TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6767 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
14991/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa
Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14991/2023 promossa da:
(P. Iva e n. iscrizione al registro delle Parte_1
imprese di ), con sede in San Giorgio a Cremano (NA) al Largo Pt_1 P.IVA_1
San Camillo De Lellis n. 1 e n. REA NA n. 720073, ONLUS in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore sig. , rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_2
Alberto Cerracchio, presso il cui studio in Salerno al Corso Garibaldi n. 103 elegge domicilio
Appellante contro
Avv. , nata a [...] [...] (c.f. , procuratore CP_1 Pt_1 C.F._1
di se medesima e dall'Avv. Enrica Giordano (c.f. ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il loro studio in al Viale Gramsci n. 12 Pt_1
Appellata
pagina 1 di 14 Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate per l'udienza del 3-7-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice in data 3-7-2025 assegnava la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello proposto appare fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Con atto di citazione del 20.06.2023 notificato in data 27.06.2023 la
[...]
(d'ora innanzi, cooperativa, per brevità) proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 255/2023, depositata in data 13.01.2023 dal Giudice di
Pace di Barra, dott.ssa Rosa Volpe, nel procedimento n. 8106/2021 R.G., con la quale veniva condannata al pagamento in favore dell'Avv. della somma di euro CP_1
1.800,00, a titolo di corrispettivo per l'opera resa dalla professionista in favore della cooperativa, oltre accessori di legge e spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 di cui euro 150,00 per esborsi.
L'appellante impugnava la sentenza de qua, in quanto, a suo dire, ingiusta ed erronea in alcune parti;
in particolare, la stessa andava riformata nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva supportato la sua convinzione, in violazione dei principi sanciti dagli art. 115 e 116 c.p.c., ed aveva accolto la domanda, così statuendo: “…rigetta
l'eccezione di improponibilità ritenuta infondata in quanto la domanda proposta dagli avv.ti e Enrica Giordano hanno ad oggetto gli istinti diritti di credito CP_1
derivanti da diversi carichi professionali”. Nella prospettazione dell'appellante, il primo giudice, nell'emettere la sentenza, aveva ignorato, innanzitutto, che la proposizione della domanda fosse stata fatta soltanto dall'avv. in quanto l'avv. CP_1
Enrica Giordano risultava costituita in qualità di codifensore unitamente alla parte pagina 2 di 14 attrice, e, inoltre, la parte appellante lamentava la mancanza del criterio di valutazione utilizzato e dei riferimenti legislativi degli onorari ai quali aveva fatto riferimento il giudice a quo.
In merito alla statuizione di cui alla pag. 2 “preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione in quanto trattasi di una connessione soggettiva ma non oggettiva attinente ad altre questioni” l'appellante rilevava che il rapporto giuridico era unitario in ragione dell'unicità del conferimento dell'incarico affidato all'avv. la quale risultava CP_1
unica difensore alla quale erano stati assegnati compiti che avevano avuto ad oggetto diverse problematiche.
Da ultimo, la parte appellante si valeva della produzione documentale depositata in atti e, in particolare, della precedente sentenza della scrivente n. 4265/2025 del 30.04.2025, la quale, a definizione del giudizio recante R.G. n. 24492/2022, aveva dichiarato
“…l'improponibilità della domanda per frazionamento del credito…”.
Deduceva l'appellante che il Giudice di Pace era giunto ad una decisione errata e sicuramente censurabile sulla scorta di quanto già deciso in materia di compensi professionali e frazionamento del credito, sia in corso di causa che successivamente all'emissione della sentenza, in quanto il Tribunale di Napoli si era già ampiamente espresso sulla connessione soggettiva e oggettiva degli incarichi professionali affidati dalla cooperativa all'Avv. , dichiarando l'improponibilità delle domande CP_1
attoree per frazionamento del credito.
- Si costituiva in giudizio, in data 19.10.2023, l'Avv. la quale impugnava CP_1
il gravame proposto dalla , deducendo quanto Parte_3
segue:
1. in ordine all'eccezione di improponibilità della domanda per frazionamento del credito, la appellata osservava che la statuizione del Giudice di Pace di Barra si basava proprio sull'esame della documentazione prodotta da controparte e dalla quale risultava ictu oculi l'assenza di connessione oggettiva tra le cause, essendo diversi il Titolo pagina 3 di 14 (autonomi contratti d'opera professionale) delle fattispecie costitutive dei diversi rapporti obbligatori, il petitum (diversità degli oggetti dei diversi rapporti), e non sussistendo alcuna relazione di pregiudizialità-dipendenza (non rientrando alcun rapporto nella fattispecie costitutiva di un diverso rapporto).
Ebbene, riferiva che tale statuizione non si discostava affatto dal pluriennale orientamento della Corte di Appello e del Tribunale di Napoli che, con le medesime motivazioni, avevano sempre escluso che si potesse configurare un'ipotesi di parcellazione del credito, quando, come nel presente giudizio “la pretesa azionata in ciascun giudizio non rappresenta una frazione di un unico credito, ma presenta un'autonoma e diversa causa petendi, costituita dall'attività svolta dal ricorrente in virtù di diversi rapporti professionali instaurati con il medesimo debitore”, Inoltre, precisava che le Ordinanze prodotte dalla controparte (Ord. del 9.02.22 in RG
2017/2021) erano inconferenti, sia perché facevano riferimento alle attività professionali prestate in virtù di due autonomi mandati conferiti da due soggetti giuridici diversi
( nata nel 2005 + Anffas), sia perché decisorie di giudizi ex art. 28 L. Parte_1
794/42;
2. precisava che non esisteva agli atti del giudizio alcuna prova, né prodotta dalla
Cooperativa, né desumibile dall'Ufficio, a sostegno della fondatezza dell'eccezione di frazionamento.
Altresì, non potevano essere richiamati, come prova del frazionamento, i precedenti giudizi tra le parti di cui si era a conoscenza, giudizi tutti conclusisi con ordinanze di accoglimento della domanda e puntuale reiezione dell'eccezione di frazionamento;
3. riferiva che non esisteva prova che tra le parti fosse intercorso un rapporto unitario.
Altresì, non era provato che le distinte domande per far valere pretese creditorie diverse potevano, se trattate separatamente, determinare una duplicazione istruttoria. Esse non erano fondate sullo stesso o anche analogo fatto costitutivo, in quanto diverso era il presupposto, fattuale e giuridico, di ciascuno dei crediti per cui era causa ed il loro pagina 4 di 14 accertamento separato (nell'an e nel quantum) non comportava alcuna duplicazione dell'attività istruttoria ed una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale da parte dei giudici;
4. l'appellata riferiva di avere un interesse soggettivo ad una tutela frazionata, che scaturiva dal danno che stava subendo a causa del tempo, che si stava manifestando necessario per il recupero dei propri crediti e che le impediva di ripianare i debiti causati dal comportamento della tempo che metteva, inoltre, in serio pericolo la Parte_1
garanzia del recupero.
- All'udienza del 03.07.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
- Tanto premesso si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di gravame, dirimente ed assorbente rispetto all'eccezione di prescrizione, l'appellante ha eccepito l'abuso del processo da parte dell'Avv CP_1
posto in essere mediante la parcellazione dei crediti fondati su un rapporto unitario.
L'eccezione appare fondata e va accolta.
Come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già da tempo affermato il principio per cui “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che
l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse
pagina 5 di 14 sostanziale” (Cass. SU n. 23726 del 2007). Sulla scorta di tale intervento nomofilattico delle Sezioni Unite è stato, di recente, affermato che "... non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere
l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale" (Cass. n. 19898 del 2018; cfr.
Cass. n. 15398 del 2019; Cass. n. 26089 del 2019; Cass. n. 9398 del 2017 e Cass. n.
17019 del 2018).
Le Sezioni Unite, con la successiva sentenza n. 4090 del 2017 hanno poi affermato con riferimento alla diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti, che “ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (cfr. in seguito, Cass. n.
17893 del 2018; Cass. n. 6591 del 2019).
pagina 6 di 14 Con recentissime sentenze la Corte di Cassazione è ritornata sulla questione chiarendo che “il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 (in base al quale i diritti i quali, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata) va inteso con la duplice specificazione che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata” deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola “rapporto” va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione
“medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo “medesimo” va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di “analogo” (cfr. Cass. 14143/21, n. 24172/21, 18563/21; Cass. n. 24371/21).
Altresì, la Corte di Cassazione ha poi affermato che si configura frazionamento abusivo nel caso “in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali. In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come pretendono le
Sezioni Unite) nell'ambito di un "rapporto" che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia, e da ciò non può
pagina 7 di 14 prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata)” (cfr. testualmente, Cass.
24371/2021).
Al suddetto orientamento, ormai consolidato, questo giudicante intende aderire, come, peraltro, ha già aderito questo Tribunale in precedenti pronunce.
Pertanto, ove, come nel caso di specie, tra le stesse parti sussistano contemporaneamente più crediti analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, il creditore non può promuovere separate azioni a pena della dichiarazione di improponibilità della domanda.
Nel caso in esame, è documentato (vi sono in atti le precedenti ordinanze emesse da questo Tribunale per crediti sorti per prestazioni professionali rese dall'Avv. che CP_1
il difensore ha proposto molteplici domande giudiziali nei confronti della odierna appellante dirette al riconoscimento e al recupero di crediti “analoghi” sorti nell'ambito di una relazione unitaria (nella più recente accezione di relazione di “mero fatto” fornita dalla Corte di Cassazione).
Nello stesso atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Barra (R.G.
n.8106/21) l'Avv. aveva riferito che la pretesa creditoria azionata con il presente CP_1
procedimento andasse collocata nel giusto alveo, che era quello di una molto più vasta posizione debitoria della odierna appellante nei confronti dell'appellata, protrattasi per anni e tollerata unicamente in considerazione dell'esclusività del rapporto professionale intercorso con la per sette anni e prima di essa dal 1999 con la sua dante Parte_1
causa Anffas, del cui ramo di azienda afferente alla sede di era cessionaria, e che Pt_1
aveva anche azionato un tentativo di media-conciliazione pe il recupero “di un maggior credito” conclusosi con l'abbandono del tavolo di conciliazione.
Risulta per tabulas che l'Avv. rinunciava a tutti i mandati conferitile dalla CP_1
cooperativa con telegramma trasmesso a quest'ultima in data 22.12.2011 (v.doc.
“comunicazione di rinuncia al mandato depositato dall'appellante nell'ambito CP_1
dell'allegato 5). pagina 8 di 14 Tali elementi testimoniano che anche il credito preteso in questo giudizio era già maturato al momento della proposizione delle altre e numerose richieste di recupero degli altri e numerosi crediti vantati nei confronti della e ben avrebbe potuto Parte_1
essere azionato unitamente a questi ultimi.
Né per altro verso il difensore ha fornito una valida giustificazione per aver separatamente azionato il recupero del credito. Infatti, un siffatto interesse alla tutela frazionata non può ravvisarsi nella eccessiva complessità derivante dalla proposizione di un unico giudizio, atteso che da quanto prospettato e dedotto dalle stesse parti risulta chiaro che, sebbene l'Avv. richieda il pagamento di compensi a saldo per una CP_1
molteplicità di prestazioni, nondimeno trattasi di prestazioni tutte di analogo contenuto e quindi facilmente valutabili in un unico contesto processuale.
Viceversa, la tutela frazionata comporta un aggravio di oneri per la controparte ed un ostacolo al funzionamento del sistema giudiziario. Invero il principio della ragionevole durata del processo, come detto anche in precedenza, va contemperato con i principi di buona fede e correttezza “che derivano dal più ampio “contatto sociale” tra esse così formatosi e che devono improntare, in termini di salvaguardia e di protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito (cfr.
Cass. SU n. 23726 del 2007; Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.), evitando di aggravare
(si pensi, ad esempio, alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte” (cfr.
Cass. 14143/21).
In sintesi, il divieto di frazionamento del credito opera anche nel caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti che non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti, (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra pagina 9 di 14 loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture: che è, a bene vedere, proprio il caso deciso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23726 del 2007, relativa, appunto, ad una vicenda in cui una società aveva chiesto e ottenuto «un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura (o gruppo di fatture) non pagata») ed, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali, come i crediti ai corrispettivi dovuti per le distinte forniture ovvero dei compensi dovuti per l'esecuzione di differenti incarichi professionali (cfr., in tal senso, in motivazione Cass n. 31308 del 2019, relativa a credito professionale e Cass.
n. 24130 del 2020), In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come pretendono le Sezioni
Unite) nell'ambito di un "rapporto" che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare
(pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata).
Ne deriva che, a parere di chi scrive, nel caso dei compensi professionali di avvocato, per crediti fondati su fatti costitutivi analoghi non deve intendersi, in maniera restrittiva, crediti fondati su incarichi professionali dello stesso tipo, implicanti lo stesso tipo di attività professionale, bensì crediti sorti nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, protrattasi nel tempo, e fondati su incarichi professionali relativi, tutti, ad un medesimo settore (civile, nella specie), per controversie tutte risalenti a un unico centro di interessi, quale era, nella ipotesi in esame, la Parte_1
Si tratta di crediti fondati su fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (l'esecuzione di distinti incarichi professionali per controversie tutte facenti capo ad un unico centro di interessi, la e per attività svolta, nel settore civile, nell'interesse Parte_1
esclusivo di quest'ultima).
pagina 10 di 14 In tal caso la tutela processuale frazionata è possibile solo ove sussista un interesse del creditore oggettivamente valutabile in tal senso ed è sul creditore medesimo che ricade l'onere di provare la sussistenza di un siffatto interesse.
Il rapporto professionale tra la Cooperativa e l'Avv. si è risolto alla data del CP_1
22.12.2011 con la rinuncia al mandato da parte di quest'ultima.
Tutte le domande di pagamento sono state moltiplicate giudizialmente nei confronti della appellante;
l'operato frazionamento ha comportato un notevole aggravio dei costi processuali a carico della cooperativa e un aggravio anche del carico degli uffici giudiziari.
Non può essere esclusa, nella fattispecie in esame, la parcellizzazione del credito, essendo indiscusso che tutte le domande di pagamento azionate dall'Avv. in CP_1
via giudiziaria si riferissero a compensi relativi alla attività professionale svolta dalla medesima in maniera continuativa ed esclusiva nell'ambito di un unico rapporto pluriennale.
Nello stesso atto introduttivo del giudizio di primo grado, definito con la sentenza oggetto del presente gravame, la affermava: “il presente procedimento va CP_1
collocato nel giusto alveo che è quello di una molto più vasta posizione debitoria della
Convenuta nei confronti dell'istante, protrattasi per anni e tollerata unicamente in considerazione dell'esclusività del rapporto professionale intercorso con la Parte_1
per sette anni e prima di essa dal 1999 con la sua dante causa Anffas del cui ramo di azienda afferente alla sede di è cessionaria.” (pag.2 della citazione di primo Pt_1
grado).
Dal chè si desume che la stessa appellata faceva riferimento ad un rapporto professionale con la cooperativa, svoltosi in maniera esclusiva, e per ben 7 anni, e che all'epoca della instaurazione della presente causa, l'appellante aveva già maturato una notevole esposizione debitoria nei confronti dell'Avv CP_1
pagina 11 di 14 A ciò si aggiunge che non è stata data una adeguata giustificazione per aver fatto valere in via frazionata le proprie spettanze.
Sul punto l'Avv ha allegato che sarebbe stato più difficile far valere i numerosi CP_1
crediti in unico giudizio.
In particolare sarebbe risultata più complessa e lunga la ricerca dei documenti da produrre a sostegno dei crediti e la dimensione del giudizio avrebbe richiesto per la sua definizione tempi più lunghi.
In proposito deve osservarsi che a fronte di un maggiore impegno da dedicare alla raccolta della documentazione relativa a più giudizi (documenti che deve ritenersi siano stati già conservati e catalogati), l'appellata avrebbe potuto raggiungere l'obbiettivo di ottenere il riconoscimento ed il pagamento di una somma di importo maggiore.
Quanto poi alla maggiore durata di un giudizio in cui fossero state presentate richieste riferite ad una molteplicità di crediti professionali, deve osservarsi che tale obiezione trascura di considerare che i crediti da far valere in via unitaria avrebbero avuto la stessa natura e ciò avrebbe consentito il loro esame in un unico giudizio in un tempo non irragionevole.
A ciò deve aggiungersi che i rilievi della appellata avrebbero potuto condurre a degli accorpamenti mirati;
in definitiva i vari crediti avrebbero potuto essere fatti valere riunendo quelli maturati in un determinato arco temporale, quelli soggetti alla stessa tariffa professionale, quelli relativi a controversie con lo stesso oggetto.
Ciò detto, è certo che il ricorso alla tutela frazionata ha comportato un aggravio di oneri per la controparte ed un ostacolo al corretto funzionamento del sistema giudiziario.
Il perseguimento dell'obbiettivo della ragionevole durata dei processi impone che il ricorso alla tutela giurisdizionale avvenga rispettando il principio di buona fede e correttezza, cosicchè vanno evitate le condotte processuali che appesantiscono le spese delle controparti e che moltiplicano le iniziative giudiziarie. pagina 12 di 14 L'appello va, dunque, accolto e va annullata l'impugnata pronuncia per improponibilità della domanda originaria proposta dall'Avv. CP_1
Il mutamento giurisprudenziale intervenuto nel 2021 giustifica la compensazione delle spese relative al procedimento di primo grado.
Quanto alle spese del presente grado di appello, esse seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale (e con esclusione della fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta), con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
n.255/23 del Giudice di Pace di Barra, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza n.255/23 del Giudice di pace di Barra, dichiarando improponibile la originaria domanda proposta dall'Avv. CP_1
per frazionamento del credito;
[...]
2. compensa fra le parti le spese relative al primo grado di giudizio;
3.condanna l'appellata al pagamento delle spese relative al secondo grado di giudizio, liquidate in euro 174,00 per esborsi ed euro 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Alberto Cerracchio, procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, in data 4-7-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
pagina 13 di 14 Il presente provvedimento è stato predisposto con la collaborazione del Dott. Rismondo Luise, Magistrato Ordinario in Tirocinio generico.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa
Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14991/2023 promossa da:
(P. Iva e n. iscrizione al registro delle Parte_1
imprese di ), con sede in San Giorgio a Cremano (NA) al Largo Pt_1 P.IVA_1
San Camillo De Lellis n. 1 e n. REA NA n. 720073, ONLUS in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore sig. , rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_2
Alberto Cerracchio, presso il cui studio in Salerno al Corso Garibaldi n. 103 elegge domicilio
Appellante contro
Avv. , nata a [...] [...] (c.f. , procuratore CP_1 Pt_1 C.F._1
di se medesima e dall'Avv. Enrica Giordano (c.f. ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il loro studio in al Viale Gramsci n. 12 Pt_1
Appellata
pagina 1 di 14 Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate per l'udienza del 3-7-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice in data 3-7-2025 assegnava la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello proposto appare fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Con atto di citazione del 20.06.2023 notificato in data 27.06.2023 la
[...]
(d'ora innanzi, cooperativa, per brevità) proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 255/2023, depositata in data 13.01.2023 dal Giudice di
Pace di Barra, dott.ssa Rosa Volpe, nel procedimento n. 8106/2021 R.G., con la quale veniva condannata al pagamento in favore dell'Avv. della somma di euro CP_1
1.800,00, a titolo di corrispettivo per l'opera resa dalla professionista in favore della cooperativa, oltre accessori di legge e spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 di cui euro 150,00 per esborsi.
L'appellante impugnava la sentenza de qua, in quanto, a suo dire, ingiusta ed erronea in alcune parti;
in particolare, la stessa andava riformata nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva supportato la sua convinzione, in violazione dei principi sanciti dagli art. 115 e 116 c.p.c., ed aveva accolto la domanda, così statuendo: “…rigetta
l'eccezione di improponibilità ritenuta infondata in quanto la domanda proposta dagli avv.ti e Enrica Giordano hanno ad oggetto gli istinti diritti di credito CP_1
derivanti da diversi carichi professionali”. Nella prospettazione dell'appellante, il primo giudice, nell'emettere la sentenza, aveva ignorato, innanzitutto, che la proposizione della domanda fosse stata fatta soltanto dall'avv. in quanto l'avv. CP_1
Enrica Giordano risultava costituita in qualità di codifensore unitamente alla parte pagina 2 di 14 attrice, e, inoltre, la parte appellante lamentava la mancanza del criterio di valutazione utilizzato e dei riferimenti legislativi degli onorari ai quali aveva fatto riferimento il giudice a quo.
In merito alla statuizione di cui alla pag. 2 “preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione in quanto trattasi di una connessione soggettiva ma non oggettiva attinente ad altre questioni” l'appellante rilevava che il rapporto giuridico era unitario in ragione dell'unicità del conferimento dell'incarico affidato all'avv. la quale risultava CP_1
unica difensore alla quale erano stati assegnati compiti che avevano avuto ad oggetto diverse problematiche.
Da ultimo, la parte appellante si valeva della produzione documentale depositata in atti e, in particolare, della precedente sentenza della scrivente n. 4265/2025 del 30.04.2025, la quale, a definizione del giudizio recante R.G. n. 24492/2022, aveva dichiarato
“…l'improponibilità della domanda per frazionamento del credito…”.
Deduceva l'appellante che il Giudice di Pace era giunto ad una decisione errata e sicuramente censurabile sulla scorta di quanto già deciso in materia di compensi professionali e frazionamento del credito, sia in corso di causa che successivamente all'emissione della sentenza, in quanto il Tribunale di Napoli si era già ampiamente espresso sulla connessione soggettiva e oggettiva degli incarichi professionali affidati dalla cooperativa all'Avv. , dichiarando l'improponibilità delle domande CP_1
attoree per frazionamento del credito.
- Si costituiva in giudizio, in data 19.10.2023, l'Avv. la quale impugnava CP_1
il gravame proposto dalla , deducendo quanto Parte_3
segue:
1. in ordine all'eccezione di improponibilità della domanda per frazionamento del credito, la appellata osservava che la statuizione del Giudice di Pace di Barra si basava proprio sull'esame della documentazione prodotta da controparte e dalla quale risultava ictu oculi l'assenza di connessione oggettiva tra le cause, essendo diversi il Titolo pagina 3 di 14 (autonomi contratti d'opera professionale) delle fattispecie costitutive dei diversi rapporti obbligatori, il petitum (diversità degli oggetti dei diversi rapporti), e non sussistendo alcuna relazione di pregiudizialità-dipendenza (non rientrando alcun rapporto nella fattispecie costitutiva di un diverso rapporto).
Ebbene, riferiva che tale statuizione non si discostava affatto dal pluriennale orientamento della Corte di Appello e del Tribunale di Napoli che, con le medesime motivazioni, avevano sempre escluso che si potesse configurare un'ipotesi di parcellazione del credito, quando, come nel presente giudizio “la pretesa azionata in ciascun giudizio non rappresenta una frazione di un unico credito, ma presenta un'autonoma e diversa causa petendi, costituita dall'attività svolta dal ricorrente in virtù di diversi rapporti professionali instaurati con il medesimo debitore”, Inoltre, precisava che le Ordinanze prodotte dalla controparte (Ord. del 9.02.22 in RG
2017/2021) erano inconferenti, sia perché facevano riferimento alle attività professionali prestate in virtù di due autonomi mandati conferiti da due soggetti giuridici diversi
( nata nel 2005 + Anffas), sia perché decisorie di giudizi ex art. 28 L. Parte_1
794/42;
2. precisava che non esisteva agli atti del giudizio alcuna prova, né prodotta dalla
Cooperativa, né desumibile dall'Ufficio, a sostegno della fondatezza dell'eccezione di frazionamento.
Altresì, non potevano essere richiamati, come prova del frazionamento, i precedenti giudizi tra le parti di cui si era a conoscenza, giudizi tutti conclusisi con ordinanze di accoglimento della domanda e puntuale reiezione dell'eccezione di frazionamento;
3. riferiva che non esisteva prova che tra le parti fosse intercorso un rapporto unitario.
Altresì, non era provato che le distinte domande per far valere pretese creditorie diverse potevano, se trattate separatamente, determinare una duplicazione istruttoria. Esse non erano fondate sullo stesso o anche analogo fatto costitutivo, in quanto diverso era il presupposto, fattuale e giuridico, di ciascuno dei crediti per cui era causa ed il loro pagina 4 di 14 accertamento separato (nell'an e nel quantum) non comportava alcuna duplicazione dell'attività istruttoria ed una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale da parte dei giudici;
4. l'appellata riferiva di avere un interesse soggettivo ad una tutela frazionata, che scaturiva dal danno che stava subendo a causa del tempo, che si stava manifestando necessario per il recupero dei propri crediti e che le impediva di ripianare i debiti causati dal comportamento della tempo che metteva, inoltre, in serio pericolo la Parte_1
garanzia del recupero.
- All'udienza del 03.07.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
- Tanto premesso si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di gravame, dirimente ed assorbente rispetto all'eccezione di prescrizione, l'appellante ha eccepito l'abuso del processo da parte dell'Avv CP_1
posto in essere mediante la parcellazione dei crediti fondati su un rapporto unitario.
L'eccezione appare fondata e va accolta.
Come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già da tempo affermato il principio per cui “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che
l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse
pagina 5 di 14 sostanziale” (Cass. SU n. 23726 del 2007). Sulla scorta di tale intervento nomofilattico delle Sezioni Unite è stato, di recente, affermato che "... non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere
l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale" (Cass. n. 19898 del 2018; cfr.
Cass. n. 15398 del 2019; Cass. n. 26089 del 2019; Cass. n. 9398 del 2017 e Cass. n.
17019 del 2018).
Le Sezioni Unite, con la successiva sentenza n. 4090 del 2017 hanno poi affermato con riferimento alla diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti, che “ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (cfr. in seguito, Cass. n.
17893 del 2018; Cass. n. 6591 del 2019).
pagina 6 di 14 Con recentissime sentenze la Corte di Cassazione è ritornata sulla questione chiarendo che “il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 (in base al quale i diritti i quali, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata) va inteso con la duplice specificazione che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata” deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola “rapporto” va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione
“medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo “medesimo” va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di “analogo” (cfr. Cass. 14143/21, n. 24172/21, 18563/21; Cass. n. 24371/21).
Altresì, la Corte di Cassazione ha poi affermato che si configura frazionamento abusivo nel caso “in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali. In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come pretendono le
Sezioni Unite) nell'ambito di un "rapporto" che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia, e da ciò non può
pagina 7 di 14 prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata)” (cfr. testualmente, Cass.
24371/2021).
Al suddetto orientamento, ormai consolidato, questo giudicante intende aderire, come, peraltro, ha già aderito questo Tribunale in precedenti pronunce.
Pertanto, ove, come nel caso di specie, tra le stesse parti sussistano contemporaneamente più crediti analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, il creditore non può promuovere separate azioni a pena della dichiarazione di improponibilità della domanda.
Nel caso in esame, è documentato (vi sono in atti le precedenti ordinanze emesse da questo Tribunale per crediti sorti per prestazioni professionali rese dall'Avv. che CP_1
il difensore ha proposto molteplici domande giudiziali nei confronti della odierna appellante dirette al riconoscimento e al recupero di crediti “analoghi” sorti nell'ambito di una relazione unitaria (nella più recente accezione di relazione di “mero fatto” fornita dalla Corte di Cassazione).
Nello stesso atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Barra (R.G.
n.8106/21) l'Avv. aveva riferito che la pretesa creditoria azionata con il presente CP_1
procedimento andasse collocata nel giusto alveo, che era quello di una molto più vasta posizione debitoria della odierna appellante nei confronti dell'appellata, protrattasi per anni e tollerata unicamente in considerazione dell'esclusività del rapporto professionale intercorso con la per sette anni e prima di essa dal 1999 con la sua dante Parte_1
causa Anffas, del cui ramo di azienda afferente alla sede di era cessionaria, e che Pt_1
aveva anche azionato un tentativo di media-conciliazione pe il recupero “di un maggior credito” conclusosi con l'abbandono del tavolo di conciliazione.
Risulta per tabulas che l'Avv. rinunciava a tutti i mandati conferitile dalla CP_1
cooperativa con telegramma trasmesso a quest'ultima in data 22.12.2011 (v.doc.
“comunicazione di rinuncia al mandato depositato dall'appellante nell'ambito CP_1
dell'allegato 5). pagina 8 di 14 Tali elementi testimoniano che anche il credito preteso in questo giudizio era già maturato al momento della proposizione delle altre e numerose richieste di recupero degli altri e numerosi crediti vantati nei confronti della e ben avrebbe potuto Parte_1
essere azionato unitamente a questi ultimi.
Né per altro verso il difensore ha fornito una valida giustificazione per aver separatamente azionato il recupero del credito. Infatti, un siffatto interesse alla tutela frazionata non può ravvisarsi nella eccessiva complessità derivante dalla proposizione di un unico giudizio, atteso che da quanto prospettato e dedotto dalle stesse parti risulta chiaro che, sebbene l'Avv. richieda il pagamento di compensi a saldo per una CP_1
molteplicità di prestazioni, nondimeno trattasi di prestazioni tutte di analogo contenuto e quindi facilmente valutabili in un unico contesto processuale.
Viceversa, la tutela frazionata comporta un aggravio di oneri per la controparte ed un ostacolo al funzionamento del sistema giudiziario. Invero il principio della ragionevole durata del processo, come detto anche in precedenza, va contemperato con i principi di buona fede e correttezza “che derivano dal più ampio “contatto sociale” tra esse così formatosi e che devono improntare, in termini di salvaguardia e di protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito (cfr.
Cass. SU n. 23726 del 2007; Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.), evitando di aggravare
(si pensi, ad esempio, alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte” (cfr.
Cass. 14143/21).
In sintesi, il divieto di frazionamento del credito opera anche nel caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti che non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti, (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra pagina 9 di 14 loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture: che è, a bene vedere, proprio il caso deciso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23726 del 2007, relativa, appunto, ad una vicenda in cui una società aveva chiesto e ottenuto «un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura (o gruppo di fatture) non pagata») ed, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali, come i crediti ai corrispettivi dovuti per le distinte forniture ovvero dei compensi dovuti per l'esecuzione di differenti incarichi professionali (cfr., in tal senso, in motivazione Cass n. 31308 del 2019, relativa a credito professionale e Cass.
n. 24130 del 2020), In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come pretendono le Sezioni
Unite) nell'ambito di un "rapporto" che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare
(pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata).
Ne deriva che, a parere di chi scrive, nel caso dei compensi professionali di avvocato, per crediti fondati su fatti costitutivi analoghi non deve intendersi, in maniera restrittiva, crediti fondati su incarichi professionali dello stesso tipo, implicanti lo stesso tipo di attività professionale, bensì crediti sorti nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, protrattasi nel tempo, e fondati su incarichi professionali relativi, tutti, ad un medesimo settore (civile, nella specie), per controversie tutte risalenti a un unico centro di interessi, quale era, nella ipotesi in esame, la Parte_1
Si tratta di crediti fondati su fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (l'esecuzione di distinti incarichi professionali per controversie tutte facenti capo ad un unico centro di interessi, la e per attività svolta, nel settore civile, nell'interesse Parte_1
esclusivo di quest'ultima).
pagina 10 di 14 In tal caso la tutela processuale frazionata è possibile solo ove sussista un interesse del creditore oggettivamente valutabile in tal senso ed è sul creditore medesimo che ricade l'onere di provare la sussistenza di un siffatto interesse.
Il rapporto professionale tra la Cooperativa e l'Avv. si è risolto alla data del CP_1
22.12.2011 con la rinuncia al mandato da parte di quest'ultima.
Tutte le domande di pagamento sono state moltiplicate giudizialmente nei confronti della appellante;
l'operato frazionamento ha comportato un notevole aggravio dei costi processuali a carico della cooperativa e un aggravio anche del carico degli uffici giudiziari.
Non può essere esclusa, nella fattispecie in esame, la parcellizzazione del credito, essendo indiscusso che tutte le domande di pagamento azionate dall'Avv. in CP_1
via giudiziaria si riferissero a compensi relativi alla attività professionale svolta dalla medesima in maniera continuativa ed esclusiva nell'ambito di un unico rapporto pluriennale.
Nello stesso atto introduttivo del giudizio di primo grado, definito con la sentenza oggetto del presente gravame, la affermava: “il presente procedimento va CP_1
collocato nel giusto alveo che è quello di una molto più vasta posizione debitoria della
Convenuta nei confronti dell'istante, protrattasi per anni e tollerata unicamente in considerazione dell'esclusività del rapporto professionale intercorso con la Parte_1
per sette anni e prima di essa dal 1999 con la sua dante causa Anffas del cui ramo di azienda afferente alla sede di è cessionaria.” (pag.2 della citazione di primo Pt_1
grado).
Dal chè si desume che la stessa appellata faceva riferimento ad un rapporto professionale con la cooperativa, svoltosi in maniera esclusiva, e per ben 7 anni, e che all'epoca della instaurazione della presente causa, l'appellante aveva già maturato una notevole esposizione debitoria nei confronti dell'Avv CP_1
pagina 11 di 14 A ciò si aggiunge che non è stata data una adeguata giustificazione per aver fatto valere in via frazionata le proprie spettanze.
Sul punto l'Avv ha allegato che sarebbe stato più difficile far valere i numerosi CP_1
crediti in unico giudizio.
In particolare sarebbe risultata più complessa e lunga la ricerca dei documenti da produrre a sostegno dei crediti e la dimensione del giudizio avrebbe richiesto per la sua definizione tempi più lunghi.
In proposito deve osservarsi che a fronte di un maggiore impegno da dedicare alla raccolta della documentazione relativa a più giudizi (documenti che deve ritenersi siano stati già conservati e catalogati), l'appellata avrebbe potuto raggiungere l'obbiettivo di ottenere il riconoscimento ed il pagamento di una somma di importo maggiore.
Quanto poi alla maggiore durata di un giudizio in cui fossero state presentate richieste riferite ad una molteplicità di crediti professionali, deve osservarsi che tale obiezione trascura di considerare che i crediti da far valere in via unitaria avrebbero avuto la stessa natura e ciò avrebbe consentito il loro esame in un unico giudizio in un tempo non irragionevole.
A ciò deve aggiungersi che i rilievi della appellata avrebbero potuto condurre a degli accorpamenti mirati;
in definitiva i vari crediti avrebbero potuto essere fatti valere riunendo quelli maturati in un determinato arco temporale, quelli soggetti alla stessa tariffa professionale, quelli relativi a controversie con lo stesso oggetto.
Ciò detto, è certo che il ricorso alla tutela frazionata ha comportato un aggravio di oneri per la controparte ed un ostacolo al corretto funzionamento del sistema giudiziario.
Il perseguimento dell'obbiettivo della ragionevole durata dei processi impone che il ricorso alla tutela giurisdizionale avvenga rispettando il principio di buona fede e correttezza, cosicchè vanno evitate le condotte processuali che appesantiscono le spese delle controparti e che moltiplicano le iniziative giudiziarie. pagina 12 di 14 L'appello va, dunque, accolto e va annullata l'impugnata pronuncia per improponibilità della domanda originaria proposta dall'Avv. CP_1
Il mutamento giurisprudenziale intervenuto nel 2021 giustifica la compensazione delle spese relative al procedimento di primo grado.
Quanto alle spese del presente grado di appello, esse seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale (e con esclusione della fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta), con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
n.255/23 del Giudice di Pace di Barra, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza n.255/23 del Giudice di pace di Barra, dichiarando improponibile la originaria domanda proposta dall'Avv. CP_1
per frazionamento del credito;
[...]
2. compensa fra le parti le spese relative al primo grado di giudizio;
3.condanna l'appellata al pagamento delle spese relative al secondo grado di giudizio, liquidate in euro 174,00 per esborsi ed euro 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Alberto Cerracchio, procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, in data 4-7-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
pagina 13 di 14 Il presente provvedimento è stato predisposto con la collaborazione del Dott. Rismondo Luise, Magistrato Ordinario in Tirocinio generico.
pagina 14 di 14