Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del
Lavoro all' udienza di discussione del 06 maggio 2025 ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 19710/2022 – R.G.L. ed avente ad oggetto: maggiorazione prevista dall'art.9 del CCNL 20/09/2001
T R A
nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall' avv.to Michela Izzo e avv. p. Gennaro Masiello in virtù di procura in atti, ed elett.te domiciliato presso lo studio sei difensori in S. Felice a Cancello (CE) alla via Napoli n. 720;
Ricorrente
E
, in persona del Direttore Generale, Dott. Ing. Controparte_1 [...]
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Iervolino in virtù di delibera di conferimento CP_2 incarico nonché procura alle liti, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Comunale del
Principe, n. 13/A, presso il Servizio Affari Legali della;
Parte_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/11/2022, l'istante in epigrafe conveniva Parte_2 premettendo: di essere dipendente dell'ente convenuto nella qualità di infermiere CTG. D6 inquadrato nella pianta organica dell' convenuta, con turnazione regolare;
Parte_2 CP_3 di aver sempre svolto la propria attività lavorativa con turnazioni cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali;
di avere lavorato in particolare in turni infrasettimanali festivi sin dal gennaio
2015; che l' non aveva mai inteso corrispondere tale indennità; che in forza Parte_2 delle presenze rilasciate dalla stessa con cartellini “atti avente fede privilegiata”, Parte_2 risultava aver svolto la propria attività lavorativa, nell'inquadramento e qualifica di attribuzione su turnazione mattino-pomeriggio-notte smonto e, dunque, dai rilevamenti delle timbrature si rilevava lo svolgimento delle ore lavorate, nei giorni ,festivi infrasettimanali, che risultano come
Invocava l'applicazione nella fattispecie art. 9 CCNL di comparto sanità 2001 E ART. 44 CCNL di comparto 1999 nonché i principi espressi dalla Suprema Corte in subiecta materia, ed in particolare, Cass. n.1505/2021, ripercorrendo in toto le argomentazioni ivi esposte.
Chiedeva, infine, nelle proprie conclusioni: “ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per le prestazioni oggetto del presente ricorso, al compenso previsto dall'art. 9 Accordo 18/7/99 integrativo del CCNL Comparto Sanità 7/4/99 per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali ed oggi art. 29 CCNL 2016-2018; per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della istante della somma di euro 3.428,88 o delle somme maggiori o minori che saranno ritenute eque, opportune e di giustizia), a titolo di indennità parametrata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dall'emolumento per lavoro straordinario festivo per i periodi su indicati (come da conteggi formanti parte integrante del presente ricorso) (o per i diversi periodi che saranno ritenuti di giustizia), oltre interessi legali e svalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti difensori”
Si costituiva l' la quale eccepiva in via preliminare la nullità del ricorso Parte_2 nonché l'intervenuta decadenza del diritto e la prescrizione ed infine l'infondatezza, nel merito, della domanda azionata della quale ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi il contraddittorio, la causa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive all'udienza del 06 maggio 2025; la causa veniva quindi decisa come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Preliminarmente non può ritenersi la dedotta nullità del ricorso, contenendo lo stesso tutti gli elementi sufficienti alla individuazione del petitum e della causa petendi, così consentendo la piena esplicazione del diritto di difesa.
Il ricorso va accolto nei limiti della seguente motivazione
Il thema decidendum concerne la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001, riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, da lui percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Appare utile preliminarmente richiamare le norme rilevanti a fini decisionali. L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L.
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede
“ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “…a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore, aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione Part del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall'
Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato.
Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce invece un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. Part La convenuta ha ritenuto di negare il compenso invocato dal ricorrente assumendo che nulla
è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
A parte la circostanza che dai cartellini delle presenze prodotti dalla parte ricorrente si evince Part che, su base mensile, le ore lavorabili risultano sempre inferiori alle ore lavorate, la tesi dell' appare erronea. Ed invero, non è condivisibile ritenere che, attraverso la norma invocata, si sia inteso remunerare il lavoro straordinario se e in quanto prestato, con conseguente onere da parte del ricorrente di allegare di avere reso la prestazione nelle giornate festive, oltre l'orario ordinario di lavoro.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del
C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma sia in base alla sua finalità.
Tale trattamento, applicandosi pacificamente al personale non turnista, consente di escludere che realizzi un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta
è volta a compensare.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende in realtà dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, si osserva che, in senso favorevole alla tesi dei turnisti, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni, tutte dello stesso segno (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505;
Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n.
33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015,
n. 24439). Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della
Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato (ordinanza del
18/07/2023, n.20743).
Attesa la peculiare linearità e chiarezza delle argomentazioni utilizzate dal giudice della nomofilachia, si ritiene di dover riportare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale contenuto nella citata pronuncia n. 20743/2023, con la quale è stato ribadito che
“…la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma
6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dal secondo cui CP_1
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n.
21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c)
CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”.
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto degli stessi a prestare il lavoro, nei medesimi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Si reputa superflua l'ammissione di una CTU, dal momento che nella fattispecie non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che - per le ragioni sopra enunciate - non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit.
All'esito, sussiste pertanto il diritto di parte ricorrente all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e pertanto - in base alla domanda formulata - va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano state, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini delle presenze relativi al periodo di causa.
Per la sua quantificazione, appare sostanzialmente corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016. In punto di quantificazione del credito, esso deve essere tuttavia rideterminato alla luce dell'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, essendo stata fornita prova della notifica di atto di costituzione in mora del 28.05.2021 via pec (cfr. in atti)
Risultano pertanto prescritti i diritti maturati antecedentemente al quinquennio decorrente dalla predetta diffida, e cioè anteriormente al 28.5.2016.
L' va pertanto condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dal Parte_3 ricorrente a titolo di maggiorazione per straordinario, ai sensi degli artt. 9 e 34, co. 7-8, del
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, come sostituiti dagli artt. 29 comma
6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L 2016-2018, per il periodo dal 29.5.2016 fino al 02.6.2021.
Tenendo in considerazione i prospetti in atti, pertanto, alla parte ricorrente va riconosciuto il diritto al pagamento di complessivi euro 3.306,42 oltre interessi nella misura legale dalla data di rispettiva maturazione delle differenze economiche al saldo.
Atteso il solo parziale accoglimento della domanda, dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti nella misura di 1/3, ponendo le stesse per il residuo a carico della resistente secondo il principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla maggiorazione per lavoro festivo per il periodo di cui in parte motiva e condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di euro 3306,42 oltre interessi legali dalla maturazione dei rispettivi crediti al saldo;
b) Compensa le spese nella misura di 1/3 e pone i residui 2/3 a carico della parte resistente, liquidandoli in complessivi euro 1.450,00 per compensi oltre IVA CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Napoli, 06 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino