Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 25/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta”
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 314/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv.ti Giulia Di Cesare e Carmine La Marca) contro il Parte_1
(ex art. 417 bis c.p.c.) avente ad oggetto: Carta docenti ex Controparte_1
art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 28.03.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere iscritta nelle graduatorie scolastiche e di aver prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, lamentava che, in costanza di detti rapporti a tempo determinato intercorsi con il convenuto, CP_1 non aveva mai beneficiato della carta elettronica del docente, introdotta dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015. Agiva in questa sede chiedendo di: “a) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00) per gli a.s. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per le ragioni tutte esposte in narrativa;
b) per l'effetto condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, ad Controparte_1
emanare tutti gli atti necessari ad assegnare al docente la predetta Carte elettronica, per gli a.s.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,2021/2022 e 2022/2023 per l'importo complessivo di € 2.500,00 per le ragioni meglio esposte in narrativa o, in subordine, nell'ipotesi in cui il requisito della permanenza nel rapporto di lavoro non fosse ritenuto sussistente, condannare, il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno cd. Controparte_1 comunitario per la somma di € 2.500,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione. Con vittoria di
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo la prescrizione del diritto azionato CP_1 dalla ricorrente in riferimento all'anno scolastico 2018/19, e concludendo: “1) In via preliminare accogliere la sollevata eccezione di prescrizione per le somme afferenti all'a.s. 2018/19; 2) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si chiede di voler circoscrivere il riconoscimento del bonus ad un'unica annualità senza applicare interessi e rivalutazione come meglio sopra specificato;
4) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale.”
La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 -
Nel merito il ricorso è fondato.
Come autorevolmente e condivisibilmente deciso da questo Tribunale in precedenti riguardanti la stessa fattispecie (per tutte sent. del 13.4.2023 in RG 52/2023) e di accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 anche per i periodi di servizio di docenza prestati con contratti a tempo determinato l'esclusione dal beneficio è illegittima.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale
Pag. 2 di 8 di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_3
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 la quale, al Controparte_1
punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del
2015, prevede: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle
Pag. 3 di 8 risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei “un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più
Pag. 4 di 8 limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/2021, UC contro ), con la quale Controparte_1 si è affermata la contrarietà dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle “condizioni di impiego” rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili.
Secondo la Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato “come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro” in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione CP_1
del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza…La circostanza che la carta CP_1
elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di «ragioni oggettive», ossia di elementi precisi e
Pag. 5 di 8 concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari.
Si tratta, inoltre, di principi affermati e fatti propri dalla più recente sentenza n. 29961 del
2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
L'applicabilità dei summenzionati principi alla fattispecie in esame non è esclusa dal fatto che la ricorrente abbia svolto l'attività di docenza sulla base di più contratti.
L'impostazione della norma istitutiva del beneficio in esame è stata nei termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, considerata la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, elemento che evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrando il primo in ragione di un tale periodo di durata
Pag. 6 di 8 di quest'ultima. La Carta Docente, dunque, è stata introdotta con il fine generale di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, avendo il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico. Ciò non consente di escludere il beneficio allorquando si presenti il medesimo dato temporale, che rende la prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella resa dai docenti di ruolo. Nel caso di specie, si è trattato di supplenze protrattesi sostanzialmente fino al termine delle attività didattiche, in riferimento alle quali i brevissimi lassi temporali di interruzione non hanno determinato il venir meno della rilevanza annuale del servizio prestato dalla ricorrente.
Va, pertanto, disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato.
Occorre, a questo punto, esaminare l'eccepita prescrizione con riferimento all'anno scolastico
2018/2019.
Orbene, l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (cfr. Cass. n.
26691/23).
L'art. 5 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 che i soggetti beneficiari potessero registrarsi sull'applicazione Web dal 30 novembre 2016, mentre per gli anni successivi la registrazione va effettuata dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. Tuttavia, per l'anno scolastico 2018/2019 la parte ricorrente risulta assunta con decorrenza dal mese di novembre
2018, data a partire dalla quale il bonus della carta docente poteva essere richiesto e la prescrizione ha iniziato a decorrere.
Il termine prescrizionale, tuttavia, è stato interrotto dall'atto di diffida e messa in mora inoltrato a mezzo PEC al convenuto in data 30 giugno 2023 e consegnato in pari data (cfr. CP_1
allegato n. 5 al ricorso).
Per l'anno scolastico 2018/2019, pertanto, non si è compiuta alcuna prescrizione.
Va quindi affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (Cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e con
Pag. 7 di 8 riduzione del 50% in considerazione della natura non particolarmente complessa della causa e del carattere seriale del contenzioso).
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, in accoglimento del ricorso, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il CP_1
resistente a corrispondere alla medesima detto beneficio, con gli accessori dovuti per legge;
condanna il resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 1.030,00 per compensi professionali, € 49,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Chieti, li 25 febbraio 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 8 di 8