Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 13/04/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente ER ANGIONI Giudice relatore SA BORELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32705 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 72061 reso da AR CO quale riscuotitore speciale del Comune di Piombino Dese (PD) per l’esercizio 2020
(1.3/31.12.2020), depositato in data 29 giugno 2021, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RI CA (C.F. [...], PEC gianmariaboscaro@ordineavvocatiroma.org) e NE CA (C.F.
[...], PEC studiolegalecamastro@messaggipec.it;
Vista la relazione n. 416/2025 del 28.7.2025 del magistrato istruttore del conto;
Viste le memorie difensive depositate dagli Avv.ti RI CA e NE CA nell’interesse dell’agente contabile AR CO e della dipendente LE IA in data 16 febbraio 2026;
Vista la memoria difensiva depositata dall’Amministrazione in data 16 febbraio 2026;
Esaminati gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 12 marzo 2026 - celebrata con l’assistenza della dott.ssa Roberta Campolonghi e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. ER AN - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi, e gli Avv.ti RI CA e NE CA, come da separato verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 416/2025 del 28.07.2025, il magistrato istruttore del conto giudiziale n. 72061 reso da AR CO quale riscuotitore speciale del Comune di Piombino Dese (PD) per l’esercizio 2020
(1.3/31.12.2020), depositato in data 29 giugno 2021, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta e richiamati i contenuti del regolamento interno di contabilità, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame - debitamente parificato e approvato ed avente ad oggetto la riscossione dei diritti di copia dell’Ufficio Tecnico per il periodo 1° marzo/31 dicembre 2020 - espone, nella parte di sinistra, gli importi delle riscossioni, per complessivi euro 38,70 e una giacenza di cassa al 31.12.2020 di euro 333,27, e non risulta annotato alcun riversamento;
b) dall’esame delle ricevute di riscossione acquisite nel corso dell’istruttoria era emerso che l’attività gestoria era stata svolta non dall’agente firmatario del conto, ma dalla dipendente IA RA, dovendosi tuttavia escludere che quest’ultima avesse agito quale sostituta dell’agente contabile, esistendo un incarico formale in favore di altro dipendente per l’eventuale sostituzione dell’agente titolare: si doveva dunque presumere che quest’ultima avesse agito quale subagente di fatto - se non addirittura quale agente principale in luogo del firmatario del conto - senza tuttavia compilare un autonomo conto giudiziale a corredo del conto principale, secondo quanto previsto dall’art.192 reg. cont. St.;
c) non era stato redatto alcun verbale di passaggio di consegne tra l’agente, cessante (AL VI), e l’agente subentrante (AR CO),
così come nessun verbale era stato redatto in occasione dei precedenti cambi di agente, avvenuti in costanza di attività di LE IA, che aveva sottoscritto tutte le quietanze di riscossione di ciascun periodo (e, quindi, ininterrottamente dal 1.1.2019 al 28.2.2021, ultima gestione oggetto di conto giudiziale depositato presso la Sezione);
d) sebbene non si fosse verificato alcun ammanco in ragione del riversamento finale di somme avvenuto con reversale n. 4444 del 4.3.2021
(allorquando l’Ente aderì al sistema pagoPA) e la gestione avesse avuto ad oggetto somme esigue, l’esame del conto e della documentazione allegata aveva evidenziato anche l’assenza di riversamenti in Tesoreria, con violazione dell’art. 76, comma 3, del regolamento di contabilità interno, che impone il riversamento entro il mese successivo a quello di riscossione, circostanza tra l’altro già segnalata dall’organo di revisione contabile;
e) non risultava trasmessa la relazione ex art.139, comma 2, c.g.c.,
adempimento peraltro non riferibile all’agente contabile.
2. Il conto veniva quindi rimesso all’esame della Sezione ai sensi dell’art.147, comma 3, c.g.c., atteso che quanto evidenziato, non consentiva di ritenerlo regolare e di ammettere a discarico l’agente.
3. Con memoria depositata in data 16 febbraio 2026, a mezzo degli Avv.ti RI CA e NE CA, l’agente contabile dopo aver richiamato la natura e la funzione del giudizio di conto nonché i riferimenti normativi di riferimento, evidenziava che la responsabilità dell’agente non si estende automaticamente alle disfunzioni organizzative dell’Ente e che, nel caso di specie, si verificava una non perfetta sovrapponibilità delle disposizioni degli artt.27 e 76 del regolamento di contabilità in ordine ai tempi di riversamento delle riscossioni (indicati, rispettivamente in un mese e 15 giorni dal momento della riscossione).
Quanto alla sottoscrizione delle quietanze di riscossione da parte della dipendente IA RA, fermo restando che la stessa relazione di irregolarità riscontrava l’allineamento e la regolare successione tra gestioni,
(di guisa che non si sarebbe verificata alcuna frattura del rapporto tra dare e avere), la circostanza doveva essere riportata al contesto organizzativo dell’Amministrazione, risultando fisiologico che in un ente di ridotte dimensioni talune attività di front-office, minute e ripetitive, strettamente vincolate a procedure standardizzate, venissero assicurate in sostituzione temporanea del titolare ed anche in assenza di un incarico formale al fine di non interrompere il servizio all’utenza.
Considerato che anche la mancanza del verbale di consegne costituiva irregolarità meramente formale, in ragione dell’esiguità delle somme riscosse e della possibilità di accertare diversamente la continuità delle gestioni, e rilevato che l’assenza della relazione ex art.139 c.g.c. era riferibile a carenza organizzativa dell’Ente, l’agente contabile chiedeva che si dichiarasse la regolarità sostanziale del conto con sua ammissione a discarico, salva ogni eventuale necessità di integrazione documentale.
4. Con memoria depositata nella medesima data del 16 febbraio 2026, la dipendente LE IA, a mezzo degli Avv.ti RI CA e NE CA, contestava la prospettazione istruttoria che tendeva a qualificarla, nella vicenda de quo, quale (sub)agente contabile di fatto o contabile secondario e a far da ciò discendere un preteso obbligo di autonoma resa del conto in capo alla medesima.
A conclusione delle proprie deduzioni difensive, di tenore sostanzialmente coincidente con quelle dell’agente contabile, la dipendente chiedeva che il Collegio dichiarasse l’insussistenza di qualsiasi obbligazione restitutoria in capo alla medesima e che non sussisteva un proprio obbligo autonomo di resa del conto, distinto da quello già assolto dagli agenti contabili, essendo la gestione integralmente rappresentata e verificabile nelle risultanze contabili prodotte, sempre salva ogni necessità di integrazione documentale.
5. Con memoria depositata in data16 febbraio 2026, l’Amministrazione chiariva che la dipendente LE IA gestiva uno sportello che, per la normale attività di riscossione dei diritti di copia, rilasciava le relative ricevute (inserite regolarmente nel mod.21 presentato) e dunque necessitava di un fondo cassa per la restituzione di quanto versato in eccedenza dagli utenti, provvedendo giornalmente a depositare gli importi riscossi presso la cassaforte interna: in tal modo la normale operatività dell’ufficio tecnico nei servizi rivolti al pubblico, pur a fronte di continui avvicendamenti di personale nella posizione di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, era stata garantita nel corso del tempo dall’efficiente ed efficace attività della dipendente Sig.ra LE IA, la quale non solo aveva preso in carico la delicata attività di maneggio del denaro, ma aveva anche garantito la corretta e precisa rendicontazione, informando sempre il responsabile, agente di diritto, come precedentemente indicato L’agente contabile di diritto AR CO aveva accesso al registro gestito dalla Sig.ra RA, ne controllava la regolare tenuta e procedeva alla verifica della giacenza di cassa finale, effettuando infine la redazione e la sottoscrizione del mod. 21.
Quanto alla mancanza del verbale di passaggio di consegne, nonostante l’errore procedurale e meramente formale riscontrato dal magistrato istruttore del conto, la successione delle gestioni risultava rilevabile dai mod.
21 presentati nel corso del tempo, ferma restando, in ogni caso, la regolarità sostanziale del conto e l’assenza di ammanchi.
Quanto al mancato riversamento in termini dell’esiguo importo pari di euro 333,27 di diritti giacenti in cassa al 31.12.2020, lo stesso era stato oggetto della verifica di cassa del 19.01.2021 ed era stato certificato dal Revisore Unico che non aveva rilevato alcun ammanco. In ogni caso, a far data dall’
01.03.2021 il Comune di Piombino Dese ha aderito al sistema pagoPA e non vi è maneggio di denaro da parte di agenti contabili.
Quanto alla mancanza della relazione ex art.139, comma 2, c.g.c. l’Ente aveva comunque prodotto la relazione del Revisore unico che incorporava i relativi controlli.
6. All’udienza odierna, presente un rappresentante dell’Amministrazione, il Pubblico Ministero, condivise le valutazioni della relazione istruttoria, concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e la non ammissione a discarico dell’agente contabile, senza addebito, mentre gli avv.ti CA e CA richiamavano le memorie depositate in atti e insistevano nelle conclusioni formulate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Esaminati gli atti di causa, il Collegio rileva che il conto in esame presenta plurimi profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, c. 2, c.g.c..
8. È opportuno e necessario premettere, in via generale, che la funzione del giudizio di conto consiste nell’accertamento in sede processuale della regolarità dei conti giudiziali resi da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici, con lo scopo di verificare la regolarità delle gestioni pubbliche e, in senso lato, il corretto utilizzo del denaro e dei beni della comunità.
Questa stessa Sezione ha avuto modo più volte di affermare (ex plurimis, Corte dei conti Sez. Veneto n. 28/2023), che le gestioni non solo devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell’attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell’ente, ma anche che ciò debba emergere in primis dal conto reso e sottoposto al giudizio dinanzi alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti: il conto, infatti, deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c.) e al contempo la forma del conto ed i relativi contenuti debbono essere coerenti con questa finalità.
In questo senso, l’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può costituire un mezzo per derogare o eludere l’obbligo di rendicontazione e, sotto il profilo contenutistico, quello della completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. Sez. Piemonte, n.144/2011, Sez. Calabria, n. 122/2022).
9. Fatta tale premessa di carattere generale, sono diversi i profili di irregolarità della gestione e del conto oggi in esame.
9.1 Concretizza irregolarità del conto la mancata redazione di un autonomo subconto da parte della dipendente LE IA, da qualificarsi come subagente proprio alla luce dei riscontri dell’attività istruttoria e di quanto indicato nelle deduzioni dell’agente e della stessa Amministrazione:
essendo stata infatti delegata a svolgere attività di riscossione in via di fatto, risulta acclarato sia il maneggio di denaro sia la gestione di una cassa da parte di quest’ultima, la quale provvedeva su specifico incarico dell’Ente alle riscossioni minute e se necessario alle dovute restituzioni, secondo uno schema che integra a pieno titolo le previsioni di cui all’art.192 R.D. n.
827/1934, come condivisibilmente prospettato dalla relazione di irregolarità.
Il Collegio deve qui ribadire, in adesione a indirizzo già espresso in precedenza da questa stessa Sezione e consolidato nella giurisprudenza contabile, che la presentazione di un unico conto per diverse gestioni di riscossioni comunali non risulta rispettosa delle previsioni dell’art.192, R.D.
n. 827/1934, in quanto determina una rilevante confusione tra gestioni (Corte dei conti, Sez. Veneto sentenze n.190 e n.204/2025 e giurisprudenza ivi richiamata): la mancata redazione dei subconti da parte degli agenti contabili non costituisce un’irregolarità meramente formale laddove il conto risulti riassuntivo, per ciascuna gestione, di separate contabilità, affidate a singoli subagenti i quali hanno materialmente provveduto ad introitare le diverse entrate per poi consegnarle all’agente principale.
Infatti, la gestione di un agente della riscossione, soggetta a principi di regolarità, trasparenza e chiarezza che trovano fondamento nella normativa vigente e nei principi contabili di riferimento, deve compendiarsi in un conto giudiziale che rappresenti in modo completo le operazioni di riscossione e versamento effettuate nel periodo di gestione.
Nel caso in esame, come correttamente osservato dal magistrato istruttore, risulta integrata, in via di fatto, la fattispecie indicata dalle previsioni dell’art.192 RD. n.827/1934 perché i compiti relativi alla riscossione risultano suddivisi tra un soggetto, da qualificarsi come contabile principale,
(anche formalmente incaricato dall’ente, che ha provveduto alla sottoscrizione del conto), ed un diverso soggetto, da qualificarsi come contabile secondario, così da determinare una confluenza della gestione di quest’ultimo in quella complessiva del primo, con conseguente concentrazione della contabilità secondaria in quella principale.
E’ quindi evidente che le attività di riscossione non sono direttamente ed esclusivamente riconducibili all’agente contabile principale (sottoscrittore del conto), giacché la concreta e materiale organizzazione degli uffici aveva attribuito funzioni e mansioni diverse, da un lato, al subagente, quale addetto alla riscossione, e, dall’altro, all’agente formalmente incaricato che ha provveduto alla resa del conto, secondo uno schema agente principale/agente secondario, in cui il primo si pone in rapporto diretto con l’ente fungendo da intermediario/collettore (in un unico conto) della gestione del secondo che, appunto, confluisce e si concentra in quella dell’agente principale.
In tale modulo organizzativo, prescrive la norma sopra richiamata che “I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale”, sia in considerazione della necessità di dare evidenza dei risultati delle singole e distinte gestioni, sia per esigenza di chiarezza e trasparenza e sia anche ai fini della ripartizione delle relative responsabilità.
9.2. Ulteriore irregolarità della gestione ha riguardato il mancato riversamento delle riscossioni, per quanto per somme di esigua entità, con violazione dell’art.191 del R.d. n.827/1924 a termini del quale “Gli agenti della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per contratti hanno l'obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da loro dovute, le abbiano o no riscosse dai debitori diretti, debbono eseguire il versamento delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta” , obbligo peraltro puntualmente disciplinato dalla regolamentazione interna dell’Ente dell’art. 76 del Regolamento di contabilità, anch’essa violata.
Riflesso di tale irregolarità gestionale risulta, evidentemente, quella della gestione e rendicontazione della cassa che, non riversata, rimane indicata al di fuori del dettaglio del conto e riportata in apposito rigo prima della rendicontazione.
Si tratta di modalità operativa che nel suo complesso contravviene alle regole previste dall’ordinamento per la corretta e trasparente gestione e che può risultare, in astratto, anche foriera di danno per l’Amministrazione.
9.3. Costituisce irregolarità del conto l’assenza di un verbale di consegne relativo all’inizio dell’attività di gestione.
Quanto al verbale di passaggio di consegne, la sua redazione è finalizzata ad evidenziare i fatti gestionali di due distinte e successive gestioni ed è prescritta dalle disposizioni di legge in materia (cfr. artt. 181, 182 e 612 RD 827/1924), le quali hanno la funzione, appunto, di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente, in modo da consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità (art. 181, comma 2, 3 e 4 RD. 827/24: “La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente assume. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante”).
La mancanza del verbale di passaggio di consegne - la cui predisposizione deve avvenire nei termini formali previsti dalla legge e non può essere sostituito da riscontri di diversa natura - comporta, infatti, come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte, che alla gestione di diritto del precedente agente contabile si affianchi quella del successore, determinandosi una confusione di gestione tra i due rapporti, in virtù della quale entrambi sono chiamati a rispondere solidalmente degli eventuali deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui gli stessi si sono prodotti (cfr. per tutte, Sez. Veneto, sent n. 160/2024) .
Tale affermazione risulta ancor più evidente nel caso di specie, in cui l’attività istruttoria ha riscontrato il mancato riversamento delle riscossioni e la gestione sostanzialmente di mera cassa dell’attività di riscossione.
10. Non costituisce, in ultimo, irregolarità riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, l’accertata mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2 c.g.c. (sul punto, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n.198/2024).
11. Per quanto sopra esposto il conto in esame, stante la sua irregolarità, non può essere approvato e conseguentemente l’agente contabile non può essere ammesso a discarico.
12. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32705 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale n. 72061 reso da AR CO quale riscuotitore speciale del Comune di Piombino Dese (PD) per l’esercizio 2020 (1.3/31.12.2020), depositato in data 29 giugno 2021, e non ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 marzo 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
ER AN MA LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)