TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8486 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 25/2020 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Usucapione
TRA
nato a [...] il [...] CF e Parte_1 C.F._1 res.te in Napoli alla Via Emilio Scaglione, 25 rappresentato e difeso dall'Avv. Leone Magno I Corsaro del Foro di Napoli (cf. ) presso C.F._2 il cui studio in Napoli alla Via Gen. F. Pignatelli, 15 elettivamente domicilia, come in atti. ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Vincenzo Cilento n. 25, C.F. , rappresentato e difeso CodiceFiscale_3 dall'Avv. Gennaro Zuccaro, presso il quale è elettivamente dom.to in Napoli alla Via Arco di Polvica n. 37, come in atti. CONVENUTO
CONTRO
nata a [...] il [...] c.f. , CP_2 CodiceFiscale_4 CP_3 nata a [...] il [...] c.f. , nato a
[...] CodiceFiscale_5 CP_4
Napoli il 05.01.1960 c.f. e nato a [...] CodiceFiscale_6 CP_5
27.06.1963 c,f, , rappresentati e difesi dagli avv. Fabio CodiceFiscale_7
Crispo c.f. e Davide de Masellis, c.f. , C.F._8 C.F._9 entrambi congiuntamente e disgiuntamente, con studio in Napoli alla Via Alessandro Scarlatti, 134, come in atti CHIAMATI IN GARANZIA
Conclusioni parte attrice: 1) disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione in favore del Sig. della Parte_1 proprietà esclusiva della zonetta di terreno ad uso cortile giardino sita in Napoli alla Via Emilio Scaglione, 25, identificata in catasto al C.U. del Comune di Napoli, Sez. Sca., Foglio 14 (già Foglio 32 del Catasto Terreni), p.lla 203, sub. 1, Area Urbana, di mq. 134. 2) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso i competenti Registri Immobiliari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. 3) Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui Controparte_1 sopra. 4) Conseguentemente, condannare il Sig. al Controparte_1 pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio in favore dell'attore, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni parte convenuta: 1) Rigettare la domanda attorea perché totalmente infondata tanto in fatto quando in diritto;
2) Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare il sig. Controparte_6 al pagamento della somma da determinarsi in via equitativa dall'On.le Giudice
o a mezzo consulenza tecnica nei limiti di € 5.200,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennità di occupazione sine titulo; 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, della domanda attorea, condannare i terzi chiamati in causa ed in garanzia, signori e , a risarcire o indennizzare il sig. CP_7 Parte_2
per la perdita subita nella misura che verrà accertata in Controparte_1 corso di causa, procedendosi eventualmente con valutazione equitativa;
4) Condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento delle spese, Controparte_6 diritti ed onorari di lite con attribuzione al procuratore anticipatario. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto, argomentato, eccepito e concluso dalla controparte, perché infondato tanto in fatto quanto in diritto.
Conclusioni parti chiamate: Conclude per il rigetto della domanda e per la corresponsione delle spese di lite, stante la illegittima chiamata in causa per esigenza difensiva indotta dalla temeraria condotta processuale dell'attore.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale il Parte_1
Sig. , assumendo di possedere uti dominus da oltre venti Controparte_1 anni il bene immobile sito nel Comune di Napoli, riportato nel N.C.E.U. di detto comune alla sez. SCA, foglio 14 (foglio 32 del Catasto Terreni), part. 203, sub. 1, mq 134, consistente in una zonetta di terreno ad uso cortile giardino, chiedendo di accertarsi e dichiarare l'intervenuta usucapione di detto bene.
Si costituiva il convenuto il quale, oltre ad impugnare la Controparte_1 domanda, spiegava domanda riconvenzionale per occupazione senza titolo, con richiesta di determinazione della somma in via equitativa o a mezzo consulenza tecnica nei limiti di € 5.200,00; chiedeva inoltre chiamata in causa dei signori e per esercitare il diritto di garanzia per evizione CP_7 Parte_2 nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, constatato il decesso dei predetti Sigg.ri
, il convenuto veniva autorizzato alla chiamata in causa degli eredi CP_7 [...]
, e , i quali si costituivano CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 chiedendo il rigetto della domanda nei loro confronti e della domanda principale.
La causa veniva quindi istruita con la concessione dei termini per note ex art. 183, sesto comma. Ammessa ed espletata prova per testi, essendo la causa matura per la decisione, dopo alcuni rinvii dovuti al cambio degli istruttori e ad esigenze di ruolo, la causa era assegnata al sottoscritto estensore e all'udienza del 24.06.2025 veniva assegnata in decisone ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti di trenta giorni per il deposito di note conclusive.
*****
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Risultano inoltre assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 28/2010 in quanto parte attrice ha provveduto a formale invito alla mediazione come ivi richiesto, depositando verbale di esito negativo.
Oggetto della domanda è l'intervenuta usucapione di un bene immobile e segnatamente l'immobile sito in Napoli alla Via Vincenzo Cilento n. 25, consistente precisamente in una zonetta di terreno libero, destinata a cortile- giardino all'interno di corpi di fabbrica, di circa mq 134, con accesso da viale privato e da scala di uno dei corpi di fabbrica, riportata nel C.U. del Comune di Napoli, sez. SCA, foglio 14 (foglio 32 del catasto terreni), particella 203, sub. 1, area urbana, mq 134.
Va innanzitutto rilevato che dai documenti agli atti il proprietario di detto immobile risulta essere parte convenuta, , avendolo egli Controparte_1 acquistato in data 24.11.2015 con atto per notar del 24.11.2015, Per_1 rep. n. 46913, raccolta n. 6967. Andrà pertanto verificata l'esistenza in capo a parte attrice del possesso ad usucapionem. Come noto esso è composto da due elementi, Corpus Possessionis ed Animus possidendi che devono avere durata ultraventennale;
tale possesso inoltre deve essere pacifico ed incontroverso.
Tanto premesso, nel merito va rilevato quanto segue.
-A) In primis, non risulta provata la detenzione materiale del bene (corpus possessionis). Al riguardo il teste di parte attrice, , dichiarava Testimone_1 quanto segue: “… Per quello che mi risulta i proprietari della predetta zona di terreno erano le sorelle ”; il teste , sempre di parte Per_2 Testimone_2 attrice, rende una testimonianza confusa, illustrando rapporti che avrebbe avuto con il Sig. padre di parte attrice, la quale però agisce quale Persona_3 unica pretesa posseditrice, senza mai invocare la successione nel possesso, per cui è la di lei detenzione che andava provata e non quella del genitore. Ancora più contraddittoria è la testimonianza rilasciata dal medesimo teste in relazione ai luoghi di causa. Al riguardo dichiarava: “…ogni qual volta mi sono recato sul giardino in questione, lo stesso si presentava recintato da una rete metallica oltre che dalle siepi che io stesso avevo fornito, chiuso con un cancello che nell' occasione mi veniva aperto dal ”; e ancora: “…non ho mai visto altre CP_8 persone accedere al giardino né mi sono mai reso conto se dal giardino si accedesse ad altre proprietà…”. Tale descrizione dei luoghi è però palesemente difforme da quanto raffigurato nella documentazione fotografica prodotta dalla stessa parte attrice, nella quale non compare alcuna rete metallica e - soprattutto
- è ben evidente che dal piazzale giardino per cui è causa si accede a numerose abitazioni ivi presenti. In generale, anche dalle altre testimonianze raccolte, si P evince che diverse volte, su richiesta dei Sigg. , originari proprietari in CP_7 base agli atti, l'attore provvedeva a rilasciare la parte di immobile occupata, per poi ritornare ad occuparla successivamente. Per quanto detto, non può dirsi provata la detenzione ininterrotta e pacifica del bene.
-B) In secundis, non risulta provato l'animus. Se pure fosse risultata provata la detenzione pacifica ed ininterrotta del bene, cioè il rapporto di fatto con l'immobile in esame (ma come visto tale elemento non risulta invece provato), ciò non sarebbe in ogni caso stato sufficiente a sorreggere la domanda, essendo necessario dar prova anche dell'elemento psicologico del possesso e cioè dell'animus possidendi. Quest'ultimo elemento consiste nell'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale). Or bene, gli elementi risultanti dall' istruttoria dimostrano esattamente il contrario e - cioè - vi è prova della sua assenza. A tal riguardo il teste dichiara: “Ero presente quanto il Testimone_3 hiedeva al di vendergli la zonetta di terreno in questione. Per Pt_1 CP_1 quanto mi ricordo, l'incontro avvenne nel cortiletto del fabbricato nell'anno 2018/2019 se non ricordo male”; tale comportamento di parte attrice - che apertamente riconosce l'esistenza della proprietà in capo al convenuto, tanto da chiedergli di vendergliela, è chiaramente incompatibile con l'animus possidendi, testimoniando al più l'esistenza di un mero animus detinendi, irrilevante ai fini dell'acquisto ad usucapionem.
Aldilà della prova testimoniale, non è stata inoltre prodotta alcuna prova documentale a sostegno della domanda: non vi sono, ad esempio, ricevute o fatture comprovanti l'aver sostenuto in via esclusiva le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio per cui è causa, non vi sono bollette condominiali attestanti il pagamento delle relative quote, non risulta l'inserimento del reddito dominicale della medesima zona di terreno in dichiarazione dei redditi.
Per quanto detto, non può ritenersi assolto l'onere della prova: al riguardo va ricordato che a norma dell'art. 2697 c.c. colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
più nello specifico, per quanto attiene alla materia in esame, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus”. (Cass. n. 9325/2011).
Orbene, parte attrice, non avendo dato dimostrazione del possesso continuo pacifico ed indisturbato ultraventennale si è sottratta all'onere della prova che su di lei incombeva. La domanda, quindi, va rigettata.
Appare invece provata la domanda riconvenzionale concernente la occupazione sine titulo, essendo pacifico tra le parti l'occupazione parziale dello spazio immobiliare da parte dell'attore e, accertata l'inesistenza del possesso, non essendo emerso alcun titolo legittimante dell'occupazione medesima. Come chiesto espressamente in atti, la liquidazione della indennità verrà determinata ex art. 1226 CC in via equitativa. Or bene, considerato che la domanda è stata proposta dal Gennaio 2020, alla data attuale risultano trascorsi 69 mesi;
ritenuto equo un ristoro pari ad euro 50,00 mensili, la somma attualmente maturata ammonta ad Euro 3.450,00 che andranno pertanto corrisposti da parte attrice al convenuto.
Le spese ed onorari di lite, si liquidano ex D.M. 55/2014 - scaglione fino ad E. 5.200,00 - e seguiranno la soccombenza.
Restano a carico di parte attrice anche le spese delle parti chiamate in garanzia, in virtù del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione secondo il quale "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. ordinanza n. 6144/2024)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
-A) Rigetta la domanda di usucapione proposta da parte attrice. -B) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e per l'effetto condanna al pagamento di Euro 3.450,00 in favore Parte_1 di in ragione dell'occupazione senza titolo dal giorno della Controparte_1 domanda alla data odierna.
-C) Condanna al pagamento delle spese di lite che vengono Parte_1 così liquidate: Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €425,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00; Fase decisionale, valore medio: € 851,00 per un totale degli onorari pari ad € 2.552,00, oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e IVA se dovuta, in favore di e con attribuzione al Controparte_1 procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
-D) Condanna al pagamento delle spese di lite che vengono Parte_1 così liquidate: Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €425,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00; Fase decisionale, valore medio: € 851,00 per un totale degli onorari pari ad € 2.552,00, oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e IVA se dovuta, in favore di , , e CP_2 CP_3 CP_4
, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari. CP_5
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 29/09/2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria