Ordinanza cautelare 15 gennaio 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/06/2025, n. 4190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4190 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04190/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05804/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5804 del 2023, proposto da
Freres S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carinaro, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) della ordinanza di demolizione prot. n. 35/2023 del 26/10/2023, notificata in data 31/10/2023, con la quale il Responsabile dell''Ufficio S.U.E. e dello S.U.A.P. del Comune di Carinaro ha ordinato al ricorrente la demolizione delle strutture in ferro realizzate all''interno dell''opificio industriale individuato in catasto al foglio n. 4, particella n. 6221 sub 3;
2) della ordinanza di sospensione prot. n. 29/2023 del 9/10/2023, notificata in data 10/10/2023, emessa dal Responsabile dell''Ufficio S.U.E. del Comune di Carinaro, riguardante le medesime opere;
3) Di ogni altro atto o provvedimento collegato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con particolare riferimento a) alla relazione tecnica prot. n. 9816 del 3/10/2023, mai comunicata al ricorrente e di cui pertanto si ignora il contenuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente società ha impugnato l’ordinanza con la quale il Comune di Carinaro le ha ingiunto di demolire, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, le opere realizzate presso l’opificio industriale (in catasto individuato al foglio 4, particella 6221, sub 3) in assenza dei prescritti titoli edilizi; le opere in questione sono così descritte: <<Costruzione di un soppalco, lungo il lato Dx del’ingresso carrabile dell’opificio, dalle dimensioni di mt. 5,85x mt. 19,50, per un totale di mq. 114,07. L’altezza del soppalco, misurata dal calpestio dell’opificio al calpestio dello stesso, risulta essere di mt. 3,00. Il soppalco è stato realizzato mediante struttura, sia verticale che orizzontale in ferro, e precisamente quella verticale mediante n. 12 pilastri in scatolari di ferro dalle dimensioni di cm. 150 x cm. 150, mentre quella orizzontale mediante travi di ferro, ricoperto da pannelli calpestabili, dallo spessore di circa cm. 3. I pilastri in ferro, risultano bullonati al massetto in conglomerato cementizio, di calpestio dell’opificio. Al piano soppalco, si accede mediante una scala in ferro dalla larghezza di mt. 1,00, posta nell’angolo Nord/Est dell’opificio>>.
Premette la ricorrente di essere un’azienda operante nel settore della produzione di calzature e di essere locataria di una porzione di circa 800mq dell’opificio industriale sito nel Comune di Carinaro in zona industriale ASI individuato in catasto al foglio n. 4, particella n. 6221, sub 3 di proprietà della ditta SANANS S.R.L., con sede legale in Aversa (CE) alla Via Giotto 34, delle dimensioni complessive di 5.000 mq. e, che:
- ai fini della migliore fruizione degli spazi dell’immobile condotto in locazione realizzava una struttura in ferro bullonata per il ricovero di bancali di pelle e rotoli di tela e gommapiuma;
- detta impalcatura è priva di pareti, è inidonea a tollerare la presenza umana ed è utilizzata come una grossa scaffalatura per tenere il materiale più delicato in posizione separata dal ciclo di lavorazione.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Non si è costituito il Comune intimato.
La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 109 del 15 gennaio 2024.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Fondate e assorbenti le censure di difetto di istruttoria e di motivazione.
Come evidenziato dalla ricorrente con il supporto della relazione tecnica asseverata dell’ing. De Caprio (in alcun modo avversata dal Comune intimato non costituitosi in giudizio) si è al cospetto di una semplice scaffalatura interna adibita a deposito del materiale necessario alla lavorazione delle calzature non idonea a determinare un incremento del carico urbanistico; peraltro, nel corpo dell’ordinanza le dimensioni dei 12 pilastrini scatolari di ferro che sorreggono la struttura sono erroneamente ripostati in 150 cm quanto in realtà sono di soli 15 cm (cfr. la relazione e la documentazione fotografica allegate in atti).
Non è, quindi, chiaro quale titolo edilizio avrebbe richiesto la realizzazione di detta struttura che effettivamente ha le caratteristiche di una semplice scaffalatura interna.
Da tutto quanto precede il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
La particolarità in fatto della controversia giustifica la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese non ripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO