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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/12/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 827/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 827/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICHARD Parte_1 C.F._1
MARTINI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a spese integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio involge la domanda promossa dal sig. i annullamento Parte_1 del provvedimento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecco, emesso in data 22.04.2025 e notificato in data 02.05.2025, con il quale il ricorrente non è stato ammesso alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria A3.
Con il ricorso de quo, il sig. ha dedotto che lo stesso aveva subito una Parte_1 condanna a mesi 10 e giorni 20 di reclusione, con sospensione condizionale della pena, all'esito di procedimento penale conclusosi con pena di patteggiamento divenuta irrevocabile il 10.01.2010, e che, successivamente, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, il reato era stato dichiarato estinto in data 17.08.2015, ai sensi dell'art. 445, 2° comma c.p.p.
Ha pertanto eccepito la violazione dell'art. 210 del Codice della Strada, in quanto, a suo avviso, la cessazione del divieto di rilascio o rinnovo della patente di cui alla medesima norma cesserebbe decorso il termine di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche in assenza di un provvedimento formale di riabilitazione.
Si è costituito in giudizio, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, il eccependo l'incompetenza per Controparte_1 territorio dell'adito Tribunale in favore di quello di Milano ai sensi dell'art. 25 c.p.c., e, nel merito, argomentando la legittimità del provvedimento impugnato, laddove l'Ufficio della Motorizzazione Civile, una volta ricevuta la comunicazione del provvedimento ostativo dalla Prefettura competente, è tenuto ad adottare il provvedimento. Ha eccepito che, in ogni caso, il passaggio in giudicato ultra-triennale della sentenza di patteggiamento non possa intendersi quale provvedimento riabilitativo equipollente a quello richiesto ex lege e di cui all'art. 178 c.p.
Alla prima udienza del 18.11.2025 parte ricorrente ha esibito in udienza e dato atto che, nelle more, è intervenuto il provvedimento riabilitativo del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 08.10.2025, depositato il 09.10.2025, ed ha, quindi, chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
La parte resistente ha quindi aderito alla domanda, anche in punto di compensazione delle spese del giudizio.
Le parti hanno quindi discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
In considerazione di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, laddove il suo presupposto è che, in corso di causa, è cioè successivamente all'instaurazione del giudizio, siano sopravvenute circostanze che abbiano fatto venir meno la materia del contendere: nel caso di specie l'emissione del provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p.
Tale definizione del processo deriva dalla circostanza che il nostro processo è retto dal principio dispositivo della domanda e, quindi, la formula di cessazione della materia del contendere non integra un modo autonomo di definizione del processo ma costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito, nel caso di specie con la pronuncia di sentenza.
Il Tribunale ritiene altresì accoglibile la domanda, in quanto formulata congiuntamente dalle parti, di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
pagina 2 di 3 Lecco, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 827/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICHARD Parte_1 C.F._1
MARTINI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a spese integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio involge la domanda promossa dal sig. i annullamento Parte_1 del provvedimento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecco, emesso in data 22.04.2025 e notificato in data 02.05.2025, con il quale il ricorrente non è stato ammesso alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria A3.
Con il ricorso de quo, il sig. ha dedotto che lo stesso aveva subito una Parte_1 condanna a mesi 10 e giorni 20 di reclusione, con sospensione condizionale della pena, all'esito di procedimento penale conclusosi con pena di patteggiamento divenuta irrevocabile il 10.01.2010, e che, successivamente, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, il reato era stato dichiarato estinto in data 17.08.2015, ai sensi dell'art. 445, 2° comma c.p.p.
Ha pertanto eccepito la violazione dell'art. 210 del Codice della Strada, in quanto, a suo avviso, la cessazione del divieto di rilascio o rinnovo della patente di cui alla medesima norma cesserebbe decorso il termine di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche in assenza di un provvedimento formale di riabilitazione.
Si è costituito in giudizio, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, il eccependo l'incompetenza per Controparte_1 territorio dell'adito Tribunale in favore di quello di Milano ai sensi dell'art. 25 c.p.c., e, nel merito, argomentando la legittimità del provvedimento impugnato, laddove l'Ufficio della Motorizzazione Civile, una volta ricevuta la comunicazione del provvedimento ostativo dalla Prefettura competente, è tenuto ad adottare il provvedimento. Ha eccepito che, in ogni caso, il passaggio in giudicato ultra-triennale della sentenza di patteggiamento non possa intendersi quale provvedimento riabilitativo equipollente a quello richiesto ex lege e di cui all'art. 178 c.p.
Alla prima udienza del 18.11.2025 parte ricorrente ha esibito in udienza e dato atto che, nelle more, è intervenuto il provvedimento riabilitativo del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 08.10.2025, depositato il 09.10.2025, ed ha, quindi, chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
La parte resistente ha quindi aderito alla domanda, anche in punto di compensazione delle spese del giudizio.
Le parti hanno quindi discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
In considerazione di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, laddove il suo presupposto è che, in corso di causa, è cioè successivamente all'instaurazione del giudizio, siano sopravvenute circostanze che abbiano fatto venir meno la materia del contendere: nel caso di specie l'emissione del provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p.
Tale definizione del processo deriva dalla circostanza che il nostro processo è retto dal principio dispositivo della domanda e, quindi, la formula di cessazione della materia del contendere non integra un modo autonomo di definizione del processo ma costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito, nel caso di specie con la pronuncia di sentenza.
Il Tribunale ritiene altresì accoglibile la domanda, in quanto formulata congiuntamente dalle parti, di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
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Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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