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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/11/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1432 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Sparano Raffaele Maria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
DE MA (Cs) alla via Giustino Fortunato n. 86, come da procura in calce dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 10.10.2018; opponente
E
, nato il [...] a [...], cod. fisc. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Santina Bruno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in DE
MA (Cs) alla via G. Fiorillo n. 102, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.03.2019;
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate dall'opponente il
30.10.2025, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 3.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 346/2018 emesso dal Tribunale di Paola il
25.07.2015, con cui gli è stato intimato il pagamento in favore di della somma Controparte_1 di euro 36.889,01, oltre interessi come richiesti e spese procedurali, liquidate nel complessivo importo di euro 1.591,00, oltre Iva e Cpa come per legge. Premesso che detto decreto ingiuntivo
è stato emesso in virtù di due assegni bancari (ovvero quello n. 3641619447-11 di euro 18.851,73 del 19.06.2017 e quello n. 3641620211-08 di euro 18.000,00 del 19.06.2017), ha dedotto l'inesistenza del rapporto causale ad essi sotteso, non essendo mai stata contabilizzata, ordinata e
1 consegnata la merce richiesta all'opposto, che, all'epoca, quale intermediario, intratteneva rapporti di lavoro con le aziende del settore;
nonché, nel contestare la validità dei medesimi assegni bancari (anche come promessa di pagamento), ha rilevato che essi erano stati consegnati a “in bianco” (ovvero privi del nominativo del beneficiario, della data e del Controparte_1 luogo dell'emissione e, quindi, dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736/1933), affinché, questi, all'arrivo della merce ordinata, avesse provveduto ad intestarli all'azienda fornitrice o a lui stesso, laddove avrebbe dovuto anticipare il pagamento. Quindi, ha chiesto, previa sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di revocarlo, dichiarando la mancata debenza di qualsivoglia somma in favore di per i titoli Controparte_1 di credito posti a base del medesimo decreto, con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Con comparsa, depositata il 4.03.2019, si è costituito in giudizio , il quale nel Controparte_1 contestare quanto ex adverso dedotto, ha rilevato la validità dei due assegni bancari posti a base del decreto ingiuntivo opposto, essendo stati gli stessi integralmente compilati da Parte_1
e a lui intestati (assegni, in ogni caso, valevoli come promessa di pagamento anche se privi dei requisiti normativamente richiesti, con la conseguente presunzione, sino a prova contraria, dell'esistenza e validità del rapporto sottostante). Invero, ha dedotto che, nell'anno 2013,
l'opponente gli ha commissionato una fornitura di materiale elettrico, di arredamento e in legno
(come da fatture nn. 313/13, 312/13, limitatamente all'ordine n. 521 del 23.02.2013, n. 4.164/13
e 5.132/13), a fronte di un prezzo pattuito nel complessivo importo di euro 36.851,73; tale merce
è stata regolarmente consegnata, ma non ha ricevuto alcun pagamento;
quindi, ha Parte_1 emesso in suo favore gli assegni bancari poi azionati in sede monitoria, in quanto risultati privi di provvista. Pertanto, ha chiesto, previo rigetto dell'avversa istanza di sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, il rigetto dell'opposizione proposta da e, per l'effetto, la conferma del medesimo decreto, con vittoria delle Parte_1 spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Nel corso del giudizio si è proceduto all'escussione della teste Testimone_1
Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.. L'opponente, provvedendo a detto incombente nel rispetto del termine perentorio all'uopo fissato (a dispetto dell'opposto), nel riportarsi ai pregressi scritti difensivi, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta da è suscettibile di accoglimento. Parte_1
Innanzitutto, considerato l'oggetto del contendere, è opportuno rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un ordinario giudizio di cognizione di primo grado il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del
2 decreto stesso, ma si estende all'accertamento, al momento della decisione, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Quindi, dovendosi accertare la fondatezza del credito oggetto di ingiunzione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. Pertanto, l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, che agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrarne l'esistenza; mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421 e, con specifico riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, Cass. civ. sez. I del 2.09.2024 n. 23479). L'oggetto del giudizio di opposizione, infatti, non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005, Cass. civ. n. 15186/2003 e Cass. civ. n. 6663/2002), sicché il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. civ. n. 20613/2011).
Nel caso, poi, di un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di un assegno bancario, anche “in bianco” (ovvero privo dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736/1933) o rilasciato “a garanzia” del pagamento del relativo credito, è pacifico che esso vale come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., sicché, verificandosi un'inversione dell'onere probatorio, il creditore (opposto) non è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto causale sotteso all'emissione del medesimo titolo di credito, che si presume sino a prova contraria, spettando, infatti, al debitore (opponente) di dimostrare l'inesistenza, invalidità o estinzione di tale rapporto.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, anche l'emissione di un assegno in garanzia (ovvero consegnato a garanzia di un debito, così da essere restituito al debitore qualora adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo, nel frattempo, nelle mani del creditore come titolo esecutivo, da far valere in caso di inadempimento) ha, comunque, il valore di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ.
n. 10710 del 24.05.2016, nonché Corte appello Catania n. 75 dell'11.01.2024, secondo cui
“L'assegno bancario, sebbene privo di valore cartolare, è idoneo ad integrare una promessa di pagamento, anche se in bianco o post datato, in quanto lo stesso generalmente viene consegnato
a garanzia di un debito e in quanto tale dovrà essere restituito al debitore laddove questo adempia alla propria obbligazione entro i termini di scadenza della stessa. L'assegno infatti, resta nelle mani del creditore con valore di titolo esecutivo da utilizzare solamente in caso di inadempimento”). Pertanto, l'assegno bancario anche privo di valore cartolare (o, comunque,
3 posto all'incasso e non andato a buon fine), valendo come promessa di pagamento o ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., ha l'effetto confermativo del sottostante rapporto fondamentale, in quanto viene ad operare in virtù di tale norma un'astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del medesimo rapporto fondamentale, che si presume sino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione o trovarsi in itinere al momento della stessa. Si configura, quindi, una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante e l'efficacia vincolante della promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, viene meno laddove la parte da cui proviene dimostri giudizialmente che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto
(cfr. in proposito, Cass. civ. n. 21098 del 16.09.2013, Cass. civ. n. 13506 del 13.06.2014, Cass. civ. n. 19929 del 29.09.2011, Cass. civ. n. 15575 dell'11.12.2000 e Cass. civ. n. 11100 del
16.11.1990).
Ebbene, esaminato il compendio probatorio in atti, deve ritenersi che l'opponente abbia congruamente assolto gli oneri probatori posti a suo carico. Infatti, dall'escussione della teste
(moglie di in regime di separazione dei beni) è Testimone_1 Parte_1 emerso che la merce indicata nelle fatture prodotte dall'opponente (per il pagamento della quale sono stati emessi assegni bancari “a garanzia” dall'opposto) non è stata mai consegnata, tanto che ha dovuto riacquistarla da un'altra azienda. Detta teste (della cui attendibilità non Parte_1 vi è ragione di dubitare), infatti, ha dichiarato: “Confermo che nel 2013 mio marito, tramite il convenuto che ha svolto attività di intermediario, ha acquistato materiale elettrico da aziende operanti nel settore perché dovevamo fare dei lavori presso la nostra abitazione sita in Scalea;
sempre in tale occasione mio marito ha acquistato tramite il convenuto anche legname;
presa visione delle fatture indicate nei capitoli nn. 8 e 9, confermo che mio marito ha ordinato la merce ivi indicata, sebbene la stessa non è stata mai consegnata;
so che mio marito aveva emesso degli assegni a garanzia per il pagamento della merce da lui ordinata” (cfr. verbale dell'udienza del
26.10.2021). Né, a fronte di tale deposizione testimoniale, l'opposto ha fornito alcuna prova di segno contrario, non avendo, tra l'altro, prodotto alcun documento di trasporto della merce indicata nelle fatture depositate in atti, né offerto qualsivoglia altro riscontro probatorio
(documentale e non) circa l'effettiva consegna in favore di della merce in Parte_1 questione, avendo provveduto al mero deposito delle relative fatture. Tanto, peraltro, nonostante fosse stata ammessa, con l'ordinanza del 27.11.2020, la prova per testi da lui chiesta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nella cui assunzione, tuttavia, non ha, poi, insistito in corso di causa (né nella memoria difensiva conclusionale depositata il 17.10.2025, a fronte del tardivo deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni) (cfr. il verbale dell'udienza del 9.10.2024 in cui, dopo l'escussione della teste e Testimone_1 la rinuncia da parte dell'opponente agli altri testi da lui indicati, entrambe le parti hanno chiesto
4 il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, così sostanzialmente rinunciando l'opposto alla prova testimoniale già chiesta ed ammessa;
nonché, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 4.05.2018 n. 10797, secondo cui “La parte che ha interesse all'ammissione dei mezzi istruttori
è tenuta ad attivarsi per l'espletamento del mezzo richiesto ed ammesso, onde dall'inattività della stessa può desumersi la sua volontà di rinunciare alla prova. In particolare, in ordine all'assunzione della testimonianza, significativa di tale volontà è la circostanza che la parte, dopo aver richiesto l'ammissione della prova, ometta di insistere nell'assunzione della stessa, richiedendo, invece, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni”). Alcun rilievo probatorio, infatti, può, in ogni caso, riconoscersi alle fatture prodotte dall'opposto, anche in considerazione delle contestazioni mosse (e provate) dell'opponente (cfr. al riguardo, ex multis,
Cass. civ. n. 346/2023, secondo cui “La fattura giustifica, in sede di opposizione, la pretesa di pagamento dell'importo ivi indicato, in presenza di sottoscrizioni dello stesso documento da parte della destinataria, da ciò potendosi ricavare la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni
(consegna merci o altro), ivi descritte, in favore della stessa, la quale, pertanto, con salvezza della prova di eventuali fatti estintivi, modificati o impeditivi, risulta obbligata, in quanto acquirente dei beni così consegnati, alla corresponsione del relativo prezzo”, Cass. civ. n.
646/2018, secondo cui “Nel contratto di vendita di beni mobili, è onere del venditore fornire la prova dell'avvenuta consegna con ogni mezzo, come documenti di trasporto firmati dal destinatario o altri documenti equivalenti;
in mancanza della stessa e in caso di contestazione dell'acquirente, il venditore non può pretendere il pagamento del prezzo”, e Cass. civ. n.
26048/2024, secondo cui “La fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto”).
Dunque, non risultando provata, tra l'altro, la consegna della merce cui si riferisce il credito ingiunto, l'opposizione proposta da va accolta, con la conseguente revoca del Parte_1 decreto monitorio impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l'opposto va condannato alla loro rifusione in favore dell'opponente (con distrazione ex art. 93 c.p.c.). Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014 (come aggiornato con il d.m. n. 147/2022) con diminuzione del 50%, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1432/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 - accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
346/2018 emesso dal Tribunale di Paola il 25.07.2018;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1 nella complessiva somma di euro 3.934,00, di cui euro 3.809,00 per onorari di difesa ed euro
125,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario Raffaele Maria Sparano per dichiarato anticipo.
Paola, 11.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1432 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Sparano Raffaele Maria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
DE MA (Cs) alla via Giustino Fortunato n. 86, come da procura in calce dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 10.10.2018; opponente
E
, nato il [...] a [...], cod. fisc. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Santina Bruno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in DE
MA (Cs) alla via G. Fiorillo n. 102, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.03.2019;
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate dall'opponente il
30.10.2025, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 3.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 346/2018 emesso dal Tribunale di Paola il
25.07.2015, con cui gli è stato intimato il pagamento in favore di della somma Controparte_1 di euro 36.889,01, oltre interessi come richiesti e spese procedurali, liquidate nel complessivo importo di euro 1.591,00, oltre Iva e Cpa come per legge. Premesso che detto decreto ingiuntivo
è stato emesso in virtù di due assegni bancari (ovvero quello n. 3641619447-11 di euro 18.851,73 del 19.06.2017 e quello n. 3641620211-08 di euro 18.000,00 del 19.06.2017), ha dedotto l'inesistenza del rapporto causale ad essi sotteso, non essendo mai stata contabilizzata, ordinata e
1 consegnata la merce richiesta all'opposto, che, all'epoca, quale intermediario, intratteneva rapporti di lavoro con le aziende del settore;
nonché, nel contestare la validità dei medesimi assegni bancari (anche come promessa di pagamento), ha rilevato che essi erano stati consegnati a “in bianco” (ovvero privi del nominativo del beneficiario, della data e del Controparte_1 luogo dell'emissione e, quindi, dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736/1933), affinché, questi, all'arrivo della merce ordinata, avesse provveduto ad intestarli all'azienda fornitrice o a lui stesso, laddove avrebbe dovuto anticipare il pagamento. Quindi, ha chiesto, previa sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di revocarlo, dichiarando la mancata debenza di qualsivoglia somma in favore di per i titoli Controparte_1 di credito posti a base del medesimo decreto, con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Con comparsa, depositata il 4.03.2019, si è costituito in giudizio , il quale nel Controparte_1 contestare quanto ex adverso dedotto, ha rilevato la validità dei due assegni bancari posti a base del decreto ingiuntivo opposto, essendo stati gli stessi integralmente compilati da Parte_1
e a lui intestati (assegni, in ogni caso, valevoli come promessa di pagamento anche se privi dei requisiti normativamente richiesti, con la conseguente presunzione, sino a prova contraria, dell'esistenza e validità del rapporto sottostante). Invero, ha dedotto che, nell'anno 2013,
l'opponente gli ha commissionato una fornitura di materiale elettrico, di arredamento e in legno
(come da fatture nn. 313/13, 312/13, limitatamente all'ordine n. 521 del 23.02.2013, n. 4.164/13
e 5.132/13), a fronte di un prezzo pattuito nel complessivo importo di euro 36.851,73; tale merce
è stata regolarmente consegnata, ma non ha ricevuto alcun pagamento;
quindi, ha Parte_1 emesso in suo favore gli assegni bancari poi azionati in sede monitoria, in quanto risultati privi di provvista. Pertanto, ha chiesto, previo rigetto dell'avversa istanza di sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, il rigetto dell'opposizione proposta da e, per l'effetto, la conferma del medesimo decreto, con vittoria delle Parte_1 spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Nel corso del giudizio si è proceduto all'escussione della teste Testimone_1
Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.. L'opponente, provvedendo a detto incombente nel rispetto del termine perentorio all'uopo fissato (a dispetto dell'opposto), nel riportarsi ai pregressi scritti difensivi, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta da è suscettibile di accoglimento. Parte_1
Innanzitutto, considerato l'oggetto del contendere, è opportuno rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un ordinario giudizio di cognizione di primo grado il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del
2 decreto stesso, ma si estende all'accertamento, al momento della decisione, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Quindi, dovendosi accertare la fondatezza del credito oggetto di ingiunzione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. Pertanto, l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, che agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrarne l'esistenza; mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421 e, con specifico riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, Cass. civ. sez. I del 2.09.2024 n. 23479). L'oggetto del giudizio di opposizione, infatti, non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005, Cass. civ. n. 15186/2003 e Cass. civ. n. 6663/2002), sicché il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. civ. n. 20613/2011).
Nel caso, poi, di un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di un assegno bancario, anche “in bianco” (ovvero privo dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736/1933) o rilasciato “a garanzia” del pagamento del relativo credito, è pacifico che esso vale come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., sicché, verificandosi un'inversione dell'onere probatorio, il creditore (opposto) non è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto causale sotteso all'emissione del medesimo titolo di credito, che si presume sino a prova contraria, spettando, infatti, al debitore (opponente) di dimostrare l'inesistenza, invalidità o estinzione di tale rapporto.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, anche l'emissione di un assegno in garanzia (ovvero consegnato a garanzia di un debito, così da essere restituito al debitore qualora adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo, nel frattempo, nelle mani del creditore come titolo esecutivo, da far valere in caso di inadempimento) ha, comunque, il valore di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ.
n. 10710 del 24.05.2016, nonché Corte appello Catania n. 75 dell'11.01.2024, secondo cui
“L'assegno bancario, sebbene privo di valore cartolare, è idoneo ad integrare una promessa di pagamento, anche se in bianco o post datato, in quanto lo stesso generalmente viene consegnato
a garanzia di un debito e in quanto tale dovrà essere restituito al debitore laddove questo adempia alla propria obbligazione entro i termini di scadenza della stessa. L'assegno infatti, resta nelle mani del creditore con valore di titolo esecutivo da utilizzare solamente in caso di inadempimento”). Pertanto, l'assegno bancario anche privo di valore cartolare (o, comunque,
3 posto all'incasso e non andato a buon fine), valendo come promessa di pagamento o ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., ha l'effetto confermativo del sottostante rapporto fondamentale, in quanto viene ad operare in virtù di tale norma un'astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del medesimo rapporto fondamentale, che si presume sino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione o trovarsi in itinere al momento della stessa. Si configura, quindi, una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante e l'efficacia vincolante della promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, viene meno laddove la parte da cui proviene dimostri giudizialmente che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto
(cfr. in proposito, Cass. civ. n. 21098 del 16.09.2013, Cass. civ. n. 13506 del 13.06.2014, Cass. civ. n. 19929 del 29.09.2011, Cass. civ. n. 15575 dell'11.12.2000 e Cass. civ. n. 11100 del
16.11.1990).
Ebbene, esaminato il compendio probatorio in atti, deve ritenersi che l'opponente abbia congruamente assolto gli oneri probatori posti a suo carico. Infatti, dall'escussione della teste
(moglie di in regime di separazione dei beni) è Testimone_1 Parte_1 emerso che la merce indicata nelle fatture prodotte dall'opponente (per il pagamento della quale sono stati emessi assegni bancari “a garanzia” dall'opposto) non è stata mai consegnata, tanto che ha dovuto riacquistarla da un'altra azienda. Detta teste (della cui attendibilità non Parte_1 vi è ragione di dubitare), infatti, ha dichiarato: “Confermo che nel 2013 mio marito, tramite il convenuto che ha svolto attività di intermediario, ha acquistato materiale elettrico da aziende operanti nel settore perché dovevamo fare dei lavori presso la nostra abitazione sita in Scalea;
sempre in tale occasione mio marito ha acquistato tramite il convenuto anche legname;
presa visione delle fatture indicate nei capitoli nn. 8 e 9, confermo che mio marito ha ordinato la merce ivi indicata, sebbene la stessa non è stata mai consegnata;
so che mio marito aveva emesso degli assegni a garanzia per il pagamento della merce da lui ordinata” (cfr. verbale dell'udienza del
26.10.2021). Né, a fronte di tale deposizione testimoniale, l'opposto ha fornito alcuna prova di segno contrario, non avendo, tra l'altro, prodotto alcun documento di trasporto della merce indicata nelle fatture depositate in atti, né offerto qualsivoglia altro riscontro probatorio
(documentale e non) circa l'effettiva consegna in favore di della merce in Parte_1 questione, avendo provveduto al mero deposito delle relative fatture. Tanto, peraltro, nonostante fosse stata ammessa, con l'ordinanza del 27.11.2020, la prova per testi da lui chiesta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nella cui assunzione, tuttavia, non ha, poi, insistito in corso di causa (né nella memoria difensiva conclusionale depositata il 17.10.2025, a fronte del tardivo deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni) (cfr. il verbale dell'udienza del 9.10.2024 in cui, dopo l'escussione della teste e Testimone_1 la rinuncia da parte dell'opponente agli altri testi da lui indicati, entrambe le parti hanno chiesto
4 il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, così sostanzialmente rinunciando l'opposto alla prova testimoniale già chiesta ed ammessa;
nonché, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 4.05.2018 n. 10797, secondo cui “La parte che ha interesse all'ammissione dei mezzi istruttori
è tenuta ad attivarsi per l'espletamento del mezzo richiesto ed ammesso, onde dall'inattività della stessa può desumersi la sua volontà di rinunciare alla prova. In particolare, in ordine all'assunzione della testimonianza, significativa di tale volontà è la circostanza che la parte, dopo aver richiesto l'ammissione della prova, ometta di insistere nell'assunzione della stessa, richiedendo, invece, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni”). Alcun rilievo probatorio, infatti, può, in ogni caso, riconoscersi alle fatture prodotte dall'opposto, anche in considerazione delle contestazioni mosse (e provate) dell'opponente (cfr. al riguardo, ex multis,
Cass. civ. n. 346/2023, secondo cui “La fattura giustifica, in sede di opposizione, la pretesa di pagamento dell'importo ivi indicato, in presenza di sottoscrizioni dello stesso documento da parte della destinataria, da ciò potendosi ricavare la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni
(consegna merci o altro), ivi descritte, in favore della stessa, la quale, pertanto, con salvezza della prova di eventuali fatti estintivi, modificati o impeditivi, risulta obbligata, in quanto acquirente dei beni così consegnati, alla corresponsione del relativo prezzo”, Cass. civ. n.
646/2018, secondo cui “Nel contratto di vendita di beni mobili, è onere del venditore fornire la prova dell'avvenuta consegna con ogni mezzo, come documenti di trasporto firmati dal destinatario o altri documenti equivalenti;
in mancanza della stessa e in caso di contestazione dell'acquirente, il venditore non può pretendere il pagamento del prezzo”, e Cass. civ. n.
26048/2024, secondo cui “La fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto”).
Dunque, non risultando provata, tra l'altro, la consegna della merce cui si riferisce il credito ingiunto, l'opposizione proposta da va accolta, con la conseguente revoca del Parte_1 decreto monitorio impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l'opposto va condannato alla loro rifusione in favore dell'opponente (con distrazione ex art. 93 c.p.c.). Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014 (come aggiornato con il d.m. n. 147/2022) con diminuzione del 50%, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1432/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 - accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
346/2018 emesso dal Tribunale di Paola il 25.07.2018;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1 nella complessiva somma di euro 3.934,00, di cui euro 3.809,00 per onorari di difesa ed euro
125,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario Raffaele Maria Sparano per dichiarato anticipo.
Paola, 11.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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