TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2663/2024 promossa da:
) con il patrocinio dell'avv.to ARONICA Parte_1 C.F._1
FABRIZIO Indirizzo Telematico
PARTE RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore, C.F. Controparte_1
, con sede in Roma, via Arenula n. 70 P.IVA_1
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
- C.F. Controparte_3
, P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della proposta opposizione e in riforma del decreto, emesso l'11.6.2024, dal Tribunale di Pavia e notificato il 18.6.2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., 98, 99 e 170 D.P.R. 115/2002
e 15 D.Lgs. 150/2011:
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: anche inaudita altera parte sospendere l'efficacia del decreto opposto e, per l'effetto, ammettere in via provvisoria, il sig. Pt_1
, come in atti generalizzato, al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli
[...] artt. 93 e 78 D.P.R. 115/2002
IN VIA PRINCIPALE: annul pagina 1 di 5 lare e revocare il decreto impugnato e, per l'effetto, ammettere il sig. Parte_2 al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 93 e 78 D.P.R. 115/2002
In ogni caso, con vittoria di anticipazioni, di spese e competenze di giudizio
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c., artt. 170, 98 e 99 T.U.S.G. e artt. 14 e
15 D.Lgs. 150/2011, propone opposizione avverso il decreto di revoca Parte_2 dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Pavia, in data
11.6.2024, notificato il 18.6.2024, nel proc. n. 464/2023 G.P. e n. 3386/23 R.G.N.R.
Trib. Pavia.
A fondamento del ricorso deduce: di aver presentato, quale imputato, detenuto dal 17.7.2017, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in data 26.9.2023, autocertificando il proprio reddito, relativo all'anno d'imposta 2022; di essere stato ammesso al beneficio con decreto del 20.12.2023; che in seguito ad “accertamenti” effettuati dall' emergeva che il Controparte_2 reddito percepito dall'imputato nell'anno d'imposta 2022 (svolgendo attività lavorativa presso il luogo di detenzione), sommato a quello dei propri familiari, superava i limiti di reddito previsti dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002, per quell'annualità; che per tal motivo il Tribunale di Pavia, in data 11.6.2024, revocava l'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato;
che detto provvedimento non era condivisibile;
che, infatti, l'art. 76 del T.U. Spese Giustizia, al comma II, stabilisce e specifica che i redditi da valutarsi ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono solo quelli dei familiari conviventi, come emerge, altresì, dalla previsione di cui all'art. 92 del
T.U.; che dalla nota dell' , considerata dal Tribunale parte integrante Controparte_2 del decreto di revoca, non risulta in alcun modo se e come il rapporto di convivenza tra il e i suoi presunti familiari, fosse stato effettivamente accertato, prima dell'ingresso Pt_2 dell'istante in carcere;
che non risultava inoltre, quale rapporto di parentele leghi il ricorrente ai soggetti indicati nella nota dell' ; Controparte_2
pagina 2 di 5 che in ogni caso lo stesso, ben prima del suo arresto, aveva cessato la convivenza con i famigliari;
che pertanto il provvedimento del Tribunale si è fondato, su un unico documento presente in atti, trasmesso dall' di al Tribunale, contenente Controparte_2 CP_3 un elenco di 99 persone, in cui si asserisce che i redditi percepiti dallo stesso, nell'anno d'imposta 2022, sommati a quelli dei suoi familiari conviventi, supererebbero i limiti di cui all'art. 76 T.U.; che non era possibile comprendere come si fosse giunti alla sommatoria degli importi;
che, inoltre, dall'atto non emerge chi sia l'Autorità che ha proceduto all'accertamento, nonché la data e le modalità dello stesso, né il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo, finalizzato ad accertare i propri redditi mancando il documento di ogni sottoscrizione.
Evoca in giudizio il , nonché la sede e la Controparte_4 Controparte_5
Direzione di della medesima CP_3 CP_2
Si costituisce eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_6 legittimazione passiva, in quanto dal TU 115/2002 emerge che l'unico soggetto legittimato passivamente è il , cui è riconducibile l'emissione del Controparte_1 provvedimento impugnato, mentre l' è estranea al procedimento Controparte_2
(Cass. n. 2517/2019).
Rileva che lo stesso risiede presso l'immobile del padre e quest'ultimo lo ha inserito fra i propri familiari a carico all'interno della dichiarazione dei propri redditi, come da documentazione che veniva prodotta.
Nessuno si costituiva per gli altri i convenuti, che venivano dichiarati contumaci.
Il giudice, alla udienza del 17.12.2024, tenutasi in trattazione scritta, tratteneva la causa in decisine con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c..
***
Come evidenziato nella parte narrativa della presente decisione, il giudice penale, nel provvedimento oggi impugnato, ha revocato la ammissione al beneficio in quanto, dalla dichiarazione della emergeva che, per l'anno 2022, il ricorrente fosse Controparte_2 titolare di redditi che, sommati a i redditi dei conviventi, superavano il limite reddituale fissata.
pagina 3 di 5 Il ricorrente ha però comprovato di essere da tempo detenuto presso la casa circondariale, dapprima presso quella di Brescia ed attualmente presso quella di Cremona.
Atteso lo stato di detenzione lo stesso non risulta di fatto convivente con i propri familiari
(pur risultando ancora anagraficamente presso gli stessi); per tal motivo i suoi redditi non possono essere sommati a quelli dei propri familiari ex art. 76, comma II TU spese giustizia.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente revoca del decreto di data 11.6.2024 con il quale veniva a sua volta revocata la ammissione al patrocinio a spese dello Stato che comporta, quindi, la ammissione del ricorrente al patrocinio.
Quanto alle spese del presente giudizio si rileva.
Indubbiamente l'accoglimento del ricorso comporta la condanna di parte resistente alle spese.
La parte resistente può però individuarsi con il e non già con gli Controparte_1 uffici di , anch'essi evocati in giudizio, posto che detti enti si sono Controparte_2 limitati a comunicare quanto presente in archivio.
Deve peraltro darsi atto che l'inserimento, seppur operato dal padre del ricorrente, del ricorrente medesimo all'interno del proprio stato di famiglia nella dichiarazione dei redditi, ha comportato, negli uffici demandati all'accertamento dei redditi il convincimento in ordine allo stato di convivenza.
Ciò consente al giudicante di poter compensare, in parte, le spese del giudizio con il
, spese che si liquidano come da dispositivo e limitatamente alle prime due fasi. CP_1
Rimangono compensate le spese fra il ricorrente e gli Uffici di convenuti, Controparte_2 considerato, peraltro, che la non si è costituita, mentre la Controparte_2 Controparte_3 si è costituita personalmente.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto, emesso l'11.6.2024, dal Tribunale di Pavia e notificato il 18.6.2024, ammette , al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, ai sensi degli artt. 93 e 78 D.P.R. 115/2002.
Condanna, altresì, il a rimborsare al ricorrente l'intero contributo Controparte_1 unificato e la marca, nonché la metà delle spese di lite, che si liquida (detta metà) in €
415,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a.,
pagina 4 di 5 nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Compensa fra il ricorrente ed il la residua metà; CP_1
Compensa altresì le spese fra il e i convenuti Pt_2
.
[...]
Pavia, 7 gennaio 2025
Controparte_7
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2663/2024 promossa da:
) con il patrocinio dell'avv.to ARONICA Parte_1 C.F._1
FABRIZIO Indirizzo Telematico
PARTE RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore, C.F. Controparte_1
, con sede in Roma, via Arenula n. 70 P.IVA_1
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
- C.F. Controparte_3
, P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della proposta opposizione e in riforma del decreto, emesso l'11.6.2024, dal Tribunale di Pavia e notificato il 18.6.2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., 98, 99 e 170 D.P.R. 115/2002
e 15 D.Lgs. 150/2011:
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: anche inaudita altera parte sospendere l'efficacia del decreto opposto e, per l'effetto, ammettere in via provvisoria, il sig. Pt_1
, come in atti generalizzato, al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli
[...] artt. 93 e 78 D.P.R. 115/2002
IN VIA PRINCIPALE: annul pagina 1 di 5 lare e revocare il decreto impugnato e, per l'effetto, ammettere il sig. Parte_2 al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 93 e 78 D.P.R. 115/2002
In ogni caso, con vittoria di anticipazioni, di spese e competenze di giudizio
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c., artt. 170, 98 e 99 T.U.S.G. e artt. 14 e
15 D.Lgs. 150/2011, propone opposizione avverso il decreto di revoca Parte_2 dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Pavia, in data
11.6.2024, notificato il 18.6.2024, nel proc. n. 464/2023 G.P. e n. 3386/23 R.G.N.R.
Trib. Pavia.
A fondamento del ricorso deduce: di aver presentato, quale imputato, detenuto dal 17.7.2017, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in data 26.9.2023, autocertificando il proprio reddito, relativo all'anno d'imposta 2022; di essere stato ammesso al beneficio con decreto del 20.12.2023; che in seguito ad “accertamenti” effettuati dall' emergeva che il Controparte_2 reddito percepito dall'imputato nell'anno d'imposta 2022 (svolgendo attività lavorativa presso il luogo di detenzione), sommato a quello dei propri familiari, superava i limiti di reddito previsti dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002, per quell'annualità; che per tal motivo il Tribunale di Pavia, in data 11.6.2024, revocava l'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato;
che detto provvedimento non era condivisibile;
che, infatti, l'art. 76 del T.U. Spese Giustizia, al comma II, stabilisce e specifica che i redditi da valutarsi ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono solo quelli dei familiari conviventi, come emerge, altresì, dalla previsione di cui all'art. 92 del
T.U.; che dalla nota dell' , considerata dal Tribunale parte integrante Controparte_2 del decreto di revoca, non risulta in alcun modo se e come il rapporto di convivenza tra il e i suoi presunti familiari, fosse stato effettivamente accertato, prima dell'ingresso Pt_2 dell'istante in carcere;
che non risultava inoltre, quale rapporto di parentele leghi il ricorrente ai soggetti indicati nella nota dell' ; Controparte_2
pagina 2 di 5 che in ogni caso lo stesso, ben prima del suo arresto, aveva cessato la convivenza con i famigliari;
che pertanto il provvedimento del Tribunale si è fondato, su un unico documento presente in atti, trasmesso dall' di al Tribunale, contenente Controparte_2 CP_3 un elenco di 99 persone, in cui si asserisce che i redditi percepiti dallo stesso, nell'anno d'imposta 2022, sommati a quelli dei suoi familiari conviventi, supererebbero i limiti di cui all'art. 76 T.U.; che non era possibile comprendere come si fosse giunti alla sommatoria degli importi;
che, inoltre, dall'atto non emerge chi sia l'Autorità che ha proceduto all'accertamento, nonché la data e le modalità dello stesso, né il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo, finalizzato ad accertare i propri redditi mancando il documento di ogni sottoscrizione.
Evoca in giudizio il , nonché la sede e la Controparte_4 Controparte_5
Direzione di della medesima CP_3 CP_2
Si costituisce eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_6 legittimazione passiva, in quanto dal TU 115/2002 emerge che l'unico soggetto legittimato passivamente è il , cui è riconducibile l'emissione del Controparte_1 provvedimento impugnato, mentre l' è estranea al procedimento Controparte_2
(Cass. n. 2517/2019).
Rileva che lo stesso risiede presso l'immobile del padre e quest'ultimo lo ha inserito fra i propri familiari a carico all'interno della dichiarazione dei propri redditi, come da documentazione che veniva prodotta.
Nessuno si costituiva per gli altri i convenuti, che venivano dichiarati contumaci.
Il giudice, alla udienza del 17.12.2024, tenutasi in trattazione scritta, tratteneva la causa in decisine con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c..
***
Come evidenziato nella parte narrativa della presente decisione, il giudice penale, nel provvedimento oggi impugnato, ha revocato la ammissione al beneficio in quanto, dalla dichiarazione della emergeva che, per l'anno 2022, il ricorrente fosse Controparte_2 titolare di redditi che, sommati a i redditi dei conviventi, superavano il limite reddituale fissata.
pagina 3 di 5 Il ricorrente ha però comprovato di essere da tempo detenuto presso la casa circondariale, dapprima presso quella di Brescia ed attualmente presso quella di Cremona.
Atteso lo stato di detenzione lo stesso non risulta di fatto convivente con i propri familiari
(pur risultando ancora anagraficamente presso gli stessi); per tal motivo i suoi redditi non possono essere sommati a quelli dei propri familiari ex art. 76, comma II TU spese giustizia.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente revoca del decreto di data 11.6.2024 con il quale veniva a sua volta revocata la ammissione al patrocinio a spese dello Stato che comporta, quindi, la ammissione del ricorrente al patrocinio.
Quanto alle spese del presente giudizio si rileva.
Indubbiamente l'accoglimento del ricorso comporta la condanna di parte resistente alle spese.
La parte resistente può però individuarsi con il e non già con gli Controparte_1 uffici di , anch'essi evocati in giudizio, posto che detti enti si sono Controparte_2 limitati a comunicare quanto presente in archivio.
Deve peraltro darsi atto che l'inserimento, seppur operato dal padre del ricorrente, del ricorrente medesimo all'interno del proprio stato di famiglia nella dichiarazione dei redditi, ha comportato, negli uffici demandati all'accertamento dei redditi il convincimento in ordine allo stato di convivenza.
Ciò consente al giudicante di poter compensare, in parte, le spese del giudizio con il
, spese che si liquidano come da dispositivo e limitatamente alle prime due fasi. CP_1
Rimangono compensate le spese fra il ricorrente e gli Uffici di convenuti, Controparte_2 considerato, peraltro, che la non si è costituita, mentre la Controparte_2 Controparte_3 si è costituita personalmente.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto, emesso l'11.6.2024, dal Tribunale di Pavia e notificato il 18.6.2024, ammette , al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, ai sensi degli artt. 93 e 78 D.P.R. 115/2002.
Condanna, altresì, il a rimborsare al ricorrente l'intero contributo Controparte_1 unificato e la marca, nonché la metà delle spese di lite, che si liquida (detta metà) in €
415,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a.,
pagina 4 di 5 nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Compensa fra il ricorrente ed il la residua metà; CP_1
Compensa altresì le spese fra il e i convenuti Pt_2
.
[...]
Pavia, 7 gennaio 2025
Controparte_7
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 5 di 5