Sentenza 1 giugno 1974
Massime • 4
La prova per mezzo di presunzioni e sufficiente a legittimare anche da sola il convincimento del giudice del merito, in quanto non e relegata in una posizione inferiore rispetto alle altre prove, non essendo configurabile per il nostro ordinamento una gerarchia di efficacia tra i mezzi probatori. ( V 404'70, mass n 345363; 3669'55).*
Perche il proprietario di un edificio latistante ad una via pubblica possa collocare una tubazione di scarico delle acque luride dell'edificio nel sottosuolo demaniale non e necessario un provvedimento concessorio, trattandosi di un uso speciale del bene demaniale e non di un uso eccezionale, ma e sufficiente che l'amministrazione interessata prenda le cautele idonee per la buona esecuzione dei lavori e per il normale ripristino dell'uso del bene a favore della collettivita e degli altri frontisti.*
Il giudice del merito non e tenuto ad ammettere mezzi di prova, quando ritenga che la controversia, od un punto di essa, possa essere decisa in base agli elementi gia acquisiti alla causa; ne egli incorre in vizio di motivazione allorche dal complesso del suo ragionamento risulti che egli ha tenuto conto delle deduzioni probatorie offerte dalle parti, considerandole come irrilevanti od assorbite dai dati gia acquisiti al processo. ( V 2494'72, mass n 359969).*
Le norme sulle distanze legali disciplinano i rapporti tra fondi privati contigui e non trovano applicazione quando si tratti di opera costruita su area di proprieta demaniale: in quest'ultimo caso l'eventuale pregiudizio dei diritti dei proprietari dei fondi contigui deve essere valutato in relazione all'uso normale spettante ai medesimi sul bene pubblico. ( nella specie, il proprietario di un edificio confinante con un'area demaniale si doleva che, ad opera del proprietario di un fabbricato vicino, fosse stato collocato nel sottosuolo dell'area demaniale un tubo di scarico di acque luride, a distanza dall'edificio dell'attore inferiore a quella legale). ( V 2208'71, mass n 353000; 1538'64).*
Commentario • 1
- 1. Chiosco vicino casa: può stare?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/06/1974, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1974 |
Testo completo
Il giudice del merito non e tenuto ad ammettere mezzi di prova, quando ritenga che la controversia, od un punto di essa, possa essere decisa in base agli elementi gia acquisiti alla causa;
ne egli incorre in vizio di motivazione allorche dal complesso del suo ragionamento risulti che egli ha tenuto conto delle deduzioni probatorie offerte dalle parti, considerandole come irrilevanti od assorbite dai dati gia acquisiti al processo. ( V 2494'72, mass n 359969).*