CASS
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/09/2025, n. 30427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30427 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AS RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa l’11 marzo 2025 dal Tribunale di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore, Avv. Maria Aiello, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. RE AS ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato il sequestro preventivo della somma di euro 35.280 disposto a carico del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 586 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30427 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 08/07/2025 2 Con tre motivi che, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce vizi della motivazione in merito al fumus del reato e la carenza di motivazione sul periculum in mora. In primo luogo, si insiste sulla rilevanza delle dichiarazioni autoaccusatorie di La SA. Si censura, inoltre, la ritenuta insufficienza delle allegazioni difensive che, ad avviso del ricorrente, costituisce frutto di un errore percettivo e di un travisamento per utilizzo di una informazione inesistente in cui è incorso il Tribunale. Ciò in quanto il ricorrente ha allegato alla memoria difensiva i seguenti documenti: a) la lista dei prelievi effettuati dalla sorella;
b) la lista dei movimenti bancari del conto del ricorrente;
c) la dichiarazione di prestito effettuata dalla sorella;
e) la dichiarazione relativa al debito insoluto resa dal titolare della ditta di ristrutturazione. Sostiene il ricorrente che tali elementi sono stati valutati in modo parziale e decontestualizzato, trascurando l’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare la lecita provenienza del denaro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I tre motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono inammissibili in quanto, con riferimento alle censure sul fumus, a fronte di una motivazione non apparente e di una adeguata valutazione delle dichiarazioni rese da La SA e della documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. le pagine da 1 a 3 dell’ordinanza impugnata), deducono non consentiti vizi della motivazione (cfr. art. 325 cod. proc. pen.), e quanto alla censura sul periculum, prive di confronto critico con la motivazione dell’ordinanza impugnata, tutt’altro che carente sul punto (si veda la seconda pagina della motivazione in cui il Tribunale ha desunto il periculum dalle precarie condizioni economiche del ricorrente, dalle peculiari modalità di occultamento del denaro e dal ritardato ingresso degli operanti al momento della perquisizione). 2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l’8 luglio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore, Avv. Maria Aiello, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. RE AS ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato il sequestro preventivo della somma di euro 35.280 disposto a carico del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 586 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30427 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 08/07/2025 2 Con tre motivi che, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce vizi della motivazione in merito al fumus del reato e la carenza di motivazione sul periculum in mora. In primo luogo, si insiste sulla rilevanza delle dichiarazioni autoaccusatorie di La SA. Si censura, inoltre, la ritenuta insufficienza delle allegazioni difensive che, ad avviso del ricorrente, costituisce frutto di un errore percettivo e di un travisamento per utilizzo di una informazione inesistente in cui è incorso il Tribunale. Ciò in quanto il ricorrente ha allegato alla memoria difensiva i seguenti documenti: a) la lista dei prelievi effettuati dalla sorella;
b) la lista dei movimenti bancari del conto del ricorrente;
c) la dichiarazione di prestito effettuata dalla sorella;
e) la dichiarazione relativa al debito insoluto resa dal titolare della ditta di ristrutturazione. Sostiene il ricorrente che tali elementi sono stati valutati in modo parziale e decontestualizzato, trascurando l’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare la lecita provenienza del denaro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I tre motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono inammissibili in quanto, con riferimento alle censure sul fumus, a fronte di una motivazione non apparente e di una adeguata valutazione delle dichiarazioni rese da La SA e della documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. le pagine da 1 a 3 dell’ordinanza impugnata), deducono non consentiti vizi della motivazione (cfr. art. 325 cod. proc. pen.), e quanto alla censura sul periculum, prive di confronto critico con la motivazione dell’ordinanza impugnata, tutt’altro che carente sul punto (si veda la seconda pagina della motivazione in cui il Tribunale ha desunto il periculum dalle precarie condizioni economiche del ricorrente, dalle peculiari modalità di occultamento del denaro e dal ritardato ingresso degli operanti al momento della perquisizione). 2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l’8 luglio 2025