Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 75/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. DUTTO DAVIDE che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata presso l'Avv. DELL'AVERSANA ANTONIO che la rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTA
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: divorzio, cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 01 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 3 giugno 1995 tra il Signor
[...]
e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto comune Parte_1 dell'anno 2015, parte II, Serie A, n. 11, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. Con riserva di indicare testi, di ulteriori deduzioni, capitolazioni e produzioni. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché oltre accessori di legge e successive occorrende
Per parte convenuta
03/06/1995 contratto tra il sig. e la sig.ra e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atto di Matrimonio di detto comune dell'anno 1995, parte II, Seria
A, n. 11, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procede all'annotazione della sentenza. - spese legali integralmente compensate tra le parti
Per il Pubblico Ministero
Si accolgano le conclusioni congiunte
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.01.2025 ha chiesto pronunciarsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui celebrato con Controparte_1
(C.F. nata a [...] il [...], di cittadinanza CodiceFiscale_1 italiana, con residenza anagrafica in Via Roata Chiusani n. 29, Centallo, matrimonio celebrato con rito concordatario in Dronero (CN) il 3.06.1995 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto comune dell'anno 1995, parte II, Serie A, n. 11, optando per il regime di separazione dei beni;
esponeva:
- che dall'unione erano nate le figlie (ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti), - nata a [...] il [...] oggi di anni 28 – Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...] oggi di anni 26 – nata a [...] il [...] oggi di Persona_3 anni 20;
- che con sentenza n. 26/2017 pubblicata il 11.01.2017, il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da Controparte_1 contro , con l'intervento del Pubblico Ministero, pronunciava la Parte_1 separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni “AFFIDA la figlia minore ER
, nata a Cuneo il [...], ad [...] i genitori, che eserciteranno congiuntamente
[...] la potestà genitoriale e che congiuntamente adotteranno le decisioni relative alla sua istruzione, educazione e cura, mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere adottate dal genitore con il quale la figlia si troverà in quel momento;
DISPONE che la minore vivrà abitualmente con la madre ed avrà la residenza anagrafica della stessa;
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previo preavviso alla ER madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche, di vita e ludiche della medesima, e la potrà comunque tenere con sé, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a) a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 20,00 sino alla domenica alle ore 21,00; b) un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola alle ore 20,00; c) sette giorni durante le feste natalizie, alternando annualmente la settimana che comprende il Natale e quella del
Capodanno, e tre giorni a Pasqua, comprendenti ad anni alterni la festività di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; d) tre settimane nelle vacanze estive, anche non consecutive, nei periodi che i genitori concorderanno entro il 10 giugno di ogni anno, prevedendosi un corrispondente periodo di competenza della madre, durante il quale le visite paterne saranno sospese;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Dronero (CN), Regione Ricogno Murassone 2, con i relativi mobili e arredi in uso, al marito;
PONE a carico del marito Parte_1 [...]
l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie Parte_1 [...] , a titolo di assegno perequativo per il mantenimento, la cura, l'istruzione e CP_1
l'educazione della figlia minore , la somma di € 300,00, rivalutabile al termine di ER ogni anno secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., -ricreative, previamente concordate, salvo necessità ed urgenza, e successivamente documentate;
PONE a carico della moglie Controparte_1
l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese al marito , a Parte_1 titolo di assegno perequativo per il mantenimento, la cura, l'istruzione e l'educazione delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti e la Persona_5 Persona_2 somma complessiva di € 150,00, di cui € 50,00 per ed € 100,00 per , Persona_5 Persona_2 rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ludico-ricreative, previamente concordate, salvo necessità ed urgenza, e successivamente documentate;
DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE sulla domanda di addebito alla moglie della separazione formulata dal marito;
DISPONE la integrale compensazione, tra le parti private, delle spese processuali (doc.3); Per_
-che anche la figlia aveva raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica.
Concludeva come in premessa.
Si costituiva la convenuta sig. aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio.
Le parti dichiaravano pertanto di rinunciare alla comparizione personale e chiedevano che la prima udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte.
Il giudice relatore designato visto l'accordo raggiunto, disponeva in conformità.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 legge n. 898/70 essendo stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 26/2017 pubblicata il
11.01.2017 ed essendo trascorso più di un anno dalla comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
dagli atti difensivi emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da anni e non avendo più ripreso la convivenza. La prole è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. In assenza di domande a contenuto economico, non si rende necessaria alcuna ulteriore statuizione.
Le spese vengono compensate in virtù dell'accordo raggiunto sull'unica domanda oggetto del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il 3.06.1995 in Dronero (CN) da (C.F. Controparte_1 e da (C.F. ), C.F._2 Parte_1 C.F._3 matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Dronero al
N. 11, parte II Serie A, anno 1995;
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dronero di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Spese integralmente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 14/05/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Roberta Bonaudi