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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2024, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.V.G.639/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 639/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_1 [...]
C.F._2 ente domiciliati in Giffoni Valle Piana (SA), alla via Vignadonica n. 20/22, presso lo studio dell'avv. Filomena Giannattasio dalla quale sono rappresentati e difesi in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 18 marzo 2024, ed Parte_1 Controparte_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., richiesta cumulativa di
[...] one dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio civile nel Comune di CA NO (SA) il 24 luglio 2008 e che dalla loro unione e nata una figlia, (23.09.2011). Per_1
Con sentenza n. 190/2024 il Tribunale di ichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 10 dicembre 2024, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione.
3. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Al riguardo, si evidenzia che, con sentenza n. 190/2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1.Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 con collocazione privilegiata presso la stessa nella residenza familiare. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
2. La casa coniugale sita in CA NO (Sa) alla Via Venezia n. 11, di proprietà dei genitori della sig.ra , sarà assegnata unita mente ai mobili, Parte_1 arredi e pertinenze alla sig.ra che vi abiterà con la minore Parte_1 nell'interesse della stessa e fin rà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario prevalente della figlia minore, il sig. potrà vedere e tenere Controparte_1 con sé la figlia presso quella che sarà la propria abitazione nei seguenti giorni: dal venerdì sera dopo le ore 17.00 (orario in cui lo stesso esce da lavoro) alle ore 11.00 della domenica mattina, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
il padre potrà compatibilmente con i bisogni della mino re rimanere in casa o effettuare uscite ludiche. Durante le vacanze natalizie la minore resterà con il padre il pomeriggio del giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano, previo accordo con la madre e nel rispetto dei bisogni della figlia. Lo stesso a dirsi per le festività Pasquali. Per il periodo estivo, compatibilmente con le ferie del padre, la minore potrà trascorrere 15 gg. di vacanze (agosto) anche non consecutivi col sig. , previo accordo con la madre da definire entro il 30 Controparte_1 giugno, e scritta, e comunque nel rispetto dei bisogni della figlia. Il giorno del compleanno della minore (23 settembre) la Persona_2 minore festeggerà separatamente con la ma l suo compleanno prevedendo la permanenza di due ore pomeridiane col padre e due ore pomeridiane con la madre, previa intesa fra le parti. Il giorno del compleanno, dell'onomastico nonché della Festa del Papà, la minore trascorrerà la giornata col Persona_2 sig. ; lo stesso a nel giorno Controparte_1 Parte_1 del o e Festa della Mamma.
4. Le parti prevedono che il padre verserà come assegno di mantenimento per la figlia minore la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
a mezzo asse ite bonifico sul c/c della sig.ra che provvederà a Parte_1 fornire al sig. il proprio Iban;
CP_1
5. L'assegno universale per il figlio minore verrà percepito al 100% dalla madre e il padre si impegna sin d'ora alla rinuncia dello stesso;
6. Entrambi i genitori si far anno carico del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio purché previamente concordate e debitamente documentate dagli stessi, a tal proposito i coniugi dichiarano di aderire alle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale Forense in materia di ripartizione fra genitori delle spese straordinarie per i figli minori, di cui si allega al fascicolo una copia debitamente sottoscritta dalle parti per accettazione;
8. I coniugi, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a definire ogni reciproca pendenza economica;
7. Le parti rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi ti tolo;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore ai fini della Persona_2 validità per l'espatrio;
9. Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare eventuali allontanamenti col figlio minore dal proprio domicilio per periodi superiori ad un giorno;
se gli spostamenti avvengono all'interno del territorio nazionale il genitore è tenuto a comunicare all'altro la destinazione del viaggio ai fini della reperibilità e del contatto col minore;
in presenza di spostamenti fuori del territorio nazionale il genitore che intende effettuare un viaggio all'estero col figlio minore dovrà preventivamente acquisire il consenso scritto da parte dell'altro genitore dettagliando la durata e la destinazione del viaggio. Le parti si impegnano fin d'ora ad essere collaborativi nell'esclusivo interesse del figlio minore;
Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24 luglio 2008 in CA NO (SA) tra , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: e nato a [...]_1 Controparte_1
(Cu scritto nel Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di ), Anno 2008, Atto n. 8, Parte I, alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA NO (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 639/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_1 [...]
C.F._2 ente domiciliati in Giffoni Valle Piana (SA), alla via Vignadonica n. 20/22, presso lo studio dell'avv. Filomena Giannattasio dalla quale sono rappresentati e difesi in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 18 marzo 2024, ed Parte_1 Controparte_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., richiesta cumulativa di
[...] one dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio civile nel Comune di CA NO (SA) il 24 luglio 2008 e che dalla loro unione e nata una figlia, (23.09.2011). Per_1
Con sentenza n. 190/2024 il Tribunale di ichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 10 dicembre 2024, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione.
3. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Al riguardo, si evidenzia che, con sentenza n. 190/2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1.Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 con collocazione privilegiata presso la stessa nella residenza familiare. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
2. La casa coniugale sita in CA NO (Sa) alla Via Venezia n. 11, di proprietà dei genitori della sig.ra , sarà assegnata unita mente ai mobili, Parte_1 arredi e pertinenze alla sig.ra che vi abiterà con la minore Parte_1 nell'interesse della stessa e fin rà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario prevalente della figlia minore, il sig. potrà vedere e tenere Controparte_1 con sé la figlia presso quella che sarà la propria abitazione nei seguenti giorni: dal venerdì sera dopo le ore 17.00 (orario in cui lo stesso esce da lavoro) alle ore 11.00 della domenica mattina, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
il padre potrà compatibilmente con i bisogni della mino re rimanere in casa o effettuare uscite ludiche. Durante le vacanze natalizie la minore resterà con il padre il pomeriggio del giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano, previo accordo con la madre e nel rispetto dei bisogni della figlia. Lo stesso a dirsi per le festività Pasquali. Per il periodo estivo, compatibilmente con le ferie del padre, la minore potrà trascorrere 15 gg. di vacanze (agosto) anche non consecutivi col sig. , previo accordo con la madre da definire entro il 30 Controparte_1 giugno, e scritta, e comunque nel rispetto dei bisogni della figlia. Il giorno del compleanno della minore (23 settembre) la Persona_2 minore festeggerà separatamente con la ma l suo compleanno prevedendo la permanenza di due ore pomeridiane col padre e due ore pomeridiane con la madre, previa intesa fra le parti. Il giorno del compleanno, dell'onomastico nonché della Festa del Papà, la minore trascorrerà la giornata col Persona_2 sig. ; lo stesso a nel giorno Controparte_1 Parte_1 del o e Festa della Mamma.
4. Le parti prevedono che il padre verserà come assegno di mantenimento per la figlia minore la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
a mezzo asse ite bonifico sul c/c della sig.ra che provvederà a Parte_1 fornire al sig. il proprio Iban;
CP_1
5. L'assegno universale per il figlio minore verrà percepito al 100% dalla madre e il padre si impegna sin d'ora alla rinuncia dello stesso;
6. Entrambi i genitori si far anno carico del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio purché previamente concordate e debitamente documentate dagli stessi, a tal proposito i coniugi dichiarano di aderire alle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale Forense in materia di ripartizione fra genitori delle spese straordinarie per i figli minori, di cui si allega al fascicolo una copia debitamente sottoscritta dalle parti per accettazione;
8. I coniugi, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a definire ogni reciproca pendenza economica;
7. Le parti rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi ti tolo;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore ai fini della Persona_2 validità per l'espatrio;
9. Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare eventuali allontanamenti col figlio minore dal proprio domicilio per periodi superiori ad un giorno;
se gli spostamenti avvengono all'interno del territorio nazionale il genitore è tenuto a comunicare all'altro la destinazione del viaggio ai fini della reperibilità e del contatto col minore;
in presenza di spostamenti fuori del territorio nazionale il genitore che intende effettuare un viaggio all'estero col figlio minore dovrà preventivamente acquisire il consenso scritto da parte dell'altro genitore dettagliando la durata e la destinazione del viaggio. Le parti si impegnano fin d'ora ad essere collaborativi nell'esclusivo interesse del figlio minore;
Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24 luglio 2008 in CA NO (SA) tra , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: e nato a [...]_1 Controparte_1
(Cu scritto nel Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di ), Anno 2008, Atto n. 8, Parte I, alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA NO (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi