Art. 4. 1. All' articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ", che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal supplente della stessa categoria";
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
"Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parita' prevale la soluzione piu' favorevole all'incolpato".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 6 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 6 (Deliberazioni della sezione disciplinare). - In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal supplente della stessa categoria.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.
I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.
Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parita' prevale la soluzione piu' favorevole all'incolpato.".
a) al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ", che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal supplente della stessa categoria";
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
"Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parita' prevale la soluzione piu' favorevole all'incolpato".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 6 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 6 (Deliberazioni della sezione disciplinare). - In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal supplente della stessa categoria.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.
I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.
Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parita' prevale la soluzione piu' favorevole all'incolpato.".