Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01033/2025REG.PROV.COLL.
N. 00937/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2023, proposto dal Comune di Licata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Annamaria Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
VI IZ, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 2307/2023 R.G. pubblicata il 10 luglio 2023 non notificata, emessa dal T.A.R. Palermo sez. II, nel ricorso n. 885/2019 R.G., che ha accolto il ricorso proposto dal signor IZ e per l’effetto ha annullato la determina dirigenziale n. 23 del 4 febbraio 2019 e l’ingiunzione di demolizione di opere abusive e accertamento di inottemperanza del 5 febbraio 2019 nei limiti di quanto interesse del ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la Consigliera PA La GA e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Licata appella la sentenza in epigrafe con la quale il T.a.r. ha accolto il ricorso proposto dal signor IZ VI e per l’effetto ha annullato la determina dirigenziale che ingiungeva la demolizione delle opere abusive e il successivo accertamento di inottemperanza.
Il ricorrente in primo grado ha sostenuto la nullità della notifica della copia dell’ordinanza di demolizione a lui indirizzata per violazione dell’art. 140 c.p.c., atteso che il messo notificatore avrebbe attestato il deposito presso la casa comunale omettendo di riferire di aver provveduto all’affissione del relativo avviso alla porta del destinatario e alla spedizione della raccomandata recante la comunicazione dell’avvenuto deposito di copia dell’atto presso la casa comunale.
2. Il T.a.r ha riconosciuto l’erroneità della notifica accogliendo il ricorso nei limiti suddetti.
3. Il Comune impugna la sentenza per « nullità della sentenza – Mancanza di motivazione e violazione del diritto di difesa - Erronea declaratoria di mancata costituzione in giudizio dell’ente ».
Si ritiene che il T.a.r. non abbia vagliato le difese del Comune in primo grado che contestavano i motivi del ricorso proposto da VI IZ, eccependo la regolarità della notifica degli atti dei quali è stato chiesto l’annullamento e dando prova di tale regolarità allegando documentazione in atti.
4. L’appellato non si è costituito e all’udienza del 30 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
Il Comune di Licata nel giudizio di primo grado si è regolarmente costituito argomentando la difesa a sostegno della legittimità del proprio operato come anche dimostrato dalla documentazione a supporto.
L’Ente, infatti, in primo grado, in merito alla nullità della notifica all’appellante, nella propria memoria difensiva ha richiamato il contenuto della relazione del messo notificatore, corredata dalla documentazione necessaria, in cui è spiegato passo passo il procedimento seguito per la notifica dell’ordinanza di demolizione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Dalla documentazione prodotta dal Comune il procedimento seguito per la notifica dell’ordinanza di demolizione al signor VI IZ ai sensi dell’art. 140 c.p.c. risulta corretto, ma non definito positivamente.
È accaduto che il messo notificatore, non avendo rinvenuto il destinatario nella sua residenza anagrafica (comprovata con relativo certificato di residenza), ha assunto informazioni in loco e ha effettuato alcuni tentativi di notifica presso l’indirizzo in via Santafè n. 13 e in c.da San Michele senza l’esito sperato. Conseguentemente ha notificato l’atto ai sensi dell’art. art. 140 c.p.c. presso l’indirizzo anagrafico dell’appellato depositando una copia presso la casa comunale, lasciando il relativo avviso sotto la porta dell’abitazione e spedendo, in data 15 giugno 2018 la raccomandata R.R. n. 15204801444-6, contenente l’avviso (prot. n. 35717) che è stata restituita al mittente in quanto non è stato curato il ritiro.
Però questa raccomandata non è stata ritirata dal destinatario non per sua volontà ma perché lo stesso è deceduto in data 17 giugno 2018, appena due giorni dopo l’invio della stessa.
La notifica, pertanto, non è valida non avendo la raccomandata raggiunto il destinatario ed essendo costui deceduto prima che la notifica si fosse perfezionata con lo spirare del decimo giorno successivo al suo deposito in giacenza presso l’ufficio postale di destinazione: in altri termini, la premorienza del destinatario rispetto al momento di formale efficacia della notificazione per il destinatario ne ha reso definitivamente impossibile il perfezionamento.
7. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN de AN, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
PA La GA, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA La GA | AN de AN |
IL SEGRETARIO