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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1796/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1796 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 (a cui sono riunite le cause n. 1900/2019 R.G., n. 1913/2019 R.G. e n. 1961/2019 R.G.), trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025, vertente
pagina 1 di 17
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Giovanna Albanese.
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 P.IVA_2
Giuseppina Bileci.
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliana Parte_3 P.IVA_3
Malara e Anna Maria Collacciani.
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_4 [...]
(C.F. Controparte_2
), (C.F. ), rappresentati e difesi P.IVA_5 Controparte_3 P.IVA_6
dall'Avvocatura Generale dello Stato.
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Controparte_4 C.F._1
Candido Di Gioia.
APPELLATA
CONCLUSIONI
La ha così concluso: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente atto di appello, e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione degli odierni appellati, riformare la sentenza del Tribunale
Civile di Roma – sez. II Giudice Dott. Favara n. 17325/2018 pubblicata il 14/9/2018 resa nel giudizio
RGN 52065/2010, laddove ha condannato in solido la l Parte_1 risarcimento danni in favore di dichiarando come l'Ente sia esente da responsabilità Controparte_4
pagina 2 di 17 omissive o commissive che abbiano causato o concorso a causare l'evento lesivo, con reiezione di ogni domanda di risarcimento presentata nei confronti dell'Ente; con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
Il ha così concluso: Parte_2
“Voglia:
a) nel merito, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al per i Parte_2 fatti lamentati dalla Signora e per i conseguenti danni patrimoniali e non Controparte_4 patrimoniali dalla stessa patiti;
per l'effetto, respingersi le domande della stessa Signora la CP_4 corrispondente domanda di garanzia delle Amministrazioni statali nei confronti del in Pt_2 quanto infondate in fatto e diritto e dichiararsi che nulla è dovuto dallo stesso Parte_2 alla Signora per tutte le ragioni meglio esposte nei nostri precedenti scritti;
Controparte_4
b) sempre nel merito:
- respingere le censure e domande formulate da el proprio atto Parte_1 di citazione in appello contro il , nonché in tutti gli atti dalla stessa depositati Parte_2 nei giudizi relativi agli altri appelli autonomi, perché infondate in fatto ed in diritto, stante l'assenza di responsabilità in capo a tale per i fatti lamentati dalla Signora per i Pt_2 Controparte_4 conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti, per tutte le ragioni meglio esposte nei nostri precedenti scritti difensivi;
- respingere le censure e domande formulate dalla nel proprio atto di citazione in appello Parte_3 contro il , nonché in tutti gli atti dalla stessa depositati nei giudizi relativi agli Parte_2 altri appelli autonomi, perché infondate in fatto ed in diritto, stante l'assenza di responsabilità in capo
a tale Comune per i fatti lamentati dalla Signora e per i conseguenti danni Controparte_4 patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti, per tutte le ragioni meglio esposte nei nostri precedenti scritti difensivi;
- respingere le censure e domande formulate dalla dal Controparte_1
nonché dal Controparte_2 Controparte_3 nel proprio atto di citazione in appello contro il , nonché in tutti gli atti dagli Parte_2 stessi depositati nei giudizi relativi agli altri appelli autonomi, perché infondate in fatto ed in diritto, stante l'assenza di responsabilità in capo a tale Comune per i fatti lamentati dalla Signora CP_4
per i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.”
La ha così concluso: Parte_3
pagina 3 di 17 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa,
in via preliminare, in accoglimento dell'appello proposto dalla (originariamente iscritto Parte_3 al R.G. n. 1913/2019) ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare, il difetto di legittimazione passiva della stessa Pt_3 nel merito, in accoglimento dell'appello proposto dalla (originariamente iscritto al R.G. Parte_3
n. 1913/2019), in riforma della sentenza impugnata, accertare l'assenza di responsabilità in capo alla
e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla , alla Sig.ra Pt_3 Parte_3 Controparte_4 rigettando la domanda dalla stessa proposta nei confronti della perché infondata in fatto ed Pt_3 in diritto e non provata;
sempre nel merito, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda proposta nei confronti dell' Controparte_5 tra le province di e Frosinone, cui in corso di causa è subentrata la;
[...] Pt_1 Parte_3 ancora nel merito, rigettare le censure e le domande formulate nei confronti della dalle Parte_3 altre parti e dagli altri Enti nei rispettivi atti di appello avverso la sentenza del Trib. Civile di Roma, sez. II n. 17325/2018, perché tutte infondate in fatto ed in diritto;
in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di confermare la sentenza in relazione alla declaratoria di responsabilità della si chiede disporsi il rinnovo delle Consulenze Tecniche Pt_3
d'Ufficio per l'accertamento degli eventuali danni alla persona ed all' . Parte_4
Con il favore di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed oneri riflessi, come per legge.”
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Controparte_2
e il hanno così concluso:
[...] Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione degli odierni appellati, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale civile di Roma Sez. II n.
17325/2018, e per l'effetto, in particolare:
- accertare e dichiarare la prescrizione del diritto ex adverso dedotto in giudizio;
- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di tutte le Amministrazioni statali odierne appellanti, per i diversi profili e le ragioni sopra rispettivamente illustrati;
- nel merito, rigettare ogni avversa pretesa risarcitoria proposta in primo grado nei confronti di tutte le Amministrazioni statali odierne appellanti, per difetto dei presupposti e/o requisiti richiesti per la sussistenza dell'ex adverso invocata, ed erroneamente ed ingiustamente accertata dal Tribunale adito, responsabilità aquiliana delle stesse ex art. 2043 c.c..
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
pagina 4 di 17 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. titolare dell'azienda agricola zootecnica dell'estensione complessiva Controparte_4
di ha. 34,00, citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Controparte_1
il , il
[...] Controparte_2 [...]
, l' mergenza nel territorio del bacino del fiume CP_3 Controparte_5
, la , la già Provincia di e il CP_5 Parte_3 Parte_1 Pt_1 [...]
, in quanto ritenuti solidalmente responsabili per i danni subiti dall'azienda Parte_2
agricola e dalla stessa persona dell'attrice, in conseguenza della loro omessa vigilanza sull'inquinamento dei siti Arpa l, Arpa 2 e Cava di Pozzolana in località “Fosso Cupo” del e della omessa tempestiva effettuazione dei lavori di messa in Parte_2
sicurezza, rimozione dei rifiuti tossici e bonifica di tali siti.
2. Le amministrazioni statali chiamavano in causa la e la Controparte_6
subentrata nel 1996 nella titolarità dello stabilimento nel quale si Controparte_7
trovavano i siti inquinati. chiamava a sua volta in giudizio la Controparte_6 CP_8
quale presunta avente causa di BPD Difesa e Spazio, originaria titolare dello stabilimento industriale che aveva prodotto i rifiuti inquinanti.
3. Con sentenza parziale n. 15948/2016 veniva dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate nei confronti di e di e venivano Controparte_7 Controparte_6
dichiarate assorbite tutte le domande formulate dalle predette società nei confronti delle parti già in causa e nei confronti di così come quelle formulate da quest'ultima CP_8
nei confronti di e compensate integralmente le spese di giudizio Controparte_6
con riferimento ai rapporti processuali definiti.
4. Con sentenza definitiva n. 17325/2018, il Tribunale di Roma rigettava solo la domanda proposta nei confronti dell' Parte_5
del bacino del fiume . Condannava invece la il CP_5 Controparte_1
, il , la Controparte_3 Controparte_2
pagina 5 di 17 , la il , in solido tra loro, Parte_3 Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore di ella somma complessiva di € 536.590,07. Controparte_4
5. La a proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato il proprio difetto di legittimazione passiva, negando di avere poteri di intervento diretto per la messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti tossici e bonifica dei siti inquinati, e ammettendo unicamente una competenza all'attestazione con apposita certificazione del completamento degli interventi di bonifica in conformità al progetto approvato (art. 17, comma 8, D. Lgs. n. 22/1997), mentre l'art. 13 D. Lgs. n. 22/1997
attribuiva alla un potere ordinatorio limitato alle attribuzioni di legge in materia Parte_6
di rifiuti non tossici, non nocivi, non pericolosi, e dunque riferibile alla ordinaria gestione dei rifiuti e non alla gestione dei siti contaminati.
La , però, solo nel 1998 aveva emesso le ordinanze n. 19/98 e D.G.R. n. Parte_3
199/99 con cui intimava a subentrata nel 1995 nella disponibilità delle aree CP_7
inquinate, di presentare piano di caratterizzazione e progetto di bonifica su cui la Parte_6
avrebbe dovuto vigilare, salvo poi sospendere essa stessa i suddetti atti, sul presupposto del cambiamento della normativa.
In ogni caso, a seguito del DPCM del 19 maggio 2005 con cui veniva dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Valle del Sacco e dell'OPCM 10 giugno 2005 n. 3441,
integrata con OPCM 14 luglio 2005 n. 3447, veniva nominato il Presidente della Pt_3
quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza e cessava in capo alla
[...]
Provincia ogni potere anche di controllo dell'attività di bonifica.
Ancor più incoerente era quindi la condanna della al risarcimento dei danni Parte_6
subiti dall'azienda agricola in epoca successiva.
Con il secondo motivo la a censurato la quantificazione del danno Parte_1
all'azienda, dato che le risultanze della C.T.U. non erano univoche quanto alla reale superficie in uso né in ordine all'oggettiva redditività della medesima, così come alla produttività delle mucche da latte.
pagina 6 di 17 Del pari non risolutiva e contraddittoria era la C.T.U. medica, in quanto non era stato individuato un incontestabile nesso di causalità tra i problemi neurologici e la funzione riproduttiva con l'inquinamento del fiume Sacco.
6. Le amministrazioni statali hanno proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo hanno censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale.
Il Tribunale aveva affermato che la prescrizione non poteva decorrere prima del
30.9.2005, quando era stata pubblicata sul B.U.R. l'ordinanza del Presidente della Pt_3
– Commissario delegato in data 9.9.2005 che aveva disposto la perimetrazione dei
[...]
terreni adiacenti il fiume , tra i quali quelli dell'attrice, e li aveva interdetti alla CP_5
coltivazione ed al pascolo.
Rispetto alla data del 30.9.2005 o, comunque, del 9.9.2005, la notifica dell'atto di citazione,
avvenuta in data 31.7.2010, 2.8.2010 e 3.8.2010, rientrava nel periodo quinquennale di prescrizione.
Secondo le appellanti invece l'appellata poteva avere consapevolezza della presenza di sostanze inquinanti sul proprio terreno sin dal 17.6.2005, data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'ordinanza di dichiarazione dello stato di emergenza o al più tardi dal
27.7.2005, data di predisposizione da parte del Commissario delegato per la gestione dell'emergenza del primo modulo del piano di interventi.
Con il secondo motivo le appellanti hanno lamentato l'omesso rilievo del proprio difetto di legittimazione passiva.
In particolare il non aveva alcun obbligo di intervento né alcuna Controparte_3
competenza da esercitare, tenuto conto dell'oggetto del risarcimento richiesto, riguardante danni all'azienda e non alla persona.
Il , anche qualora informato, non era obbligato a intervenire Controparte_2
in sostituzione del o della ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 22/1997 in caso di Pt_2 Pt_3
omessa esecuzione delle ordinanze dei predetti enti.
pagina 7 di 17 Anche gli interventi di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 22/1997 di messa in sicurezza e bonifica spettavano solo a e anche nella normativa precedente di cui al D.P.R. n. Pt_3 Pt_2
915/1982.
Unica presunta competenza era quella prevista dall'art. 8 L. n. 349/1986 di intervento sostitutivo nelle competenze di Regioni, Comuni e Province, ma in realtà gli enti territoriali erano intervenuti approvando il progetto di bonifica della , anche se tale CP_7
progetto era risultato poi non conforme alla normativa comunitaria vigente, tanto da richiedere un ulteriore intervento del . Parte_2
Inoltre a quell'epoca il sito non era stato inserito tra quelli di interesse nazionale.
In ogni caso il era intervenuto con note del 25.7.2000 e del Controparte_2
25.9.2000, richiedendo informazioni sullo stato della bonifica disposta dalla . Parte_3
La dichiarata responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri era affetta da vizio di ultrapetizione ed errata in quanto implicava il sindacato su un atto politico o comunque di alta amministrazione, ossia la dichiarazione dello stato d'emergenza ambientale ai sensi della L. n. 555/1992.
Infine la dichiarazione di responsabilità era in contrasto con lo statuto di responsabilità
stabilito in materia ambientale secondo cui “chi inquina paga” e infatti avrebbe dovuto trovare accoglimento la domanda formulata nei confronti dei terzi chiamati in causa.
7. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_3
Con il primo motivo ha lamentato l'omesso rilievo del proprio difetto di legittimazione passiva, osservando che nel periodo giugno 1999 - giugno 2008 la Presidenza del Consiglio
aveva accertato lo stato di emergenza in materia di rifiuti e aveva avocato le competenze regionali in materia di bonifica con le Ordinanze di Protezione Civile n. 2992 del 23.06.1999
e n. 3249 del 8.11.2002.
Con il secondo motivo ha dedotto di avere comunque posto in essere tutte le procedure poste a suo carico e infatti, con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Lazio
n. 19 del 6.4.1998, aveva ordinato alla di procedere nel termine di sei mesi CP_7
all'esecuzione del progetto esecutivo di bonifica e che, con Determinazione regionale n.
B4446 del 29.11.2004, era stata concessa al l'anticipazione delle spese Parte_2
pagina 8 di 17 per l'esecuzione d'ufficio delle attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale nel territorio in questione.
Con il terzo motivo la ha lamentato l'omessa valutazione del nesso di Parte_3
causalità tra le singole presunte omissioni degli enti convenuti e i danni lamentati.
Con il quarto motivo ha lamentato l'errata quantificazione del danno biologico, anche divergente rispetto alle risultanze della C.T.U. e comunque non provato.
Con il quinto motivo ha lamentato, con riferimento alla liquidazione del danno all'azienda, l'omessa considerazione dei propri rilievi formulati in merito alla reale estensione dei terreni in uso, alla redditività degli stessi e alla produttività delle mucche da latte e calcolando il danno anche in relazione a terreni (circa due ettari) acquisiti dall'attrice in epoca successiva al 2005, quando già il danno era evidente e conclamato. Infatti il C.T.U
aveva rilevato una diversa estensione dei terreni costituenti l'Azienda indicati per l'annata agraria 2004/05 in ettari 8.54.65 e per le annate agrarie 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2010/11 in ettari 10.16.20. Pertanto, pure in presenza di provvedimenti interdittivi della coltivazione,
quando l'inquinamento era già conclamato, e cioè nell' anno 2005, l'attrice, anziché ridurre il numero e/o l'estensione dei terreni, ne aveva acquisito altri.
8. Il ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_2
Con il primo motivo ha lamentato l'omessa motivazione della sentenza circa il ruolo del nella omessa gestione della situazione ambientale. Pt_2
Difatti la responsabilità era da ascrivere in primo luogo alla condotta delle società che avevano prodotto i rifiuti o comunque avuto la disponibilità delle aree, mentre il Pt_2
non conosceva la dimensione dell'inquinamento fino al 2004, dopo le verifiche dell'Arpa,
mentre prima aveva comunque approvato il progetto di bonifica presentato dal privato.
Dopo il 2004 invece il si era attivato con molteplici misure, in parte però ostacolate Pt_2
dalla mancanza di fondi, come si evinceva dagli ulteriori documenti allegati all'atto di appello.
Comunque dal 2005 il aveva perso ogni competenza con l' intervento statale di Pt_2
nomina del Commissario straordinario.
pagina 9 di 17 Con il secondo motivo l'appellante ha rivolto critiche alla quantificazione del danno all'azienda e alla persona di tenore analogo a quelle espresse dalla . Parte_3
9. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità degli appelli ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
10. Poiché tutte le parti appellanti hanno negato la propria legittimazione passiva i relativi motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente, sia pure tenuto conto degli specifici profili di doglianza.
Tali motivi sono infondati, per quanto di seguito si dirà, dovendosi comunque richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. il precedente di questa Corte prodotto dalla appellata, sentenza n. 6152/2022 su caso analogo, che pure ricostruisce in termini analoghi i profili di concorrente responsabilità della amministrazioni coinvolte.
In generale la responsabilità solidale di tutti gli enti si evince dall'impianto normativo complessivo, contenuto già nel D.P.R. n. 915/1982 e poi più compiutamente disciplinato nel
D. Lgs. n. 22/1997, caratterizzato da un coinvolgimento di tutti gli enti odierni appellanti, sia pure ciascuno con le specifiche competenze correlate all'ambito dei propri poteri amministrativi, nella gestione dei rifiuti, nella vigilanza sulla condotta dei soggetti tenuti al corretto smaltimento e nei poteri di intervento sostitutivo e nella possibilità di emanare provvedimenti per far fronte e situazioni di emergenza.
11. La a negato di avere poteri di intervento diretto per la Parte_1
messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, avendo solo un potere di controllo sugli interventi di bonifica che però erano stati sospesi dalla stessa Pt_3
pagina 10 di 17 L'ente però non considera i poteri attribuiti alle Province già con D.P.R. n. 915/1982, art. 7, secondo cui, in attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti, e successivamente dall'art. 13 D. Lgs. n.22/1997 che attribuisce il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti nelle materie rientranti nelle proprie competenze, descritte dal successivo art. 20 che attribuisce poteri di controllo sulla gestione dei rifiuti nel proprio ambito territoriale.
E' quindi giuridicamente rilevante l'inerzia dell'ente di fronte a una situazione già
conclamata di grave inquinamento ambientale sin dal 1990. Egualmente è rilevante l'inerzia a fronte del contenuto dell'ordinanza della n. 19/1998 che ordinava alla Parte_3
di attuare il progetto di bonifica, delegando alla Provincia di controllare i CP_7
relativi adempimenti e quindi l'eventuale omissione degli stessi.
12. La ha fatto riferimento da una parte all'assenza di obblighi di Parte_3
intervento e dall'altra al fatto che comunque si era attivata con l'ordinanza citata n. 19/1998
la quale però non ha avuto alcuna efficacia in quanto si è dimostrata ineseguibile.
Dev però tenersi conto del dettato dell'art. 12 D.P.R. n. 915/1982 e poi dell'art. 13 e dell'art. 17 D. Lgs. n. 22/1997 e dei poteri concreti di intervento attribuiti da tali norme, a fronte della situazione di conclamata emergenza ambientale, poteri che non risultano specificamente avocati dalle ordinanze della Protezione civile citate dall'appellante che avevano riguardato una situazione generalizzata di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti nella
Provincia di e poi nel;
infatti risulta, sia pure sporadicamente, il perdurante Pt_1 Pt_3
coinvolgimento della nella gestione della situazione di inquinamento creatasi (v. Pt_3
nota prot. n. 9374 del 25.7.2000 del che richiedeva alla e Controparte_2 Pt_3
all'Amministrazione locale di voler precisare le caratteristiche impiantistiche e la destinazione finale dei rifiuti rinvenuti o previsti da detta bonifica, nonché la caratterizzazione di questi anche ai sensi della delibera interministeriale del 27.7.1984, con particolare riferimento alla tipologia di rifiuti tossici e nocivi, e la nota del 23.1.2004 con cui la risponde alla richiesta di informazioni del ). Pt_3 Parte_2
pagina 11 di 17 Infine non può negarsi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che la condotta omissiva abbia avuto un contributo causale nella verificazione dei danni patiti dalla signora in quanto una tempestiva efficace rimozione dei rifiuti e bonifica dei CP_4
siti avrebbe evitato il propagarsi delle sostanze inquinanti nel fiume e quindi nei CP_5
terreni dell'attrice.
13. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla condotta omissiva del , la cui produzione documentale allegata all'atto di appello non Parte_2
è comunque ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Anche per l'ente comunale l'art. 12 D.P.R. n. 915/1982 e successivamente gli artt. 13 e 17
D. Lgs. n. 22/1997 imponevano poteri di intervento a fronte della conclamata situazione di grave pericolo ambientale e a fronte dell'inerzia dei soggetti privati obbligati. Si era però
rivelata priva di effetti concreti la delibera di Giunta Municipale n. 495 del 9.11.1999, mentre ulteriori misure risultano essere state attivate solo a partire dal 2004.
14. Quanto alla posizione delle amministrazioni statali, con particolare riferimento al che era stato reso edotto della situazione e dell' emissione Controparte_3
dell'ordinanza della n. 18/1999, alcuna condotta è stata posta in essere per la Parte_3
tutela della salute dei soggetti residenti nella zona e in particolare dell'attrice.
Ancor di più il , ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett n) D. Lgs. n. Controparte_2
22/1997 e dell'art. 15 del Decreto Ministeriale n. 471/1999 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria, Commercio e artigianato e il Ministro della Sanità,
avrebbe dovuto efficacemente fronteggiare una situazione di inquinamento che rivelava,
sin dagli esordi, la presenza di un forte rischio sanitario-ambientale dovuto all'alta tossicità
delle sostanze chimiche illecitamente interrate in enormi quantità e del già riscontrato inquinamento delle falde acquifere.
Infine, quanto alla responsabilità della Consiglio dei Ministri, anche in CP_1
questo caso ciò che rileva, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è il comportamento inerte dell'amministrazione a fronte del rischio di disastro ambientale, poi effettivamente verificatosi e non colgono nel segno quindi le censure relative alla pronuncia ultra petita e pagina 12 di 17 alla presunta ingerenza del giudice ordinario nella prerogative politiche o comunque di alta amministrazione della Presidenza del Consiglio.
15. Passando alla questione della prescrizione, il relativo motivo d'appello delle amministrazioni statali è pure infondato.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che, poiché in tema di responsabilità aquiliana, il termine di prescrizione cui il dies a quo nei danni lungolatenti decorre dal momento in cui il danno o può essere percepito quale conseguenza ingiusta del comportamento doloso o colposo di un terzo, sicuramente non prima del 30.9.2005, data di pubblicazione sul B.U.R.
dell'ordinanza del Presidente della – Commissario delegato che aveva Pt_3 Pt_3
disposto la perimetrazione dei terreni adiacenti il fiume , tra i quali quelli dell'attrice, CP_5
e li aveva interdetti alla coltivazione ed al pascolo, l'attrice poteva avere percezione di essere stata danneggiata dal disastro ambientale verificatosi.
Invece nei periodi precedenti indicati dalle amministrazioni appellanti nelle date del
17.6.2005 di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di dichiarazione dello stato di emergenza o del 27.7.2005, di predisposizione da parte del Commissario delegato per la gestione dell'emergenza del primo modulo del piano di interventi, mancava la consapevolezza in capo all'attrice del coinvolgimento della propria azienda nel fenomeno dell'inquinamento.
16. Sono pure infondati i motivi d'appello relativi alla errata determinazione dei danni
all'azienda ulteriori rispetto all'indennizzo già percepito.
Di tale valutazione è stato incaricato C.T.U. agronomo, in particolare per stimare i danni consistenti: nella mancata coltivazione dei terreni dal 30.9.2005 sino alla cessazione della loro interdizione alla coltivazione ed al pascolo;
nei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di foraggio da terzi;
nel non corretto utilizzo delle attrezzature e delle strutture;
nella perdita di produzione di latte e carni nei cinque anni antecedenti il 2006; nei danni all'immagine e alla commercializzazione dei prodotti aziendali;
nel deprezzamento del valore dell'intera azienda agricola di parte attrice.
pagina 13 di 17 Con Direttiva del Commissario delegato n. 2 del 9 settembre 2005, prot. 196 era stata disposta la perimetrazione provvisoria e cautelativa dell'area a rischio di contaminazione comprendente le porzioni di territorio destinate all'uso zootecnico e all'uso agricolo. La
perimetrazione è stata successivamente estesa ad altre porzioni di terreno.
Le critiche degli appellanti non colgono nel segno.
In particolare il C.T.U. nelle pagine 12-14 dell'elaborato peritale, pur non effettuando complicati rilievi planimetrici, ha elencato tutti i terreni in proprietà e in affitto, basandosi sui relativi titoli e ha determinato la quota interdetta dall'utilizzo. Parte appellata ha poi fatto correttamente rilevare che per un errore di interpretazione dei due successivi contratti di affitto stipulati con , era emerso un presunto aumento delle superfici in Persona_1
affitto che aveva portato a criticare l'atteggiamento di parte attrice che, nonostante la presenza di provvedimenti interdittivi della coltivazione e acclarato lo stato di inquinamento, non avrebbe ridotto il numero dei terreni, risolvendo i contratti di affitto, ma ne avrebbe affittati quasi 2 ettari in più. Invece tale circostanza è smentita dall'esame del contenuto dei due contratti (all. 8 e 5 della C.T.U.) in ciascuno dei quali è riportata in ettari la superficie complessiva oggetto di affitto e deve comunque considerarsi che il rinnovo del contratto di affitto, seppure comprensivo anche di superfici eventualmente interdette in via temporanea, rispondeva a una esigenza di mantenere una congrua superficie di terreno a disposizione dell'azienda.
La quantificazione del prezzo del fieno, così come la qualità delle mucche, ai fini della determinazione del danno, sono state criticate, ma senza proporre una valutazione alternativa.
L'appellante sostiene poi che il C.T.U. non ha fornito chiarimenti sulla contraddizione per cui, da un lato, ha ritenuto che il calo di produzione del latte nel periodo 2003/2005 rispetto al 2007/2008 derivasse dal pregresso inquinamento, dall'altro, che l'inquinamento sia perdurato negli anni successivi nonostante la riconosciuta crescita, nel 2007/2008, di tale produzione.
Non si tratta di una contraddizione se si considera che nel periodo successivo al 2005, con l'interdizione dei terreni inquinati, era variata l'alimentazione dei nuovi capi di bestiame pagina 14 di 17 acquistati. La riconducibilità della minore passata produttività di latte può essere riscontrata sulla base della incontestata gravità della contaminazione dei terreni e del foraggio e della necessità di procedere all'abbattimento del bestiame e di ricostituire la dotazione con nuovi animali.
17. Non merita accoglimento infine la doglianza relativa alla determinazione del danno
alla salute i cui postumi sono stati stimati dal Tribunale nella misura del 30%.
Dall'esame della C.T.U. risulta che tra il 2008 e il 2014 erano stati riscontrati nell'organismo dell'attrice elevati livelli ematici di HCH, HCB e DDT e cioè di alcuni dei composti organici che avevano inquinato la Valle del Sacco e che anche nell' ultimo controllo, nel 2014, tali livelli apparivano tuttora elevati, anche se con valori di ben minore entità.
Il C.T.U. ha spiegato che i danni biologici provocati dall' intossicazione acuta da HCH,
BCC e DDT sono sicuramente a carico del sistema nervoso centrale e rappresentati da sindromi epilettiformi e, con minore certezza, a carico dell' apparato riproduttivo femminile e maschile, consistenti in sterilità e parti prematuri.
La presenza di sindromi epilettiformi è confermata dall'anamnesi dell'attrice la quale ha riferito della comparsa, dall' età di 30 anni e fino a 4 anni prima dell'anamnesi, di episodi di perdita di coscienza, con caduta a terra ma senza convulsioni, della durata di pochi minuti,
seguiti da amnesia retrograda. Anche il neurologo che ha sottoposto a visita l'attrice nel corso delle operazioni peritali ha concluso nel senso che “ … non è possibile escludere che le
anomalie di tipo irritativo riscontrate all' EEG dinamico in sede medio-posteriore Dx siano il correlato
elettrofisiologico del quadro clinico rappresentato dai ricorrenti episodi critici di compromissione di
coscienza che- come tali – potrebbero essere considerati di natura epilettica.”.
Anche la Risonanza Magnetica ha rivelato la presenza di “aree di alterato segnale,
iperintense …nella sostanza bianca bi -emisferica, in corrispondenza della corona radiata a Dx ed in
sede sottocorticale frontale Sn, di verosimile significato gliotico “ e il C.T.U. ha confermato che la gliosi è tipica delle aree danneggiate del sistema nervoso centrale, con formazione di cicatrici, e pertanto fornisce la prova dell' esistenza di una lesione del sistema nervoso centrale.
pagina 15 di 17 Dall'esame dell'EEG eseguito nelle 24 ore, e quindi anche nella fase del sonno, emerge una sindrome delle apnee ostruttive notturne che vengono definite quelle “disfunzioni respiratorie che si verifichino periodicamente durante il sonno” e che, nella constatata assenza di ostruzioni delle vie respiratorie, possono essere manifestazione di epilessia.
La diagnosi di sindrome epilettiforme rientra nei barèmes medico legali riportati anche dal C.T.U. che indicano una percentuale dei postumi fino al 30%. Il fatto che al momento degli accertamenti medico legali sia emerso solo il fenomeno delle apnee notturne non è di ostacolo a una valutazione in termini di percentuale massima indicata dal barème che invece scaturisce dalla prolungata manifestazione di episodi di crisi di perdita di coscienza,
dalla gravità della intossicazione per un lunghissimo lasso di tempo, oltre che, come sottolineato anche dal C.T.U., dalla scarsa conoscenza delle possibili complicanze future della lesione accertata, stante l'assoluta peculiarità del caso clinico.
18. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 36.618,40 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
pagina 16 di 17 Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 17.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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