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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/07/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1867 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615, I comma e 617, I comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. DE BOTTIS MARIA Parte_1
TERESA
- OPPONENTE -
E
, rapp.to e difeso dall'avv. LUPOLI ANDREA Controparte_1
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.3.2024, Pt_1
proponeva opposizione al precetto notificatogli in
[...] data 22.2.2024 da parte dell'opposto, deducendo essenzialmente la mancanza di efficacia esecutiva della sentenza azionata, la mancata notifica del titolo esecutivo e l'indeterminatezza della somma di cui al precetto.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto, il quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
1 Preliminarmente, va detto che la domanda risulta formulata ai sensi sia dell'art. 615 comma primo c.p.c. (primo e terzo motivo di opposizione) sia dell'art. 617 comma primo c.p.c. (secondo motivo di opposizione).
Detto ciò, l'opposizione in esame è meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla notifica del titolo esecutivo, motivo integrante, come detto, un'opposizione agli atti esecutivi, essa risulta essere regolarmente avvenuta in data 27-
29.9.2010, come riconosciuto dall'opponente, dovendosi ritenere che la sentenza n. 121/2010 avesse già all'epoca efficacia esecutiva relativamente alla parte azionata con il precetto opposto.
Ad ogni modo, ritiene questo Giudice che il denunciato vizio del precetto debba intendersi sanato per raggiungimento dello scopo. Benché, infatti, la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di precisare che “Non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ult. comma, cod. proc. civ., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma primo, cod. proc. civ.; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. 23894/2012 e più recentemente Cass. 19440/2019), nel caso di specie, la notificazione del titolo esecutivo all'odierno opponente non può dirsi del tutto omessa, discutendosi in effetti soltanto della efficacia esecutiva dello stesso al momento della notifica.
Quanto al primo e terzo motivo di opposizione, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, la sentenza azionata contiene, a ben vedere,
2 plurime statuizioni, alcune delle quali non immediatamente esecutive ovvero ad efficacia esecutiva condizionata, come sostenuto dall'opponente.
In particolare, il disposto trasferimento in favore dell'odierno opposto, ex art. 2932 c.c., delle quote dell'immobile oggetto di causa di pertinenza di
[...]
e degli eredi di è espressamente CP_2 Parte_2 subordinato al pagamento del prezzo da parte del medesimo opposto, così come lo scioglimento della comunione venutasi a creare sullo stesso immobile tra le parti del presente giudizio, con attribuzione a della quota di Controparte_1
1/12 in titolarità di è subordinato al Parte_1 pagamento da parte dell'opposto in favore dell'opponente della somma di € 13.890,62 (e non € 130.890,62, come pure sostenuto da parte opponente facendo leva su un evidente errore di battitura contenuto nella sentenza, laddove il conguaglio viene indicato “pari ad euro 13.0890,62, pari ad
1/12 della somma di euro 166.687,50”).
Risulta, invece, pienamente esecutiva, fin dall'origine come detto, la statuizione relativa alla condanna dell'odierno opponente al pagamento, in favore dell'opposto, a titolo di indebito arricchimento, della somma di € 23.769,75, dovuta per l'occupazione sine titulo dei 9/12 dell'immobile de quo dal 26.2.2008 al settembre
2010 (momento dell'emissione della sentenza azionata), nonché della somma mensile di € 307,50 (pari ai 9/12 della rendita virtuale – cfr. sentenza 121/2010 pag. 6) da ottobre 2010 alla data del precetto (159 mesi) per un totale di € 48.892,50.
Non sono dovute, invece, per quanto detto sopra, le somme, pure già indicate nella sentenza azionata e richieste in precetto, relative all'occupazione della restante quota di
3/12 dell'immobile, il cui trasferimento in favore dell'odierno opposto è subordinato al pagamento ai
3 promittenti venditori ed al comproprietario (odierno opponente) del prezzo per le rispettive quote.
Va aggiunto che, soltanto con le note conclusionali, parte opponente ha eccepito altresì la prescrizione della somma di € 23.769,65 riconosciuta dal titolo azionato in favore dell'opposto. Orbene, tale eccezione risulta non solo inammissibile in quanto tardivamente proposta, ma anche infondata alla luce della norma di cui all'art. 2945 comma
2 c.c., secondo cui “Se l'interruzione della prescrizione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata nella parte in cui configura un'opposizione ex art. 617 comma primo c.p.c. e parzialmente accolta nella parte in cui configura un'opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c., dovendosi rideterminare la somma richiesta in precetto a titolo di sorta in € 72.662,25 (€ 23.769,75 + € 48.892,50) anziché € 88.959,75.
Spese di lite.
Le spese di lite, alla luce del parziale accoglimento della domanda e della sostanziale reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 617 comma primo c.p.c.;
B) Accoglie parzialmente l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. e, per l'effetto,
C) Ridetermina la somma richiesta in precetto a titolo di
4 sorta in € 72.662,25 (€ 23.769,75 + € 48.892,50) anziché € 88.959,75;
D) Compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 15/07/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1867 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615, I comma e 617, I comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. DE BOTTIS MARIA Parte_1
TERESA
- OPPONENTE -
E
, rapp.to e difeso dall'avv. LUPOLI ANDREA Controparte_1
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.3.2024, Pt_1
proponeva opposizione al precetto notificatogli in
[...] data 22.2.2024 da parte dell'opposto, deducendo essenzialmente la mancanza di efficacia esecutiva della sentenza azionata, la mancata notifica del titolo esecutivo e l'indeterminatezza della somma di cui al precetto.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto, il quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
1 Preliminarmente, va detto che la domanda risulta formulata ai sensi sia dell'art. 615 comma primo c.p.c. (primo e terzo motivo di opposizione) sia dell'art. 617 comma primo c.p.c. (secondo motivo di opposizione).
Detto ciò, l'opposizione in esame è meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla notifica del titolo esecutivo, motivo integrante, come detto, un'opposizione agli atti esecutivi, essa risulta essere regolarmente avvenuta in data 27-
29.9.2010, come riconosciuto dall'opponente, dovendosi ritenere che la sentenza n. 121/2010 avesse già all'epoca efficacia esecutiva relativamente alla parte azionata con il precetto opposto.
Ad ogni modo, ritiene questo Giudice che il denunciato vizio del precetto debba intendersi sanato per raggiungimento dello scopo. Benché, infatti, la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di precisare che “Non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ult. comma, cod. proc. civ., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma primo, cod. proc. civ.; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. 23894/2012 e più recentemente Cass. 19440/2019), nel caso di specie, la notificazione del titolo esecutivo all'odierno opponente non può dirsi del tutto omessa, discutendosi in effetti soltanto della efficacia esecutiva dello stesso al momento della notifica.
Quanto al primo e terzo motivo di opposizione, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, la sentenza azionata contiene, a ben vedere,
2 plurime statuizioni, alcune delle quali non immediatamente esecutive ovvero ad efficacia esecutiva condizionata, come sostenuto dall'opponente.
In particolare, il disposto trasferimento in favore dell'odierno opposto, ex art. 2932 c.c., delle quote dell'immobile oggetto di causa di pertinenza di
[...]
e degli eredi di è espressamente CP_2 Parte_2 subordinato al pagamento del prezzo da parte del medesimo opposto, così come lo scioglimento della comunione venutasi a creare sullo stesso immobile tra le parti del presente giudizio, con attribuzione a della quota di Controparte_1
1/12 in titolarità di è subordinato al Parte_1 pagamento da parte dell'opposto in favore dell'opponente della somma di € 13.890,62 (e non € 130.890,62, come pure sostenuto da parte opponente facendo leva su un evidente errore di battitura contenuto nella sentenza, laddove il conguaglio viene indicato “pari ad euro 13.0890,62, pari ad
1/12 della somma di euro 166.687,50”).
Risulta, invece, pienamente esecutiva, fin dall'origine come detto, la statuizione relativa alla condanna dell'odierno opponente al pagamento, in favore dell'opposto, a titolo di indebito arricchimento, della somma di € 23.769,75, dovuta per l'occupazione sine titulo dei 9/12 dell'immobile de quo dal 26.2.2008 al settembre
2010 (momento dell'emissione della sentenza azionata), nonché della somma mensile di € 307,50 (pari ai 9/12 della rendita virtuale – cfr. sentenza 121/2010 pag. 6) da ottobre 2010 alla data del precetto (159 mesi) per un totale di € 48.892,50.
Non sono dovute, invece, per quanto detto sopra, le somme, pure già indicate nella sentenza azionata e richieste in precetto, relative all'occupazione della restante quota di
3/12 dell'immobile, il cui trasferimento in favore dell'odierno opposto è subordinato al pagamento ai
3 promittenti venditori ed al comproprietario (odierno opponente) del prezzo per le rispettive quote.
Va aggiunto che, soltanto con le note conclusionali, parte opponente ha eccepito altresì la prescrizione della somma di € 23.769,65 riconosciuta dal titolo azionato in favore dell'opposto. Orbene, tale eccezione risulta non solo inammissibile in quanto tardivamente proposta, ma anche infondata alla luce della norma di cui all'art. 2945 comma
2 c.c., secondo cui “Se l'interruzione della prescrizione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata nella parte in cui configura un'opposizione ex art. 617 comma primo c.p.c. e parzialmente accolta nella parte in cui configura un'opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c., dovendosi rideterminare la somma richiesta in precetto a titolo di sorta in € 72.662,25 (€ 23.769,75 + € 48.892,50) anziché € 88.959,75.
Spese di lite.
Le spese di lite, alla luce del parziale accoglimento della domanda e della sostanziale reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 617 comma primo c.p.c.;
B) Accoglie parzialmente l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. e, per l'effetto,
C) Ridetermina la somma richiesta in precetto a titolo di
4 sorta in € 72.662,25 (€ 23.769,75 + € 48.892,50) anziché € 88.959,75;
D) Compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 15/07/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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