Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Decreto collegiale 12 maggio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Decreto collegiale 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02196/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01328/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Galluzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cosenza, Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, pro tempore , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Cosenza n.-OMISSIS-del 5 giugno 2024, recante avviso orale ex artt.1 e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Cosenza e Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. CO IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emarginato in oggetto, recante avviso orale ai sensi dell’art.3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deducendo, con un unico motivo, “ Manifesta illogicità, abnormità, irragionevolezza, palese travisamento dei fatti a corredo del provvedimento impugnato. Motivazione carente illogica e contraddittoria ”.
2. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, sostenendo la infondatezza del ricorso.
3. Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS- del 9 settembre 2024, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 4 settembre 2024, è stata respinta la domanda di tutela interinale.
4. La causa è stata poi trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 novembre 2025.
5. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
5.1. Nel provvedimento gravato è riferito che il ricorrente “ annovera precedenti penali e di Polizia per i seguenti reati: furto aggravato, porto di armi od oggetti atti ad offendere, abbandono di rifiuti, minaccia – atti persecutori, maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli ” e che “ si associa a persone con pregiudizi penali e di Polizia, nominativamente individuate ”.
Dall’insieme di tali circostanze, il Questore ha ritenuto di dover ascrivere il ricorrente alla categoria di cui all’art.1, lett. c) del d.lgs. n.159/2011, comprendente “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, […] che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”, provvedendo, quindi, ai sensi del successivo art.3, con l’avviso orale qui impugnato.
5.2. Passando all’esame delle censure mosse dal ricorrente, con l’unico motivo di ricorso già richiamato, è dedotta la illegittimità del provvedimento, per difetto di istruttoria e di motivazione.
Segnatamente, il ricorrente lamenta, in primo luogo, che non sarebbe possibile “ ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione per l’adozione del provvedimento ”, in secondo luogo, che mancherebbe una compiuta istruttoria, giudicata, invero, “assente”, e, infine, che, sia quanto ai precedenti penali che alle frequentazioni controindicate, sono assenti riferimenti specifici che possano consentire al ricorrente di difendersi.
5.3. Su un piano generale, in ordine alla misura adottata dal Questore, giova premettere che l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza, con le modalità e nell’esercizio del potere di cui all’art.3 d.lgs. n.159/2011, ha finalità preventiva e non presuppone, in quanto tale, che sia stata accertata la responsabilità penale del soggetto interessato né, peraltro, che gli stessi fatti presi in esame siano configurabili come reati, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi anche di valenza indiziaria e, quindi, su meri sospetti.
Fra le misure aventi la medesima natura, parimenti disciplinate dal citato codice antimafia, quella in esame esprime, più delle altre, il carattere preventivo e cautelare, giacché è adottata per avvisare il soggetto interessato “ che esistono indizi a suo carico ”, e si caratterizza per avere effetti certamente meno impattanti sulla vita del destinatario, concretizzandosi in una comunicazione con la quale l’Autorità di pubblica sicurezza “ invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge ” (art.3, commi 1 e 3 d.lgs. n.159/2011).
In tale quadro, l'autorità amministrativa competente gode di ampia discrezionalità nell'accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge.
A fronte di tale ampia discrezionalità, il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli aspetti della manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell' iter logico seguito dall'amministrazione o della motivazione adottata.
Il giudice è, in particolare, chiamato a verificare che le valutazioni, pur ampiamente discrezionali dell’amministrazione, siano adeguatamente motivate e, a monte, sorrette da una adeguata istruttoria (si vedano, in questi termini, Tar Calabria, sez. I, 17 aprile 2025, n.704; id. 18 gennaio 2024, n. 71 e Cons. di Stato, sez. III, 8 febbraio 2023, n.1422).
5.4. Ebbene, in ordine alla vicenda qui in esame, deve, preliminarmente, osservarsi che, costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente, nel contestare la fondatezza delle richiamate censure, ha riferito compiutamente e offerto documentazione istruttoria sia in ordine ai precedenti penali e di polizia che alle frequentazioni riferite nel provvedimento.
Per parte sua, il ricorrente, nonostante tali allegazioni e deduzioni, non ha prodotto ulteriori difese e, a monte, non ha contestato la sussistenza delle circostanze riferite nel provvedimento.
5.5. Ciò precisato, dal provvedimento gravato e dagli atti istruttori versati in giudizio dalla amministrazione, risultano integrati i presupposti per l’adozione del provvedimento contestato, il quale, pure in punto di motivazione, esprime compiutamente le ragioni ad esso sottese.
Non si rinvengono, quindi, né il vizio di motivazione né quello istruttorio, giacché nell’atto sono comunque riferite le ragioni sottese alla adozione della misura adottata, fondate su circostanze che il ricorrente, come detto, non ha peraltro contestato.
Alla luce di ciò, la prognosi di pericolosità contenuta nel provvedimento gravato, giacché fondata su circostanze univoche, resiste alle censure mosse con il ricorso, così come risulta integrato il requisito della “ dedizione ” alla commissione di reati, di cui all’art.1, co.1, lett.c), del d.lgs. 159/2011, ai fini dell’adozione del provvedimento recante avviso orale, disciplinato dal successivo art.3.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha svolto una valutazione del complessivo quadro emerso all’esito degli accertamenti istruttori svolti, esercitando un potere discrezionale che si sottrae alle censure del ricorrente, risultando logico e conseguente, emergendo profili di pericolosità sociale in riferimento a comportamenti che rilevano una concreta probabilità di commissione di reati, a giustificazione dunque della misura adottata ai sensi dell’art.3 del codice delle leggi antimafia.
6. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere, quindi, respinto, giacché infondato.
7. Le peculiarità del caso giustificano nondimeno la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AS, Presidente
CO IC, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IC | AR AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.