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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/10/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Rossana ZAPPASODI PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1217/2024, trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del
12.06.2025, promossa da:
(C.F. residente in [...] CodiceFiscale_1
66, in proprio ed in qualità di Trustee del Trust GL RR AN e IA (C.F.
rappresentato e difeso dall'avv. Franco Bosio (C.F. – pec: P.IVA_1 CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_1
medesimo in Monastero di VA (CN) via Provinciale Val Corsaglia n. 8, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) residente a [...], CP_2 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Alberto Reineri (C.F. – pec: CodiceFiscale_4
e AN AB (C.F. – Email_2 CodiceFiscale_5
pec: ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei Email_3
medesimi in Torino, via Giambattista Bodoni n. 2, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO °°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, , in proprio ed in qualità di Trustee del TRUST Controparte_1
GL ER IO E MA:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in via istruttoria ammettere, per le ragioni esplicate nella parte in diritto, i mezzi di prova già chiesti in sede di giudizio di primo grado con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 27.11.2023, ribaditi nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 23.09.2024 recanti le difese conclusive e la precisazione delle conclusioni;
nel merito
- riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino – dott.ssa Raffaella Bosco n. 4849/2024, emessa in data 26.09.2024 e depositata in data 27.09.2024, nell'ambito del procedimento R.G. n.
20716/2023 e, per l'effetto;
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, in capo al sig. , per il sinistro CP_2
occorso in data 07.11.2022, alle ore 15:30 circa, in Cambiano (To), per cui è causa e, conseguentemente;
- condannare il sig. al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti al sinistro in CP_2
oggetto, pari ad Euro 27.450,00, o in quella minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi dalla data del sinistro al saldo, ed alla svalutazione monetaria ex art. 1224
c.c. nonché;
- condannare il sig. al risarcimento del danno da lucro cessante, costituito dal CP_2
mancato utilizzo e/o godimento del mezzo danneggiato dalla data del sinistro sino alla sua riparazione, per una somma pari ad Euro 24.200,00 oltre iva, ovvero in quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con osservanza;
per parte appellata, : CP_2
Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto manifestamente infondato o comunque infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4849/2024 del Tribunale di Torino;
in via di estremo subordine, in via istruttoria, nel denegato caso in cui codesta Corte d'Appello ritenga opportuno l'espletamento di istruttoria testimoniale:
a) rigettare le istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili;
b) ammettere la prova per testimoni sui capi di prova da 1 a 8 di cui al paragrafo C della parte in diritto del presente atto;
si indicano a testimoni: sig.ra , residente a [...]; Testimone_1
sig. , residente a [...]; Testimone_2
c) nel denegato caso di ammissione, in tutto o in parte, delle istanze istruttorie avversarie, ammettere l'appellato alla prova contraria con i testi di cui sopra;
in ogni caso, condannare l'appellante al rimborso degli onorari di difesa nella misura di cui al D.M.
n. 55/2014 (scaglione di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00), con applicazione dell'aumento del 30% ex art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014 per l'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione dell'atto, oltre rimborso spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, CPA, IVA e successive occorrende.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27.11.2023, in proprio e Controparte_1
nella sua qualità di Trustee del Trust GL RR AN e IA conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Torino, , esponendo che in data 07.11.2022, alle ore 15:30 circa, alla CP_2
guida del proprio trattore T6020 tg. F1ERG02, mentre era intento ad arare il campo, CP_3
censito al Catasto Terreni del Comune di Cambiano al foglio n. 18, mappale n. 51, di proprietà del
Trust GL RR AN e IA, incontrava , alla guida del proprio mezzo CP_2
agricolo tg. TO32161, il quale, verosimilmente in ragione delle acredini di lunga data con il , CP_1
al fine di ostacolarne il lavoro, poneva in essere una repentina retromarcia sino ad urtare violentemente il trattore di quest'ultimo nella parte anteriore.
A causa di detto evento il veicolo condotto dal avrebbe riportato danni quantificati in €. CP_1
27.450,00, come da preventivo n. 417 del 23.12.2022. Oltre a tale danno patrimoniale, il CP_1 richiedeva il risarcimento anche del danno da lucro cessante, per il mancato utilizzo e/o godimento del mezzo danneggiato dalla data del sinistro al momento della riparazione, per la somma di €
24.200,00 o veriore accertanda.
Viste vane le richieste di risarcimento del danno, il esponeva di aver provveduto a far riparare CP_1
il mezzo oggetto di danneggiamento, come da fattura n. 146 del 07.07.2023.
Con raccomandata del 11.07.2023, il invitava il ad aderire a procedura di CP_1 CP_2
negoziazione assistita al fine di comporre bonariamente la controversia in essere, ricevendone il rifiuto, quindi, il proponeva ricorso. CP_1
Nel procedimento avanti il Tribunale di Torino, R.G. 20716/2023, si costituiva in giudizio CP_2
, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti del e chiedendo il rigetto del
[...] CP_1
ricorso.
All'udienza del 05.04.2024, il chiedeva la concessione di termine ex art. 281 duodecies, CP_1
comma 4°, per il deposito di memoria integrativa con allegazione di documenti.
Il Giudice autorizzava il ricorrente alla produzione del certificato di proprietà del trattore, quale incombente resosi necessario in ragione delle eccezioni del , mentre respingeva l'istanza di CP_2
concessione di un termine per la redazione di memoria integrativa per l'allegazione dei mezzi di prova e, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 24.09.2024 per il deposito di note conclusive e per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 4849/2024, pubblicata il 27.09.2024, il Tribunale di Torino respingeva la domanda di
, condannandolo al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Il Giudice di prime cure motivava la decisione richiamando il principio della ragione più liquida, ritenendo inutile procedere all'istruttoria orale, poiché la domanda risarcitoria promossa dal CP_1
appariva del tutto sfornita di prova sul danno (patrimoniale e da lucro cessante).
All'atto della proposizione del ricorso introduttivo il aveva allegato quale prova dei danni CP_1
subiti: 1) un preventivo per la riparazione;
2) una fattura della riparazione eseguita prima dell'instaurazione del giudizio non ancora pagata.
Tali elementi, tuttavia, motivava il Tribunale, non erano idonei, né sufficienti, a documentare lo stato del mezzo agricolo ante riparazione;
oltre a quanto appena detto, secondo il Giudice di prime cure mancava anche un riscontro fotografico dello stato del mezzo danneggiato, cui conseguiva l'impossibilità di procedere con CTU deducente all'accertamento della natura ed entità del danno.
Ritenendo errata la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, proponeva appello Controparte_1
avanti a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 26.10.2024, chiedendone la riforma. L'appellante riteneva la sentenza del Tribunale erronea nella parte ove il Giudice di prime cure aveva statuito il mancato raggiungimento della prova del danno patito, in violazione degli artt. 115 c.p.c. e
2697c.c.
Lamentava il che il Giudice di prime cure, evidenziando la mancata produzione di CP_1
documentazione fotografica comprovante lo stato del mezzo danneggiato, non aveva minimamente considerato quanto dedotto dallo stesso ricorrente con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
23.09.2024, ove aveva illustrato che l'assenza di produzioni fotografiche era correlata alla natura della rottura patita a seguito dello scontro, essendo, a dire del ricorrente, arduo rappresentare l'indebolimento strutturale del trattore causato dall'urto, che aveva reso necessario la riparazione del mezzo come portato dalla fattura n. 146 dello 07.07.2023.
Inoltre, lamentava l'appellante, egli aveva reiteratamente richiesto al Tribunale l'escussione testimoniale del legale rappresentante della che aveva provveduto alla Controparte_4
riparazione del mezzo, onde riferire sulla sussistenza dei danni subiti, nonché sulla congruità dei costi di riparazione.
Tale richiesta era stata del tutto ignorata dal Tribunale, con lesione del diritto di difesa del , in CP_1
violazione di quanto sancito dall'art. 115 c.p.c.; se l'esame testimoniale fosse stato ammesso, osservava l'appellante, egli avrebbe avuto la possibilità di adempiere l'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c. sia in ordine alla sussistenza del danno, che in ordine all'entità dello stesso.
Nel giudizio d'appello si costituiva , con comparsa di costituzione e risposta CP_2
depositata in data 31.11.2025, chiedendo dichiararsi l'infondatezza dell'appello.
Tali essendo le argomentazioni delle parti, in data 06.03.2025 si teneva l'udienza di prima comparizione ove il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, viste le note depositate dalle parti, disponeva la rimessione della causa in decisione per l'udienza del
12.06.2025, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
Preso atto dell'attuazione degli adempimenti di rito, all'udienza del 12.06.2025, la causa veniva assunta in decisione.
La Corte, letta ed esaminata la sentenza impugnata, letti gli atti delle parti, esaminato il materiale probatorio acquisito al processo, osserva quanto segue.
Nel primo motivo di gravame l'appellante si duole della mancata ammissione, ai fini della prova del danno, delle istanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale del legale rappresentante della che era stato chiamato alla riparazione del mezzo e che, sempre Controparte_4
secondo l'appellante, sarebbe stato in grado di riferire sulla sussistenza dei danni subiti, oltre che sulla congruità dei costi di riparazione.
Afferma l'appellante che, se l'esame testimoniale fosse stato ammesso, egli avrebbe potuto adempiere all'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c. sia sulla sussistenza del danno che sull'entità dello stesso.
All'esame del capitolato, come desumibile dalla narrativa contenuta nella premessa in fatto del ricorso di primo grado, il motivo di gravame si appalesa tuttavia infondato. Nessuno dei capitoli in questione, infatti, descrive in modo specifico i danni asseritamente subiti dal mezzo del , CP_5
talché, in ogni caso, l'assunzione della prova non può superare la mancata allegazione, ai fini risarcitori, dello stato del mezzo agricolo, né la riconducibilità della riparazione all'evento dannoso per cui è causa.
Infatti, i primi tre capitoli (vero che in data 07.11.202 alle ore 15,30 circa in Cambiano (TO) il sig.
era intento ad arare il campo sito in Cambiano;
vero che … l'odierno esponente si trovava CP_1
alla guida del proprio trattore New Holland T6020 avente targa F1ERG02; vero che nelle predette circostanze di tempo e luogo, nei pressi del campo di lavorazioni da parte dell'odierno ricorrente si trovava il sig. alla guida del proprio mezzo agricolo tg TO32161;) vertono su CP_2
circostanze incontestate e, quindi, si appalesano superflui.
Il quarto capitolo (vero che quest'ultimo …. avvedutosi della presenza del conchiudente poneva in essere una repentina retromarcia sino ad urtare il trattore …) risulta essere attinente alla dinamica del fatto, accadimento al quale il Legale Rappresentante della ditta Turin Spare Part S.r.l. non risulterebbe essere stato presente, neppure quale intervento di soccorso;
l'unico capitolo che sarebbe direttamente vertente su circostanza a conoscenza della Ditta che aveva provveduto alle riparazioni risulta essere il quinto, che tuttavia, deve ritenersi inammissibile e non conducente ai fini del decidere, essendo in parte valutativo (vero che a seguito della inopinata condotta tenuta dal sig.
) e in parte generico (vero che …. ha riportato danni che si quantificano in Euro 27.450,00.=) CP_2
non contenendo nessuna descrizione, neppure sommaria, dello stato del trattore all'esito del lamentato tamponamento.
Nel contesto probatorio di cui sopra si comprende la rilevanza attribuita dal Giudice di prime cure alla necessità della produzione fotografica inerente il mezzo incidentato, che, almeno in parte, avrebbe potuto supplire le carenze descrittive dei danni imputati al comportamento del . CP_2
A ciò aggiungasi che la mancata produzione fotografica relativa al mezzo asseritamente danneggiato
(documentazione di cui il in causa ha affermato di avere copia) ha reso in giudizio impossibile CP_1
qualsiasi altra forma di accertamento, con la conseguenza che deve confermarsi la statuizione dell'assenza di prova sull'an come sul quantum del danno, tanto per quanto riguarda il danno patrimoniale, quanto per il lucro cessante, di cui non è stato specificato alcun elemento a supporto,
a eccezione della produzione, irrilevante, di un estratto online riguardante il costo di noleggio di un trattore.
Data l'assenza di prova sul danno, nella duplice articolazione (an e quantum) deve ritenersi assorbito in senso negativo anche il secondo motivo di gravame, nel quale il ha reiterato la CP_1
domanda di accertamento della responsabilità esclusiva dell'appellato per i danni occorsi, in seguito all'evento oggetto di causa.
La mancata prova del danno (in entrambe le componenti dedotte, danno patrimoniale e lucro cessante) comporta la carenza di interesse dell'appellante nella statuizione sulla responsabilità, anche per l'assenza dell'indicazione nel motivo di gravame dell'utilità concreta derivante dall'accoglimento della domanda, data la mancata prova di un danno effettivo e quantificabile.
In ogni caso, anche qualora così non fosse, anche tale domanda non sarebbe accoglibile;
la richiesta di assunzione della prova testimoniale di e si appalesa Tes_3 Parte_1
inammissibile, atteso il carattere generico, sotto il profilo temporale, delle dichiarazioni allegate, insufficienti a stabilire la sussistenza di un nesso causale tra la condotta del e il danno. CP_2
In ragione delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dal deve essere respinto CP_1
nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza e se ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM
55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia come risultante dalla domanda risarcitoria (€ 24.450,00 quale danno patrimoniale + € 24.200,00 quale lucro cessante).
Il prospetto che segue illustra i criteri adottati:
Valore della causa (da € 26.001,00 a € 52.000,00): fase di studio della controversia 2.058,00 fase introduttiva del giudizio 1.418,00 fase decisionale 3.470,00 totale compenso dovuto 6.946,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto da , in proprio ed in qualità di Trustee del Controparte_1
TRUST GL ER IO E MA avverso la sentenza n. 4849/2024, pubblicata dal Tribunale di Torino in data 27.09.2024;
b) condanna l'appellante, a rifondere all'appellato, le spese del presente grado CP_2
di giudizio, liquidate in complessivi €. 6.946,00, oltre al rimborso forfettario in misura del 15%, nonché oltre CPA e IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR
30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante.
Così deciso dalla III sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenuta il
24.09.2025 mediante applicativo Teams.
IL CONSIGLIERE REL. AUS. IL PRESIDENTE dott.ssa Angela LABANCA dott.ssa Rossana ZAPPASODI