità di ratio – deve concludersi nel senso che nel caso di specie, in disparte il possesso o meno dei requisiti richiesti dalla legge, del tutto priva di fondamento è la pretesa della ricorrente ad ottenere la stabilizzazione per via giudiziale.
Tanto chiarito con riguardo alla prima domanda avanzata in sede di ricorso, a conclusioni di segno opposto deve invece giungersi in relazione a quelle ulteriori legate, nel loro complesso, alla concreta natura da doversi attribuire al rapporto formalmente qualificato come “a progetto” dall
[...]
resistente. CP_4
Sul punto, ferma restando l'utilizzabilità, in linea generale, di contratti a termine da parte dell'ente pubblico, l'indagine – invocata nel caso di specie – va focalizzata sul versante dell'eventuale degenerazione e/o distorsione, in sede di esecuzione, del negozio rispetto alla causa tipica enunciata, unitamente a tutte le conseguenze che ne derivano.
Nel caso de quo, trattandosi di contratti di borsa di studio stipulati in ambito medico, deve ritenersi che detta causa possa individuarsi nell'obiettivo di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità, sovvenzionando – a mezzo apposito assegno – il beneficiario in costanza di svolgimento di attività di ricerca nell'ambito di percorsi formativi e/o progetti (nella specie consistenti nella realizzazione di approfondimenti dello studio clinico dei pazienti “mediante test neuropsicologici di valutazione delle funzioni cerebrali”, da doversi disimpegnare per una media di
120 ore mensili;
cfr. all. 1 e 2 – ricorrente).
Ciò premesso la ricorrente, come accennato, ha lamentato la natura soltanto fittizia dell'attività fattivamente svolta negli anni, in quanto ultronea rispetto all'oggetto delle borse di studio assegnatele e in realtà celante un rapporto lavorativo di tipo subordinato.
È noto che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, oltre ai vari elementi sussidiari quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, l'inserimento nella organizzazione di questo (Cassazione civile, sez. lav., n. 21194 del 2020). In particolare tale tipologia contrattuale si differenzia dalla collaborazione a progetto per il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, assente con riguardo ai borsisti.
Ma se l'eterodirezione può essere al più intesa quale elemento sintomatico della subordinazione, rilievo decisivo assume la dipendenza del lavoratore dal datore di lavoro, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'eterodirezione stessa non costituisce un requisito essenziale e neanche utile a differenziare il lavoro subordinato dalle collaborazioni, la caratteristica peculiare del primo risiedendo nella circostanza che il lavoratore subordinato utilizza mezzi altrui per realizzare un prodotto altrui (la c.d. doppia alienità).
Pertanto allorché un borsista, nell'ambito del progetto a cui è formalmente adibito, piuttosto che rendere una prestazione con mezzi e organizzazione propria, volta ad accrescere la propria formazione culturale e professionale, si inserisca in un'organizzazione altrui e presti servizio con mezzi altrui, per realizzare finalità che appartengono all'attività istituzionale del datore di lavoro, va inteso in tutto e per tutto come un lavoratore subordinato.
Vale richiamare sul punto quanto affermato dalla Corte Costituzionale che distingue la subordinazione tecnico-funzionale – riscontrabile anche “in altri contratti coinvolgenti la capacità di lavoro di una delle parti” (ad esempio in certi rapporti associativi, come quello del socio d'opera di una società lucrativa di persone e dell'associato in partecipazione con apporto di lavoro) – dalla
“subordinazione in senso stretto”, peculiare del rapporto di lavoro subordinato, “la quale è un concetto più pregnante e insieme qualitativamente diverso” (Corte Cost.
5.2.1996 n. 30, red.
Mengoni).
Orbene, integrati i presupposti dell'inserimento pieno nell'organizzazione altrui e della funzionalizzazione dell'attività al raggiungimento di un risultato di cui il titolare del sistema organizzativo si appropria immediatamente, “la subordinazione non è semplicemente un modo di essere della prestazione dedotta in contratto, ma è una qualificazione della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi prescelto dalle parti con la stipulazione di un contratto di lavoro, comportante l'incorporazione della prestazione di lavoro in un'organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, essendo costituita per uno scopo in ordine al quale ella non ha alcun interesse giuridicamente tutelato” (nello stesso senso Cass. n. 820/2007; n.
21646/2006).
Ciò chiarito in ordine al discrimen tra collaborazione a progetto e subordinazione, nel caso di specie dall'istruttoria del giudizio è emerso come la ricorrente fosse stabilmente inserita nell'organizzazione del GOM, e la sua attività fosse, altresì, funzionale al raggiungimento di scopi propri del resistente.
Sul punto deve in primo luogo osservarsi che dai numerosi referti medici profusi in atti emerge per tabulas come la ricorrente abbia effettuato, in via continuativa e lungo tutto il periodo di tempo dedotto in ricorso, colloqui psicologici clinici ed esami neuropsicologici, sottoscrivendone di volta in volta gli esiti quale psicologa (cfr. all. 8-10 – parte ricorrente).
Ciò posto, se tale ultima circostanza – come rilevato anche dal GOM nelle note conclusive del
4.07.2025 – non potrebbe certamente da sola dirsi idonea a provare la natura fittizia della collaborazione (corrispondendo tale attività medica a quella propriamente prevista dai vari contratti di borsa di studio susseguitisi negli anni e da essi riconnessa ai percorsi formativi di volta in volta ivi individuati), nondimeno essa assume una diversa e più pregnante rilevanza ove contestualizzata entro il complessivo quadro fattuale emerso in sede testimoniale.
In tale ottica emblematiche appaiono infatti le dichiarazioni dei testi escussi nel corso dell'udienza del 22.11.2024, tra le quali anzitutto quelle di – dirigente medico in servizio presso Testimone_1
Parte il reparto di neurologia del , struttura cui fa capo la ricorrente – che ha testualmente sostenuto che “ADR [la dott.ssa Svolgeva attività afferente all'oggetto del suo contratto di borsa nonché Pt_1 attività di psicologa proprie del reparto, sia per i pazienti degenti sia per i pazienti che venivano in ambulatorio, anche provenienti da altri reparti.
ADR Conosco la dott.ssa che attualmente è in pensione e sino a quando era in servizio era Tes_2
Dirigente psicologa e si occupava dei pazienti in degenza. Da quando ella è andata via non c'è più nessun dirigente psicologo”.
Lo stesso ha poi confermato più specificamente il tenore delle attività in concreto disimpegnate dalla ricorrente, precisandone l'omogeneità a quelle in precedenza eseguite dalla strutturata dott.ssa nonché le modalità temporali di svolgimento (“secondo l'orario tipico del medico strutturato. Tes_2
Infatti entriamo e usciamo insieme dal reparto”). Circostanze contenutisticamente analoghe sono state riportate altresì dalla teste Testimone_3
Parte
– dipendente del fino all'1.06.2022 in qualità di Amministrativa del Centro regionale epilessia/CRE Neurologia – la quale ha riferito: “ADR Conosco la dott.ssa che era Tes_2 neuropsicologa, medico strutturato. Lei e la erano le uniche due a svolgere attività come Pt_1 neuropsicologhe.
ADR Non ricordo se la è andata in pensione nel 2019 o nel 2020. Da quando ella è andata Tes_2 in pensione è rimasta solo la ricorrente.
ADR Confermo che la ricorrente lavorava prima con la dott.ssa e, dopo il pensionamento Tes_2 di quest'ultima, svolge da sola tutte le prestazioni sopra indicate.
ADR L'orario di lavoro è quello di qualsiasi medico. Spesso l'attività si protrae anche nel pomeriggio, specie quando ci sono riunioni.
ADR Confermo che in linea di massima alcuni giorni erano dedicati alla visita dei pazienti di reparto ed altri alla visita dei pazienti esterni, salvo le urgenze.
ADR Il CRE aveva un responsabile, il Prof. . L'U.O. di neurologia aveva un primario che Per_1 era il dott. La dott.ssa svolgeva attività di neuropsicologa per entrambi, sia per il CRE Per_2 Pt_1 che per l'U.O. di neurologia”.
Da ultimo, la teste – tirocinante presso la struttura de quo – oltre a ribadire il Testimone_4 concreto svolgimento, da parte della ricorrente, di attività proprie di un medico strutturato, ha a sua volta riportato la scansione temporale entro la quale veniva ordinariamente articolata la prestazione lavorativa all'interno del reparto (“… la ricorrente era in reparto dalle 8.30 o 9.00 del mattino sino al pomeriggio. Ho assistito anche a riunioni d'equipe che si tenevano nel pomeriggio così protraendo
l'orario di lavoro”).
Orbene dal tenore complessivo delle richiamate dichiarazioni emerge un contesto lavorativo nel quale l'attività prestata dalla ricorrente non può annoverarsi nella mera collaborazione ovvero nella esecuzione dei percorsi formativi e di studio, dovendosi al contrario includere – a dispetto del formale inquadramento e del nomen iuris riportato da ciascun contratto stipulato – entro i confini della subordinazione.
Appare infatti evidente come, quantomeno a partire dal 24 Settembre 2019 (data di cessazione dal servizio della dott.ssa cfr. all. 4 – ricorrente), l'Amministrazione abbia trasferito di Persona_3 fatto in capo alla ricorrente medesima i compiti e le mansioni in precedenza svolti dalla neuropsicologa strutturata, con ciò adoperandola oltre quanto previsto dai vari progetti, allo scopo
(proprio dell'Azienda ospedaliera) di coprire il vuoto in organico venutosi a creare a seguito della messa in quiescenza di quest'ultima. Alla luce di quanto fin qui esposto deve pertanto dirsi provata (entro il perimetro temporale sopra individuato) la concreta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il GOM, con conseguente diritto della stessa ad ottenere il richiesto trattamento retributivo differenziale.
Sul punto, ai fini dell'esatta definizione del quantum delle differenze retributive, si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio il cui elaborato peritale, una volta depurato dai vizi logico-giuridici afferenti ai criteri di calcolo adottati, rappresentati dal resistente in sede di osservazioni e condivisi da questo Giudicante, ha offerto l'esistenza di un credito retributivo complessivamente pari ad € 176.264,51 (di cui € 160.880,84 a titolo di differenze retributive ed €
15.383,67 a titolo di TFR), calcolato sulla scorta del momento di messa in quiescenza sopra citato, nonché dell'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente a partire dalla medesima data.
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3,
c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione “crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (tra le tante, Cass. Sez. L. n 13624/2020).
Sul principio della necessaria valutazione dell'anzianità di servizio, invece, in applicazione dei precetti di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro della direttiva 1999/70/CE, giova richiamare gli assunti, estensibili anche al caso di specie, esplicitati dalla Suprema Corte (Cass. n. 2232/2020) in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti precari: “L'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio
1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n.
8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n.
4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958;
Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999
e Cass. n. 12756/2003 nonchè la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per
l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” - cfr.
Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass.,
Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr.
Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass.
n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
Da tali principi discende, dunque, l'imprescindibile valutazione degli anni di servizio maturati ai fini della quantificazione del trattamento retributivo e contributivo differenziale dovuto.
La domanda, infine, si concentra altresì sul diverso e sganciato aspetto del pregiudizio patito a seguito dell'illecita reiterazione di contratti di borsa di studio.
Rilevata nei termini sopra enunciati la natura sostanzialmente lavoristica (e subordinata) dei predetti contratti a termine, giova osservare che, in ordine all'esaminanda tematica, si è espressa la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 10951 del 8/5/2018) secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea”.
Pur non essendo esclusa la facoltà della P.A. di ricorrere a forme contrattuali flessibili, tale potere
– nell'ottica del perseguimento dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa
– è stato circoscritto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 165/01, alla sussistenza di esigenze temporanee ed eccezionali, funzionali ad evitare forme di abuso nell'utilizzo di fattispecie negoziali ontologicamente precarie.
Secondo un indirizzo ormai granitico (v. ex multis, Cass. Sez. Lav., 13982/2022), infatti, “Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 81/2015 (già D.Lgs. n.
273/2006), la somministrazione a tempo determinato è legittima anche nell'ambito della pubblica amministrazione, quando sia temporanea. Anche se nella legge non vi è un limite temporale alla successione dei contratti di somministrazione, il legislatore, con l'introduzione delle variegate forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ha sempre richiesto la necessità di esigenze temporanee: così ha fatto con l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001(che, nelle varie versioni, al comma 2 ha elencato le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, somministrazione di lavoro a tempo determinato) e con gli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 276/2003; in tutte le versioni dell'art. 36 del D.Lgs.
n. 165/2001, il ricorso al contratto a termine e più in generale a quello ai contratti di lavoro flessibile
è consentito solo a fronte di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel senso che non può riferirsi ad un fabbisogno ordinario.”
In tale prospettiva già il solo dato temporale, coincidente con la proroga pluriennale dei contratti di borsa di studio, costituisce un indice sintomatico dell'assenza, di fatto, di esigenze temporanee del resistente.
I documenti depositati in atti nonché l'esito delle prove testimoniali, come già ampiamente sopra riportato, hanno restituito un quadro fattuale in cui, in sintesi, è apparso chiaro come la prestazione resa, lungi dall'atteggiarsi quale mera forma di collaborazione nell'ambito di percorsi formativi e di studio, non solo è risultata equiparabile nei contenuti e nell'articolazione organizzativa a quella dei dirigenti psicologi strutturati, ma fosse imprescindibile per l'attività di reparto, così denotando l'assenza di quelle ragioni meramente eccezionali e temporanee sottese all'opzione per rapporti di lavoro precario e, piuttosto, la presenza di una carenza organico-organizzativa la cui risoluzione sarebbe dovuta passare da scelte distinte dalla reiterazione dei contratti di borsa di studio.
In definitiva risultano integrati tutti i presupposti dell'abusiva reiterazione di contratti, dotati di forma flessibile, rispetto ai quali, sotto il profilo della risposta sanzionatoria, le Sezioni Unite (Cass.
SS.UU. n. 5072/2016) hanno ritenuto che: “La clausola 5 nulla dice quanto alle conseguenze dell'eventuale abuso la cui disciplina pertanto è interamente rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale in un ampio e non definito spettro di alternative. La prevenzione dell'abuso implica una reazione con connotazioni, in senso lato, sanzionatorie dell'abuso stesso. Ma queste possono essere, in ipotesi, l'attribuzione di una ragione di risarcimento del danno oppure la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato oppure entrambe... Lo spettro
è ampio ed ampia è la discrezionalità del legislatore nazionale vincolato solo al parametro delle
“misure equivalenti”: al fine della compatibilità comunitaria la reazione “sanzionatoria” dell'ordinamento interno deve avere una forza dissuasiva non inferiore alle misure di prevenzione degli abusi previste dalla clausola 5 cit... La Corte di giustizia ha ritenuto che la direttiva 1999/70/CE
e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (sentenze 8 settembre 2011, in causa C-177/10, ; 7 settembre 2006, Persona_4 in causa C-53104, e;
4 luglio 2006, in causa C-212/04, . Le pronunce Per_5 Per_6 Per_7 della Corte però contengono anche una sorta di riserva, espressa con riferimento al contesto normativo complessivo in cui si inserisce la preclusione alla conversione del rapporto che sconta
l'interpretazione del diritto interno da parte dei giudici nazionali: la compatibilità comunitaria del regime differenziato per i dipendenti a termine delle pubbliche amministrazioni quanto alla preclusione che non consente la conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato deve comunque rispettare il principio dell'equivalenza e quello dell'effettività e dissuasività della reazione dell'ordinamento interno a situazioni di abuso nel ricorso al contratto a termine e quindi della tutela approntata in favore del dipendente pubblico.”
In tal senso, fermo restando il divieto di trasformazione di contratti con le P.A., da tempo determinato a tempo indeterminato, i principi di effettività e dissuasività sopra richiamati hanno trovato approdo concreto nella risposta sanzionatoria individuata nell'art. 32, commi 5 e 7, della legge n. 183 del 2010.
Sul punto è consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav., 24/07/2024, n.20599) secondo cui “la S.C. ha affermato ormai da molti anni che, in materia di pubblico impiego, un rapporto di lavoro a tempo determinato non è suscettibile di conversione in uno a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del
2001, il cui disposto è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale (sent. n. 98 del 2003) e non
è stato modificato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, contenente la regolamentazione dell'intera disciplina del lavoro a tempo determinato. Ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela del diritti del lavoratore, precluso il diritto alla trasformazione del rapporto, residua a favore di quest'ultimo soltanto la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti, per la cui determinazione trova applicazione, d'ufficio ed anche nel giudizio di legittimità, l'art. 32, commi 5 e
7, della legge n. 183 del 2010, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova concreta di un danno, trattandosi di indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine (Cass., Sez. L, n. 19371 del 21 agosto 2013).
Per l'esattezza, ha chiarito che, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs.
n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito (Cass., SU, n. 5072 del 15 marzo 2016; Cass., Sez. L, n. 2175 del 1 febbraio 2021).”
In forza di tali principi di diritto, nella specie, alla luce della pluriennale reiterazione di contratti flessibili e, dunque, del lasso di tempo entro il quale si è consumato l'abusivo utilizzo reiterato dei contratti a termine, il pregiudizio patito dalla ricorrente è quantificabile in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto individuabile in quella dovuta per il mese di Febbraio 2024 (mensilità immediatamente precedente alla proposizione del ricorso) e calcolata, secondo quanto ricostruito dal
CTU, in € 3.616,60 da moltiplicarsi per le menzionate 12 mensilità al punto da determinare un ammontare risarcitorio pari ad € 43.399,20.
In definitiva, per le ragioni ampiamente esposte, il ricorso risulta infondato relativamente alla domanda avente ad oggetto la stabilizzazione e merita invece accoglimento con riguardo alle ulteriori richieste afferenti all'accertamento della subordinazione, al riconoscimento dell'anzianità di servizio e conseguente ricostruzione del percorso di carriera, al diritto di credito alle differenze retributive maturate a far data dal 24.09.2019, al risarcimento del danno comunitario derivante dall'illegittima reiterazione dei contratti di borsa di studio a termine e, infine, al trattamento contributivo dovuto.
Quanto a tale ultimo aspetto, alcuna prescrizione si configura in omaggio alle previsioni contenute nel comma 10, art. 3, l. 335/95, modificato dall'art. 9, d.l. 228/21, per cui “Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2025, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.”.
Con riguardo alle spese di lite, in omaggio al principio della soccombenza parziale, esse – liquidate ex DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, come in dispositivo, sulla base del valore concreto della causa (ricompreso nello scaglione € 52.001,00 – € 260.000,00) vanno poste a carico del Parte resistente per la metà e compensate nel resto. CP_ Appare equa la compensazione delle spese nei confronti dell' stante la novità normativa contenuta nel comma 10, art. 3, l. 335/95.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Parte Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che tra la ricorrente e il , in persona del legale rappresentante p.t., è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto a far data dal 24.09.2019, corrispondente al ruolo di Dirigente medico (psicologo) di cui
CCNL area sanità (dirigenti medici). Parte Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive calcolate, a far data dal 24.09.2019 per le ragioni espresse in parte motiva, in € 176.264,51, oltre la sola maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno della maturazione del diritto.
Dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva, con conseguente Parte CP_ condanna del ai relativi adempimenti in favore dell' a far data dal Settembre 2019. Parte Condanna il , in ragione dell'illegittima reiterazione di contratti di borsa di studio a tempo determinato, al risarcimento del danno comunitario in favore della ricorrente pari ad € 43.399,20. Parte Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2, che liquidano in € 6.695,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Iva e
CPA come per legge.
Compensa le spese nella misura di 1/2. CP_ Compensa integralmente le spese nei confronti dell Parte Pone le spese di CTU definitivamente a carico del resistente .
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 05/09/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo