Decreto cautelare 15 gennaio 2026
Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 05/02/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RA AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide AZ, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
LU LL e BE PI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
con il ricorso introduttivo:
- del silenzio diniego serbato dall’Agenzia delle Entrate di Cagliari sull’istanza di accesso formulata dal ricorrente in data 5 dicembre 2025, avente a oggetto tutta la documentazione, comprensiva di quella trasmessa dal privato tramite la presupposta procedura DOCFA (pratica n. CA0070710), relativa alla rettifica di classamento e rendita operata mediante variazione nel classamento del 14 maggio 2019 (pratica n. CA0059779, in atti dal 14 maggio 2019 variazione di classamento n. 8310.1/2019), relativa all’immobile censito in catasto fabbricati al foglio A/26 part. 1348 sub. 50, nonché di tutta la documentazione, comprensiva di quella trasmessa dal privato tramite la presupposta procedura DOCFA (pratica n. CA0185840), relativa alla rettifica di classamento e rendita operata mediante variazione nel classamento del 12 settembre 2018 (pratica n. CA0124633, in atti dal 12 settembre 2018 variazione di classamento n. 26107.1/2018), relativa all’immobile censito in catasto fabbricati al foglio A/26 part. 289 sub. 34;
e per l'accertamento:
- del diritto del ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dal ricorrente, a oggi rimasta inevasa;
con i motivi aggiunti depositato in data 18 gennaio 2026, per l’annullamento e la sospensione dell’efficacia in via cautelare:
- del provvedimento adottato dal Capo Area dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Cagliari-Ufficio provinciale-territorio prot. n. 7760/2026 del 15 gennaio 2026, nella parte in cui non accoglie la richiesta di accesso agli atti acquisita al protocollo al n. 479115 del 9 dicembre 2025 “in riferimento alla documentazione di rettifica del classamento di unità immobiliari non intestate, Prot.59779 del 14/05/2019 e Prot.124633 del 12/09/2018” (doc. 8), notificato in data 15 gennaio 2026, successivamente al deposito dell’originario ricorso (doc. 9);
e per l'accertamento:
- del diritto del ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dal ricorrente, a oggi rimasta inevasa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Antonio AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
In data 1 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate aveva notificato al sig. RA AZ, odierno ricorrente, l’avviso di accertamento catastale n. 2025CA0151832, con cui aveva rettificato il classamento catastale di un immobile di sua proprietà, evidenziando, in motivazione, che “il nuovo classamento attribuito ... è coerente con quello che ...risulta negli atti catastali per altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche” .
In data 5 dicembre 2025 il sig. AZ, evidenziando la necessità di valutare causa cognita le proprie difese processuali nei confronti dell’avviso di accertamento catastale sopra descritto, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di Cagliari di avere accesso alla documentazione amministrativa relativa ai procedimenti di rettifica catastale -già svolti a carico di altri immobili- che nell’avviso sopra descritto erano indicati, quali elementi comparativi, a fondamento della rettifica catastale elevata suo carico. In particolare l’interessato ha chiesto accesso alle dichiarazioni DOCFA rese dai proprietari degli immobili oggetto di quei pregressi procedimenti di rettifica catastale, nonché agli atti adottati dall'Ufficio a conclusione dei procedimenti stessi, indicandone espressamente gli estremi identificativi.
Non avendo ottenuto risposta, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15 gennaio 2026, l’interessato ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio diniego formatosi sulla propria istanza di accesso, nonché la condanna dell’Agenzia delle Entrate a concedergli visione e copia della documentazione richiesta.
Nella stessa data del 15 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate gli ha però notificato il provvedimento 15 gennaio 2026, prot. n. 7760, con cui ha accolto l’istanza di accesso limitatamente alle DOCFA e l’ha, invece, respinta “in riferimento alla documentazione di rettifica del classamento di unità immobiliari non intestate, Prot.59779 del 14/05/2019 e Prot.124633 del 12/09/2018”, in quanto “non si ravvisa un interesse diretto concreto e attuale all’accesso a tali documenti, nonché la mancanza di nesso strumentalità tra il contenuto di tali documenti e la finalità dell’accesso dichiarata nella richiesta. L’accesso a tali documenti non risulta motivato dalla finalità della richiesta e costituirebbe un controllo dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni, espressamente escluso ai sensi dell’art.24 comma 3 della Legge n.241/1990”.
Con atto di motivi aggiunti notificato in data 18 gennaio 2026 all’Agenzia delle Entrate e ai controinteressati, il sig. AZ ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti in via cautelare, di tale atto di diniego parziale, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a concedergli accesso all’intera documentazione richiesta.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
I controinteressati non si sono costituiti in giudizio.
Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta con l’atto di motivi aggiunti, è stato dato avviso alle parti che la causa avrebbe potuto essere decisa con sentenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
All’esito della relativa discussione il Collegio ritiene che la causa possa essere effettivamente decisa nel merito, vista la chiara fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che il silenzio diniego oggetto di quel gravame introduttivo è stato superato dal sopravvenuto provvedimento 15 gennaio 2026, prot. n. 7760, con cui l’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta di accesso limitatamente alle dichiarazioni DOCFA rese dai proprietari degli altri immobili già oggetto di rettifica catastale e l’ha, invece, respinta con riferimento agli atti amministrativi conclusivi dei relativi procedimenti.
Passando all’esame dei motivi aggiunti, il Collegio condivide la contestazione del ricorrente nei confronti del sopravvenuto atto di diniego parziale, laddove denuncia violazione della vigente disciplina sull’accesso ai documenti, difetto di motivazione e travisamento die fatti.
Giova ricordare che l’Agenzia aveva motivato il suddetto diniego parziale sostenendo che la richiesta di accedere agli atti conclusivi dei procedimenti di rettifica già svolti nei confronti degli altri immobili utilizzati in comparazione non corrispondesse a “un interesse diretto concreto e attuale all’accesso a tali documenti ”, per la ritenuta “mancanza di nesso strumentalità tra il contenuto di tali documenti e la finalità dell’accesso dichiarata nella richiesta. L’accesso a tali documenti non risulta motivato dalla finalità della richiesta e costituirebbe un controllo dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni, espressamente escluso ai sensi dell’art.24 comma 3 della Legge n.241/1990” .
Tale motivazione è erronea e si pone in contrasto con la vigente disciplina sull’accesso ai documenti.
Quest’ultima, esattamente all’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, consente di ottenere accesso ai documenti “la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” , laddove nel caso di specie tale necessità è evidente, posto che l’interessato, come la stessa difesa erariale riferisce nelle proprie memorie, con ricorso notificato in data 23 gennaio 2026 ha già impugnato innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria l’avviso di accertamento n. 2025CA0151832 elevato a suo carico, il quale, come detto, era stato motivato proprio “per comparazione” con i pregressi atti di rettifica oggetto della richiesta di accesso ora in esame.
Del resto non vi sono motivi per discostarsi dall’assunto, autorevolmente sostenuto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 18 marzo 2021, n. 4, secondo cui l’amministrazione destinataria di una richiesta di accesso ai documenti, indicati dal richiedente come necessari alla propria difesa processuale rispetto a una determinata controversia (in atto o potenziale), non può sindacare nel merito la strategia difensiva del richiedente ed è perciò tenuta a rilasciare i documenti ogni qual volta emerga un oggettivo legame, anche solo potenziale, tra gli stessi e la controversia indicata (si veda negli stesso termini, da ultimo, anche Consiglio di Stato, Sez. III, 16 gennaio 2026 n. 357).
Nel caso in esame si riscontra esattamente questa situazione, avendo il sig. AZ, come detto, espressamente indicato nella propria richiesta di accesso la necessità di acquisire l’intera documentazione relativa a quei procedimenti pregressi di rettifica catastale, al preciso scopo di contestare l’effettiva esistenza di una somiglianza tra l’immobile di sua proprietà e altri già sottoposti a procedimenti analoghi, somiglianza che l’Agenzia ha posto a fondamento della nuova rendita catastale attribuita all’immobile di sua proprietà .
Né è dato comprendere per quale ragione parte resistente abbia inteso accogliere la richiesta limitatamente alle DOCFA redatte dai proprietari interessati a quei procedimenti pregressi e negarla, invece, per gli atti amministrativi conclusivi degli stessi, essendo proprio questi ultimi atti a determinare il definitivo classamento degli immobili e, dunque, a rappresentare l’elemento rilevante ai fini di un’eventuale contraddittorietà e/o difetto di istruttoria, per ipotesi, inficianti l’avviso di accertamento catastale a carico dell’odierno ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2026, n. 100).
Così come non assume rilievo il fatto, evidenziato dalla difesa erariale nelle proprie memorie, che nel ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia Tributaria il sig. AZ ha già contestato “ la “somiglianza” con le unità immobiliari prese a confronto (da pag. 8 a pag. 11) con dovizia e puntualità di argomenti tali da dimostrare di essere già in possesso (perché emerse dalla documentazione ricevuta) di tutte le informazioni necessarie e sufficienti per contestare la fondatezza del provvedimento impugnato” (così, testualmente, la memoria della difesa erariale).
Perché tale assunto si traduce in una -come già evidenziato inammissibile- “intromissione” in valutazioni difensive riservate al diretto interessato.
E perché, in ogni caso, la possibilità di produrre la documentazione richiesta potrebbe rappresentare un utile elemento di prova nel giudizio già instaurato innanzi al giudice tributario.
Per quanto sin qui esposto i motivi aggiunti devono essere accolti, con il conseguente annullamento del relativo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari e la condanna della stessa a concedere accesso integrale (visione e copia) a tutti gli atti richiesti dal ricorrente.
Le spese processuali dovranno essere a quest’ultimo rimborsate da parte dell’Agenzia delle Entrate, nella misura indicata in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per disporne la compensazione nei confronti dei controinteressati non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e, in accoglimento dei motivi aggiunti, annulla il diniego parziale di accesso pronunciato dall’Agenzia delle Entrate di Cagliari in data 15 gennaio 2026, condannando la stessa a concedere al ricorrente visione integrale e copia di tutti gli atti oggetto della sua istanza di accesso in data 5 dicembre 2025, compiutamente descritta in motivazione.
Condanna l’Agenzia delle Entrate di Cagliari alla rifusione delle spese di lite in favore dello stesso ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.
Compensa le spese processuali nei confronti delle parti controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
Antonio AN, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio AN | Marco CE |
IL SEGRETARIO