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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/09/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 275/2024 promossa da:
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra CP_1 P.IVA_1
, con sede legale in Piazza XX Settembre n. 15 a Saluzzo (CN), rappresentata e difesa CP_2 ro ZZ (C.F.: ), giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale C.F._1
è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale Mazzini n.
7. RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Ente di Controparte_3 P.IVA_2 na de sentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Marcella CATALDI ( ), in forza di C.F._2 procura generale alle liti del per procura generale alle liti a rogi n. Rep. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024, , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Cuneo Corso Santorre di Santarosa n. 15, Ufficio di Avvocatura dell'Ente RESISTENTE
ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2024 e notificato 26.03.24 ha evocato in giudizio l Parte_1 CP_3 proponendo opposizione all' avviso di addebito n.337 2024 000 otificato il 02.02.2024 da doc.1,2,3 in atti ) e successivo al verbale ispettivo NIU 13.10.22 notificato il 22.10.22 chiedendo la sospensione dell' efficacia esecutiva dell' avviso di addebito opposto, dichiarare nullo e di nessun effetto l' avviso di addebito impugnato per insussistenza della pretesa. In subordine, in caso di dimostrazione da parte della convenuta dell' effettiva debenza degli importi , ridurre gli stessi al minimo edittale , con eliminazione di sanzioni ed interessi . si costituiva resistendo al ricorso. CP_3
La causa era decisa sulla base della documentazione prodotta
Si osserva
E' fondata l'eccezione di di tardività della opposizione all'A.V.A in quanto la stessa doveva essere CP_3 formulata nel termine di v orni dalla notifica dell' avviso di addebito, avvenuta in data 2.02.24, mentre l' opposizione è stata depositata il 13.03.24, cioè oltre il termine perentorio dei venti giorni di cui all' art.617 c.p.c.; secondo costante giurisprudenza nel caso l'opposizione è “opposizione agli atti esecutivi ai sensi pagina 1 di 3 dell'art. 617 c.p.c.” e in quanto tale va proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonchè alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)”;(ex multis Cass.n.18256 del 2.09.2020).
La parte ricorrente ha inoltre eccepito la decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti ex art. 25 d.lgs. 46/99; tale eccezione è priva di pregio. È sufficiente sul punto evidenziare la genericità dell'eccezione di decadenza, considerato al riguardo che la parte ricorrente si è solo limitata a citare la disciplina normativa in questione, senza tuttavia far riferimento alcuno al caso di specie, ma anzi rimettendo all' la prova di CP_3 aver rispettato i suindicati termini decadenziali. Ne consegue quindi che il termine di cu t. 25 d. lgs. 46/99 va considerato rispettato. Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, che deve essere perciò respinta.
La parte ricorrente ha poi eccepito la nullità del verbale di accertamento per violazione del d. lgs. 124/2004, dell'art. 3 l. 241/90 e art. 12 DM 15/1/2014. Anche tale eccezione è infondata. Occorre al riguardo considerare che il verbale di accertamento risulta redatto ed emesso in conformità alla vigente normativa e che in ogni caso è sufficiente leggere il verbale di accertamento ispettivo per esaminare l'iter logico motivazionale sia sull'an che sul quantum debeatur. Nel verbale in questione, infatti, gli agenti accertatori non si sono limitati ad un generico riferimento alle disposizioni normative applicabili al caso di specie, nonché ai pertinenti orientamenti giurisprudenziali, ma hanno anche valutato i fatti oggetto dell'accertamento, dal momento che il verbale in questione individua con precisione i lavoratori interessati, i periodi di riferimento, i giorni di distacco riguardanti i singoli lavoratori, così come i giorni di assenza. Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di nullità del verbale di accertamento, che deve essere pertanto rigettata.
La parte ricorrente ha poi rilevato la legittimità del distacco dei lavoratori, contestando invece l'operato degli agenti verbalizzanti nella ricostruzione dei fatti. Più nello specifico, la parte ricorrente ha allegato la sussistenza nel caso di specie dell'interesse concreto ed attuale del distaccante. La doglianza è infondata. Occorre al riguardo considerare che l'istituto del distacco presupponga un interesse del distaccante (cfr. art. 30 d.lgs. 276/2003 “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”) L'interesse del datore di lavoro distaccante è il presupposto legale che consente di segnare il confine tra liceità del distacco e l'illiceità della somministrazione di manodopera. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha provato, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., la sussistenza di un interesse al distacco, in quanto i contratti offerti in comunicazione dalla parte ricorrente presentano una dicitura del tutto generica e astratta dell'interesse in questione (cfr. fra tutti l'Accordo di Distacco prodotto) “- La per le particolari condizioni del Parte_2 mercato, ha un interesse a mantenere il blocco produttivo, p interventi inerenti queste opere anche per ottimizzare i costi e conseguente mantenimento dei posti di lavoro).
La parte ricorrente poi, in relazione alla contestazione di mancata contribuzione per le assenze non retribuite , ha allegato che nel verbale di accertamento unico gli ispettori verbalizzanti hanno rilevato un'omissione contributiva in relazione, in via generale, a talune assenze ingiustificate registrate per alcuni dipendenti. La parte ricorrente ha inoltre allegato che le conclusioni degli ispettori verbalizzanti sembrerebbero muovere dalla convinzione che il discrimen ai fini dell'esclusione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sia costituito dalla circostanza che l'assenza ingiustificata del lavoratore sia stata sanzionata con una perdita della retribuzione. La parte ricorrente ha altresì su tale circostanza allegato che il datore di lavoro può decidere, nel suo esclusivo interesse, di non esercitare il potere sanzionatorio perché, secondo una sua insindacabile valutazione (in quanto riconducibile alla libertà di impresa ex art. 41 Cost.), ritiene che possa essere in contrasto con le esigenze produttive. La doglianza è infondata. Preme a questo Giudice, infatti, rammentare che salvo i casi espressamente previsti dalla legge, la sospensione consensuale pagina 2 di 3 della prestazione lavorativa non può avere alcuna incidenza sull'obbligazione contributiva, che è correlata al perdurare del rapporto di lavoro e che, nei limiti del minimale contributivo, continua a gravare sul datore di lavoro in forza della previsione normativa ex l. 341/1995. Incombe quindi a carico della parte ricorrente la prova della causa delle assenze dei lavoratori della società ricorrente ai fini dell'esclusione dell'obbligo contributivo previsto dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29, prova, questa, che nel caso di specie non è stata fornita. Da tali considerazioni si evince l'infondatezza della doglianza, che deve essere perciò respinta.
La parte ricorrente ha poi contestato il rilievo contenuto nel verbale che per alcuni lavoratori siano state rigettate le domande di cassa integrazione, provvedendo al calcolo della relativa contribuzione a carico dell'azienda, senza che di ciò vi sia prova;
si osserva che invece sarebbe stato onere del datore di lavoro provare il contrario del fatto negativo dedotto, il che non è stato fatto;
anche tale doglianza è quindi infondata e va respinta.
Infine quanto alle rilevate nel verbale “ anomalie di flussi contributivi cassa integrazione trasmessi dalla azienda”, la censura del ricorrente appare infondata posto che non è stata fatta alcuna contestazione, ma solo un rilevo invitando l'azienda a verificare eventuali errori, con riserva di recuperare omissioni o differenze contributive, sicchè il fatto non “rientra” nella contestazione e non sono state comminate apposite sanzioni.
Sulla base delle su esposte motivazioni il ricorso va respinto
Spese come da soccombenza liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/22
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Respinge il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in euro 6.115,00 oltre CP_3 accessori di legge
Motivazione in gg 60
Cuneo 24 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 275/2024 promossa da:
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra CP_1 P.IVA_1
, con sede legale in Piazza XX Settembre n. 15 a Saluzzo (CN), rappresentata e difesa CP_2 ro ZZ (C.F.: ), giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale C.F._1
è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale Mazzini n.
7. RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Ente di Controparte_3 P.IVA_2 na de sentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Marcella CATALDI ( ), in forza di C.F._2 procura generale alle liti del per procura generale alle liti a rogi n. Rep. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024, , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Cuneo Corso Santorre di Santarosa n. 15, Ufficio di Avvocatura dell'Ente RESISTENTE
ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2024 e notificato 26.03.24 ha evocato in giudizio l Parte_1 CP_3 proponendo opposizione all' avviso di addebito n.337 2024 000 otificato il 02.02.2024 da doc.1,2,3 in atti ) e successivo al verbale ispettivo NIU 13.10.22 notificato il 22.10.22 chiedendo la sospensione dell' efficacia esecutiva dell' avviso di addebito opposto, dichiarare nullo e di nessun effetto l' avviso di addebito impugnato per insussistenza della pretesa. In subordine, in caso di dimostrazione da parte della convenuta dell' effettiva debenza degli importi , ridurre gli stessi al minimo edittale , con eliminazione di sanzioni ed interessi . si costituiva resistendo al ricorso. CP_3
La causa era decisa sulla base della documentazione prodotta
Si osserva
E' fondata l'eccezione di di tardività della opposizione all'A.V.A in quanto la stessa doveva essere CP_3 formulata nel termine di v orni dalla notifica dell' avviso di addebito, avvenuta in data 2.02.24, mentre l' opposizione è stata depositata il 13.03.24, cioè oltre il termine perentorio dei venti giorni di cui all' art.617 c.p.c.; secondo costante giurisprudenza nel caso l'opposizione è “opposizione agli atti esecutivi ai sensi pagina 1 di 3 dell'art. 617 c.p.c.” e in quanto tale va proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonchè alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)”;(ex multis Cass.n.18256 del 2.09.2020).
La parte ricorrente ha inoltre eccepito la decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti ex art. 25 d.lgs. 46/99; tale eccezione è priva di pregio. È sufficiente sul punto evidenziare la genericità dell'eccezione di decadenza, considerato al riguardo che la parte ricorrente si è solo limitata a citare la disciplina normativa in questione, senza tuttavia far riferimento alcuno al caso di specie, ma anzi rimettendo all' la prova di CP_3 aver rispettato i suindicati termini decadenziali. Ne consegue quindi che il termine di cu t. 25 d. lgs. 46/99 va considerato rispettato. Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, che deve essere perciò respinta.
La parte ricorrente ha poi eccepito la nullità del verbale di accertamento per violazione del d. lgs. 124/2004, dell'art. 3 l. 241/90 e art. 12 DM 15/1/2014. Anche tale eccezione è infondata. Occorre al riguardo considerare che il verbale di accertamento risulta redatto ed emesso in conformità alla vigente normativa e che in ogni caso è sufficiente leggere il verbale di accertamento ispettivo per esaminare l'iter logico motivazionale sia sull'an che sul quantum debeatur. Nel verbale in questione, infatti, gli agenti accertatori non si sono limitati ad un generico riferimento alle disposizioni normative applicabili al caso di specie, nonché ai pertinenti orientamenti giurisprudenziali, ma hanno anche valutato i fatti oggetto dell'accertamento, dal momento che il verbale in questione individua con precisione i lavoratori interessati, i periodi di riferimento, i giorni di distacco riguardanti i singoli lavoratori, così come i giorni di assenza. Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di nullità del verbale di accertamento, che deve essere pertanto rigettata.
La parte ricorrente ha poi rilevato la legittimità del distacco dei lavoratori, contestando invece l'operato degli agenti verbalizzanti nella ricostruzione dei fatti. Più nello specifico, la parte ricorrente ha allegato la sussistenza nel caso di specie dell'interesse concreto ed attuale del distaccante. La doglianza è infondata. Occorre al riguardo considerare che l'istituto del distacco presupponga un interesse del distaccante (cfr. art. 30 d.lgs. 276/2003 “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”) L'interesse del datore di lavoro distaccante è il presupposto legale che consente di segnare il confine tra liceità del distacco e l'illiceità della somministrazione di manodopera. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha provato, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., la sussistenza di un interesse al distacco, in quanto i contratti offerti in comunicazione dalla parte ricorrente presentano una dicitura del tutto generica e astratta dell'interesse in questione (cfr. fra tutti l'Accordo di Distacco prodotto) “- La per le particolari condizioni del Parte_2 mercato, ha un interesse a mantenere il blocco produttivo, p interventi inerenti queste opere anche per ottimizzare i costi e conseguente mantenimento dei posti di lavoro).
La parte ricorrente poi, in relazione alla contestazione di mancata contribuzione per le assenze non retribuite , ha allegato che nel verbale di accertamento unico gli ispettori verbalizzanti hanno rilevato un'omissione contributiva in relazione, in via generale, a talune assenze ingiustificate registrate per alcuni dipendenti. La parte ricorrente ha inoltre allegato che le conclusioni degli ispettori verbalizzanti sembrerebbero muovere dalla convinzione che il discrimen ai fini dell'esclusione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sia costituito dalla circostanza che l'assenza ingiustificata del lavoratore sia stata sanzionata con una perdita della retribuzione. La parte ricorrente ha altresì su tale circostanza allegato che il datore di lavoro può decidere, nel suo esclusivo interesse, di non esercitare il potere sanzionatorio perché, secondo una sua insindacabile valutazione (in quanto riconducibile alla libertà di impresa ex art. 41 Cost.), ritiene che possa essere in contrasto con le esigenze produttive. La doglianza è infondata. Preme a questo Giudice, infatti, rammentare che salvo i casi espressamente previsti dalla legge, la sospensione consensuale pagina 2 di 3 della prestazione lavorativa non può avere alcuna incidenza sull'obbligazione contributiva, che è correlata al perdurare del rapporto di lavoro e che, nei limiti del minimale contributivo, continua a gravare sul datore di lavoro in forza della previsione normativa ex l. 341/1995. Incombe quindi a carico della parte ricorrente la prova della causa delle assenze dei lavoratori della società ricorrente ai fini dell'esclusione dell'obbligo contributivo previsto dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29, prova, questa, che nel caso di specie non è stata fornita. Da tali considerazioni si evince l'infondatezza della doglianza, che deve essere perciò respinta.
La parte ricorrente ha poi contestato il rilievo contenuto nel verbale che per alcuni lavoratori siano state rigettate le domande di cassa integrazione, provvedendo al calcolo della relativa contribuzione a carico dell'azienda, senza che di ciò vi sia prova;
si osserva che invece sarebbe stato onere del datore di lavoro provare il contrario del fatto negativo dedotto, il che non è stato fatto;
anche tale doglianza è quindi infondata e va respinta.
Infine quanto alle rilevate nel verbale “ anomalie di flussi contributivi cassa integrazione trasmessi dalla azienda”, la censura del ricorrente appare infondata posto che non è stata fatta alcuna contestazione, ma solo un rilevo invitando l'azienda a verificare eventuali errori, con riserva di recuperare omissioni o differenze contributive, sicchè il fatto non “rientra” nella contestazione e non sono state comminate apposite sanzioni.
Sulla base delle su esposte motivazioni il ricorso va respinto
Spese come da soccombenza liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/22
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Respinge il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in euro 6.115,00 oltre CP_3 accessori di legge
Motivazione in gg 60
Cuneo 24 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
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