TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 21.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5595 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Tomasino presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Altavilla Silentina alla via Biserta n.
7;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NN LI con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.10.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000696867 notificatale in data 12.9.2025 con la quale le era stata intimato il pagamento, in favore dell' , della somma di € 6.813,28, asseritamente dovuta a titolo di sanzione CP_1
amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n.
463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'annualità 2020.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva la mancata notifica dell'atto Pt_1
di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta, la violazione del disposto di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981 e l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'ordinanza ingiunzione.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo la cessata materia del contendere atteso che l'ordinanza ingiunzione opposta sarebbe stata annullata in autotutela. La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta agli atti il provvedimento di archiviazione relativo all'ordinanza ingiunzione n. OI-000696867.
Va dichiarata, pertanto, la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di adempimento spontaneo, transazione o conciliazione, rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione). Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
La definizione della questione, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciarsi sulle spese processuali tenendo conto della soccombenza virtuale.
In ordine alle spese di lite, valutando la soccombenza virtuale, queste vanno poste a carico dell avendo lo stesso ammesso l'assenza dei presupposti CP_1
di legge per l'adozione dell'atto impugnato (segnatamente l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni ad uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981,
eccezione del resto sollevata dallo stesso ricorrente nel suo ricorso).
Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. 55/2014.
La semplicità delle questioni trattate risoltesi nel prendere atto del successivo annullamento dell impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non CP_1
a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase nel calcolo delle spese di lite. Ancora, la condotta processuale dell' che ha sin da subito abbandonato la pretesa CP_1
sanzionatoria senza insistere in soverchie e dilatorie eccezioni giustifica, anche in un'ottica generale deflattiva del contenzioso, la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5595 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore della della sola metà delle CP_1 Pt_1
spese di lite che liquida, per intero, in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 21.11.2025
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 21.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5595 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Tomasino presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Altavilla Silentina alla via Biserta n.
7;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NN LI con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.10.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000696867 notificatale in data 12.9.2025 con la quale le era stata intimato il pagamento, in favore dell' , della somma di € 6.813,28, asseritamente dovuta a titolo di sanzione CP_1
amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n.
463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'annualità 2020.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva la mancata notifica dell'atto Pt_1
di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta, la violazione del disposto di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981 e l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'ordinanza ingiunzione.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo la cessata materia del contendere atteso che l'ordinanza ingiunzione opposta sarebbe stata annullata in autotutela. La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta agli atti il provvedimento di archiviazione relativo all'ordinanza ingiunzione n. OI-000696867.
Va dichiarata, pertanto, la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di adempimento spontaneo, transazione o conciliazione, rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione). Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
La definizione della questione, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciarsi sulle spese processuali tenendo conto della soccombenza virtuale.
In ordine alle spese di lite, valutando la soccombenza virtuale, queste vanno poste a carico dell avendo lo stesso ammesso l'assenza dei presupposti CP_1
di legge per l'adozione dell'atto impugnato (segnatamente l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni ad uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981,
eccezione del resto sollevata dallo stesso ricorrente nel suo ricorso).
Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. 55/2014.
La semplicità delle questioni trattate risoltesi nel prendere atto del successivo annullamento dell impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non CP_1
a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase nel calcolo delle spese di lite. Ancora, la condotta processuale dell' che ha sin da subito abbandonato la pretesa CP_1
sanzionatoria senza insistere in soverchie e dilatorie eccezioni giustifica, anche in un'ottica generale deflattiva del contenzioso, la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5595 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore della della sola metà delle CP_1 Pt_1
spese di lite che liquida, per intero, in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 21.11.2025
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro