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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/02/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. 21665/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IL GIUDICE
dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 21665/2024 R.G.A.C.C., promosso con ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
e pendente tra
residente in [...]
Vittoria Colonna 32, presso lo studio dell'avv. Ada ODINO, che lo rappresenta e difende -unitamente all'avv. Amedeo Giulio GIANNOTTI- in forza di procura in atti;
-RICORRENTE-
e pagina 1 di 5 residente in [...]
Merulana 247, presso lo studio dell'avv. Annalisa AMICUCCI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-RESISTENTE-
OGGETTO: condanna al rilascio di immobile occupato senza titolo.
CONCLUSIONI: ud. 6/12/2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente: “
1. Dichiarare che la signora occupa senza titolo Persona_1
l'immobile sito in Roma, Passeggiata di Ripetta n.11 e, per l'effetto, 2. Condannare la signora all'immediato rilascio del citato immobile, libero da persone Persona_1
e cose, rimettendo l'immobile nel pieno e legittimo possesso del signor Pt_1
fissando contestualmente la data di esecuzione del rilascio.
3. Condannare la signora
al pagamento della indennità di occupazione per l'importo non Persona_1
inferiore a € 2.500,00 mensili con decorrenza dal 26 gennaio 2023 e sino all'effettivo rilascio.
4. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
Parte resistente: “a) Rigettare le domande proposte dal ricorrente Dott. Pt_1
perché infondate;
b) Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di
[...]
giudizio, maggiorate di rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge, da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario, ed inoltre al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma (o – in subordine – secondo comma)
c.p.c.”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente narra e documenta essere proprietario esclusivo di immobile sito in
Roma alla Passeggiata di Ripetta 11.
L'istante espone di avere contratto matrimonio con odierna convenuta, con nascita del figlio il 13/2/2005. Per_2
pagina 2 di 5 La parte espone essere pendente presso questo tribunale procedimento di separazione personale (proc. 13629/2023) e con ordinanza del 4/9/2023 (in atti) è stato (anche) disposto “darsi atto dell'accordo delle parti a dividere la casa familiare in due unità autonome ove ciascuno potrà continuare ad abitare, con oneri a carico del Pt_1
che invita a provvedere con sollecitudine alla divisione dell'immobile”.
Afferma l'istante che controparte:
• ha ostacolato gli interventi materiali necessari alla divisione dell'immobile, comunque realizzata;
• ha utilizzato indiscriminatamente la luce e l'aria condizionata così' da far lievitare le bollette;
• non ha pagato e continua a non pagare le spese condominiali e le bollette della casa di Roma nella quale vive tuttora;
• ha consentito anche a una giovane ragazza appena maggiorenne di alloggiarvi per almeno due settimane senza neppure comunicarlo al marito;
• si è rifiutata e non ha ancora restituito alcuni beni personali del marito invano richiesti.
Afferma poi che la convenuta vive in Spagna e non abita più nella casa in questione.
Atteso non esserle mai stata assegnata la casa coniugale, chiede sia accertata l'occupazione “sine titulo” e che sia emessa condanna al rilascio, con condanna al pagamento di indennità di occupazione in ragione di € 2.500,00 mensili;
con rivalsa delle spese.
La convenuta rileva che lo stesso attore (e anche l'ordinanza del Tribunale) dà atto di un accordo in ordine al godimento della casa coniugale: nega quindi l'assenza di titolo, viceversa sussistente, e di natura negoziale.
Chiede il rigetto della domanda
La causa è giunta rapidamente alla fase decisoria.
La domanda va respinta.
pagina 3 di 5 E' lo stesso ricorrente ad ammettere che -nel contesto di procedimento di separazione personale- egli ha raggiunto con la coniuge odierna controparte un accordo in punto di godimento della casa coniugale, che è risultato ben utile ad evitare decisione (in un senso o nell'altro) su assegnazione della stessa.
La disponibilità in fatto del bene trova quindi palese titolazione negoziale in detto accordo e non sussiste alcuna occupazione senza titolo;
ovviamente restando impregiudicati (e qui ovviamente non conoscibili) fatti di eventuale risoluzione di detto accordo, qui non richiesta.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M. 55/'14 sullo scaglione di valore indeterminabile;
bassa complessità e valori minimi, e quindi:
• fase di studio: € 588,00;
• fase introduttiva: € 426,00;
• fase di trattazione: € 993,00;
• fase decisoria: € 601,00;
e così in totale € 2.608,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%,
IVA 22% e CPA di legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel procedimento n°
21665/2024 R.G.A.C.C. così decide:
• rigetta la domanda;
• condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, liquidate in € 2.608,00 per compenso professionale;
oltre al rimborso forfettario
15%, all'IVA 22% e al CPA di legge.; con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 31/1/2025
pagina 4 di 5 Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IL GIUDICE
dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 21665/2024 R.G.A.C.C., promosso con ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
e pendente tra
residente in [...]
Vittoria Colonna 32, presso lo studio dell'avv. Ada ODINO, che lo rappresenta e difende -unitamente all'avv. Amedeo Giulio GIANNOTTI- in forza di procura in atti;
-RICORRENTE-
e pagina 1 di 5 residente in [...]
Merulana 247, presso lo studio dell'avv. Annalisa AMICUCCI, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-RESISTENTE-
OGGETTO: condanna al rilascio di immobile occupato senza titolo.
CONCLUSIONI: ud. 6/12/2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente: “
1. Dichiarare che la signora occupa senza titolo Persona_1
l'immobile sito in Roma, Passeggiata di Ripetta n.11 e, per l'effetto, 2. Condannare la signora all'immediato rilascio del citato immobile, libero da persone Persona_1
e cose, rimettendo l'immobile nel pieno e legittimo possesso del signor Pt_1
fissando contestualmente la data di esecuzione del rilascio.
3. Condannare la signora
al pagamento della indennità di occupazione per l'importo non Persona_1
inferiore a € 2.500,00 mensili con decorrenza dal 26 gennaio 2023 e sino all'effettivo rilascio.
4. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
Parte resistente: “a) Rigettare le domande proposte dal ricorrente Dott. Pt_1
perché infondate;
b) Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di
[...]
giudizio, maggiorate di rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge, da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario, ed inoltre al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma (o – in subordine – secondo comma)
c.p.c.”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente narra e documenta essere proprietario esclusivo di immobile sito in
Roma alla Passeggiata di Ripetta 11.
L'istante espone di avere contratto matrimonio con odierna convenuta, con nascita del figlio il 13/2/2005. Per_2
pagina 2 di 5 La parte espone essere pendente presso questo tribunale procedimento di separazione personale (proc. 13629/2023) e con ordinanza del 4/9/2023 (in atti) è stato (anche) disposto “darsi atto dell'accordo delle parti a dividere la casa familiare in due unità autonome ove ciascuno potrà continuare ad abitare, con oneri a carico del Pt_1
che invita a provvedere con sollecitudine alla divisione dell'immobile”.
Afferma l'istante che controparte:
• ha ostacolato gli interventi materiali necessari alla divisione dell'immobile, comunque realizzata;
• ha utilizzato indiscriminatamente la luce e l'aria condizionata così' da far lievitare le bollette;
• non ha pagato e continua a non pagare le spese condominiali e le bollette della casa di Roma nella quale vive tuttora;
• ha consentito anche a una giovane ragazza appena maggiorenne di alloggiarvi per almeno due settimane senza neppure comunicarlo al marito;
• si è rifiutata e non ha ancora restituito alcuni beni personali del marito invano richiesti.
Afferma poi che la convenuta vive in Spagna e non abita più nella casa in questione.
Atteso non esserle mai stata assegnata la casa coniugale, chiede sia accertata l'occupazione “sine titulo” e che sia emessa condanna al rilascio, con condanna al pagamento di indennità di occupazione in ragione di € 2.500,00 mensili;
con rivalsa delle spese.
La convenuta rileva che lo stesso attore (e anche l'ordinanza del Tribunale) dà atto di un accordo in ordine al godimento della casa coniugale: nega quindi l'assenza di titolo, viceversa sussistente, e di natura negoziale.
Chiede il rigetto della domanda
La causa è giunta rapidamente alla fase decisoria.
La domanda va respinta.
pagina 3 di 5 E' lo stesso ricorrente ad ammettere che -nel contesto di procedimento di separazione personale- egli ha raggiunto con la coniuge odierna controparte un accordo in punto di godimento della casa coniugale, che è risultato ben utile ad evitare decisione (in un senso o nell'altro) su assegnazione della stessa.
La disponibilità in fatto del bene trova quindi palese titolazione negoziale in detto accordo e non sussiste alcuna occupazione senza titolo;
ovviamente restando impregiudicati (e qui ovviamente non conoscibili) fatti di eventuale risoluzione di detto accordo, qui non richiesta.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M. 55/'14 sullo scaglione di valore indeterminabile;
bassa complessità e valori minimi, e quindi:
• fase di studio: € 588,00;
• fase introduttiva: € 426,00;
• fase di trattazione: € 993,00;
• fase decisoria: € 601,00;
e così in totale € 2.608,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%,
IVA 22% e CPA di legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel procedimento n°
21665/2024 R.G.A.C.C. così decide:
• rigetta la domanda;
• condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, liquidate in € 2.608,00 per compenso professionale;
oltre al rimborso forfettario
15%, all'IVA 22% e al CPA di legge.; con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 31/1/2025
pagina 4 di 5 Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
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