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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8011/2019 ( ) P.IVA_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Caterina Garufi Consigliere est. Bianca IA D'Agostino Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 8011 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 6177 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020 in data 31.5.2021, trattenute in decisione all'udienza del
30.1.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_2
Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Aiello ed elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in forza di procura ex lege appellante principale
E
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_3
p.t., elettivamente domiciliato in Via Francoforte n. 28, presso CP_1 lo studio dell'Avv. Assunta Melchiorre che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellato/appellante incidentale
E
C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_4 del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via di Sant'Erasmo n. 23, presso lo studio dell'Avv. Marco Iecher che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata
E
1 , vedova Controparte_3 Persona_1 collettivamente e impersonalmente appellati contumaci
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Velletri n.
1911/2019 – usucapione.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società titolare di “Corsetti Mare” Controparte_2
(complesso balneare sito nel Comune di località Torvaianica, CP_1
Via Lungomare delle Meduse n. 58), si rivolgeva al Tribunale di
Velletri rappresentando quanto segue. Detto complesso (comprendente zona bar-ristorante, cabine, piscina, parcheggio ombrelloni e sdraio sulla battigia) risulta censito in catasto al foglio n. 34, particelle nn. 99,
101, 10, 1639, 1640, 8, 134, 102, 100 e 19. Secondo l'attrice, solo una parte dell'area -per una superficie complessiva di 8.000 mq- sulla quale sorge il complesso balneare apparterrebbe al “demanio marittimo”; essa era utilizzata dalla attrice in virtù di concessioni rilasciate a proprio favore ed al precedente concessionario fin dagli anni '60, come prodotte in atti. Vi sarebbe, però, all'interno del complesso balneare, anche un'area “di mq 6.400”, confinante a quella demaniale data in concessione, area asseritamente di proprietà privata in ordine alla quale la società attrice chiedeva l'accertamento, a proprio favore, dell'acquisto per usucapione. Al riguardo, precisava: che la società Vecchia America S.r.l. (originaria concessionaria dello stabilimento
Corsetti), già in epoca antecedente al 1967, aveva realizzato su detta area privata opere strumentali all'esercizio dell'attività balneare (in particolare, fabbricati destinati alla ristorazione, sala bar, sala giochi, parcheggio, cabine ecc.); che, con atto del 16.6.2006, notaio Per_2
, Rep. 67200, Raccolta n. 20060, la società Vecchia America
[...]
S.r.l. trasferiva alla società l'esclusiva Controparte_2 proprietà dell'azienda e dei rami d'azienda, nonché le autorizzazioni amministrative rilasciate per l'esercizio delle attività balneare;
che, con atto del 23.6.2006, il Comune di rilasciava all'attrice CP_1 [...] licenza di sub ingresso nella Concessione Demaniale Controparte_2
Marittima n. 42/2002, consentendole di gestire lo stabilimento balneare.
Come dimostrato documentalmente dalle numerose concessioni/autorizzazioni allegate agli atti, sin dal 1966 - anno in cui era stato costruito il complesso immobiliare- l'area privata
2 asseritamente usucapita veniva utilizzata, ininterrottamente, per l'esercizio delle attività commerciali connesse alla struttura balneare, inizialmente dalla prima concessionaria – la società Vecchia America
S.r.l. – e, successivamente al trasferimento di azienda, dalla società attrice Esponendo che la proprietà Controparte_2 asseritamente privata oggetto della domanda di usucapione sarebbe appartenuta alla duchessa , vedova nel CP_3 Persona_1
1926 (come da atto di delimitazione dei confini sottoscritto da quest'ultima e dalle Autorità demaniali) e che non era dato sapere “chi possano essere i suoi eredi in quanto non si è in grado di comprendere se sia stata perfezionata la procedura di successione”, la società attrice chiedeva di essere autorizzata a notificare la domanda per pubblici proclami. Concludeva con la richiesta di declaratoria, a proprio favore, dell'acquisto per usucapione stante l'asserito possesso ultraventennale, pacifico, pubblico e ininterrotto da parte dell'attrice e, prima, da parte della società Vecchia America S.r.l., del terreno sito nel Comune di località Torvaianica, Via Lungomare delle Meduse n. 58, CP_1 censito al catasto al foglio n. 34, particelle nn. 99, 101, 10, 1639, 1640,
8, 134, 102, 100 e 19, o, in subordine, relativamente al terreno “in quella diversa consistenza delle suddette particelle occupate dal complesso immobiliare descritto in atti, che risulterà accertata in corso di giudizio all'esito dell'istruttoria”, con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza presso l' , già . Controparte_4 Controparte_5
Si costituiva in giudizio il chiedendo che la Controparte_1 domanda di parte attrice venisse dichiarata inammissibile, improcedibile e, nel merito, respinta. Affermava al riguardo che l'intero stabilimento balneare sorgeva su area di proprietà demaniale, stando al tenore delle concessioni prodotte della stessa attrice ed era stato oggetto di concessione rinnovata negli anni. Con vittoria di spese e onorari come per legge. Si costituiva in giudizio l' chiedendo di Parte_1 respingere tutte le domande attoree perché inammissibili e, comunque, infondate. In base alla documentazione prodotta, rivendicava l'appartenenza dell'area oggetto della domanda di usucapione al demanio, come risultante, tra l'altro, dagli allegati prodotti (concessioni e planimetrie allegate;
atto ricognitivo dei confini del 1926 con planimetria) e dalle risultanze del Sistema Informativo del Demanio
Marittimo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Autorizzata la notifica dell'atto di citazione per pubblici proclami, all'udienza del 16.12.2013, il Giudice dichiarava la contumacia degli eredi di concedeva i termini ex art. 183 Persona_3
c.p.c. e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori. In data
3 25.3.2014, ritenuta la necessità di esperire consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice nominava quale perito il Geom. Dopo aver Persona_4 risposto ai chiarimenti richiesti dal Tribunale, in data 2.10.2015, l'ausiliario nominato depositava la versione definitiva dell'elaborato peritale e, all'udienza del 25.1.2016, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.12.2016, però, il Giudice disponeva un'integrazione alla perizia già effettuata dal C.T.U. formulando un ulteriore quesito (l'indicazione specifica delle particelle elencate nell'atto di citazione ricadenti sull'area demaniale e in quale misura). Provvedendo sulla richiesta, il C.T.U. nella nuova perizia depositata individuava, oltre all'area demaniale, anche un'area di proprietà privata sulla quale insisteva, in parte, lo stabilimento balneare. All'udienza del 17.9.2018, il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice e i testi e venivano escussi Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 17.12.2018. All'udienza del 18.3.2019, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 1911/2019, facendo proprie le risultanze dell'ultima perizia e ritenendo attendibili le dichiarazioni dei testi, accoglieva la domanda attorea. Esclusa la natura demaniale del terreno oggetto della domanda (“Il CTU ha anche stabilito con chiarezza che dai titoli acquisiti nei tabulati presso l'Archivio Notarile di Stato, le particelle sopra elencate ed oggetto di usucapione nel presente giudizio risultavano fin in epoca antecedente al 1949 in ditta
SA DO IA RZ IN ON fu principe
[...]
”. Di conseguenza, in assenza di titoli che dimostrano Per_5 variazione della ditta suddetta, le superfici oggetto di causa si devono considerare ricadenti in tutto su proprietà private”, cfr. pag. 4 sentenza di primo grado), riteneva la sussistenza dei requisiti previsti ex lege per l'acquisto mediante usucapione (“il possesso ad usucapione da parte della società attrice del terreno sito nel Comune di … è CP_1 consistito nell'occupazione del terreno per oltre un ventennio in modo pacifico, non clandestino, continuo ed ininterrotto”, cfr. pag. 5 sentenza di primo grado). Pertanto, accertava e dichiarava, in favore della società attrice l'intervenuto acquisto per Controparte_2 usucapione della proprietà del terreno sito nel Comune di CP_1 località Torvaianica, Via Lungomare delle Meduse n. 58, censito al catasto al foglio n. 34, particelle nn. 99, 101, 10, 1639, 1640, 18
(erroneamente indicata nell'atto di citazione come particella n. 8), 134,
102 e 19; inoltre, autorizzava la parte interessata a procedere alla trascrizione della sentenza nei registri immobiliari con esonero del
Conservatore territorialmente competente da ogni responsabilità al
4 riguardo. Compensava le spese di lite e poneva definitivamente a carico della parte attrice tutte le spese di CTU.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, l' Parte_1 contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado.
In particolare, criticava:
2.a) la carenza, erroneità e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, travisamento dei fatti, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 822 e 823, 1141 co. 2 c.c. e
28 e 35 Codice della navigazione. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare i terreni oggetto della controversia come di natura privata, non ricomprendendoli nell'area demaniale oggetto di concessione. Secondo l'appellante, l'area su cui insiste lo stabilimento balneare Corsetti Mare rientrerebbe integralmente nel demanio pubblico marittimo, con conseguente sua inusucapibilità e inalienabilità, ai sensi dell'art. 823 c.c. Il Giudicante sarebbe incorso in contraddizione laddove, con riferimento alla possibilità di usucapire aree lungo la costa, in modo del tutto corretto riconosceva che la demanialità necessaria dei beni marittimi a norma dell'art. 822 c.c.,
“permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare un'opera privata, atteso che ciò non comporta né la sdemanializzazione né la libera occupabilità da parte dei privati” (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado) escludendo, però, di fatto la demanialità dell'area oggetto di controversia sulla base dell'ultimo elaborato peritale. In senso contrario a tale ultima conclusione, nel gravame si segnala che la demanialità di un bene marittimo dipenderebbe da fenomeni naturali e, pertanto, l'unica causa di cessazione potrebbe essere rappresentata esclusivamente da fatti naturali e non già, come sostenuto dalla società appellata, da opere artificiali dell'uomo: in forza dell'art. 35 del codice della navigazione (“Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze”), il presupposto di un'eventuale sdemanializzazione sarebbe la mancata attitudine (o il suo venire meno) di determinate zona di spiaggia a servire agli usi pubblici del mare, da accertarsi con provvedimento formale ed espresso avente carattere costitutivo della competente autorità amministrativa. Di conseguenza, “anche se si volesse ritenere, per assurdo, che le modifiche antropiche che nel tempo hanno interessato l'area in questione, con la costruzione di edifici ed una fascia cementificata prima inesistente, abbiano fatto venire meno la funzionalità della stessa agli usi pubblici del mare, ciò non comporterebbe comunque il suo passaggio da bene demaniale e bene
5 disponibile” (cfr. pag. 10 atto di citazione in appello), difettando nel caso di specie un formale provvedimento di sdemanializzazione dell'area di interesse. Soprattutto, l'odierna appellata sarebbe mera detentrice di un bene demaniale marittimo in virtù degli atti di concessione richiamati senza poter vantare alcun possesso utile ad usucapire;
la controparte non avrebbe soddisfatto l'onere probatorio su di sé gravante, in quanto non avrebbe provato il fatto giuridico modificativo – nel caso di specie, il mutamento della detenzione in possesso – dei cui effetti giuridici intendeva avvalersi;
2.b) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, carenza, erroneità e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia. Erroneità/contraddittorietà CTU- violazione e falsa applicazione degli artt. 244 c.p.c. La decisione finale sarebbe scaturita dalla “mera accettazione passiva e totalmente acritica delle risultanze della CTU, così come “integrata” in data 26.1.2017”. Invece, secondo l'appellante, “la delimitazione ufficiale dei beni del demanio marittimo indicati in atti dall'Autorità competente, non può essere in nessun modo messa in discussione”. La prova testimoniale ammessa dal Giudice di prime cure sarebbe inammissibile “perché in questione ci sono beni demaniali marittimi”, trattandosi di mera detenzione e, inoltre, illegittima con riguardo al quesito sub b) per non essere stata dedotta
“mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti (…) sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”. Concludeva chiedendo di annullare la sentenza appellata e, per l'effetto, accertata la natura demaniale del terreno sito nel Comune di CP_1 località Torvaianica, Via Lungomare delle Meduse n. 58, censito al catasto al foglio n. 34, particelle nn. 99, 101, 10, 1639, 1640, 18, 134,
102 e 19, di rigettare tutte le domande avversarie, in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio.
3. Si costituiva in giudizio il che proponeva appello Controparte_1 incidentale avverso la medesima sentenza proponendo, in sostanza, le medesime critiche dell' In particolare, Parte_1 contestava:
3.a) l'erroneità della sentenza di primo grado in punto di qualificazione dell'area oggetto della domanda di usucapione- la violazione e falsa applicazione art. 822-823-824-1141-1164 c.c. L'area in questione appartiene al demanio pubblico dello Stato ed è stata solamente detenuta dalla società appellata, in virtù di concessione demaniale riguardante anche l'area oggetto della domanda di usucapione. Il
Giudice di prime cure, omettendo qualsiasi valutazione della documentazione versati in atti, avrebbe errato nella qualificazione
6 dell'area oggetto della domanda di usucapione che, diversamente da quanto accertato in primo grado, rientrerebbe nell'area oggetto di concessione demaniale e insisterebbe sul demanio marittimo;
3.b) l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio e delle indagini tecniche effettuate dal CTU, personale materializzazione da parte del CTU dell'area oggetto di usucapione nelle mappe del catasto gregoriano, assenza di corrispondenza con lo stato dei luoghi rappresentato dalla planimetria del verbale di frazionamento del 1926, infondatezza in fatto ed in diritto dell'elaborato peritale. Il Giudice di prime cure avrebbe fondato il suo convincimento sulla perizia del nominato C.T.U. Geom. la quale, tuttavia, non Persona_4 avrebbe dovuto essere condivisa dal Giudicante “per evidenti e gravi errori tecnici, nonché conclusioni tecnico-giuridico destituite di qualunque fondamento”. Detta perizia, conseguentemente, non avrebbe potuto costituire la base in forza della quale formulare la decisione finale oggetto dell'odierna impugnazione;
3.c) carente, illogica ed erronea motivazione del giudice circa la ricezione dell'elaborato peritale in sentenza, erronea valutazione delle risultanze della CTU. Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di motivare le ragioni che lo avrebbero portato a condividere le conclusioni peritali;
3.d) erronea valutazione della prova testimoniale assunta, assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la domanda di usucapione, violazione e falsa applicazione art. 1158-1164-244 c.p.c. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato l'istruttoria testimoniale espletata in corso di causa, attribuendo rilievo alle dichiarazioni di due privati ( e che “non hanno Testimone_1 Testimone_2 nessuna valenza per dimostrare un possesso ad usucapionem, giacché generiche” e, altresì, “non dimostrano il possesso continuato ed ininterrotto, né alcuna volontà di animus possidendi da parte del richiedente” (cfr. pag. 15 comparsa di costituzione e risposta in appello).
Concludeva chiedendo, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nei confronti di vedova CP_3
in persona dei suoi eredi collettivamente e Persona_1 impersonalmente, di accogliere l'appello principale e lo spiegato appello incidentale e, per l'effetto, annullare integralmente la sentenza impugnata, rigettando tutte le avverse domande. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio.
4. Si costituiva in giudizio chiedendo: in Controparte_2 via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dei proposti appelli ai
7 sensi degli artt. 342, 345, 348 bis e 348 ter c.p.c.; sempre in via preliminare, di dichiarare inammissibile o improcedibile l'appello proposto dall' per violazione del principio del Parte_1 contraddittorio, “atteso che non è stata presentata istanza di autorizzazione alla notifica dell'atto di appello ex art. 150 c.p.c. nei confronti della UC IA ON ved. in Persona_1 persona de suoi eredi collettivamente ed impersonalmente, per i quali è stata dichiarata la contumacia nel giudizio di primo grado”; nel merito, di rigettare l'appello principale proposto dall' Parte_1
e l'appello incidentale proposto dal in
[...] Controparte_1 quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondati e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
con condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
5. Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, all'udienza del 10.9.2020 la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di vedova CP_3 Persona_1 autorizzando la notifica dell'appello principale proposto dall'
[...]
e dell'appello incidentale proposto dal Parte_1 CP_1
A seguito di autorizzazione concessa in data 15.10.2020, le
[...] notifiche – sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale – venivano eseguite ex art. 150 c.p.c. All'udienza del 13.5.2021, la difesa di parte appellante segnalava che l'appello notificato per pubblici proclami, anziché essere depositato nel presente giudizio, veniva erroneamente iscritto a ruolo con R.G. n.
6177/2020; pertanto, chiedeva un rinvio per la riunione dei procedimenti. In data 31.5.2021, la causa R.G. n. 6177/2020 veniva riunita al presente fascicolo R.G. n. 8011/2019. All'udienza del 1.7.2021, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30.1.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Va premessa l'ammissibilità, a norma dell'art. 342 c.p.c., del gravame principale e di quello incidentale, in quanto le impugnative presentate individuano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice (conformemente all'orientamento prevalente della Suprema Corte: v. sentenza n. 2681/2022).
7. Nel merito, sia l'appello principale, che quello incidentale, sono meritevoli di accoglimento.
8 Con riguardo ai motivi di appello sub 2.a) e 3.a), giova rammentare il tenore della domanda ex art. 1158 c.c. azionata dall'appellata
[...] in primo grado, avente ad oggetto il terreno Controparte_2 contraddistinto alle particelle 10, 18 (quest'ultima erroneamente indicata con la particella 8 nell'atto di citazione) 19, 99, 100, 101, 102, 134, 1639 e 1640, asseritamente di proprietà degli eredi di
[...]
area rappresentata graficamente nella CTP a Persona_3 Per_ firma Arch. prodotta dalla attrice.
Al contempo, la Corte richiama tutta la documentazione inerente alle concessioni rilasciate a favore della società “Vecchia America” dal 1966 al 2006 e, successivamente, alla società “ ” Controparte_2 CP_ (parte attrice in primo grado e odierna appellata), in virtù della richiamata licenza di subingresso prot. n. 48553 del 23/6/2006.
Dal mero esame della documentazione appena indicata (cfr., in particolare, le concessioni e le planimetrie allegate) emerge, oggettivamente, che l'area oggetto della domanda di usucapione rappresenta una parte della spiaggia ubicata sul litorale Tor San
Lorenzo detenuta dalla società Vecchia America e, successivamente, dalla società fin dagli anni '60, tramite Controparte_2 concessione costantemente rinnovata fino all'instaurazione del giudizio. Ciò in quanto il provvedimento amministrativo interessa tutta l'area su cui sorge il complesso balneare Corsetti, anche la parte asseritamente privata di 3.600 mq (così quantificata dalla società attrice nelle comparse conclusionali, rispetto alla più ampia misura originaria di 7400 mq. indicata erroneamente nella citazione come appartenente agli eredi oggetto della domanda di Persona_3 usucapione.
Nel dettaglio, le planimetrie allegate alle citate concessioni e lo stesso tenore dei provvedimenti concessori individuano l'oggetto della concessione non solo nell'area immediatamente prospiciente il mare
(pacificamente appartenente al demanio marittimo: cfr. citazione di primo grado), ma anche in quella limitrofa estesa fino alla strada (il
Lungomare delle Meduse) dove sono collocati il ristorante/bar, il parcheggio, la piscina, le cabine, area quest'ultima oggetto della domanda di usucapione. A riscontro, si rimarca come la prima concessione n. 480/1966 rilasciata alla società Vecchia America attiene un'area -del tutto sovrapponibile a quella assentita in uso con le concessioni nn. 536/1993 e 42/2002- estesa fronte mare per la lunghezza di 156 m. e “sul lato fronte strada per m. 151” circa (v. planimetria allegata alle concessioni fin dal 1967), mentre nella parte interna (tra il mare e il Lungomare delle Meduse) la profondità è di circa
55 m (per complessivi circa 8000 mq).
9 In aggiunta, le stesse concessioni esplicitamente richiamano, nel dettaglio, le opere murarie collocate nella zona fronte strada (come il ristorante), precisando che le stesse poggiano su area “demaniale” rientrante nella concessione. Precisamente, nella citata concessione n.
536/1993 sottoscritta dalla società Vecchia America e nell'atto di subingresso (nella concessione n. 42/2002 rilasciata alla Vecchia
America) avente prot. n. 48553/2006 sottoscritto dalla società
[...]
ciascuna delle predette concessionarie dichiarava, CP_2 espressamente, di essere a conoscenza e di accettare senza riserve, anche ai fini del disposto degli art. 1341 e 1342 del c.c., che “tutte le opere di difficile rimozione comunque insistenti nell'area concessa sono di proprietà dello Stato” (cfr. allegato 15 della documentazione prodotta da parte attrice in primo grado). Affermazione quest'ultima che poteva interessare la sola edificazione del ristorante/bar, della piscina, delle cabine e del parcheggio (realizzati già dalla società
Vecchia America), in quanto nell'area pacificamente riconosciuta dall'appellata come demaniale (destinata a ombrelloni e sdraio) non vi sono manufatti (v. anche documentazione fotografica in atti).
Ritenuto, sulla scorta di quanto finora esposto, che la domanda dell'attrice riguardi l'oggetto del provvedimento concessorio rilasciato, da ultimo, a favore della società , la società Controparte_2 appellata non può vantare il possesso uti dominus, avendo solo detenuto l'area in virtù delle concessioni rinnovate nel tempo. Stando alle risultanze processuali, l'appellata ha avuto la disponibilità dell'area contesa con animus detinendi e non con quello rem sibi havendi;
nè la stessa ha fornito prova sull'interversio possessionis ovvero sull'esistenza di un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché quest'ultimo possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.
In assenza dei presupposti per l'accertamento dell'acquisto a titolo originario, la sentenza di primo grado va riformata, con il rigetto della domanda azionata ex art. 1158 c.c. dalla società . Controparte_2
Le residue doglianze svolte nei gravami sono assorbite.
8. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico della società appellata in virtù della sua Controparte_2 soccombenza e liquidate, per il giudizio di primo e di secondo grado, in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti in quelle di valore indeterminabile di complessità e valore medio (tenuto conto del significativo quantitativo di documenti esaminati).
10
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall' avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Velletri n. 1911/2019 nei confronti del CP_1
di e degli eredi di
[...] Controparte_2 CP_3 vedova e sull'appello incidentale proposto dal Persona_1 [...] nei confronti dell' , di CP_1 Parte_1 [...]
e degli eredi di vedova Controparte_2 CP_3 Persona_1 avverso la medesima decisione, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'appello principale e quello l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione, rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione presentata da
[...]
Controparte_2
2. condanna la società appellata al Parte_2 pagamento delle spese processuali che liquida: per il primo grado in giudizio, in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge da versare a favore di ciascuna delle controparti e Parte_1 CP_1
per il presente grado di giudizio, in euro 12.156,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da versare a favore di ciascuna delle citate controparti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 6 maggio 2025
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
11