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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/12/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1763/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UR RA Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1763/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
CO I DR ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in C.F._2 sso il difensore avv. CAMPO FRANCECO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PICCI FRANCESCA e C.F._3
CO ( ) via Roma 38/a 58022 C.F._4
Follonica; elettivamente domic 8 58022 FOLLONICA presso il difensore avv. PICCI FRANCESCA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Trattasi di un giudizio di famiglia in cui le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio, SA, nato dalle parti nel 2019. Le parti risultano essersi già divorziate con sentenza in Ucraina, ma nel medesimo titolo nulla è previsto con riguardo alla gestione del figlio minore. Nel caso in esame, le parti alla prima udienza di comparizione sono addivenute, su proposta del Giudice, ad un accordo su tutti gli aspetti della controversia. L'accordo può essere recepito perché permette al bambino di frequentare, malgrado la distanza dei luoghi di domicilio dei genitori, entrambi in modo significativo e stabile.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE
1. affidamento condiviso di SA ad entrambi i genitori;
2. collocazione prevalente del minore presso la madre;
3. frequentazione del padre con il bambino, nel periodo da maggio a settembre compreso, tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
nel periodo invernale il padre terrà il figlio a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera, nonché un pomeriggio alla settimana quando è libero dal lavoro, recandosi da Piombino all'Isola d'Elba; il bambino trascorrerà le festività con i genitori secondo il principio dell'alternanza; il padre terrà con sé il figlio nei giorni di sua competenza a casa della madre a Portoferraio o in altra abitazione reperita sempre sull'Isola d'Elba;
4. Le parti concordano che per queste vacanze natalizie il bambino starà dal 27 dicembre al 2 gennaio con il padre a casa della nonna paterna;
5. Il padre verserà a titolo di mantenimento del figlio, nel periodo invernale, in cui il minore trascorre maggior tempo con la madre, la somma di Euro 350 al mese oltre il 50% delle spese straordinarie, oltre il 100% delle spese di baby-sitter, per i giorni in cui il padre non fosse disponibile a tenere con sé il figlio nei tempi prestabiliti e non possa avvalersi della collaborazione dei propri familiari;
6. Nel periodo estivo in cui il bambino trascorre pari tempo con le parti e la ricorrente ha reddito da lavoro, il mantenimento sarà diretto;
7. In entrambi i periodi l'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente;
pagina 2 di 3 Spese di lite compensate
Livorno,15/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. UR RA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UR RA Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1763/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
CO I DR ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in C.F._2 sso il difensore avv. CAMPO FRANCECO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PICCI FRANCESCA e C.F._3
CO ( ) via Roma 38/a 58022 C.F._4
Follonica; elettivamente domic 8 58022 FOLLONICA presso il difensore avv. PICCI FRANCESCA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Trattasi di un giudizio di famiglia in cui le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio, SA, nato dalle parti nel 2019. Le parti risultano essersi già divorziate con sentenza in Ucraina, ma nel medesimo titolo nulla è previsto con riguardo alla gestione del figlio minore. Nel caso in esame, le parti alla prima udienza di comparizione sono addivenute, su proposta del Giudice, ad un accordo su tutti gli aspetti della controversia. L'accordo può essere recepito perché permette al bambino di frequentare, malgrado la distanza dei luoghi di domicilio dei genitori, entrambi in modo significativo e stabile.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE
1. affidamento condiviso di SA ad entrambi i genitori;
2. collocazione prevalente del minore presso la madre;
3. frequentazione del padre con il bambino, nel periodo da maggio a settembre compreso, tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
nel periodo invernale il padre terrà il figlio a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera, nonché un pomeriggio alla settimana quando è libero dal lavoro, recandosi da Piombino all'Isola d'Elba; il bambino trascorrerà le festività con i genitori secondo il principio dell'alternanza; il padre terrà con sé il figlio nei giorni di sua competenza a casa della madre a Portoferraio o in altra abitazione reperita sempre sull'Isola d'Elba;
4. Le parti concordano che per queste vacanze natalizie il bambino starà dal 27 dicembre al 2 gennaio con il padre a casa della nonna paterna;
5. Il padre verserà a titolo di mantenimento del figlio, nel periodo invernale, in cui il minore trascorre maggior tempo con la madre, la somma di Euro 350 al mese oltre il 50% delle spese straordinarie, oltre il 100% delle spese di baby-sitter, per i giorni in cui il padre non fosse disponibile a tenere con sé il figlio nei tempi prestabiliti e non possa avvalersi della collaborazione dei propri familiari;
6. Nel periodo estivo in cui il bambino trascorre pari tempo con le parti e la ricorrente ha reddito da lavoro, il mantenimento sarà diretto;
7. In entrambi i periodi l'assegno unico verrà percepito dalla sola ricorrente;
pagina 2 di 3 Spese di lite compensate
Livorno,15/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. UR RA
pagina 3 di 3