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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 766/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 204/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200057729375000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210152661435000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220054222029000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento n. 29320200057729375000, n. 29320210152661435000, n. 29320220054222029000, conosciute tramite intimazione di pagamento n.
29320249035320139000 e concernenti tasse automobilistiche anni, rispettivamente, 2017, 2018, 2019, per un importo totale dovuto pari a € 852,75, notificata in data 15/10/2024 da Agenzia delle Entrate-Riscossione-
Agente della Riscossione per la Provincia di Catania .
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione e alla Regione Sicilia-Dipartimento delle Finanze, a mezzo pec del 13/12/2024, deduceva: “1) Mancata notifica dell'avviso di accertamento”; “2) Inesistenza e/
o nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento n. 29320249035320139”; “3) Nullità per difetto di motivazione”; “4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, seconda parte, della L. 212/2000 per omessa allegazione dell'atto richiamato”; “5) Intervenuta decadenza dal potere impositivo dell'Amministrazione”; “6) Prescrizione del credito asseritamente vantato”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 27/03/2025 si costituiva l'Agente della riscossione per resistere al ricorso, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale della Corte adita e, nel merito, l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento impugnate nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa tributaria e, in ogni caso, la corretta motivazione delle predette cartelle e la non intervenuta prescrizione dei crediti.
In data 27/01/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono agli atti copie delle relate di notificazione relative alle cartelle di pagamento n. 29320200057729375000,
n. 29320210152661435000, n. 29320220054222029000, dalle quali si evince che tutte sono state notificate personalmente al contribuente in data 08/02/2023. Sono, dunque, infondati il motivo di ricorso sub 2) (“2) Inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento n. 29320249035320139”), nonché le censure sub 5) e 6), relative alla prescrizione/decadenza, atteso che l'intimazione di pagamento n. 29320249035320139000 è stata notificata al contribuente in data 15/10/2024
e, quindi, nel pieno rispetto del termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, d. l. n. 953/1982, conv. in l.
n. 53/1983. Dalla documentazione in atti consegue altresì che le censure sub 1), 3) e 4) sono tardive, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992, essendo rimaste inoppugnate le predette cartelle, con conseguente consolidamento dei crediti oggi contestati, mentre, anche a voler superare il vaglio di inammissibilità, nessun vizio di motivazione inerisce all'intimazione di pagamento, anche per quanto concerne il calcolo degli interessi, come anche si evince dalle note in coda a pag. 4 dell'atto medesimo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in € 120,00.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 204/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200057729375000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210152661435000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220054222029000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento n. 29320200057729375000, n. 29320210152661435000, n. 29320220054222029000, conosciute tramite intimazione di pagamento n.
29320249035320139000 e concernenti tasse automobilistiche anni, rispettivamente, 2017, 2018, 2019, per un importo totale dovuto pari a € 852,75, notificata in data 15/10/2024 da Agenzia delle Entrate-Riscossione-
Agente della Riscossione per la Provincia di Catania .
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione e alla Regione Sicilia-Dipartimento delle Finanze, a mezzo pec del 13/12/2024, deduceva: “1) Mancata notifica dell'avviso di accertamento”; “2) Inesistenza e/
o nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento n. 29320249035320139”; “3) Nullità per difetto di motivazione”; “4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, seconda parte, della L. 212/2000 per omessa allegazione dell'atto richiamato”; “5) Intervenuta decadenza dal potere impositivo dell'Amministrazione”; “6) Prescrizione del credito asseritamente vantato”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 27/03/2025 si costituiva l'Agente della riscossione per resistere al ricorso, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale della Corte adita e, nel merito, l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento impugnate nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa tributaria e, in ogni caso, la corretta motivazione delle predette cartelle e la non intervenuta prescrizione dei crediti.
In data 27/01/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono agli atti copie delle relate di notificazione relative alle cartelle di pagamento n. 29320200057729375000,
n. 29320210152661435000, n. 29320220054222029000, dalle quali si evince che tutte sono state notificate personalmente al contribuente in data 08/02/2023. Sono, dunque, infondati il motivo di ricorso sub 2) (“2) Inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento n. 29320249035320139”), nonché le censure sub 5) e 6), relative alla prescrizione/decadenza, atteso che l'intimazione di pagamento n. 29320249035320139000 è stata notificata al contribuente in data 15/10/2024
e, quindi, nel pieno rispetto del termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, d. l. n. 953/1982, conv. in l.
n. 53/1983. Dalla documentazione in atti consegue altresì che le censure sub 1), 3) e 4) sono tardive, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992, essendo rimaste inoppugnate le predette cartelle, con conseguente consolidamento dei crediti oggi contestati, mentre, anche a voler superare il vaglio di inammissibilità, nessun vizio di motivazione inerisce all'intimazione di pagamento, anche per quanto concerne il calcolo degli interessi, come anche si evince dalle note in coda a pag. 4 dell'atto medesimo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in € 120,00.