Versione
30 luglio 1999
30 luglio 1999
Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all' articolo 10 e all' articolo 11, comma 1, lettere b) , c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come differiti dall' articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 , sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 10 e 11, comma 1, lettere b) , c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 63 del 17 marzo 1997, gia' modificati dall' art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 , sono i seguenti:
"Art. 10. - 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla commissione di cui all'art. 5 oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 1".
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) (Omissis).
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso".
- Il testo dell' art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), e' il seguente:
"6. I termini di cui all' art. 10, al comma 1 dell' art. 11, ed al comma 11 dell' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , sono abrogati.
All' art. 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le parole: ''ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello'' sono sostituite dalla seguente: ''allo''".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 10 e 11, comma 1, lettere b) , c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 63 del 17 marzo 1997, gia' modificati dall' art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 , sono i seguenti:
"Art. 10. - 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla commissione di cui all'art. 5 oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 1".
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) (Omissis).
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso".
- Il testo dell' art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), e' il seguente:
"6. I termini di cui all' art. 10, al comma 1 dell' art. 11, ed al comma 11 dell' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , sono abrogati.
All' art. 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le parole: ''ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello'' sono sostituite dalla seguente: ''allo''".
Commentario • 1
- 1. Circolare del 12/01/2000 n. 10 - Min. Finanze - Dip. Dogane Servizi Doganali Uff. del Dir. CentraleMin. Finanze · 12 gennaio 2000 · 0.62101364
Il Consiglio dell\'Unione Europea ha adottato in data 25 gennaio 1999, l\'accluso Reg. CE n. 241/1999 (alleg. I), in vigore a decorrere dal 1 luglio 1999, con cui sono state apportate alcune modifiche al Reg. CE n. 3295/94 (alleg. II) che fissava le misure intese a vietare l\'immissione in libera pratica, l\'esportazione, la riesportazione ed il vincolo ad un regime sospensivo delle "merci contraffatte" e delle "merci usurpative". Il predetto Regolamento si propone quale normativa di base per rafforzare il contrasto al commercio illegale sul piano internazionale (merci contraffatte e/o usurpative), specie per quanto concerne le misure da adottare alle frontiere esterne …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 14
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/05/2012, n. 2953Provvedimento: […] - violazione degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 570/1960, dell'art. 73 del D.P.R. n. 361/1957, degli artt. 66 e 67 del D.P.R. n. 570/1960 e dell'art. 1 della Legge n. 241/1999, eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, mancanza dei presupposti, in quanto sono state neglette le garanzie poste a tutela della modifica o alterazione dei voti. […]Leggi di più...
- art. 32 bis del D.P.R. n. 223/1967·
- art. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 570/1960·
- ammissione al voto di cittadini comunitari·
- falsità dei verbali di scrutinio·
- violazione delle norme elettorali·
- art. 68 e 71 del D.P.R. n. 361/1957·
- art. 66 e 67 del D.P.R. n. 570/1960·
- art. 79 cod. proc. amm.·
- querela di falso·
- art. 1 della Legge n. 241/1999·
- art. 226 c.p.c.·
- art. 64 del D.P.R. n. 570/1960·
- annullamento delle elezioni·
- elezioni amministrative·
- sospensione delle operazioni elettorali