Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 766
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto tardiva tale censura, poiché le cartelle di pagamento non sono state impugnate nei termini di legge.

  • Rigettato
    Inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha accertato la regolare notifica personale delle cartelle di pagamento al contribuente in data antecedente all'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che nessun vizio di motivazione inerisce all'intimazione di pagamento, anche per quanto concerne il calcolo degli interessi.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, seconda parte, della L. 212/2000 per omessa allegazione dell'atto richiamato

    La Corte ha ritenuto tardiva tale censura, poiché le cartelle di pagamento non sono state impugnate nei termini di legge.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza dal potere impositivo dell'Amministrazione

    La Corte ha rigettato tale motivo in quanto l'intimazione di pagamento è stata notificata nel rispetto del termine triennale previsto dalla legge.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito asseritamente vantato

    La Corte ha rigettato tale motivo in quanto l'intimazione di pagamento è stata notificata nel rispetto del termine triennale previsto dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 766
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 766
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo