CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 100/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa IN SS Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa EL GA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 100 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Scantamburlo giusta procura allegata all'atto di citazione in appello contro
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (codice fiscale e partita IVA P.IVA_1
APPELLATO rappresentato e difeso dall'avv. Luca Simioni come da procura alle liti depositata in via telematica unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo datato 31/1/2020
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova nr.2191/2022 pubblicata il 16.12.2022
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
Nel merito: in accoglimento dei motivi di gravame riformarsi l'impugnata sentenza n.2191/2022 del Tribunale di Padova, pubblicata il 16.12.2022, e per l'effetto dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n.339/2020 del 06.02.20 emesso dal Tribunale di Padova previa declaratoria in via gradata:
(a) di nullità del contratto di fideiussione/garanzia per difetto di sottoscrizione/ volontà;
(b) di annullamento di fideiussione per dolo;
(c) di annullamento di fideiussione per errore;
(d) di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, che si trattengono nell'importo di € 26.000;
Spese di entrambi i gradi rifuse e da distrarsi a favore del difensore
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
NEL MERITO
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione:
- rigettarsi l'appello proposto dal geom. in quanto del tutto privo di Parte_1 fondamento;
- per l'effetto, confermarsi la sentenza del Giudice del Tribunale di Padova dott.
FA CA n. 2191/2022 del 15/12/2022, pubblicata in data 16/12/2022, e condannarsi il geom. al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 della somma di € 22.855,90, o della diversa somma che risulterà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi previsti per legge dal dovuto fino al saldo effettivo;
- spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 339/2020 emesso dal Tribunale di Padova in data 6.2.2020, con il quale veniva ingiunto a pagare al la somma di € 22.855,90, oltre Controparte_1 interessi e spese, dovuta con riferimento alle fatture n. 1773/02 del 18/10/2019 e n.
2043/02 del 21/11/2019 emesse a fronte a lavori svolti in favore della società
Immobiliare 3A s.r.l. in virtù di contratto di appalto concluso in data 27.6.2019 e mai pagate e di cui, ai sensi del punto 6.3 del suddetto contratto, era costituito Pt_1 garante.
Adduceva, quale motivo di opposizione, l'invalidità della fideiussione per le seguenti pag. 2/9 ragioni:
- nullità del contratto di fideiussione per difetto di sottoscrizione/volontà, avendo sottoscritto il contratto non in proprio ma in nome e per conto di Immobiliare Pt_1
3A s.r.l. a cui è estraneo e in assenza di espressa volontà di assumere Pt_1
l'obbligazione di garanzia in proprio;
- annullamento della fideiussione per dolo, in quanto l'impegno di garanzia è contenuto non nel contratto di appalto ma nelle condizioni generali;
- annullamento della fideiussione per errore, in quanto intendeva concludere Pt_1 solo ed esclusivamente un contratto d' appalto nella veste di rappresentate della società, non certo un contratto di fideiussione in proprio.
Chiedeva, in via subordinata, laddove fosse ritenuta la validità della fideiussione, la condanna del al risarcimento dei danni ex art. 1337 c.c. per pratica Controparte_1 ingannevole, quantificati in euro 26.000.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione rappresentando Controparte_1 che: la Immobiliare 3A s.r.l. era stata dichiarata fallita in data 18/6/2020; già in passato il aveva intrattenuto rapporti con quale titolare della EL CP_1 Parte_1
Aronne Costruzioni Generali s.r.l. maturando un insoluto, in quanto la società aveva presentato ricorso per concordato preventivo;
dunque, quando aveva Pt_1 nuovamente contattato il per l'esecuzione di lavori per la Immobiliare 3A CP_1
s.r.l., di cui erano soci e amministratori i figli, il aveva richiesto l'assunzione CP_1 di una garanzia personale.
Espletata prova per interpello e testi avente ad oggetto le modalità di sottoscrizione del contratto e di assunzione di garanzia, il Tribunale di Padova, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'opposizione sulla base della clausola di cui al punto 6.3 delle condizioni generali di contratto, specificamente approvata per iscritto, che prevede l'assunzione della garanzia da parte del soggetto che sottoscrive il contratto per conto della società.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello Parte_1 censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto valida l'assunzione della garanzia in violazione dell'art. 1937 c.c. nonostante non vi sia stata, da parte di Pt_1 assunzione di garanzia in proprio e senza prendere in considerazione le domande di pag. 3/9 annullamento per dolo ed errore essenziale. Ripropone in questa sede anche la richiesta di condanna per violazione dell'art. 1337 c.c.
Si è costituito in grado di appello resistendo al gravame. Controparte_1
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il 30.1.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 30.9.2025, rinunciando ai termini per il deposito di ulteriori scritti conclusionali avendone già fruito.
3. L'appello è infondato.
3.1. Con il primo motivo l'appellante lamenta che ha sottoscritto il contratto in Pt_1 nome e per conto della società e non in proprio, quindi, anche se falsus procurator, non avrebbe mai potuto diventare parte del contratto concluso nè assumere alcuna obbligazione. Il fatto che tutte le sottoscrizioni siano state apposte con timbro della società sarebbe indicativo proprio del fatto che egli ha agito solo nella veste di rappresentante e senza la volontà di assumere in proprio alcuna obbligazione.
Il motivo è infondato.
Va evidenziato che la clausola 6.3. delle condizioni generali di contratto recita: nel caso in cui il committente sia una società, un'associazione, una fondazione o un comitato, la persona fisica che sottoscrive il contratto in nome e per conto della/o stessa/o, a prescindere dall'esistenza di un effettivo potere di rappresentanza, si costituisce personalmente garante e condebitore solidale in favore del di tutte Controparte_1 le obbligazioni assunte dalla società, dall'associazione, dalla fondazione o dal comitato medesima/o con la stipula del contratto e garantisce in solido con la/o stessa/o l'esatto adempimento delle predette obbligazioni nei limiti del corrispettivo dovuto con riferimento alle opere previste nel contratto, su semplice richiesta scritta del CP_1
ogni somma dovuta entro il predetto limite. Il garante e condebitore solidale
[...] rimuove fin d'ora ogni eccezione e/o riserva, nessuna esclusa, e riconosce fin d'ora come dovuta la somma indicata come tale dal impegnandosi a non Controparte_1 opporre eccezioni, se non dopo aver pagato integralmente quanto dalla stessa richiesto”.
Dunque, a fronte della pacifica riconducibilità ad della sottoscrizione, il punto Pt_1
pag. 4/9 non è se abbia agito o meno come falsus procurator, ma se abbia sottoscritto in Pt_1 nome e per conto della società (a prescindere che ne avesse o meno i poteri ed è incontestato che non li avesse), in quanto è questo il presupposto che rende operante l'assunzione della garanzia, volta non solo a tutelare la società dalle conseguenze economiche di un contratto che, rispetto al rappresentante, sarebbe inefficace laddove sottoscritto da chi non avesse i poteri, ma anche ad arginare il rischio di insolvenza aggiungendo l'impegno personale anche della persona fisica.
E ha esattamente sottoscritto “in nome e per conto” della società contraente Pt_1 apponendo il timbro della Immobiliare 3A s.r.l. così facendo scattare il presupposto per l'operatività della responsabilità solidale per l'adempimento delle obbligazioni assunte in nome, appunto, della società con quel contratto.
Come chiarito dalla Suprema Corte l'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni (Cass. Sez. 3 n. 34239 del 23/12/2024).
E le espressioni utilizzate nella clausola 6.3. sono inequivoche nell'evidenziare che la sottoscrizione in nome e per conto della società implica l'assunzione dell'impegno di garanzia per l'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, tra cui, naturalmente, quella di pagamento del prezzo, sicchè il significato di quell'impegno era immediatamente intellegibile al contraente consentendo la consapevole ed Pt_1 espressa manifestazione di volontà richiesta dall'art. 1937 c.c.; la situazione in cui stava operando che stava sottoscrivendo in nome e per conto della società, era Pt_1 esattamente sovrapponibile a quella descritta nella clausola di garanzia.
Inoltre tale clausola risulta essere stata oggetto di specifica approvazione (cfr. contratto di appalto sub doc. 2 fascicolo I grado da parte della persona fisica - cioè Pt_1
- che sottoscriveva per nome e per conto della società, dunque la dicotomia Pt_1 evidenziata nel motivo di appello non assume alcuna valenza.
Il profilo della consapevolezza nell'assunzione della garanzia attiene, invece, non alla assunzione dell'obbligazione – perchè è pacifico che sottoscrivendo la clausola 6.3 dal chiaro contenuto fideiussorio abbia acquisito la posizione di garante - ma alla Pt_1
pag. 5/9 corretta formazione della volontà, cui pertengono i motivi sub 2 e 3 di appello volti a far valere i vizi del volere, perché è pacifico che la semplice allegazione di non aver letto quanto firmato (cfr. interpello ud.15.11.2021) è del tutto irrilevante, in quanto Pt_1 imputabile esclusivamente a negligenza della parte.
3.2. Il secondo motivo è volto a fare valere il dolo.
L'appellante sostiene che la condotta del sarebbe stata ingannevole sia nelle CP_1 modalità di inserimento dell'impegno di garanzia (non in un distinto e specifico contratto ma nelle condizioni generali del contratto di appalto) sia nella dicitura utilizzata nel frontespizio del documento contrattuale, riportante solo l'indicazione
“contratto di appalto” senza alcun riferimento alla fideiussione.
Richiama a sostegno la pronuncia della Suprema Corte nr.34426/2022, che ha ritenuto integrare il dolo nell'inserimento di un impegno di garanzia da parte di un avvocato all'interno dell'informativa privacy.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, diversamente dal caso esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata dall'appellante, nel caso di specie, lungi dall'essere l'impegno di garanzia inserito in un testo avente finalità eterogenee o descritto con espressioni sibilline,
l'assunzione della garanzia personale risulta chiaramente descritta nella clausola contrattuale, collegata direttamente alle obbligazioni assunte nel contratto di appalto, contenuta nelle condizioni generali di contratto che seguono il contratto di appalto e che risultano elencate in un unico foglio, identificata con il titolo in stampatello evidenziante il contenuto (nel caso della clausola 6 “corrispettivo e garanzie”) e, da ultimo, richiamata in calce alla sottoscrizione del contratto non solo nel numero ma anche nel titolo ( “6. corrispettivo e garanzie”) con apposizione nuovamente di sottoscrizione a significare la specifica approvazione della clausola.
Il dolo presuppone raggiri volti ad indurre una rappresentazione alterata della realtà che, nelle modalità di inserimento della garanzia, non sono ravvisabili, anche a prescindere dalla sussistenza di una specifica discussione intercorsa tra le parti su tale aspetto, che peraltro ha trovato conferma nelle prove testimoniali (testi – ud. 15.11.21 - e Tes_1
– ud.21.9.22 -, non contraddette dalla dichiarazione della figlia Tes_2 Tes_3 di non aver sentito rappresentare l'assunzione dell'impegno di garanzia in
[...]
pag. 6/9 occasione dell'incontro del 27.6.2019 tenuto conto che la teste non era partecipe a quell'incontro, ma si trovava nel suo ufficio, pur situato di fianco a quello del padre, sicchè può non aver percepito tutti gli argomenti di conversazione e che, comunque, il teste ha dichiarato che vi furono più incontri in cui venne spiegato che i Tes_2 lavori potevano essere svolti solo se veniva prestata garanzia personale da parte di
. Pt_1
Richiesta di garanzia personale che risulta, del resto, coerente con i pregressi rapporti tra le parti, tenuto conto dell'insoluto in precedenza maturato sempre da con Pt_1 altra società a lui riconducibile (fatto incontestato).
3.3. Il terzo motivo è finalizzato a far valere l'errore in cui sarebbe incorso Pt_1 nell'apporre la firma sul contratto, intendendo concludere esclusivamente un contratto d' appalto nella veste di rappresentate della società, non certo un contratto di fideiussione in proprio: prova ne sarebbe la circostanza che l' a sottoscritto Pt_1 solo ed esclusivamente nella veste di rappresentante della società IMMOBILIARE 3A
S.R.L., mai in proprio. L'errore sarebbe essenziale perché, se non vi fosse incorso, non avrebbe sottoscritto un documento che prevedeva, tra l'altro, l'assunzione di obbligazione di garanzia in proprio e riconoscibile in quanto mai venne rappresentata l'assunzione della fideiussione e perché frutto di una pratica commerciale deliberatamente finalizzata a trarre in errore il committente del contratto d'appalto.
Il motivo è infondato, per l'assorbente rilievo che nemmeno l' nel corso Pt_1 dell'interpello ha mai sostenuto di essere incorso in errore sull'oggetto del contratto, adducendo semplicemente di non aver letto la clausola di garanzia, che, come già evidenziato sub 3.1., scattava nei confronti del soggetto che firmava il contratto in nome e per conto della società non richiedendo una firma in proprio.
Inoltre, essendo emerso chiaramente (cfr. teste ) come la prestazione di Tes_2 garanzia personale da parte di fosse condizione imprescindibile dell'appalto e Pt_1 considerato che i lavori dovevano essere svolti non per una società terza ma per la società dei figli in cui aveva uno specifico interesse, egli aveva tutto l'interesse Pt_1
a sottoscrivere quella clausola di garanzia in assenza della quale il contratto di appalto non sarebbe stato concluso.
Da ultimo va evidenziato – e l'argomento è spendibile anche per il motivo sub 3.2. – pag. 7/9 come copia del contratto sia stata consegnata in data 27.6.2019 ad e alla Pt_1 società, che solo qualche giorno dopo (ovvero in data 3.7.19) confermava l'ordine, riallegando il contratto e senza nulla osservare in ordine a quanto pattuito né in quella circostanza ( e ben la società avrebbe potuto non confermare l'ordine non risultando in alcun modo vincolata ad un contratto sottoscritto da chi non aveva i poteri) né successivamente, il che è incompatibile con l'assunzione inconsapevole piuttosto che estorta o distorta della garanzia.
3.4. Il quarto motivo è finalizzato a riproporre in questa sede la domanda risarcitoria ex art. 1337 c.c. fondata sulla ritenuta realizzazione di una pratica commerciale scorretta- ingannevole, che l'appellante riconduce alle modalità di inserimento dell'impegno di garanzia nelle condizioni di contratto quali già analizzate sub 3.2.
Il rigetto del motivo è consequenziale a quanto già evidenziato sub 3.2., che porta ad escludere sia una pratica commerciale ingannevole, tenuto conto che l'impegno di garanzia ha forma libera e, quindi, ben può essere inserito anche in condizioni generali di contratto, laddove sia chiaramente indicato, come avvenuto nel caso di specie,
l'impegno che conseguiva alla firma del contratto con quelle modalità sia condotte contrarie a buona fede da parte della che, invero, l'appellante non caratterizza CP_1 ulteriormente.
4. La sentenza di primo grado va, dunque, confermata e le spese del presente grado di giudizio poste a carico dell'appellante sulla base del principio di soccombenza.
I compensi vengono liquidati come in dispositivo sulla base dei valori medi in base ai parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 5.201,00 a euro 26.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Padova nr.2191/2022 pubblicata il 16.12.2022
2) condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali pag. 8/9 nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
3) l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL GA IN SS
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 100/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa IN SS Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa EL GA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 100 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Scantamburlo giusta procura allegata all'atto di citazione in appello contro
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (codice fiscale e partita IVA P.IVA_1
APPELLATO rappresentato e difeso dall'avv. Luca Simioni come da procura alle liti depositata in via telematica unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo datato 31/1/2020
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova nr.2191/2022 pubblicata il 16.12.2022
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
Nel merito: in accoglimento dei motivi di gravame riformarsi l'impugnata sentenza n.2191/2022 del Tribunale di Padova, pubblicata il 16.12.2022, e per l'effetto dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n.339/2020 del 06.02.20 emesso dal Tribunale di Padova previa declaratoria in via gradata:
(a) di nullità del contratto di fideiussione/garanzia per difetto di sottoscrizione/ volontà;
(b) di annullamento di fideiussione per dolo;
(c) di annullamento di fideiussione per errore;
(d) di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, che si trattengono nell'importo di € 26.000;
Spese di entrambi i gradi rifuse e da distrarsi a favore del difensore
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
NEL MERITO
Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione:
- rigettarsi l'appello proposto dal geom. in quanto del tutto privo di Parte_1 fondamento;
- per l'effetto, confermarsi la sentenza del Giudice del Tribunale di Padova dott.
FA CA n. 2191/2022 del 15/12/2022, pubblicata in data 16/12/2022, e condannarsi il geom. al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 della somma di € 22.855,90, o della diversa somma che risulterà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi previsti per legge dal dovuto fino al saldo effettivo;
- spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 339/2020 emesso dal Tribunale di Padova in data 6.2.2020, con il quale veniva ingiunto a pagare al la somma di € 22.855,90, oltre Controparte_1 interessi e spese, dovuta con riferimento alle fatture n. 1773/02 del 18/10/2019 e n.
2043/02 del 21/11/2019 emesse a fronte a lavori svolti in favore della società
Immobiliare 3A s.r.l. in virtù di contratto di appalto concluso in data 27.6.2019 e mai pagate e di cui, ai sensi del punto 6.3 del suddetto contratto, era costituito Pt_1 garante.
Adduceva, quale motivo di opposizione, l'invalidità della fideiussione per le seguenti pag. 2/9 ragioni:
- nullità del contratto di fideiussione per difetto di sottoscrizione/volontà, avendo sottoscritto il contratto non in proprio ma in nome e per conto di Immobiliare Pt_1
3A s.r.l. a cui è estraneo e in assenza di espressa volontà di assumere Pt_1
l'obbligazione di garanzia in proprio;
- annullamento della fideiussione per dolo, in quanto l'impegno di garanzia è contenuto non nel contratto di appalto ma nelle condizioni generali;
- annullamento della fideiussione per errore, in quanto intendeva concludere Pt_1 solo ed esclusivamente un contratto d' appalto nella veste di rappresentate della società, non certo un contratto di fideiussione in proprio.
Chiedeva, in via subordinata, laddove fosse ritenuta la validità della fideiussione, la condanna del al risarcimento dei danni ex art. 1337 c.c. per pratica Controparte_1 ingannevole, quantificati in euro 26.000.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione rappresentando Controparte_1 che: la Immobiliare 3A s.r.l. era stata dichiarata fallita in data 18/6/2020; già in passato il aveva intrattenuto rapporti con quale titolare della EL CP_1 Parte_1
Aronne Costruzioni Generali s.r.l. maturando un insoluto, in quanto la società aveva presentato ricorso per concordato preventivo;
dunque, quando aveva Pt_1 nuovamente contattato il per l'esecuzione di lavori per la Immobiliare 3A CP_1
s.r.l., di cui erano soci e amministratori i figli, il aveva richiesto l'assunzione CP_1 di una garanzia personale.
Espletata prova per interpello e testi avente ad oggetto le modalità di sottoscrizione del contratto e di assunzione di garanzia, il Tribunale di Padova, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'opposizione sulla base della clausola di cui al punto 6.3 delle condizioni generali di contratto, specificamente approvata per iscritto, che prevede l'assunzione della garanzia da parte del soggetto che sottoscrive il contratto per conto della società.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello Parte_1 censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto valida l'assunzione della garanzia in violazione dell'art. 1937 c.c. nonostante non vi sia stata, da parte di Pt_1 assunzione di garanzia in proprio e senza prendere in considerazione le domande di pag. 3/9 annullamento per dolo ed errore essenziale. Ripropone in questa sede anche la richiesta di condanna per violazione dell'art. 1337 c.c.
Si è costituito in grado di appello resistendo al gravame. Controparte_1
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il 30.1.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 30.9.2025, rinunciando ai termini per il deposito di ulteriori scritti conclusionali avendone già fruito.
3. L'appello è infondato.
3.1. Con il primo motivo l'appellante lamenta che ha sottoscritto il contratto in Pt_1 nome e per conto della società e non in proprio, quindi, anche se falsus procurator, non avrebbe mai potuto diventare parte del contratto concluso nè assumere alcuna obbligazione. Il fatto che tutte le sottoscrizioni siano state apposte con timbro della società sarebbe indicativo proprio del fatto che egli ha agito solo nella veste di rappresentante e senza la volontà di assumere in proprio alcuna obbligazione.
Il motivo è infondato.
Va evidenziato che la clausola 6.3. delle condizioni generali di contratto recita: nel caso in cui il committente sia una società, un'associazione, una fondazione o un comitato, la persona fisica che sottoscrive il contratto in nome e per conto della/o stessa/o, a prescindere dall'esistenza di un effettivo potere di rappresentanza, si costituisce personalmente garante e condebitore solidale in favore del di tutte Controparte_1 le obbligazioni assunte dalla società, dall'associazione, dalla fondazione o dal comitato medesima/o con la stipula del contratto e garantisce in solido con la/o stessa/o l'esatto adempimento delle predette obbligazioni nei limiti del corrispettivo dovuto con riferimento alle opere previste nel contratto, su semplice richiesta scritta del CP_1
ogni somma dovuta entro il predetto limite. Il garante e condebitore solidale
[...] rimuove fin d'ora ogni eccezione e/o riserva, nessuna esclusa, e riconosce fin d'ora come dovuta la somma indicata come tale dal impegnandosi a non Controparte_1 opporre eccezioni, se non dopo aver pagato integralmente quanto dalla stessa richiesto”.
Dunque, a fronte della pacifica riconducibilità ad della sottoscrizione, il punto Pt_1
pag. 4/9 non è se abbia agito o meno come falsus procurator, ma se abbia sottoscritto in Pt_1 nome e per conto della società (a prescindere che ne avesse o meno i poteri ed è incontestato che non li avesse), in quanto è questo il presupposto che rende operante l'assunzione della garanzia, volta non solo a tutelare la società dalle conseguenze economiche di un contratto che, rispetto al rappresentante, sarebbe inefficace laddove sottoscritto da chi non avesse i poteri, ma anche ad arginare il rischio di insolvenza aggiungendo l'impegno personale anche della persona fisica.
E ha esattamente sottoscritto “in nome e per conto” della società contraente Pt_1 apponendo il timbro della Immobiliare 3A s.r.l. così facendo scattare il presupposto per l'operatività della responsabilità solidale per l'adempimento delle obbligazioni assunte in nome, appunto, della società con quel contratto.
Come chiarito dalla Suprema Corte l'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni (Cass. Sez. 3 n. 34239 del 23/12/2024).
E le espressioni utilizzate nella clausola 6.3. sono inequivoche nell'evidenziare che la sottoscrizione in nome e per conto della società implica l'assunzione dell'impegno di garanzia per l'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, tra cui, naturalmente, quella di pagamento del prezzo, sicchè il significato di quell'impegno era immediatamente intellegibile al contraente consentendo la consapevole ed Pt_1 espressa manifestazione di volontà richiesta dall'art. 1937 c.c.; la situazione in cui stava operando che stava sottoscrivendo in nome e per conto della società, era Pt_1 esattamente sovrapponibile a quella descritta nella clausola di garanzia.
Inoltre tale clausola risulta essere stata oggetto di specifica approvazione (cfr. contratto di appalto sub doc. 2 fascicolo I grado da parte della persona fisica - cioè Pt_1
- che sottoscriveva per nome e per conto della società, dunque la dicotomia Pt_1 evidenziata nel motivo di appello non assume alcuna valenza.
Il profilo della consapevolezza nell'assunzione della garanzia attiene, invece, non alla assunzione dell'obbligazione – perchè è pacifico che sottoscrivendo la clausola 6.3 dal chiaro contenuto fideiussorio abbia acquisito la posizione di garante - ma alla Pt_1
pag. 5/9 corretta formazione della volontà, cui pertengono i motivi sub 2 e 3 di appello volti a far valere i vizi del volere, perché è pacifico che la semplice allegazione di non aver letto quanto firmato (cfr. interpello ud.15.11.2021) è del tutto irrilevante, in quanto Pt_1 imputabile esclusivamente a negligenza della parte.
3.2. Il secondo motivo è volto a fare valere il dolo.
L'appellante sostiene che la condotta del sarebbe stata ingannevole sia nelle CP_1 modalità di inserimento dell'impegno di garanzia (non in un distinto e specifico contratto ma nelle condizioni generali del contratto di appalto) sia nella dicitura utilizzata nel frontespizio del documento contrattuale, riportante solo l'indicazione
“contratto di appalto” senza alcun riferimento alla fideiussione.
Richiama a sostegno la pronuncia della Suprema Corte nr.34426/2022, che ha ritenuto integrare il dolo nell'inserimento di un impegno di garanzia da parte di un avvocato all'interno dell'informativa privacy.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, diversamente dal caso esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata dall'appellante, nel caso di specie, lungi dall'essere l'impegno di garanzia inserito in un testo avente finalità eterogenee o descritto con espressioni sibilline,
l'assunzione della garanzia personale risulta chiaramente descritta nella clausola contrattuale, collegata direttamente alle obbligazioni assunte nel contratto di appalto, contenuta nelle condizioni generali di contratto che seguono il contratto di appalto e che risultano elencate in un unico foglio, identificata con il titolo in stampatello evidenziante il contenuto (nel caso della clausola 6 “corrispettivo e garanzie”) e, da ultimo, richiamata in calce alla sottoscrizione del contratto non solo nel numero ma anche nel titolo ( “6. corrispettivo e garanzie”) con apposizione nuovamente di sottoscrizione a significare la specifica approvazione della clausola.
Il dolo presuppone raggiri volti ad indurre una rappresentazione alterata della realtà che, nelle modalità di inserimento della garanzia, non sono ravvisabili, anche a prescindere dalla sussistenza di una specifica discussione intercorsa tra le parti su tale aspetto, che peraltro ha trovato conferma nelle prove testimoniali (testi – ud. 15.11.21 - e Tes_1
– ud.21.9.22 -, non contraddette dalla dichiarazione della figlia Tes_2 Tes_3 di non aver sentito rappresentare l'assunzione dell'impegno di garanzia in
[...]
pag. 6/9 occasione dell'incontro del 27.6.2019 tenuto conto che la teste non era partecipe a quell'incontro, ma si trovava nel suo ufficio, pur situato di fianco a quello del padre, sicchè può non aver percepito tutti gli argomenti di conversazione e che, comunque, il teste ha dichiarato che vi furono più incontri in cui venne spiegato che i Tes_2 lavori potevano essere svolti solo se veniva prestata garanzia personale da parte di
. Pt_1
Richiesta di garanzia personale che risulta, del resto, coerente con i pregressi rapporti tra le parti, tenuto conto dell'insoluto in precedenza maturato sempre da con Pt_1 altra società a lui riconducibile (fatto incontestato).
3.3. Il terzo motivo è finalizzato a far valere l'errore in cui sarebbe incorso Pt_1 nell'apporre la firma sul contratto, intendendo concludere esclusivamente un contratto d' appalto nella veste di rappresentate della società, non certo un contratto di fideiussione in proprio: prova ne sarebbe la circostanza che l' a sottoscritto Pt_1 solo ed esclusivamente nella veste di rappresentante della società IMMOBILIARE 3A
S.R.L., mai in proprio. L'errore sarebbe essenziale perché, se non vi fosse incorso, non avrebbe sottoscritto un documento che prevedeva, tra l'altro, l'assunzione di obbligazione di garanzia in proprio e riconoscibile in quanto mai venne rappresentata l'assunzione della fideiussione e perché frutto di una pratica commerciale deliberatamente finalizzata a trarre in errore il committente del contratto d'appalto.
Il motivo è infondato, per l'assorbente rilievo che nemmeno l' nel corso Pt_1 dell'interpello ha mai sostenuto di essere incorso in errore sull'oggetto del contratto, adducendo semplicemente di non aver letto la clausola di garanzia, che, come già evidenziato sub 3.1., scattava nei confronti del soggetto che firmava il contratto in nome e per conto della società non richiedendo una firma in proprio.
Inoltre, essendo emerso chiaramente (cfr. teste ) come la prestazione di Tes_2 garanzia personale da parte di fosse condizione imprescindibile dell'appalto e Pt_1 considerato che i lavori dovevano essere svolti non per una società terza ma per la società dei figli in cui aveva uno specifico interesse, egli aveva tutto l'interesse Pt_1
a sottoscrivere quella clausola di garanzia in assenza della quale il contratto di appalto non sarebbe stato concluso.
Da ultimo va evidenziato – e l'argomento è spendibile anche per il motivo sub 3.2. – pag. 7/9 come copia del contratto sia stata consegnata in data 27.6.2019 ad e alla Pt_1 società, che solo qualche giorno dopo (ovvero in data 3.7.19) confermava l'ordine, riallegando il contratto e senza nulla osservare in ordine a quanto pattuito né in quella circostanza ( e ben la società avrebbe potuto non confermare l'ordine non risultando in alcun modo vincolata ad un contratto sottoscritto da chi non aveva i poteri) né successivamente, il che è incompatibile con l'assunzione inconsapevole piuttosto che estorta o distorta della garanzia.
3.4. Il quarto motivo è finalizzato a riproporre in questa sede la domanda risarcitoria ex art. 1337 c.c. fondata sulla ritenuta realizzazione di una pratica commerciale scorretta- ingannevole, che l'appellante riconduce alle modalità di inserimento dell'impegno di garanzia nelle condizioni di contratto quali già analizzate sub 3.2.
Il rigetto del motivo è consequenziale a quanto già evidenziato sub 3.2., che porta ad escludere sia una pratica commerciale ingannevole, tenuto conto che l'impegno di garanzia ha forma libera e, quindi, ben può essere inserito anche in condizioni generali di contratto, laddove sia chiaramente indicato, come avvenuto nel caso di specie,
l'impegno che conseguiva alla firma del contratto con quelle modalità sia condotte contrarie a buona fede da parte della che, invero, l'appellante non caratterizza CP_1 ulteriormente.
4. La sentenza di primo grado va, dunque, confermata e le spese del presente grado di giudizio poste a carico dell'appellante sulla base del principio di soccombenza.
I compensi vengono liquidati come in dispositivo sulla base dei valori medi in base ai parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 5.201,00 a euro 26.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Padova nr.2191/2022 pubblicata il 16.12.2022
2) condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali pag. 8/9 nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
3) l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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