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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1907/2024
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 1907/2024
All'udienza del 18/06/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per parte ricorrente l'avv. Plemone in sostituzione dell'avv. Famà per delega orale, per CP_1
l'avv. Andrea Ponte in sostituzione dell'avv. Salvatore per delega orale, per Controparte_2
l'avv. Giulia Salami e per nessuno compare.
[...] Controparte_3
Il giudice, preso atto della costituzione tardiva di revoca la dichiarazione di Controparte_2 contumacia
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Plemone discute la causa richiamando le conclusioni di cui al ricorso per i motivi ivi esposti;
insiste per la condanna in via solidale delle due società.
L'avv Ponte rileva come è intervenuta la dichiarazione di liquidazione giudiziale di e chiede CP_4 che venga dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c
L'avv. Salemi si riporta alla comparsa di costituzione rilevano come sia stato depositato il prospetto aggiornato del fondo. Chiede anche la rifusione delle spese di lite.
L'avv. Plemone si oppone alla dichiarazione di interruzione del giudizio.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 18/06/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1907/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. FAMA' ANTONIO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro c.f. Controparte_5 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
e contro c.f. , ass. avv. PAOLO SALVATORI Controparte_6 P.IVA_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
e nei confronti di c.f. n. ass. avv. GIULIA SALAMI Controparte_2 P.IVA_3
- PARTE LITISCONSORTE NECESSARIA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha dedotto di aver lavorato presso l'aeroporto di Caselle quale Parte_1 Parte_2 guardia particolare giurata alle dipendenze di dal 30.1.2016 al Controparte_5
26.11.2024, data in cui il suo rapporto di lavoro era passato senza soluzione di continuità alla Controparte_6 in forza di un contratto di affitto di ramo di azienda intervenuto tra le due società. Ha dedotto, inoltre,
[...]
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1907/2024
che in data 10.2.2018 aveva aderito al delegando il datore ad Controparte_7 effettuare i dovuti pagamenti delle spettanze del TFR.
CP_ Ha, quindi, lamentato che a partire dall'anno 2018 avrebbe omesso di effettuare i versamenti al CP_7 in misura integrale, nonostante avesse sempre provveduto ad effettuare le trattenute in busta paga, per un importo che al mese di ottobre 2024 era pari ad € 3.348,86.
Ha, quindi, chiesto di “condannare la società e/o la Controparte_5 [...]
a reintegrare la posizione individuale del ricorrente per l'importo non corrisposto e Controparte_8 pari al 30 ottobre 2024 ad € 3.348,86 ovvero condannare le società convenute, ciascuna per la propria competenza e/o in solido tra loro a reintegrare la posizione personale del ricorrente per l'importo ritenuto di giustizia, previa occorrendo CTU tesa alla quantificazione degli importi riconosciuti e non versati, oltre a rivalutazione e interessi sulle somme dovute, oltre agli importi maturandi sino alla definizione del presente procedimento”.
All'udienza del 18 febbraio 2025 ha chiesto di modificare la domanda atteso che per mero errore erano stati richieste rivalutazione e interessi sulle somme non versate anziché l'importo che lo stesso avrebbe guadagnato nel caso in cui le somme fossero state tempestivamente versate sulla sua posizione risarcitoria e ha chiesto altresì di poter depositare le buste paga successive al deposito del ricorso dando atto che permanevano le omissioni contributive.
CP_
è rimasta contumace.
si è costituita tardivamente contestando che in capo a sé fosse configurabile qualsiasi Controparte_6 responsabilità per gli omessi pagamenti della società convenuta.
Il si è costituita tardivamente in giudizio dando atto che sulla posizione del Controparte_2 CP_ ricorrente era stato versato unicamente l'importo di € 6.651,03 da parte di .
All'udienza odierna ha depositato la sentenza n. 407/2025 con la quale il Tribunale di Controparte_6
Roma ha dichiarato la liquidazione giudiziale di Ha, quindi, Controparte_5 chiesto che venisse dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
************
Ai sensi dell'art. 143, comma 3, codice della crisi, la dichiarazione di liquidazione giudiziale comporta l'interruzione dei giudizi che vedono parte la società. Tuttavia, trattandosi di cause scindibili, l'interruzione CP_ del giudizio deve essere pronunciata nei soli confronti di .
Ciò chiarito si procede ora ad affrontare il merito della questione che a questo punto è relativa ai soli rapporti tra il ricorrente, e CP_6 Controparte_2
Vi è prova documentale dell'iscrizione al fondo del ricorrente;
la stessa, inoltre, è stata anche confermata da mediante la sua costituzione in giudizio. Il ricorrente ha poi allegato il mancato Controparte_2 CP_ versamento integrale da parte di delle somme mensilmente trattenute sul proprio TFR;
infatti, a fronte
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1907/2024
di un importo complessivo risultante dalla busta paga pari ad € 9.999,89 risultano versati ad ottobre 2024 esclusivamente € 6.651,03 e la correttezza di detto ultimo importo è stato confermato dallo stesso fondo in memoria di costituzione. Risulta, pertanto, che il datore di lavoro ha omesso versamenti per l'importo di € CP_ 3.348,86. In relazione a detta omissione contributiva propria di deve essere affermata la responsabilità solidale di atteso che, in quanto affittuaria dell'azienda, è responsabile dei crediti vantati dal CP_6 lavoratore al momento della cessione ai sensi dell'art. 2112 c.c. In proposito si osserva che la giurisprudenza ha già ammesso che il cessionario è responsabile in via solidale con il cedente delle quote di TFR maturate dal lavoratore alle dipendenze di quest'ultimo e non vi è ragione per assumere una diversa conclusione qualora la quota di TFR per scelta del lavoratore venga versata ad un Fondo di previdenza complementare.
, pertanto, deve esse condannata a pagare a sulla posizione del ricorrente CP_6 Controparte_2
l'importo di € 3.348,86, oltre l'eventuale ulteriore importo che sarebbe maturato qualora il pagamento fosse avvenuto tempestivamente e le somme investite. In proposito si osserva che può essere ammessa la modifica della domanda, anche in ragione delle prevalenti ragioni di economia processuale, posto che non si arreca alcun vulnus alle esigenze difensive della convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione
1.100 – 5.200, valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 2.938, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a.
Le spese di lite vengono compensate nei confronti del atteso che la sua partecipazione in giudizio è CP_7 necessaria essendo il destinatario del pagamento.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara il giudizio interrotto nei confronti di Controparte_5
- Condanna a versare a sulla posizione individuale Controparte_9 Controparte_2 pensionistica del ricorrente l'importo di € 3.348,86 oltre all'ulteriore somma pari al mancato incremento della quota del lavoratore;
- Condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.938, Controparte_9 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge;
- Compensa tra il ricorrente e le spese di lite. Controparte_2
Ivrea, 6 maggio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
4
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 1907/2024
All'udienza del 18/06/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per parte ricorrente l'avv. Plemone in sostituzione dell'avv. Famà per delega orale, per CP_1
l'avv. Andrea Ponte in sostituzione dell'avv. Salvatore per delega orale, per Controparte_2
l'avv. Giulia Salami e per nessuno compare.
[...] Controparte_3
Il giudice, preso atto della costituzione tardiva di revoca la dichiarazione di Controparte_2 contumacia
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Plemone discute la causa richiamando le conclusioni di cui al ricorso per i motivi ivi esposti;
insiste per la condanna in via solidale delle due società.
L'avv Ponte rileva come è intervenuta la dichiarazione di liquidazione giudiziale di e chiede CP_4 che venga dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c
L'avv. Salemi si riporta alla comparsa di costituzione rilevano come sia stato depositato il prospetto aggiornato del fondo. Chiede anche la rifusione delle spese di lite.
L'avv. Plemone si oppone alla dichiarazione di interruzione del giudizio.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 18/06/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1907/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. FAMA' ANTONIO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro c.f. Controparte_5 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
e contro c.f. , ass. avv. PAOLO SALVATORI Controparte_6 P.IVA_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
e nei confronti di c.f. n. ass. avv. GIULIA SALAMI Controparte_2 P.IVA_3
- PARTE LITISCONSORTE NECESSARIA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha dedotto di aver lavorato presso l'aeroporto di Caselle quale Parte_1 Parte_2 guardia particolare giurata alle dipendenze di dal 30.1.2016 al Controparte_5
26.11.2024, data in cui il suo rapporto di lavoro era passato senza soluzione di continuità alla Controparte_6 in forza di un contratto di affitto di ramo di azienda intervenuto tra le due società. Ha dedotto, inoltre,
[...]
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1907/2024
che in data 10.2.2018 aveva aderito al delegando il datore ad Controparte_7 effettuare i dovuti pagamenti delle spettanze del TFR.
CP_ Ha, quindi, lamentato che a partire dall'anno 2018 avrebbe omesso di effettuare i versamenti al CP_7 in misura integrale, nonostante avesse sempre provveduto ad effettuare le trattenute in busta paga, per un importo che al mese di ottobre 2024 era pari ad € 3.348,86.
Ha, quindi, chiesto di “condannare la società e/o la Controparte_5 [...]
a reintegrare la posizione individuale del ricorrente per l'importo non corrisposto e Controparte_8 pari al 30 ottobre 2024 ad € 3.348,86 ovvero condannare le società convenute, ciascuna per la propria competenza e/o in solido tra loro a reintegrare la posizione personale del ricorrente per l'importo ritenuto di giustizia, previa occorrendo CTU tesa alla quantificazione degli importi riconosciuti e non versati, oltre a rivalutazione e interessi sulle somme dovute, oltre agli importi maturandi sino alla definizione del presente procedimento”.
All'udienza del 18 febbraio 2025 ha chiesto di modificare la domanda atteso che per mero errore erano stati richieste rivalutazione e interessi sulle somme non versate anziché l'importo che lo stesso avrebbe guadagnato nel caso in cui le somme fossero state tempestivamente versate sulla sua posizione risarcitoria e ha chiesto altresì di poter depositare le buste paga successive al deposito del ricorso dando atto che permanevano le omissioni contributive.
CP_
è rimasta contumace.
si è costituita tardivamente contestando che in capo a sé fosse configurabile qualsiasi Controparte_6 responsabilità per gli omessi pagamenti della società convenuta.
Il si è costituita tardivamente in giudizio dando atto che sulla posizione del Controparte_2 CP_ ricorrente era stato versato unicamente l'importo di € 6.651,03 da parte di .
All'udienza odierna ha depositato la sentenza n. 407/2025 con la quale il Tribunale di Controparte_6
Roma ha dichiarato la liquidazione giudiziale di Ha, quindi, Controparte_5 chiesto che venisse dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
************
Ai sensi dell'art. 143, comma 3, codice della crisi, la dichiarazione di liquidazione giudiziale comporta l'interruzione dei giudizi che vedono parte la società. Tuttavia, trattandosi di cause scindibili, l'interruzione CP_ del giudizio deve essere pronunciata nei soli confronti di .
Ciò chiarito si procede ora ad affrontare il merito della questione che a questo punto è relativa ai soli rapporti tra il ricorrente, e CP_6 Controparte_2
Vi è prova documentale dell'iscrizione al fondo del ricorrente;
la stessa, inoltre, è stata anche confermata da mediante la sua costituzione in giudizio. Il ricorrente ha poi allegato il mancato Controparte_2 CP_ versamento integrale da parte di delle somme mensilmente trattenute sul proprio TFR;
infatti, a fronte
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1907/2024
di un importo complessivo risultante dalla busta paga pari ad € 9.999,89 risultano versati ad ottobre 2024 esclusivamente € 6.651,03 e la correttezza di detto ultimo importo è stato confermato dallo stesso fondo in memoria di costituzione. Risulta, pertanto, che il datore di lavoro ha omesso versamenti per l'importo di € CP_ 3.348,86. In relazione a detta omissione contributiva propria di deve essere affermata la responsabilità solidale di atteso che, in quanto affittuaria dell'azienda, è responsabile dei crediti vantati dal CP_6 lavoratore al momento della cessione ai sensi dell'art. 2112 c.c. In proposito si osserva che la giurisprudenza ha già ammesso che il cessionario è responsabile in via solidale con il cedente delle quote di TFR maturate dal lavoratore alle dipendenze di quest'ultimo e non vi è ragione per assumere una diversa conclusione qualora la quota di TFR per scelta del lavoratore venga versata ad un Fondo di previdenza complementare.
, pertanto, deve esse condannata a pagare a sulla posizione del ricorrente CP_6 Controparte_2
l'importo di € 3.348,86, oltre l'eventuale ulteriore importo che sarebbe maturato qualora il pagamento fosse avvenuto tempestivamente e le somme investite. In proposito si osserva che può essere ammessa la modifica della domanda, anche in ragione delle prevalenti ragioni di economia processuale, posto che non si arreca alcun vulnus alle esigenze difensive della convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione
1.100 – 5.200, valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 2.938, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a.
Le spese di lite vengono compensate nei confronti del atteso che la sua partecipazione in giudizio è CP_7 necessaria essendo il destinatario del pagamento.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara il giudizio interrotto nei confronti di Controparte_5
- Condanna a versare a sulla posizione individuale Controparte_9 Controparte_2 pensionistica del ricorrente l'importo di € 3.348,86 oltre all'ulteriore somma pari al mancato incremento della quota del lavoratore;
- Condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.938, Controparte_9 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge;
- Compensa tra il ricorrente e le spese di lite. Controparte_2
Ivrea, 6 maggio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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