Articolo 15 della Legge 28 marzo 1968, n. 479
Articolo 14Articolo 16
Versione
14 maggio 1968
Art. 15.
L' articolo 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' cosi' modificato:
"I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal comitato previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , e successive modificazioni, il quale sara' all'uopo integrato con due membri effettivi della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile.
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti del comitato, al personale dell'ufficio di segreteria ed agli esperti in rapporto ai lavori effettuati.
Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite annualmente dal Ministro per il tesoro.
I relativi importi saranno versati ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata e correlativamente verranno iscritti, con decreti del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro".
Entrata in vigore il 14 maggio 1968