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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/10/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2360/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2360/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPORALE Parte_1 C.F._1 PAOLINO, elettivamente domiciliato in C.so Regina Elena, n.2 71045 ORTA NOVA presso il difensore avv. CAPORALE PAOLINO
Appellante contro
, Controparte_1
Appellato Contumace
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI STASO Controparte_2 P.IVA_1 NC, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DI STASO NC
Appellati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sentenza impugnata va condivisa quanto al mancato assolvimento da parte dell'odierno appellante dell'onere probatorio.
Gli elementi di prova a supporto della domanda sono costituiti dalle dichiarazioni dei terzi trasportati, dal modello CAI nonché dal preventivo di un'autocarrozzeria.
In disparte il rilievo che il CAI ed il preventivo non sono presenti in atti poiché non è allegato il fascicolo di parte appellante a quello di ufficio di primo grado, deve osservarsi che il preventivo non è di per sé elemento idoneo a provare il quantum della pretesa azionata.
Sul CAI, si osserva che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. le sentenze 25 giugno 2013, n. 15881, e 27 marzo 2019, n. 8451, ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438). Con riferimento alla prova per testi non si condividono le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure in relazione all'incapacità a testimoniare poiché è incontestato che i terzi trasportati non abbiano ricevuto alcun risarcimento del danno dal sinistro in esame né sussistono ragioni per ritenerli inattendibili per interessi nel processo.
pagina 1 di 2 Ciò che invece deve sottolinearsi è la mancanza di dovizia di particolari sulle modalità di verificazione del sinistro. Ciò che è certo è che le circostanze formulate nell'atto introduttivo e sottoposte ai testi sono assai generiche e non danno conto delle cause dell'impatto. Tes_ La teste ha riferito che la Kia Sportage era ferma al segnale di “ Stop” in corrispondenza del quadrivia che conduce alla rotatoria, quando l'Alfa Romeo del convenuto, che proveniva dalla rotonda, metteva il segnalatore di direzione a destra e procedeva verso la Kia urtando contro la parte anteriore sinistra della stessa. La testimonianza appena riportata contrasta con la formulazione della circostanza di parte appellante al capo d) del verbale del 22 ottobre 2019. Parte attrice assume, avuto riguardo a detta circostanza, che il circolava con l'indicazione di direzione di destra accesso inducendo nella la falsa Pt_1 Pt_2 rappresentazione che egli intendesse svoltare a destra, senso di marcia da cui proveniva. L'impatto, dunque, nella formulazione della indicata circostanza lascia presumere che la Kia fosse in Tes_ moto verso la rotatoria e non ferma allo Stop, come riferito dalla teste . Il teste si è invece limitato a confermare le circostanze generiche formulate da parte attrice senza Tes_2 aggiungere particolari significativi sulle cause dell'impatto. Non può non sottolinearsi che le circostanze formulate nel verbale del 22 ottobre 2025, in quanto generiche e non dettagliate avrebbero dovuto ritenersi ininfluenti ai fini del decidere. Le argomentazioni svolte inducono a rigettare l'appello e a confermare la sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, nei rapporti con la compagnia assicurativa, e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore. Non si statuisce, invece, sulle spese nei rapporti tra parte appellante e stante la Controparte_1 contumacia di questi. L'appellante, stante il rigetto dell'appello, è tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare all' le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 21 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2360/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPORALE Parte_1 C.F._1 PAOLINO, elettivamente domiciliato in C.so Regina Elena, n.2 71045 ORTA NOVA presso il difensore avv. CAPORALE PAOLINO
Appellante contro
, Controparte_1
Appellato Contumace
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI STASO Controparte_2 P.IVA_1 NC, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DI STASO NC
Appellati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sentenza impugnata va condivisa quanto al mancato assolvimento da parte dell'odierno appellante dell'onere probatorio.
Gli elementi di prova a supporto della domanda sono costituiti dalle dichiarazioni dei terzi trasportati, dal modello CAI nonché dal preventivo di un'autocarrozzeria.
In disparte il rilievo che il CAI ed il preventivo non sono presenti in atti poiché non è allegato il fascicolo di parte appellante a quello di ufficio di primo grado, deve osservarsi che il preventivo non è di per sé elemento idoneo a provare il quantum della pretesa azionata.
Sul CAI, si osserva che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (v. le sentenze 25 giugno 2013, n. 15881, e 27 marzo 2019, n. 8451, ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438). Con riferimento alla prova per testi non si condividono le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure in relazione all'incapacità a testimoniare poiché è incontestato che i terzi trasportati non abbiano ricevuto alcun risarcimento del danno dal sinistro in esame né sussistono ragioni per ritenerli inattendibili per interessi nel processo.
pagina 1 di 2 Ciò che invece deve sottolinearsi è la mancanza di dovizia di particolari sulle modalità di verificazione del sinistro. Ciò che è certo è che le circostanze formulate nell'atto introduttivo e sottoposte ai testi sono assai generiche e non danno conto delle cause dell'impatto. Tes_ La teste ha riferito che la Kia Sportage era ferma al segnale di “ Stop” in corrispondenza del quadrivia che conduce alla rotatoria, quando l'Alfa Romeo del convenuto, che proveniva dalla rotonda, metteva il segnalatore di direzione a destra e procedeva verso la Kia urtando contro la parte anteriore sinistra della stessa. La testimonianza appena riportata contrasta con la formulazione della circostanza di parte appellante al capo d) del verbale del 22 ottobre 2019. Parte attrice assume, avuto riguardo a detta circostanza, che il circolava con l'indicazione di direzione di destra accesso inducendo nella la falsa Pt_1 Pt_2 rappresentazione che egli intendesse svoltare a destra, senso di marcia da cui proveniva. L'impatto, dunque, nella formulazione della indicata circostanza lascia presumere che la Kia fosse in Tes_ moto verso la rotatoria e non ferma allo Stop, come riferito dalla teste . Il teste si è invece limitato a confermare le circostanze generiche formulate da parte attrice senza Tes_2 aggiungere particolari significativi sulle cause dell'impatto. Non può non sottolinearsi che le circostanze formulate nel verbale del 22 ottobre 2025, in quanto generiche e non dettagliate avrebbero dovuto ritenersi ininfluenti ai fini del decidere. Le argomentazioni svolte inducono a rigettare l'appello e a confermare la sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, nei rapporti con la compagnia assicurativa, e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore. Non si statuisce, invece, sulle spese nei rapporti tra parte appellante e stante la Controparte_1 contumacia di questi. L'appellante, stante il rigetto dell'appello, è tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare all' le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 21 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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