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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/12/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile Proc. n. 3519 /2024 Rg (a cui è riunito il n. 3528/2024 Rg)
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 01/12/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. Aurora Sangermano in sostituzione dell'avv. PISANI Parte_1
GIANMARIA
Per , e , l'avv. Aurora Sangermano in sostituzione CP_1 CP_2 CP_3 dell'avv. PISANI PASQUALE
Per l'avv. Ketty Bartoletti in sostituzione CP_4 Parte_2 dell'avv. GAETANO NICOLA
I difensori discutono la causa riportandosi agli atti di causa e alle note autorizzate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate.
L'avv. Sangermano fa rilevare che la causa era stata rinviata alla data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con termine unico per il deposito di note, mentre il difensore di parte opposta ha depositato note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche in applicazione dell'art. 189 cpc. L'avv. Bartoletti insiste nelle conclusioni rassegnate.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:30, il giudice, assenti le parti, decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato e pubblicato, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3519 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
(a cui è riunito il n. 3528/2024 Rg), vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA AN in forza di mandato da intendersi apposto in calce all'atto introduttivo e con domicilio digitale eletto alla PEC:
Email_1
- OPPONENTE NEL PROC. N. 3519/24 RG –
(c.f.: , (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
) e (c.f. ) tutti C.F._3 CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale AN in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e con domicilio digitale eletto alla
PEC: Email_2
- OPPONENTI NEL PROC. N. 3528/24 RG -
E
(c.f. , in Parte_3 P.IVA_1 giudizio per il tramite della procuratrice Parte_4
(c.f. ), giusta procura notarile del 09.08.2022 a rogito del Dott.
[...] P.IVA_2
notaio in Milano, rep. 55553 e racc. 25807, in persona del Suo Persona_1 procuratore dott.ssa giusta procura in data 21 ottobre 2022 per Parte_5 atto a rogito Notaio Dott. Notaio in Milano, rep. 5488 racc. 4129, Persona_2
2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gaetano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Paola, Corso Roma n. 3
- OPPOSTA NEI DUE PROCEDIMENTI RIUNITI -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 942/2024, emesso da questo
Tribunale a definizione del procedimento monitorio n. 2816/2024 Rg.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 1.12.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per gli opponenti del proc. n. 3519/2024 Rg (conclusioni rassegnate nelle note conclusive e richiamate all'udienza di discussione): “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità in capo ad e per l'effetto revocare il
Parte_3 decreto ingiuntivo opposto. - Rigettare la domanda di pagamento di
Parte_3 per omessa prova del credito alla base del decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. - Rigettare la domanda di pagamento di
Parte_3 per nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. - In ogni caso rigettare la domanda di pagamento di er nullità degli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni rilasciate dall'opponente
Parte_3
e, per l'effetto, accertare che in applicazione dell'art. 1957 c.c. è sopravvenuta
l'inefficacia e/o decadenza della fideiussione prestata per non avere il creditore proposto, nel termine di due mesi o in ogni caso di sei mesi, le sue istanze contro il debitore e per non averle comunque con diligenza continuate e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. - Nel merito, dichiarare nullo e/o inefficace e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 942/2024 (RG 2816/2024) per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare che non è dovuta alcuna somma da parte opponente. - In ogni caso dichiarare prescritto ogni diritto della società opposta nei confronti degli opponenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2946 c.c. e 2948 c.c.-
Dichiarare nullo e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
942/2024 per difetto di autorizzazione legislativa derivante dalla mancata iscrizione di all'albo speciale degli intermediari ex art. 106 Parte_4
T.U.B. - Con vittoria di spese e competenze di giudizio da porre a carico dello Stato attesa l'ammissione della sig.ra al patrocinio a spese dello Stato.”; Pt_1
Per gli opponenti del proc. n. 3528/2024 Rg (conclusioni rassegnate nelle note conclusive e richiamate all'udienza di discussione): “Voglia l'On.le Tribunale adito,
3 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità in capo ad e per l'effetto revocare il
Parte_3 decreto ingiuntivo opposto. - Rigettare la domanda di pagamento di
Parte_3 per omessa prova del credito alla base del decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. - Rigettare la domanda di pagamento di
Parte_3 per nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. - In ogni caso rigettare la domanda di pagamento di er nullità degli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni rilasciate dall'opponente
Parte_3
e, per l'effetto, accertare che in applicazione dell'art. 1957 c.c. è sopravvenuta
l'inefficacia e/o decadenza della fideiussione prestata per non avere il creditore proposto, nel termine di due mesi o in ogni caso di sei mesi, le sue istanze contro il debitore e per non averle comunque con diligenza continuate e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. - Nel merito, dichiarare nullo e/o inefficace e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 942/2024 (RG 2816/2024) per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare che non è dovuta alcuna somma da parte opponente. - In ogni caso dichiarare prescritto ogni diritto della società opposta nei confronti degli opponenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2946 c.c. e 2948 c.c. -
Dichiarare nullo e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
942/2024 per difetto di autorizzazione legislativa derivante dalla mancata iscrizione di all'albo speciale degli intermediari ex art. 106 Parte_4
T.U.B. - Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in relazione alla posizione dei signori e e da porre a carico CP_2 CP_3 dello Stato in relazione alla posizione del sig. , per la cui posizione vi CP_1
è in atti delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”;
Per l'opposta (conclusioni rassegnate nell'apposito foglio di p.c. e richiamate nelle note conclusive e poi all'udienza di discussione):”Voglia l'adito Giudice, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenziale statuizione di legge, confermando, quindi, il provvedimento monitorio impugnato nei confronti dell'opponente. Con vittoria di spese e competenze legali”
FATTO E DIRITTO
1. in giudizio per il tramite Parte_3 della procuratrice hiedeva, con ricorso Parte_4 telematicamente depositato in data 10.10.2024, ingiungersi alla
[...]
[...] e ai fideiussori di tale società nei limiti della garanzia prestata Parte_6
( , e ) il pagamento della Parte_1 CP_3 CP_2 CP_1 somma di euro 328.597,35 (euro 175.200,00, corrispondente al limite della garanzia prestata, per quanto riguarda i fideiussori) quale esposizione debitoria derivante da apertura di credito regolata in c/c n. 477287 e da anticipo fatture;
contratti intervenuti con NC , di cui dichiarava di essere Controparte_5 Pt_3 successore a titolo particolare in forza di scissione parziale ex art. 2506 c.c. del
25.11.2020 (per atto notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019) e Persona_3 CP_5 propedeutica scissione infragruppo a rogito notaio del 19.11.2020 (rep. Per_3
39.389, racc. 20.006). Il decreto ingiuntivo ottenuto da nell'indicata Pt_3 qualità, era opposto, con separati atti di citazione, da (proc. n. Parte_1
3519/2024 Rg) e da , e (proc. n. 3528/2024 CP_1 CP_2 CP_3
Rg) e i due procedimenti erano riuniti all'udienza del 26.5.2025, mentre incontestatamente risultava cancellata dal registro delle imprese la società debitrice principale.
Nei separati atti di opposizione, di contenuto sostanzialmente sovrapponibile, i fideiussori eccepivano: l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione per nullità parziale ed inefficacia delle fideiussioni, in ragione del mancato rispetto dell'art. 1957 c.c.; il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito da parte di
[...] per omessa prova della intervenuta scissione e cessione di credito;
l'intervenuta Pt_3 prescrizione decennale del credito;
il difetto di autorizzazione legislativa derivante dalla mancata iscrizione all'albo speciale degli intermediari ex art. 106 T.U.B.; il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e comunque difetto di rappresentanza per omessa prova dell'incarico conferito a e Parte_4 dell'iscrizione anche di quest'ultima all'albo speciale degli intermediari ex art. 106
T.U.B. Inoltre, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc gli opponenti rimarcavano la mancanza di prova del credito garantito da parte dell'opposta, in difetto di produzione del conto corrente a cui accedeva l'apertura di credito e degli estratti conto relativi.
Resisteva in entrambe le procedure riunite chiedendo concedersi Pt_3 preliminarmente la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e invocando, in ogni caso, il rigetto nel merito delle opposizioni. Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, svoltosi con esito negativo il tentativo di mediazione quale condizione di
5 procedibilità della domanda, era decisa in data odierna all'esito di discussione orale, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.
2.1 Va preliminarmente considerata una mera irregolarità il deposito, da parte dell'opposta, di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche in applicazione dell'art. 189 cpc, pure a fronte del rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e di un unico termine concesso per il deposito di scritti conclusivi, stante la non perentorietà del termine assegnato e il richiamo agli scritti depositati in sede di discussione, in cui la parte opponente ha avuto astratta facoltà di replica.
2.2 Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali
(cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
2.3 Nel caso di specie, tra le varie eccezioni sollevate dai convenuti in senso sostanziale dirimente, in quanto suscettibile di condurre alla definizione del processo e, quindi, esaminabile con priorità in forza del c.d. criterio della ragione più liquida,
è quella afferente la mancata prova, da parte di della titolarità del credito Pt_3 oggetto di domanda. Pacifico, infatti, è che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. Cass., Sez. Un., 2951/2016 e successive conformi). Nella vicenda all'esame del Tribunale ha dedotto di essere subentrata a Pt_3 [...]
nella titolarità del credito, con effetti giuridici a far data dal Controparte_5
1.12.2020, in forza di scissione parziale, che trasferiva all'attrice in senso sostanziale
6 un compendio di attività e passività meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data
4.10.2020. La scissione, implicante cessione “in blocco” di crediti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 Tub, era pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020. Sulla base, tuttavia, del solo estratto di Gazzetta Ufficiale non è possibile individuare univocamente i rapporti giuridici oggetto di cessione, rinviandosi a tal fine all'atto di scissione (di cui è fornita una “sintetica descrizione” del contenuto che, tuttavia, non permette un'identificazione alla luce del richiamo a categorie definite da atti amministrativi, non conoscibili dal giudice in mancanza di produzione delle parti e dell'esclusione di “tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di Scissione”). Anche l'atto di scissione, allegato dall'opposta alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc nei due giudizi riuniti, richiama specifici allegati ai fini dell'identificazione del “compendio scisso”, non prodotti dalla parte onerata della prova della propria legittimazione sostanziale (onere che non poteva essere superato dall'istanza ex art. 210 cpc di parte opponente). L'opposta ha, invero, versato in atti dichiarazione di NC Monte dei Paschi di Siena spa attestante l'inclusione del credito oggetto di giudizio nell'operazione di scissione parziale con ma Pt_3 trattasi di documento – che oltre ad essere intempestivamente prodotto nel fascicolo riunente, in quanto allegato alla terza memoria ex art. 171 ter cpc, destinata alla prova contraria e quindi esaminabile con riferimento al solo giudizio riunito, in cui veniva allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc – si riferisce espressamente alla linea di credito derivante da “conto corrente n. 8465/9016”, laddove invece il conto corrente indicato nel ricorso per ingiunzione (richiamato anche nel contratto di apertura di credito del 14.9.2006, privo di numero proprio) è il n. 477287. E' vero, infatti, che gli odierni opponenti risultano aver prestato fideiussione “omnibus” nei confronti di
NC Monte dei Paschi di Siena, ma la parte creditrice nel caso di specie dichiaratamente agisce in relazione ad una specifica linea di credito, indicata con precisione nei suoi estremi nell'atto introduttivo del procedimento monitorio
(contenente la domanda su cui il Tribunale deve delibare in sede di opposizione).
Sarebbe, peraltro, fondata, in tale prospettiva, anche l'eccezione relativa alla mancata prova del titolo del credito, in quanto, ferma la valenza istruttoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub solo in sede monitoria e la sua inerenza al rapporto
8465/9016, la creditrice non versa agli atti del giudizio di opposizione il contratto di conto corrente n. 477287 (alle cui condizioni rinviano le successive concessioni di
7 credito) e la produzione della serie continua degli estratti conto è stata intempestivamente effettuata in entrambi i giudizi riuniti (posto che i predetti estratti conto sono stati allegati alla terza memoria ex art. 171 ter cpc, destinata alla prova contraria), sicché tali documenti non possono prendersi in esame in sede di decisione
(senza contare che, dai predetti estratti conto, sembra evincersi l'esistenza di almeno un altro conto corrente, n. 119064, del tutto estraneo all'allegazione della parte creditrice).
Va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda dell'attrice sostanziale sottesa al ricorso per ingiunzione.
Resta assorbita ogni diversa questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei medi tabellari per la fase di studio e quella introduttiva;
i minimi per la fase istruttoria/di trattazione (in mancanza di prove orali raccolte in giudizio, con la conseguente remunerabilità della sola fase di trattazione in senso stretto) e per quella decisoria (considerato il modulo definitorio della discussione orale). Quanto alla posizione di , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, viene Parte_1 disposto il pagamento in favore dell'erario della totalità delle spese liquidate in favore della parte;
quanto alla posizione degli altri opponenti, essendo il solo CP_1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato, viene operata la maggiorazione per la difesa di tre parti aventi la stessa posizione processuale e disposto il pagamento in favore dell'erario di 1/3 della somma complessivamente liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo sulle separate opposizioni proposte da Parte_1
(n. 3219/2024 Rg) e da , e (n. 3528/2024 Rg) CP_1 CP_2 CP_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 942/2024, emesso da questo Tribunale a definizione del procedimento monitorio n. 2816/2024 Rg, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie le opposizioni separatamente proposte e, per l'effetto, revoca nei confronti degli opponenti dei due giudizi riuniti il decreto ingiuntivo opposto, rigettandola domanda di sottesa al ricorso per ingiunzione;
Pt_3
2. Condanna in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese e Pt_3 competenze di giudizio in favore degli opponenti, che si liquidano, per quanto riguarda , in euro 9.142,00 per onorario, oltre rimborso forf. Parte_1
8 Spese generali, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'erario in ragione dell'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato;
per quanto riguarda , e in euro 379,50 per CP_2 CP_1 CP_3 spese ed euro 14.627,20 per onorari, oltre rimborso forf. Spes generali, IVA e CP come per legge sulle voci imponibili, da corrispondersi in favore dello Stato limitatamente ad 1/3 degli onorari liquidati, in ragione dell'ammissione del solo al patrocinio a spese dello Stato e da distrarsi, per quanto riguarda CP_1 le spese e i restanti 2/3 degli onorari, in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 01/12/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
9
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 01/12/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. Aurora Sangermano in sostituzione dell'avv. PISANI Parte_1
GIANMARIA
Per , e , l'avv. Aurora Sangermano in sostituzione CP_1 CP_2 CP_3 dell'avv. PISANI PASQUALE
Per l'avv. Ketty Bartoletti in sostituzione CP_4 Parte_2 dell'avv. GAETANO NICOLA
I difensori discutono la causa riportandosi agli atti di causa e alle note autorizzate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate.
L'avv. Sangermano fa rilevare che la causa era stata rinviata alla data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con termine unico per il deposito di note, mentre il difensore di parte opposta ha depositato note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche in applicazione dell'art. 189 cpc. L'avv. Bartoletti insiste nelle conclusioni rassegnate.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:30, il giudice, assenti le parti, decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice Giusi Ianni
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TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato e pubblicato, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3519 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
(a cui è riunito il n. 3528/2024 Rg), vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA AN in forza di mandato da intendersi apposto in calce all'atto introduttivo e con domicilio digitale eletto alla PEC:
Email_1
- OPPONENTE NEL PROC. N. 3519/24 RG –
(c.f.: , (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
) e (c.f. ) tutti C.F._3 CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale AN in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e con domicilio digitale eletto alla
PEC: Email_2
- OPPONENTI NEL PROC. N. 3528/24 RG -
E
(c.f. , in Parte_3 P.IVA_1 giudizio per il tramite della procuratrice Parte_4
(c.f. ), giusta procura notarile del 09.08.2022 a rogito del Dott.
[...] P.IVA_2
notaio in Milano, rep. 55553 e racc. 25807, in persona del Suo Persona_1 procuratore dott.ssa giusta procura in data 21 ottobre 2022 per Parte_5 atto a rogito Notaio Dott. Notaio in Milano, rep. 5488 racc. 4129, Persona_2
2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gaetano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Paola, Corso Roma n. 3
- OPPOSTA NEI DUE PROCEDIMENTI RIUNITI -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 942/2024, emesso da questo
Tribunale a definizione del procedimento monitorio n. 2816/2024 Rg.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 1.12.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per gli opponenti del proc. n. 3519/2024 Rg (conclusioni rassegnate nelle note conclusive e richiamate all'udienza di discussione): “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità in capo ad e per l'effetto revocare il
Parte_3 decreto ingiuntivo opposto. - Rigettare la domanda di pagamento di
Parte_3 per omessa prova del credito alla base del decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. - Rigettare la domanda di pagamento di
Parte_3 per nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. - In ogni caso rigettare la domanda di pagamento di er nullità degli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni rilasciate dall'opponente
Parte_3
e, per l'effetto, accertare che in applicazione dell'art. 1957 c.c. è sopravvenuta
l'inefficacia e/o decadenza della fideiussione prestata per non avere il creditore proposto, nel termine di due mesi o in ogni caso di sei mesi, le sue istanze contro il debitore e per non averle comunque con diligenza continuate e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. - Nel merito, dichiarare nullo e/o inefficace e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 942/2024 (RG 2816/2024) per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare che non è dovuta alcuna somma da parte opponente. - In ogni caso dichiarare prescritto ogni diritto della società opposta nei confronti degli opponenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2946 c.c. e 2948 c.c.-
Dichiarare nullo e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
942/2024 per difetto di autorizzazione legislativa derivante dalla mancata iscrizione di all'albo speciale degli intermediari ex art. 106 Parte_4
T.U.B. - Con vittoria di spese e competenze di giudizio da porre a carico dello Stato attesa l'ammissione della sig.ra al patrocinio a spese dello Stato.”; Pt_1
Per gli opponenti del proc. n. 3528/2024 Rg (conclusioni rassegnate nelle note conclusive e richiamate all'udienza di discussione): “Voglia l'On.le Tribunale adito,
3 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità in capo ad e per l'effetto revocare il
Parte_3 decreto ingiuntivo opposto. - Rigettare la domanda di pagamento di
Parte_3 per omessa prova del credito alla base del decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. - Rigettare la domanda di pagamento di
Parte_3 per nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. - In ogni caso rigettare la domanda di pagamento di er nullità degli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni rilasciate dall'opponente
Parte_3
e, per l'effetto, accertare che in applicazione dell'art. 1957 c.c. è sopravvenuta
l'inefficacia e/o decadenza della fideiussione prestata per non avere il creditore proposto, nel termine di due mesi o in ogni caso di sei mesi, le sue istanze contro il debitore e per non averle comunque con diligenza continuate e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. - Nel merito, dichiarare nullo e/o inefficace e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 942/2024 (RG 2816/2024) per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare che non è dovuta alcuna somma da parte opponente. - In ogni caso dichiarare prescritto ogni diritto della società opposta nei confronti degli opponenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2946 c.c. e 2948 c.c. -
Dichiarare nullo e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
942/2024 per difetto di autorizzazione legislativa derivante dalla mancata iscrizione di all'albo speciale degli intermediari ex art. 106 Parte_4
T.U.B. - Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in relazione alla posizione dei signori e e da porre a carico CP_2 CP_3 dello Stato in relazione alla posizione del sig. , per la cui posizione vi CP_1
è in atti delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”;
Per l'opposta (conclusioni rassegnate nell'apposito foglio di p.c. e richiamate nelle note conclusive e poi all'udienza di discussione):”Voglia l'adito Giudice, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenziale statuizione di legge, confermando, quindi, il provvedimento monitorio impugnato nei confronti dell'opponente. Con vittoria di spese e competenze legali”
FATTO E DIRITTO
1. in giudizio per il tramite Parte_3 della procuratrice hiedeva, con ricorso Parte_4 telematicamente depositato in data 10.10.2024, ingiungersi alla
[...]
[...] e ai fideiussori di tale società nei limiti della garanzia prestata Parte_6
( , e ) il pagamento della Parte_1 CP_3 CP_2 CP_1 somma di euro 328.597,35 (euro 175.200,00, corrispondente al limite della garanzia prestata, per quanto riguarda i fideiussori) quale esposizione debitoria derivante da apertura di credito regolata in c/c n. 477287 e da anticipo fatture;
contratti intervenuti con NC , di cui dichiarava di essere Controparte_5 Pt_3 successore a titolo particolare in forza di scissione parziale ex art. 2506 c.c. del
25.11.2020 (per atto notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019) e Persona_3 CP_5 propedeutica scissione infragruppo a rogito notaio del 19.11.2020 (rep. Per_3
39.389, racc. 20.006). Il decreto ingiuntivo ottenuto da nell'indicata Pt_3 qualità, era opposto, con separati atti di citazione, da (proc. n. Parte_1
3519/2024 Rg) e da , e (proc. n. 3528/2024 CP_1 CP_2 CP_3
Rg) e i due procedimenti erano riuniti all'udienza del 26.5.2025, mentre incontestatamente risultava cancellata dal registro delle imprese la società debitrice principale.
Nei separati atti di opposizione, di contenuto sostanzialmente sovrapponibile, i fideiussori eccepivano: l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione per nullità parziale ed inefficacia delle fideiussioni, in ragione del mancato rispetto dell'art. 1957 c.c.; il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito da parte di
[...] per omessa prova della intervenuta scissione e cessione di credito;
l'intervenuta Pt_3 prescrizione decennale del credito;
il difetto di autorizzazione legislativa derivante dalla mancata iscrizione all'albo speciale degli intermediari ex art. 106 T.U.B.; il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e comunque difetto di rappresentanza per omessa prova dell'incarico conferito a e Parte_4 dell'iscrizione anche di quest'ultima all'albo speciale degli intermediari ex art. 106
T.U.B. Inoltre, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc gli opponenti rimarcavano la mancanza di prova del credito garantito da parte dell'opposta, in difetto di produzione del conto corrente a cui accedeva l'apertura di credito e degli estratti conto relativi.
Resisteva in entrambe le procedure riunite chiedendo concedersi Pt_3 preliminarmente la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e invocando, in ogni caso, il rigetto nel merito delle opposizioni. Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, svoltosi con esito negativo il tentativo di mediazione quale condizione di
5 procedibilità della domanda, era decisa in data odierna all'esito di discussione orale, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.
2.1 Va preliminarmente considerata una mera irregolarità il deposito, da parte dell'opposta, di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche in applicazione dell'art. 189 cpc, pure a fronte del rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e di un unico termine concesso per il deposito di scritti conclusivi, stante la non perentorietà del termine assegnato e il richiamo agli scritti depositati in sede di discussione, in cui la parte opponente ha avuto astratta facoltà di replica.
2.2 Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali
(cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
2.3 Nel caso di specie, tra le varie eccezioni sollevate dai convenuti in senso sostanziale dirimente, in quanto suscettibile di condurre alla definizione del processo e, quindi, esaminabile con priorità in forza del c.d. criterio della ragione più liquida,
è quella afferente la mancata prova, da parte di della titolarità del credito Pt_3 oggetto di domanda. Pacifico, infatti, è che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. Cass., Sez. Un., 2951/2016 e successive conformi). Nella vicenda all'esame del Tribunale ha dedotto di essere subentrata a Pt_3 [...]
nella titolarità del credito, con effetti giuridici a far data dal Controparte_5
1.12.2020, in forza di scissione parziale, che trasferiva all'attrice in senso sostanziale
6 un compendio di attività e passività meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data
4.10.2020. La scissione, implicante cessione “in blocco” di crediti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 Tub, era pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020. Sulla base, tuttavia, del solo estratto di Gazzetta Ufficiale non è possibile individuare univocamente i rapporti giuridici oggetto di cessione, rinviandosi a tal fine all'atto di scissione (di cui è fornita una “sintetica descrizione” del contenuto che, tuttavia, non permette un'identificazione alla luce del richiamo a categorie definite da atti amministrativi, non conoscibili dal giudice in mancanza di produzione delle parti e dell'esclusione di “tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di Scissione”). Anche l'atto di scissione, allegato dall'opposta alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc nei due giudizi riuniti, richiama specifici allegati ai fini dell'identificazione del “compendio scisso”, non prodotti dalla parte onerata della prova della propria legittimazione sostanziale (onere che non poteva essere superato dall'istanza ex art. 210 cpc di parte opponente). L'opposta ha, invero, versato in atti dichiarazione di NC Monte dei Paschi di Siena spa attestante l'inclusione del credito oggetto di giudizio nell'operazione di scissione parziale con ma Pt_3 trattasi di documento – che oltre ad essere intempestivamente prodotto nel fascicolo riunente, in quanto allegato alla terza memoria ex art. 171 ter cpc, destinata alla prova contraria e quindi esaminabile con riferimento al solo giudizio riunito, in cui veniva allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc – si riferisce espressamente alla linea di credito derivante da “conto corrente n. 8465/9016”, laddove invece il conto corrente indicato nel ricorso per ingiunzione (richiamato anche nel contratto di apertura di credito del 14.9.2006, privo di numero proprio) è il n. 477287. E' vero, infatti, che gli odierni opponenti risultano aver prestato fideiussione “omnibus” nei confronti di
NC Monte dei Paschi di Siena, ma la parte creditrice nel caso di specie dichiaratamente agisce in relazione ad una specifica linea di credito, indicata con precisione nei suoi estremi nell'atto introduttivo del procedimento monitorio
(contenente la domanda su cui il Tribunale deve delibare in sede di opposizione).
Sarebbe, peraltro, fondata, in tale prospettiva, anche l'eccezione relativa alla mancata prova del titolo del credito, in quanto, ferma la valenza istruttoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub solo in sede monitoria e la sua inerenza al rapporto
8465/9016, la creditrice non versa agli atti del giudizio di opposizione il contratto di conto corrente n. 477287 (alle cui condizioni rinviano le successive concessioni di
7 credito) e la produzione della serie continua degli estratti conto è stata intempestivamente effettuata in entrambi i giudizi riuniti (posto che i predetti estratti conto sono stati allegati alla terza memoria ex art. 171 ter cpc, destinata alla prova contraria), sicché tali documenti non possono prendersi in esame in sede di decisione
(senza contare che, dai predetti estratti conto, sembra evincersi l'esistenza di almeno un altro conto corrente, n. 119064, del tutto estraneo all'allegazione della parte creditrice).
Va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda dell'attrice sostanziale sottesa al ricorso per ingiunzione.
Resta assorbita ogni diversa questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei medi tabellari per la fase di studio e quella introduttiva;
i minimi per la fase istruttoria/di trattazione (in mancanza di prove orali raccolte in giudizio, con la conseguente remunerabilità della sola fase di trattazione in senso stretto) e per quella decisoria (considerato il modulo definitorio della discussione orale). Quanto alla posizione di , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, viene Parte_1 disposto il pagamento in favore dell'erario della totalità delle spese liquidate in favore della parte;
quanto alla posizione degli altri opponenti, essendo il solo CP_1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato, viene operata la maggiorazione per la difesa di tre parti aventi la stessa posizione processuale e disposto il pagamento in favore dell'erario di 1/3 della somma complessivamente liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo sulle separate opposizioni proposte da Parte_1
(n. 3219/2024 Rg) e da , e (n. 3528/2024 Rg) CP_1 CP_2 CP_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 942/2024, emesso da questo Tribunale a definizione del procedimento monitorio n. 2816/2024 Rg, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie le opposizioni separatamente proposte e, per l'effetto, revoca nei confronti degli opponenti dei due giudizi riuniti il decreto ingiuntivo opposto, rigettandola domanda di sottesa al ricorso per ingiunzione;
Pt_3
2. Condanna in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese e Pt_3 competenze di giudizio in favore degli opponenti, che si liquidano, per quanto riguarda , in euro 9.142,00 per onorario, oltre rimborso forf. Parte_1
8 Spese generali, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'erario in ragione dell'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato;
per quanto riguarda , e in euro 379,50 per CP_2 CP_1 CP_3 spese ed euro 14.627,20 per onorari, oltre rimborso forf. Spes generali, IVA e CP come per legge sulle voci imponibili, da corrispondersi in favore dello Stato limitatamente ad 1/3 degli onorari liquidati, in ragione dell'ammissione del solo al patrocinio a spese dello Stato e da distrarsi, per quanto riguarda CP_1 le spese e i restanti 2/3 degli onorari, in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 01/12/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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